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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 785 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BEVACQUA VERONICA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in memoria del 29/04/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Per_ 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli in data 03/12/2020
e in data 06/10/2023. Per_2
1 2. Con ricorso del 20/02/2025, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1
personali ed economici tra genitori e figli minori.
3. In data 21/02/2025 è stato emesso ordine di protezione consistente nell'ordine a CP_1
di cessare immediatamente la condotta violenta aggressiva, minacciosa e maltrattante tenuta nei confronti della ex compagna, nonché nel divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dall'abitazione di
Sassuolo, via del Cimitero n. 22, ove vivono madre e figli, e altresì alle scuole da questi ultimi frequentate.
L'ordine di protezione è stato quindi confermato con decreto del 13/03/2025 e ne è stata stabilita la durata in un anno dalla sua esecuzione (cioè sino al 21/02/2026).
4. è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti in CP_1
data 21/02/2025 ex art. 151 c.p.c. a mezzo della Forza Pubblica.
5. All'esito dell'udienza del 20/05/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
A) I due figli minori della coppia (di cui è risultato superfluo l'ascolto ex art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c. in ragione della loro tenerissima età) sono affidati in via esclusiva cosiddetta rafforzata alla madre – che, da tempo, sola si prende cura in modo adeguato di ogni loro esigenza – cui, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per gli stessi in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
Il disinteresse, manifesto e persistente, del padre – oltre tutto resosi a più riprese protagonista di condotte delittuose nei confronti della madre – per i figli risulta comprovato dalla sua decisione di non partecipare nemmeno a questo giudizio nonostante la sicura conoscenza dello stesso.
Per_ B) e vengono collocati assieme alla madre nell'attuale abitazione di Sassuolo (MO), via Per_2
del Cimitero n. 22, soluzione loro gradita che non sussiste ragione di mutare.
C) Le frequentazioni con il padre sono regolate per il tramite del Servizio sociale, che organizzerà incontri in forma protetta, solo se contattato dal in giorni e orari scelti dall'Ente secondo CP_1
disponibilità, con facoltà di interromperli se disturbanti per i bambini, che dovranno prima essere preparati da operatori qualificati del Servizio sociale.
Si precisa che – qualora naturalmente il ne faccia richiesta all'Ente – non sarà ostativo CP_1
all'organizzazione di tali incontri l'ordine di protezione vigente (con scadenza al 21/02/2026), dal momento che la chiara ratio protettiva di tale provvedimento consiste nello scongiurare frequentazioni libere tra i soggetti ivi indicati, evenienza che risulta intrinsecamente impedita proprio dalla modalità degli incontri ora – eventualmente – disposti, in forma protetta appunto, che pertanto
2 sono estranei al contenuto della misura di protezione.
D) Sul fronte economico, questi sono gli elementi che il Tribunale valuta:
- le, al momento inesistenti, frequentazioni del padre con i figli, il cui mantenimento diretto è dunque a integrale carico della madre;
- la retribuzione di circa euro 800,00 mensili percepita dalla ricorrente;
- il fatto che il padre, pur disoccupato, sia però giovane uomo in salute e in pieno possesso di capacità lavorativa, e dunque tenuto ad attivarsi per fare fronte ai propri doveri genitoriali (articoli 4, secondo comma, e 30 Cost.).
Tenuto complessivamente conto di quanto precede, il viene obbligato, ai sensi dell'art. 337 CP_1
ter, quarto comma, c.c. a versare alla euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento ordinario della prole (euro 200,00 mensili per ogni figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale, riportate in dispositivo.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato interamente dalla madre. CP_2
E) La soccombenza del convenuto determina la sua condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, fermo l'ordine di protezione richiamato in parte motiva:
Per_
1. affida i figli minori della coppia , nato il [...] e , nata il [...], in [...] Per_2
esclusiva rafforzata alla madre cui viene attribuito il potere di compiere in modo Parte_1
autonomo le scelte di maggiore interesse per le stesse in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. colloca i figli minori della coppia assieme alla madre nell'abitazione di quest'ultima in Sassuolo
(MO), via del Cimitero n. 22, presso la quale i bambini avranno residenza;
3. regola le frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre per il tramite del CP_1
Servizio sociale, che organizzerà incontri in forma protetta, se contattato dal in giorni e CP_1
3 orari scelti dall'Ente secondo disponibilità, con facoltà di interromperli se disturbanti per i bambini, i quali dovranno prima essere adeguatamente preparati da operatori qualificati del
Servizio sociale;
4. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con CP_1 Parte_1
decorrenza dal 20/02/2025, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 200,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo
4 all'esibizione;
5. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all' e a incassare Parte_1 CP_2 integralmente l'assegno unico per la prole;
6. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale territorialmente competente (Sassuolo).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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