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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/12/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1905/2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata, via Rosalie Montmasson, n. 79, presso lo studio dell'Avv. Giacalone
PI (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato Email_1 in atti e da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato, piazza del Carmine, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Valentina Rodriquez
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 12 novembre 2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto di conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo Parte_2
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (natoa Marsala il 24 luglio 2014) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]), avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte.
1 Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, i ricorrenti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») e all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno insistito nell'omologa delle condizioni dell'accordo allegato al ricorso introduttivo, sottoscritto in data 28 ottobre 2025 dagli stessi ricorrenti e depositato il 12 novembre 2025, condizioni che sono di seguito riportate:
«1. i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
2. la casa familiare sita in Marsala nella Via Giuseppe
Garraffa, n. 18 sarà assegnata alla SI.ra ove coabiterà insieme ai figli Parte_1 minori;
3. il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e previo consenso della madre, potrà tenerli con sé tutte le volte che lo richiederà, anche con facoltà di pernottamento;
in caso di disaccordo, il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
a) il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale liberamente scelto Per_1 dalle parti, dalle ore 21:00 e con pernottamento;
a settimane alterne dal sabato alle ore 17.00 ovvero all'uscita del catechismo fino alle ore 22 della domenica, con facoltà altresì di prolungare il pernottamento fino al lunedì mattina;
lo stesso regime sarà applicato durante le vacanze estive in considerazione delle esigenze lavorative del SI. Pt_2
Riguardo alla piccola , invece, in considerazione delle particolari condizioni cliniche in cui la Per_2 minore versa - affetta da…, tant'è che è titolare dell'assegno di Indennità di Frequenza - potrà
2 vederla e/o tenerla con sé, previo accordo con la SI.ra , anche in occasione degli incontri con Pt_1 il figlio . Per_1
Il padre si impegna altresì ad accompagnare ogni mattina il figlio a scuola, prelevandolo dal Per_1 domicilio della madre ed accompagnandolo all'uscita dalla madre;
nonché, compatibilmente con gli impegni lavorativi, a coadiuvare la madre nella gestione delle attività e delle visite mediche specialistiche della figlia, nonché per ogni attività scolastica ed extrascolastica che i minori svolgeranno nel rispetto delle proprie inclinazioni e aspirazioni personali.
b) Per quanto concerne le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua), dovrà rispettarsi il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore. I minori inoltre trascorreranno tutte le altre festività civili e religiose dell'anno alternativamente con ciascun genitore, sempre previo accordo fra le parti e compatibilmente con gli impegni degli odierni ricorrenti.
c) Resta comunque inteso che ciascun genitore potrà, previo preavviso e consenso dell'altro, organizzare diversamente la possibilità di trascorrere il tempo con i propri figli ed in tal senso i ricorrenti garantiscono sin da ora la propria disponibilità a modificare le giornate di visita.
4) Il padre, in considerazioni delle sue modeste condizioni reddituali, verserà mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla SI.ra , la somma complessiva di euro 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei Pt_1 figli minori. Tale somma verrà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo degli indici
ISTAT al consumo.
5) Entrambi i genitori parteciperanno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per i figli, quali specificatamente elencate nel Protocollo di intesa tra il Tribunale di
Marsala e l'Ordine degli Avvocati.
6) Concordano i genitori che l'intero importo dell'assegno unico universale per i figli minori Per_1
e sarà richiesto e percepito dalla madre, così come l'indennità di frequenza nell'interesse della Per_2 minore . A tal fine il sig. si obbliga a rilasciare le dichiarazioni e a fornire i Per_2 Parte_2 documenti, anche fiscali che saranno eventualmente richiesti per l'erogazione dei suddetti assegni.
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento temporaneo dal luogo di residenza ove questo venga effettuato nel periodo di permanenza con i figli minori;
».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione dei figli minori e , ai sensi dell'art. 473-bis.4, Persona_1 Persona_2 comma 3, c.p.c.
3 Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sul ricorso congiunto promosso da e da , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) Omologa l'accordo delle parti come riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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