TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1042/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame pronuncia il seguente
DECRETO
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1042/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Prencipe Controparte_1
resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- la ricorrente, dipendente della , chiede sia accertata la natura Controparte_1
discriminatoria della condotta tenuta a suo danno dal sig. , socio di Controparte_1
e per l'effetto l'ordine alla , in persona dei Controparte_1 Controparte_1
soci solidalmente responsabili e , di cessare la condotta Controparte_1 CP_2
discriminatoria con rimozione degli effetti pregiudizievoli, così da consentire il ripristino del rapporto di lavoro a full time, e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
non patrimoniale subito e subendo, per la somma di euro 30.000,00 o per la diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
- la ricorrente dichiara di trovarsi in stato di malattia per il fortissimo stato di ansia e stress in cui versa a causa delle gravi e ripetute molestie sessuali poste in essere dal titolare della società resistente, sig. (doc. 05 ricorrente); Controparte_1
- riferisce che sin dal momento della propria assunzione ella è stata vittima pressochè quotidiana di molestie di carattere sessuale (frasi sconvenienti, affermazioni ed atteggiamenti gravemente lesivi della sua sfera personale e sessuale) da parte del sig.
, solito a rivolgere il medesimo trattamento anche ad altre lavoratrici;
Controparte_1
- la resistente domanda il rigetto della domanda respingendo fermamente ogni CP_1
addebito; rilevato che:
- ai sensi dell'art. 38 d. lgs. n. 198/2006 “1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, su ricorso del lavoratore […] il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
pagina 2 di 4 rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile”;
- sebbene, come noto, l'accertamento delle condotte discriminatorie in punto di onere della prova segua regole che, tenendo conto della pratica difficoltà incontrata dalle vittime, definiscono una disciplina di favore per il soggetto che si ritiene discriminato, non si ravvisano nel caso di specie presupposti adeguatamente solidi per affermare la sussistenza della violazione di cui al ricorso;
- non basta, in sé, la relazione della psicologa psicoterapeuta allegata da parte ricorrente, che nel novembre 2024 ha confermato l'esistenza in capo a quest'ultima di un disturbo post traumatico da stress ascrivibile alle condotte riferite dalla ricorrente, proprio in quanto riferite;
- sebbene il medesimo disturbo spieghi altresì il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica rilasciato, sempre nel novembre 2024, dal medico competente della società, il punto cruciale che fonda le conclusioni già anticipate è rappresentato dalla manifesta la contraddizione tra il tenore delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini dai
Carabinieri allegate da parte ricorrente (che hanno peraltro condotto all'adozione di un decreto di giudizio immediato a carico del sig. , v. produzione attorea del CP_1
4.12.2024) nonché delle registrazioni audio della lavoratrice da un lato e, dall'altro, quello delle dichiarazioni raccolte delle numerose dichiarazioni raccolte dal legale della società resistente nelle investigazioni difensive, allegate alla memoria difensiva, e soprattutto dal giudice nel corso dell'istruttoria orale svolta nel presente procedimento. Né dal contegno né dalle dichiarazioni dei testi esaminati, né aliunde, è infatti possibile ricavare elementi utili a comprendere quali delle due opposte versioni che emergono dalle dichiarazioni in questione;
- ciò impedisce di ritenere adeguatamente accertate le condotte imputate al sig. , il CP_1
cui riscontro, per quanto agevolato da meccanismi processuali di favore per la vittima, deve emergere pur sempre da elementi gravi precisi e concordanti, soprattutto se si pagina 3 di 4 considera data la delicatezza delle questioni trattate;
- una significativa evidenza dell'incertezza del quadro e della vischiosità della vicenda emerge in particolare dall'antinomia tra quanto dichiarato dal teste ai Tes_1
Carabinieri in data 10 maggio 2024 e la versione dei fatti, inspiegabilmente differente, prospettata nel corso dell'istruttoria processuale (v. verbale udienza del 4.2.2025 e sit contenute nell'estratto fascicolo penale + audio sub doc. 12a ricorrente);
- l'unica persona coinvolta nella vicenda che ha reso dichiarazioni concordi ai Carabinieri e al giudice risulta essere la signora , che ha negato fermamente (come tutti gli altri Pt_2
testi sentiti dal giudice) che il signor abbia mai avuto atteggiamenti poco CP_1
rispettosi nei confronti della ricorrente o di altre lavoratrici dipendenti della CP_1
aggiungendo di aver invece notato, paradossalmente, atteggiamenti espliciti a sfondo sessuale, seppur scherzosi, adottati dalla sig.ra nei confronti degli altri;
Parte_1
- in questo quadro appare altamente verosimile che una delle due parti del giudizio abbia reso una versione dei fatti molto distante dalla realtà. Mancano, tuttavia, elementi idonei a far propendere con sufficiente ragionevolezza, ancorché avvalendosi del regime delle presunzioni, per una delle due versioni sull'altra;
- per questa assorbente ragione il ricorso va rigettato, restando ogni ulteriore questione assorbita;
- la delicatezza estrema della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 23/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame pronuncia il seguente
DECRETO
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1042/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Prencipe Controparte_1
resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- la ricorrente, dipendente della , chiede sia accertata la natura Controparte_1
discriminatoria della condotta tenuta a suo danno dal sig. , socio di Controparte_1
e per l'effetto l'ordine alla , in persona dei Controparte_1 Controparte_1
soci solidalmente responsabili e , di cessare la condotta Controparte_1 CP_2
discriminatoria con rimozione degli effetti pregiudizievoli, così da consentire il ripristino del rapporto di lavoro a full time, e la condanna della al risarcimento del danno CP_1
non patrimoniale subito e subendo, per la somma di euro 30.000,00 o per la diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
- la ricorrente dichiara di trovarsi in stato di malattia per il fortissimo stato di ansia e stress in cui versa a causa delle gravi e ripetute molestie sessuali poste in essere dal titolare della società resistente, sig. (doc. 05 ricorrente); Controparte_1
- riferisce che sin dal momento della propria assunzione ella è stata vittima pressochè quotidiana di molestie di carattere sessuale (frasi sconvenienti, affermazioni ed atteggiamenti gravemente lesivi della sua sfera personale e sessuale) da parte del sig.
, solito a rivolgere il medesimo trattamento anche ad altre lavoratrici;
Controparte_1
- la resistente domanda il rigetto della domanda respingendo fermamente ogni CP_1
addebito; rilevato che:
- ai sensi dell'art. 38 d. lgs. n. 198/2006 “1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, su ricorso del lavoratore […] il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
pagina 2 di 4 rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile”;
- sebbene, come noto, l'accertamento delle condotte discriminatorie in punto di onere della prova segua regole che, tenendo conto della pratica difficoltà incontrata dalle vittime, definiscono una disciplina di favore per il soggetto che si ritiene discriminato, non si ravvisano nel caso di specie presupposti adeguatamente solidi per affermare la sussistenza della violazione di cui al ricorso;
- non basta, in sé, la relazione della psicologa psicoterapeuta allegata da parte ricorrente, che nel novembre 2024 ha confermato l'esistenza in capo a quest'ultima di un disturbo post traumatico da stress ascrivibile alle condotte riferite dalla ricorrente, proprio in quanto riferite;
- sebbene il medesimo disturbo spieghi altresì il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica rilasciato, sempre nel novembre 2024, dal medico competente della società, il punto cruciale che fonda le conclusioni già anticipate è rappresentato dalla manifesta la contraddizione tra il tenore delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini dai
Carabinieri allegate da parte ricorrente (che hanno peraltro condotto all'adozione di un decreto di giudizio immediato a carico del sig. , v. produzione attorea del CP_1
4.12.2024) nonché delle registrazioni audio della lavoratrice da un lato e, dall'altro, quello delle dichiarazioni raccolte delle numerose dichiarazioni raccolte dal legale della società resistente nelle investigazioni difensive, allegate alla memoria difensiva, e soprattutto dal giudice nel corso dell'istruttoria orale svolta nel presente procedimento. Né dal contegno né dalle dichiarazioni dei testi esaminati, né aliunde, è infatti possibile ricavare elementi utili a comprendere quali delle due opposte versioni che emergono dalle dichiarazioni in questione;
- ciò impedisce di ritenere adeguatamente accertate le condotte imputate al sig. , il CP_1
cui riscontro, per quanto agevolato da meccanismi processuali di favore per la vittima, deve emergere pur sempre da elementi gravi precisi e concordanti, soprattutto se si pagina 3 di 4 considera data la delicatezza delle questioni trattate;
- una significativa evidenza dell'incertezza del quadro e della vischiosità della vicenda emerge in particolare dall'antinomia tra quanto dichiarato dal teste ai Tes_1
Carabinieri in data 10 maggio 2024 e la versione dei fatti, inspiegabilmente differente, prospettata nel corso dell'istruttoria processuale (v. verbale udienza del 4.2.2025 e sit contenute nell'estratto fascicolo penale + audio sub doc. 12a ricorrente);
- l'unica persona coinvolta nella vicenda che ha reso dichiarazioni concordi ai Carabinieri e al giudice risulta essere la signora , che ha negato fermamente (come tutti gli altri Pt_2
testi sentiti dal giudice) che il signor abbia mai avuto atteggiamenti poco CP_1
rispettosi nei confronti della ricorrente o di altre lavoratrici dipendenti della CP_1
aggiungendo di aver invece notato, paradossalmente, atteggiamenti espliciti a sfondo sessuale, seppur scherzosi, adottati dalla sig.ra nei confronti degli altri;
Parte_1
- in questo quadro appare altamente verosimile che una delle due parti del giudizio abbia reso una versione dei fatti molto distante dalla realtà. Mancano, tuttavia, elementi idonei a far propendere con sufficiente ragionevolezza, ancorché avvalendosi del regime delle presunzioni, per una delle due versioni sull'altra;
- per questa assorbente ragione il ricorso va rigettato, restando ogni ulteriore questione assorbita;
- la delicatezza estrema della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 23/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4