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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 519/2022 promossa con appello depositato in data 29 giugno 2022 da
P.IVA Parte_1
- C.F. , in persona del Direttore e procuratore generale alle liti, come da P.IVA_1 P.IVA_2
atto del Notaio del 2.07.2021, repertoriato al n. 210.589 – racc. n. 17.566, Persona_1
rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Stilo e
Fabrizio Calesso, con domicilio digitale PEC Email_1
Email_2
-appellante-
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Favotto e Carlo Errico, come da Parte_2
mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4 -appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 263/22 del Tribunale di Treviso-sezione Lavoro, depositata il
25.5.2022 e notificata il 31 maggio 2022
In punto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex-art. 409, n. 3 c.p.c.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
A) accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 263/2022, resa inter partes in data 25.05.2022 dal Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan – R.G. 45/2018, pubblicata il 25/05/2022, dichiarare che nulla è dovuto dal al IG e Parte_3 Parte_2
per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
− nel merito: rigettare ogni avversa domanda formulata dall'appellato IG nei Parte_2
confronti del l 'appellante siccome infondata in Parte_3
fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato;
− nel merito in via riconvenzionale: a) accertato il grave inadempimento in cui è incorso l'appellato, condannare il IG a pagare al Parte_2 Parte_3
per i titoli in narrativa dedotti in ordine alle perdite su crediti arrecata all'appellante, la somma di
€. 65.519,37=, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o di giustizia;
b) accertato che l'appellato ha esercitato il diritto di recesso senza preavviso, condannare
l'appellato a pagare al la somma Parte_2 Parte_3 di €. 30.000,00.= a titolo di indennità per mancato preavviso;
− il tutto con interessi e rivalutazione sulle somme richieste a far data dal dovuto al saldo effettivo.
B) condannare il IG a restituire al Parte_2 Parte_3
uanto da questo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente
[...]
esecutiva;
C) con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: come da memoria difensiva del 6.05.2018. Si riporta, in ogni caso, per agevolare la disamina dell'istanza, la formulata richiesta di C.T.U.: Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile: A) per determinare l'ammontare esatto dei crediti spettanti alla società Gruppo nei confronti del Parte_4 Parte_3
dall'annata 2010 a quella del 2015, estremi compresi, sulla base della
[...]
documentazione offerta e quella che riterrà di acquisire il consulente;
determinare l'ammontare esatto dei crediti spettanti al nei confronti di Parte_3
Gruppo Idea Verde S.r.l. dall'annata 2010 a quella del 2015, estremi compresi, sulla base della documentazione offerta e quella che riterrà di acquisire il consulente;
scorporare, dalle relative reciproche poste di credito complessivo, gli importi oggetto di compensazione volontaria riportati nei patti compensativi dimessi agli atti;
decurtare le relative reciproche poste di credito complessivo dei pagamenti medio tempore effettuati da ciascuna delle parti, così come risultanti dalla documentazioni in atti e dalla documentazione che il perito riterrà di acquisire;
determinare alla fine il credito residuo del al netto dei pagamenti (bonifici, assegni, Parte_3
cambiali, ecc. …) e delle compensazioni .”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità del gravame di controparte per manifesta infondatezza;
Nel merito in via principale: Rigettarsi integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 263/2022 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, G.L. dott. Filippo Giordan per tutti i motivi analiticamente esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le istanze istruttoria testimoniali avversarie per tuti i motivi già dedotti in primo grado e perché non vi sono motivi per istruire ulteriormente il contenzioso;
ci si oppone altresì alla reiterata richiesta avversaria di CTU contabile per tutti i motivi dedotti nella memoria di replica alla riconvenzionale in primo grado e per quanto qui ulteriormente richiamato”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 29.6.2022, il Parte_5
impugna la sentenza del Tribunale di Treviso n. 263/2022 del 25.5.2022, con cui il
[...] Giudice di prime cure, in accoglimento delle domande del sig. , ha condannato parte Parte_2
convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (€33.341,69), del FIRR (€8.001,10),
dell'indennità suppletiva di clientela (€20.863,84) e dell'indennità per il patto di non concorrenza
(€3.198,59), rigettando le domande riconvenzionali della resistente.
1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, il IG , agente del dal 1°.01.2008, Pt_2 Parte_3
evidenziava che nel corso del rapporto le provvigioni a lui spettanti erano sempre state pagate entro la fine del mese successivo a quello di competenza, fatta eccezione per l'ultimo trimestre 2015, le cui provvigioni erano state pagate solamente dopo l'invio di formale diffida da parte del proprio legale.
Il rilevava che, proprio verso la fine del 2015, i rapporti con il si sarebbero Pt_2 Parte_3
incrinati, facendo venir meno il rapporto di fiducia, e tanto a fronte delle doglianze di un cliente
(Gruppo Idea Verde s.r.l.), che aveva contestato la propria posizione debitoria risultante dall'estratto conto relativo agli acquisti effettuati presso l'agenzia affidata all'appellato (agenzia di Ospedaletto di
Istrana). Il IG denunciava pertanto: Pt_2
— la circostanza del mancato tempestivo pagamento delle provvigioni dell'ultimo trimestre 2015,
— la volontà del preponente di indurlo a sottoscrivere un accordo di sospensione volontaria del rapporto in attesa di svolgere le verifiche sulla posizione di tale cliente (evidenziando le possibili responsabilità in capo all'agente),
— la sottoposizione dell'agenzia affidatagli (Ospedaletto di Istrana) a un penetrante controllo da parte di un incaricato del . Parte_3
In ragione di tale situazione fattuale il ricorrente avrebbe deciso di recedere dal rapporto per giusta causa, con propria comunicazione del 25.01.2016, ritenendo del tutto ingiustificato il comportamento del preponente. Chiedeva, quindi, il pagamento delle provvigioni ancora non corrisposte – domanda comunque rinunciata nel corso del giudizio di primo grado–, il pagamento delle indennità dovute per il recesso per giusta causa, nonché il pagamento del compenso per il patto di non concorrenza post contrattuale.
1.2 Parte convenuta nel costituirsi nel giudizio di I grado contestava recisamente l'esistenza di una giusta causa di recesso, rilevando che il pagamento delle provvigioni, a norma dell'AEC applicato,
avrebbe dovuto essere eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento (termine non ancora scaduto al momento del recesso dell'agente) e che in precedenza le provvigioni non venivano pagate mensilmente. Il formulava altresì una pluralità di Parte_3
domande riconvenzionali volte ad ottenere: a) il risarcimento dei danni imputabili all'agente conseguenti alla perdita su crediti sugli affari intercorsi con il cliente Gruppo Idea Verde;
b)
l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza e il conseguente risarcimento dei danni;
c) il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
1.3 Il Giudice di prime cure, rilevato che la sussistenza dell'asserita giusta causa di dimissioni doveva essere valutata con riguardo al comportamento complessivo del e tenendo conto altresì Parte_3
delle circostanze addotte nell'atto introduttivo, sottolineava:
- che era pacifico che le provvigioni nel corso del rapporto fossero pagate con cadenza mensile,
creando nell'agente un legittimo affidamento;
- che il ritardato e immotivato pagamento delle provvigioni dell'ultimo trimestre 2015, con la volontà
di far venire meno la condizione di miglior favore sino a quel momento applicata, unitamente al comportamento complessivo del , che a fronte delle doglianze di un proprio cliente (Gruppo Parte_3
Idea Verde) aveva invitato il a sottoscrivere un accordo di sospensione, integrava una giusta Parte_2
causa di dimissioni;
- che il recesso dell'agente doveva ritenersi sorretto da giusta causa anche tenuto conto della maggiore intensità del vincolo fiduciario caratterizzante i rapporti di agenzia;
- che le domande attoree, aventi quale presupposto la giusta causa di dimissioni, erano pertanto fondate;
- che era viceversa infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento del danno identificato nella differenza tra il credito vantato dal nei confronti Parte_3
del cliente Gruppo Idea Verde e la somma ottenuta all'esito della transazione intervenuta con tale cliente, stante la totale carenza difensiva, non superabile attraverso la richiesta di CTU, meramente esplorativa.
- che all'esito dell'istruttoria risultava del tutto indimostrata la pretesa attività concorrenziale del dopo la cessazione del rapporto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria sul Parte_2
punto;
- che l'indennità sostitutiva del preavviso e il FIRR dovevano essere quantificati secondo le indicazioni fornite dall'espletata CTU, laddove l'indennità suppletiva di clientela veniva conteggiata in virtù degli AEC e l'indennità per il patto di non concorrenza liquidata in via equitativa.
2. Per la riforma della sentenza propone appello il in virtù di sette motivi. Parte_3
2.1 Con il I motivo di appello, parte appellante assume la violazione dell'art. 2119 cc, avendo erroneamente il Giudice di prime cure qualificato il recesso del sig. per giusta causa, pur non Pt_2
avendo il violato obblighi contrattuali o legali. L'ex agente sarebbe infatti receduto a causa Parte_3
del mancato pagamento delle provvigioni prima che scadesse il termine per il pagamento previsto dall'AEC applicabile. Il Giudice ne ha dato atto, ma ha poi illegittimamente statuito che comunque il mancato pagamento mensile delle ultime provvigioni, tradendo un affidamento dell'ex agente appellato, costituisse unitamente ad altri elementi una manifestazione di sfiducia nei confronti del
IG . In tal senso avrebbero deposto le altre questioni sollevate dall'ex agente appellato, Pt_2
fra cui l'invito rivoltogli di sottoscrivere un accordo di sospensione, che in realtà non fu mai firmato.
L'errore del Giudice di prime cure sarebbe evidente: non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge o di contratto rimproverabile all'appellante, visto che le provvigioni furono pagate e l'agente non fu sospeso.
2.2 Con il II motivo, parte appellante assume l'erroneità della sentenza di prime cure: a) laddove ha dato per pacifico che le provvigioni fossero pagate all'agente nel corso del pluriennale rapporto con cadenza mensile e, in ogni caso, laddove ha ritenuto rilevante un fatto (il pagamento dopo la scadenza del mese) che non costituirebbe inadempimento;
b) laddove ha travisato le intenzioni della società,
che non ha mai impedito all'ex agente di svolgere la sua attività, né ha in alcun modo denigrato o arrecato danno all'immagine del sig. ; c) laddove non ha preso in considerazione Pt_2
l'atteggiamento silente ed omissivo del sig. , che all'indomani della crisi con il cliente Pt_2
Gruppo Idea Verde non ha mai collaborato per l'accertamento della verità, pur essendo obbligato a fornire i chiarimenti e le spiegazioni richieste.
2.3 Con il III motivo di appello, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza laddove, pur essendo il sig. obbligato a registrare tutte le operazioni riguardanti l'attività di agenzia, ha imputato Parte_2
al la mancata allegazione della “mala gestio” dell'agente e delle registrazioni non corrette. Parte_3
Trattandosi di responsabilità contrattuale, sarebbe stato l'agente a dover dimostrare l'attendibilità
delle sue registrazioni e non l'inverso.
2.4 Con il IV motivo di appello, il rileva, con riferimento all'asserita carenza di allegazione Parte_3
relativa alla “mala gestio” del , che comunque il Giudice di prime cure avrebbe dovuto Parte_2
disporre la CTU richiesta, al fine di far emergere le differenze contabili e le possibili negligenze o violazioni dell'ex agente.
2.5 Con il V motivo di appello, il rileva l'erroneità della sentenza laddove non ha Parte_3
riconosciuto il danno subito dalla società, pari alla differenza fra quanto incassato a seguito della transazione con il cliente Gruppo Idea Verde in occasione della definizione della lite e quanto avrebbe potuto incassare in base alla contabilità dell'agenzia. Parte appellante rileva di aver subito una perdita,
pari alla mancata soddisfazione dell'intero credito che l'ex agente aveva annotato nella contabilità
dell'agenzia a lui affidata, emettendo le relative fatture. Il fatto che sia stata addebitata all'agente la perdita residua non equivale a sostenere - come affermato dal primo Giudice - che la contabilità fosse corretta e dunque non vi fosse inadempienza del IG , ma solo a precisare che il danno Pt_2
emergente residuo non poteva essere superiore alla perdita contabile effettiva.
2.6 Con il VI motivo di appello, parte appellante rileva che, contrariamente a quanto osservato dal primo Giudice, il riconoscimento da parte del cliente Gruppo Idea Verde di una somma superiore a quella che lo stesso aveva indicato per quantificare il proprio debito nei confronti del Parte_3
nell'atto di opposizione non sia affatto sintomatica dell'infondatezza in larga parte delle contestazioni. La decisione del primo giudice, fondata in parte qua su semplici congetture anziché su massime di esperienza, sarebbe pertanto illogica e carente di motivazione.
2.7 Con il VII motivo di appello, parte appellante rileva che il Giudice di prime cure abbia erroneamente imputato al l'assenza di puntuale allegazione nelle contestazioni all'ex agente Parte_3
benché fosse stato offerto di provare, anche attraverso CTU, le violazioni del IG . Pt_2
Conclusivamente, parte appellante chiede la totale riforma della sentenza impugnata, con restituzione degli importi versati in esecuzione della stessa e condanna del sig. a corrispondere a titolo Pt_2
risarcitorio l'importo di €65.519,37 e a titolo di indennità di mancato preavviso €30.000,00.
3. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità
dell'appello per manifesta infondatezza e replica puntualmente a tutti i motivi di appello proposti.
La causa, discussa all'udienza del 9.10.2025, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis cpc, sollevata da parte appellata, è infondata. Parte appellante ha esplicitato, in maniera forse sovrabbondante ma comunque chiara, sia i punti della decisione non condivisi, sia i motivi dell'appello, che si concretizzano – a suo dire – da un lato nell'assenza di giusta causa di dimissioni e dall'altro nella sussistenza della mala
gestio dell'ex agente. Tanto consente sia alla Corte, sia alla controparte di comprendere il motivo di doglianza, come del resto emerge dall'ampia difesa dell'appellato.
II – L'appello è comunque infondato.
I primi due motivi di appello, entrambi incentrati sull'erronea valutazione da parte del primo Giudice
dell'esistenza di una giusta causa, possono essere esaminati congiuntamente.
E' opportuno preliminarmente rilevare, in punto di diritto, che l'istituto del recesso per giusta causa,
previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è sicuramente applicabile anche al contratto di agenzia, “dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato” (v. Cass. Sez. L. -, Sentenza n. 29290 del 12/11/2019). La giusta causa deve essere valutata in relazione al comportamento complessivo delle parti contrattuali. In tal senso è stato evidenziato che mutamenti sensibili nell'attività dell'agente, quali a titolo esemplificativo la modifica dei rapporti commerciali con società terze, che in sé costituiscono scelte legittime della preponente,
possono dar vita ad una giusta causa di recesso dell'agente, se ne riducono o rischiano di ridurre l'operatività (così Cass. n. 7567/14).
Parte appellante sostiene che il non avrebbe violato alcun obbligo contrattuale nei confronti Parte_3
del , posto che da un lato non doveva di corrispondere le provvigioni prima che scadesse il Pt_2
termine di cui agli AEC, dall'altro l'invito rivolto dalla preponente all'agente di sospendere il rapporto in essere in attesa degli accertamenti non fu mai attuato. A detta dell'appellante, la circostanza che la società avesse potuto esprimere o non esprimere la propria sfiducia nei confronti del sig. non Pt_2
sarebbe rilevante, non avendo minimamente intaccato la sua immagine, nome o patrimonio.
La ricostruzione operata dall'appellante non è corretta, dovendosi muovere dalla considerazione sopra evidenziata della particolare natura fiduciaria dell'incarico, per cui il venir meno della fiducia giustifica il recesso immediato dal rapporto. Orbene, il Giudice di prime cure ha correttamente sottolineato che il primo sintomo del venir meno della fiducia è da rinvenirsi nel ritardato pagamento delle provvigioni, che per tutto il rapporto è avvenuto con cadenza mensile entro 30 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, ancorché effettivamente gli AEC prevedessero la corresponsione delle provvigioni “alla fine di ogni trimestre”. Parte appellante sostiene che di tanto non vi sarebbe prova agli atti, ma in realtà nella stessa memoria di costituzione di I grado il non cotesta Parte_3
affatto in maniera specifica la circostanza ed anzi rileva che il fatto “che il convenuto Parte_3
possa aver pagato delle provvigioni prima del termine nei periodi precedenti non vale ad
[...]
introdurre una prassi aziendale vincolante” (v. pag. 35 memoria I grado). Si tratti o meno di una prassi vincolante, in ogni caso emerge che in precedenza i pagamenti venivano effettuati prima del termine indicato dagli AEC. Ed è ancora il a dar atto che non vi era intenzione di pagare le Parte_3 provvigioni dell'ultimo periodo al sig. , laddove il successivo pagamento, tardivo, sarebbe Pt_2
avvenuto al solo fine di evitare un ricorso monitorio (v. pag.14 memoria I grado ). Parte_3
Il Collegio condivide pienamente la ricostruzione in fatto del primo Giudice. Il ritarda Parte_3
improvvisamente, rispetto al solito, il pagamento delle provvigioni per l'ultimo trimestre del 2015 e tanto in concomitanza con il ricevimento della missiva di lamentela da parte del Gruppo Idea Verde
del novembre 2015. La sfiducia nei confronti del proprio agente, a cui si imputano errori nella tenuta della contabilità o forse di peggio, emerge dalla stessa difesa del e in questo contesto si Parte_3
colloca l'invito pressante all'agente a sottoscrivere un “accordo di sospensione” del rapporto di agenzia, ravvisandosi “un fondato pericolo di inadempimento riconducibile alla sfera dell'agente, tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del mandato agenziale” (v. doc. 5 allegato al ricorso). E'
pacifico che poi non si sia addivenuti alla sospensione, anche perché nel frattempo, a gennaio 2016,
si è dimesso proprio in ragione del comportamento del . L'agente teme che il Parte_2 Parte_3
non intenda pagarlo regolarmente, si sente ingiustamente denigrato, gli viene imputato un Parte_3
gravissimo inadempimento. I timori del non risulteranno in seguito provati, ma nel Parte_3
frattempo il rapporto fiduciario è minato.
Se, come già osservato, la giusta causa deve essere individuata nel rapporto di agenzia non solo in un grave inadempimento ma anche solo nella violazione del vincolo fiduciario, nel caso di specie non poteva certamente più contare su di un rapporto, in cui la stessa società preponente lo Parte_2
accusava di pesantissime irregolarità. Correttamente il Giudice di prime cure ha ravvisato la giusta causa di dimissioni: ne consegue la corresponsione delle relative indennità, il cui ammontare non è
contestato dal in specifico motivo di appello. Parte_3
*
Gli ulteriori motivi possono ugualmente essere esaminati congiuntamente, lamentando sostanzialmente parte appellante di avere il primo Giudice ritenuto non provata la “mala gestio” del sig. , laddove l'onere di aver correttamente tenuto la contabilità gravava interamente Pt_2
sull'agente. In ogni caso il rileva di aver formulato istanze istruttorie, in particolare Parte_3 chiedendo l'ammissione di una CTU contabile, da cui sarebbero emersi gli errori commessi dal sig.
. Pt_2
Come già evidenziato nella sentenza di I grado, il non ha affatto allegato quali fossero i Parte_3
pretesi errori contabili o le presunte omissioni. Nessun dubbio che l'agente abbia l'obbligo contrattuale di tenere regolarmente la contabilità, rispondendo della mancata o incompleta emissione delle fatture ovvero della mancata o irregolare tenuta dei libri contabili. Se peraltro gli viene imputato di aver tenuto irregolarmente la contabilità, rilevando – come ha fatto il – la reiterata Parte_3
violazione degli obblighi contrattuali, è evidentemente necessario allegare i fatti che generano la suddetta responsabilità. Nulla di tutto questo ha fatto il , che anziché svolgere un'indagine Parte_3
interna si è limitato a chiedere nel giudizio di I grado, riproponendo l'istanza in appello, una CTU
contabile, evidentemente esplorativa, per far emergere quelle pretese irregolarità che avrebbe dovuto autonomamente e tempestivamente contestare. La CTU non è stata ammessa e non è effettivamente ammissibile, non potendo il Consulente sostituirsi al nell'onere di allegazione. Parte_3
Parte appellante rileva ulteriormente che erra il Giudice di prime cure “nel ritenere che il richiesto risarcimento dei danni pari alla perdita subita corrispondente alla differenza tra quanto incassato al cliente Gruppo Idea Verde in occasione della definizione della lite e quanto il avrebbe Parte_3
potuto incassare in base alla contabilità dell'agenzia costituisse ammissione che la contabilità fosse corretta ovvero che la mala gestio addebitata all'appellato restasse nell'ambito delle ipotesi”.
L'appellante non coglie esattamente il ragionamento complessivo del I Giudice. Il ha agito Parte_3
in via monitoria per ottenere dal Gruppo Idea Verde il pagamento del credito annotato nelle scritture contabili e in sede di opposizione ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze dell'opponente,
dimostrando quindi di ritenere corrette le annotazioni contabili. Quando poi, per i motivi più vari, ha transatto la lite con Gruppo Idea Verde, l'appellante ha chiesto al di corrispondere la Pt_2
differenza, ancora una volta dimostrando di ritenere che il credito annotato in contabilità e azionato in via monitoria, pari ad euro 185.519,37, fosse corretto. L'appello deve essere totalmente rigettato. Le spese, liquidate secondo i valori medi di cui al DM
54/22 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza disattesa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidando la complessiva somma di € 14.317,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 09/10/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 519/2022 promossa con appello depositato in data 29 giugno 2022 da
P.IVA Parte_1
- C.F. , in persona del Direttore e procuratore generale alle liti, come da P.IVA_1 P.IVA_2
atto del Notaio del 2.07.2021, repertoriato al n. 210.589 – racc. n. 17.566, Persona_1
rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Stilo e
Fabrizio Calesso, con domicilio digitale PEC Email_1
Email_2
-appellante-
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Favotto e Carlo Errico, come da Parte_2
mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4 -appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 263/22 del Tribunale di Treviso-sezione Lavoro, depositata il
25.5.2022 e notificata il 31 maggio 2022
In punto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex-art. 409, n. 3 c.p.c.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
A) accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 263/2022, resa inter partes in data 25.05.2022 dal Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan – R.G. 45/2018, pubblicata il 25/05/2022, dichiarare che nulla è dovuto dal al IG e Parte_3 Parte_2
per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
− nel merito: rigettare ogni avversa domanda formulata dall'appellato IG nei Parte_2
confronti del l 'appellante siccome infondata in Parte_3
fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellato;
− nel merito in via riconvenzionale: a) accertato il grave inadempimento in cui è incorso l'appellato, condannare il IG a pagare al Parte_2 Parte_3
per i titoli in narrativa dedotti in ordine alle perdite su crediti arrecata all'appellante, la somma di
€. 65.519,37=, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o di giustizia;
b) accertato che l'appellato ha esercitato il diritto di recesso senza preavviso, condannare
l'appellato a pagare al la somma Parte_2 Parte_3 di €. 30.000,00.= a titolo di indennità per mancato preavviso;
− il tutto con interessi e rivalutazione sulle somme richieste a far data dal dovuto al saldo effettivo.
B) condannare il IG a restituire al Parte_2 Parte_3
uanto da questo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente
[...]
esecutiva;
C) con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: come da memoria difensiva del 6.05.2018. Si riporta, in ogni caso, per agevolare la disamina dell'istanza, la formulata richiesta di C.T.U.: Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile: A) per determinare l'ammontare esatto dei crediti spettanti alla società Gruppo nei confronti del Parte_4 Parte_3
dall'annata 2010 a quella del 2015, estremi compresi, sulla base della
[...]
documentazione offerta e quella che riterrà di acquisire il consulente;
determinare l'ammontare esatto dei crediti spettanti al nei confronti di Parte_3
Gruppo Idea Verde S.r.l. dall'annata 2010 a quella del 2015, estremi compresi, sulla base della documentazione offerta e quella che riterrà di acquisire il consulente;
scorporare, dalle relative reciproche poste di credito complessivo, gli importi oggetto di compensazione volontaria riportati nei patti compensativi dimessi agli atti;
decurtare le relative reciproche poste di credito complessivo dei pagamenti medio tempore effettuati da ciascuna delle parti, così come risultanti dalla documentazioni in atti e dalla documentazione che il perito riterrà di acquisire;
determinare alla fine il credito residuo del al netto dei pagamenti (bonifici, assegni, Parte_3
cambiali, ecc. …) e delle compensazioni .”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità del gravame di controparte per manifesta infondatezza;
Nel merito in via principale: Rigettarsi integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 263/2022 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, G.L. dott. Filippo Giordan per tutti i motivi analiticamente esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone a tutte le istanze istruttoria testimoniali avversarie per tuti i motivi già dedotti in primo grado e perché non vi sono motivi per istruire ulteriormente il contenzioso;
ci si oppone altresì alla reiterata richiesta avversaria di CTU contabile per tutti i motivi dedotti nella memoria di replica alla riconvenzionale in primo grado e per quanto qui ulteriormente richiamato”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 29.6.2022, il Parte_5
impugna la sentenza del Tribunale di Treviso n. 263/2022 del 25.5.2022, con cui il
[...] Giudice di prime cure, in accoglimento delle domande del sig. , ha condannato parte Parte_2
convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (€33.341,69), del FIRR (€8.001,10),
dell'indennità suppletiva di clientela (€20.863,84) e dell'indennità per il patto di non concorrenza
(€3.198,59), rigettando le domande riconvenzionali della resistente.
1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, il IG , agente del dal 1°.01.2008, Pt_2 Parte_3
evidenziava che nel corso del rapporto le provvigioni a lui spettanti erano sempre state pagate entro la fine del mese successivo a quello di competenza, fatta eccezione per l'ultimo trimestre 2015, le cui provvigioni erano state pagate solamente dopo l'invio di formale diffida da parte del proprio legale.
Il rilevava che, proprio verso la fine del 2015, i rapporti con il si sarebbero Pt_2 Parte_3
incrinati, facendo venir meno il rapporto di fiducia, e tanto a fronte delle doglianze di un cliente
(Gruppo Idea Verde s.r.l.), che aveva contestato la propria posizione debitoria risultante dall'estratto conto relativo agli acquisti effettuati presso l'agenzia affidata all'appellato (agenzia di Ospedaletto di
Istrana). Il IG denunciava pertanto: Pt_2
— la circostanza del mancato tempestivo pagamento delle provvigioni dell'ultimo trimestre 2015,
— la volontà del preponente di indurlo a sottoscrivere un accordo di sospensione volontaria del rapporto in attesa di svolgere le verifiche sulla posizione di tale cliente (evidenziando le possibili responsabilità in capo all'agente),
— la sottoposizione dell'agenzia affidatagli (Ospedaletto di Istrana) a un penetrante controllo da parte di un incaricato del . Parte_3
In ragione di tale situazione fattuale il ricorrente avrebbe deciso di recedere dal rapporto per giusta causa, con propria comunicazione del 25.01.2016, ritenendo del tutto ingiustificato il comportamento del preponente. Chiedeva, quindi, il pagamento delle provvigioni ancora non corrisposte – domanda comunque rinunciata nel corso del giudizio di primo grado–, il pagamento delle indennità dovute per il recesso per giusta causa, nonché il pagamento del compenso per il patto di non concorrenza post contrattuale.
1.2 Parte convenuta nel costituirsi nel giudizio di I grado contestava recisamente l'esistenza di una giusta causa di recesso, rilevando che il pagamento delle provvigioni, a norma dell'AEC applicato,
avrebbe dovuto essere eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento (termine non ancora scaduto al momento del recesso dell'agente) e che in precedenza le provvigioni non venivano pagate mensilmente. Il formulava altresì una pluralità di Parte_3
domande riconvenzionali volte ad ottenere: a) il risarcimento dei danni imputabili all'agente conseguenti alla perdita su crediti sugli affari intercorsi con il cliente Gruppo Idea Verde;
b)
l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza e il conseguente risarcimento dei danni;
c) il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
1.3 Il Giudice di prime cure, rilevato che la sussistenza dell'asserita giusta causa di dimissioni doveva essere valutata con riguardo al comportamento complessivo del e tenendo conto altresì Parte_3
delle circostanze addotte nell'atto introduttivo, sottolineava:
- che era pacifico che le provvigioni nel corso del rapporto fossero pagate con cadenza mensile,
creando nell'agente un legittimo affidamento;
- che il ritardato e immotivato pagamento delle provvigioni dell'ultimo trimestre 2015, con la volontà
di far venire meno la condizione di miglior favore sino a quel momento applicata, unitamente al comportamento complessivo del , che a fronte delle doglianze di un proprio cliente (Gruppo Parte_3
Idea Verde) aveva invitato il a sottoscrivere un accordo di sospensione, integrava una giusta Parte_2
causa di dimissioni;
- che il recesso dell'agente doveva ritenersi sorretto da giusta causa anche tenuto conto della maggiore intensità del vincolo fiduciario caratterizzante i rapporti di agenzia;
- che le domande attoree, aventi quale presupposto la giusta causa di dimissioni, erano pertanto fondate;
- che era viceversa infondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il risarcimento del danno identificato nella differenza tra il credito vantato dal nei confronti Parte_3
del cliente Gruppo Idea Verde e la somma ottenuta all'esito della transazione intervenuta con tale cliente, stante la totale carenza difensiva, non superabile attraverso la richiesta di CTU, meramente esplorativa.
- che all'esito dell'istruttoria risultava del tutto indimostrata la pretesa attività concorrenziale del dopo la cessazione del rapporto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria sul Parte_2
punto;
- che l'indennità sostitutiva del preavviso e il FIRR dovevano essere quantificati secondo le indicazioni fornite dall'espletata CTU, laddove l'indennità suppletiva di clientela veniva conteggiata in virtù degli AEC e l'indennità per il patto di non concorrenza liquidata in via equitativa.
2. Per la riforma della sentenza propone appello il in virtù di sette motivi. Parte_3
2.1 Con il I motivo di appello, parte appellante assume la violazione dell'art. 2119 cc, avendo erroneamente il Giudice di prime cure qualificato il recesso del sig. per giusta causa, pur non Pt_2
avendo il violato obblighi contrattuali o legali. L'ex agente sarebbe infatti receduto a causa Parte_3
del mancato pagamento delle provvigioni prima che scadesse il termine per il pagamento previsto dall'AEC applicabile. Il Giudice ne ha dato atto, ma ha poi illegittimamente statuito che comunque il mancato pagamento mensile delle ultime provvigioni, tradendo un affidamento dell'ex agente appellato, costituisse unitamente ad altri elementi una manifestazione di sfiducia nei confronti del
IG . In tal senso avrebbero deposto le altre questioni sollevate dall'ex agente appellato, Pt_2
fra cui l'invito rivoltogli di sottoscrivere un accordo di sospensione, che in realtà non fu mai firmato.
L'errore del Giudice di prime cure sarebbe evidente: non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge o di contratto rimproverabile all'appellante, visto che le provvigioni furono pagate e l'agente non fu sospeso.
2.2 Con il II motivo, parte appellante assume l'erroneità della sentenza di prime cure: a) laddove ha dato per pacifico che le provvigioni fossero pagate all'agente nel corso del pluriennale rapporto con cadenza mensile e, in ogni caso, laddove ha ritenuto rilevante un fatto (il pagamento dopo la scadenza del mese) che non costituirebbe inadempimento;
b) laddove ha travisato le intenzioni della società,
che non ha mai impedito all'ex agente di svolgere la sua attività, né ha in alcun modo denigrato o arrecato danno all'immagine del sig. ; c) laddove non ha preso in considerazione Pt_2
l'atteggiamento silente ed omissivo del sig. , che all'indomani della crisi con il cliente Pt_2
Gruppo Idea Verde non ha mai collaborato per l'accertamento della verità, pur essendo obbligato a fornire i chiarimenti e le spiegazioni richieste.
2.3 Con il III motivo di appello, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza laddove, pur essendo il sig. obbligato a registrare tutte le operazioni riguardanti l'attività di agenzia, ha imputato Parte_2
al la mancata allegazione della “mala gestio” dell'agente e delle registrazioni non corrette. Parte_3
Trattandosi di responsabilità contrattuale, sarebbe stato l'agente a dover dimostrare l'attendibilità
delle sue registrazioni e non l'inverso.
2.4 Con il IV motivo di appello, il rileva, con riferimento all'asserita carenza di allegazione Parte_3
relativa alla “mala gestio” del , che comunque il Giudice di prime cure avrebbe dovuto Parte_2
disporre la CTU richiesta, al fine di far emergere le differenze contabili e le possibili negligenze o violazioni dell'ex agente.
2.5 Con il V motivo di appello, il rileva l'erroneità della sentenza laddove non ha Parte_3
riconosciuto il danno subito dalla società, pari alla differenza fra quanto incassato a seguito della transazione con il cliente Gruppo Idea Verde in occasione della definizione della lite e quanto avrebbe potuto incassare in base alla contabilità dell'agenzia. Parte appellante rileva di aver subito una perdita,
pari alla mancata soddisfazione dell'intero credito che l'ex agente aveva annotato nella contabilità
dell'agenzia a lui affidata, emettendo le relative fatture. Il fatto che sia stata addebitata all'agente la perdita residua non equivale a sostenere - come affermato dal primo Giudice - che la contabilità fosse corretta e dunque non vi fosse inadempienza del IG , ma solo a precisare che il danno Pt_2
emergente residuo non poteva essere superiore alla perdita contabile effettiva.
2.6 Con il VI motivo di appello, parte appellante rileva che, contrariamente a quanto osservato dal primo Giudice, il riconoscimento da parte del cliente Gruppo Idea Verde di una somma superiore a quella che lo stesso aveva indicato per quantificare il proprio debito nei confronti del Parte_3
nell'atto di opposizione non sia affatto sintomatica dell'infondatezza in larga parte delle contestazioni. La decisione del primo giudice, fondata in parte qua su semplici congetture anziché su massime di esperienza, sarebbe pertanto illogica e carente di motivazione.
2.7 Con il VII motivo di appello, parte appellante rileva che il Giudice di prime cure abbia erroneamente imputato al l'assenza di puntuale allegazione nelle contestazioni all'ex agente Parte_3
benché fosse stato offerto di provare, anche attraverso CTU, le violazioni del IG . Pt_2
Conclusivamente, parte appellante chiede la totale riforma della sentenza impugnata, con restituzione degli importi versati in esecuzione della stessa e condanna del sig. a corrispondere a titolo Pt_2
risarcitorio l'importo di €65.519,37 e a titolo di indennità di mancato preavviso €30.000,00.
3. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità
dell'appello per manifesta infondatezza e replica puntualmente a tutti i motivi di appello proposti.
La causa, discussa all'udienza del 9.10.2025, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis cpc, sollevata da parte appellata, è infondata. Parte appellante ha esplicitato, in maniera forse sovrabbondante ma comunque chiara, sia i punti della decisione non condivisi, sia i motivi dell'appello, che si concretizzano – a suo dire – da un lato nell'assenza di giusta causa di dimissioni e dall'altro nella sussistenza della mala
gestio dell'ex agente. Tanto consente sia alla Corte, sia alla controparte di comprendere il motivo di doglianza, come del resto emerge dall'ampia difesa dell'appellato.
II – L'appello è comunque infondato.
I primi due motivi di appello, entrambi incentrati sull'erronea valutazione da parte del primo Giudice
dell'esistenza di una giusta causa, possono essere esaminati congiuntamente.
E' opportuno preliminarmente rilevare, in punto di diritto, che l'istituto del recesso per giusta causa,
previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è sicuramente applicabile anche al contratto di agenzia, “dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato” (v. Cass. Sez. L. -, Sentenza n. 29290 del 12/11/2019). La giusta causa deve essere valutata in relazione al comportamento complessivo delle parti contrattuali. In tal senso è stato evidenziato che mutamenti sensibili nell'attività dell'agente, quali a titolo esemplificativo la modifica dei rapporti commerciali con società terze, che in sé costituiscono scelte legittime della preponente,
possono dar vita ad una giusta causa di recesso dell'agente, se ne riducono o rischiano di ridurre l'operatività (così Cass. n. 7567/14).
Parte appellante sostiene che il non avrebbe violato alcun obbligo contrattuale nei confronti Parte_3
del , posto che da un lato non doveva di corrispondere le provvigioni prima che scadesse il Pt_2
termine di cui agli AEC, dall'altro l'invito rivolto dalla preponente all'agente di sospendere il rapporto in essere in attesa degli accertamenti non fu mai attuato. A detta dell'appellante, la circostanza che la società avesse potuto esprimere o non esprimere la propria sfiducia nei confronti del sig. non Pt_2
sarebbe rilevante, non avendo minimamente intaccato la sua immagine, nome o patrimonio.
La ricostruzione operata dall'appellante non è corretta, dovendosi muovere dalla considerazione sopra evidenziata della particolare natura fiduciaria dell'incarico, per cui il venir meno della fiducia giustifica il recesso immediato dal rapporto. Orbene, il Giudice di prime cure ha correttamente sottolineato che il primo sintomo del venir meno della fiducia è da rinvenirsi nel ritardato pagamento delle provvigioni, che per tutto il rapporto è avvenuto con cadenza mensile entro 30 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, ancorché effettivamente gli AEC prevedessero la corresponsione delle provvigioni “alla fine di ogni trimestre”. Parte appellante sostiene che di tanto non vi sarebbe prova agli atti, ma in realtà nella stessa memoria di costituzione di I grado il non cotesta Parte_3
affatto in maniera specifica la circostanza ed anzi rileva che il fatto “che il convenuto Parte_3
possa aver pagato delle provvigioni prima del termine nei periodi precedenti non vale ad
[...]
introdurre una prassi aziendale vincolante” (v. pag. 35 memoria I grado). Si tratti o meno di una prassi vincolante, in ogni caso emerge che in precedenza i pagamenti venivano effettuati prima del termine indicato dagli AEC. Ed è ancora il a dar atto che non vi era intenzione di pagare le Parte_3 provvigioni dell'ultimo periodo al sig. , laddove il successivo pagamento, tardivo, sarebbe Pt_2
avvenuto al solo fine di evitare un ricorso monitorio (v. pag.14 memoria I grado ). Parte_3
Il Collegio condivide pienamente la ricostruzione in fatto del primo Giudice. Il ritarda Parte_3
improvvisamente, rispetto al solito, il pagamento delle provvigioni per l'ultimo trimestre del 2015 e tanto in concomitanza con il ricevimento della missiva di lamentela da parte del Gruppo Idea Verde
del novembre 2015. La sfiducia nei confronti del proprio agente, a cui si imputano errori nella tenuta della contabilità o forse di peggio, emerge dalla stessa difesa del e in questo contesto si Parte_3
colloca l'invito pressante all'agente a sottoscrivere un “accordo di sospensione” del rapporto di agenzia, ravvisandosi “un fondato pericolo di inadempimento riconducibile alla sfera dell'agente, tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del mandato agenziale” (v. doc. 5 allegato al ricorso). E'
pacifico che poi non si sia addivenuti alla sospensione, anche perché nel frattempo, a gennaio 2016,
si è dimesso proprio in ragione del comportamento del . L'agente teme che il Parte_2 Parte_3
non intenda pagarlo regolarmente, si sente ingiustamente denigrato, gli viene imputato un Parte_3
gravissimo inadempimento. I timori del non risulteranno in seguito provati, ma nel Parte_3
frattempo il rapporto fiduciario è minato.
Se, come già osservato, la giusta causa deve essere individuata nel rapporto di agenzia non solo in un grave inadempimento ma anche solo nella violazione del vincolo fiduciario, nel caso di specie non poteva certamente più contare su di un rapporto, in cui la stessa società preponente lo Parte_2
accusava di pesantissime irregolarità. Correttamente il Giudice di prime cure ha ravvisato la giusta causa di dimissioni: ne consegue la corresponsione delle relative indennità, il cui ammontare non è
contestato dal in specifico motivo di appello. Parte_3
*
Gli ulteriori motivi possono ugualmente essere esaminati congiuntamente, lamentando sostanzialmente parte appellante di avere il primo Giudice ritenuto non provata la “mala gestio” del sig. , laddove l'onere di aver correttamente tenuto la contabilità gravava interamente Pt_2
sull'agente. In ogni caso il rileva di aver formulato istanze istruttorie, in particolare Parte_3 chiedendo l'ammissione di una CTU contabile, da cui sarebbero emersi gli errori commessi dal sig.
. Pt_2
Come già evidenziato nella sentenza di I grado, il non ha affatto allegato quali fossero i Parte_3
pretesi errori contabili o le presunte omissioni. Nessun dubbio che l'agente abbia l'obbligo contrattuale di tenere regolarmente la contabilità, rispondendo della mancata o incompleta emissione delle fatture ovvero della mancata o irregolare tenuta dei libri contabili. Se peraltro gli viene imputato di aver tenuto irregolarmente la contabilità, rilevando – come ha fatto il – la reiterata Parte_3
violazione degli obblighi contrattuali, è evidentemente necessario allegare i fatti che generano la suddetta responsabilità. Nulla di tutto questo ha fatto il , che anziché svolgere un'indagine Parte_3
interna si è limitato a chiedere nel giudizio di I grado, riproponendo l'istanza in appello, una CTU
contabile, evidentemente esplorativa, per far emergere quelle pretese irregolarità che avrebbe dovuto autonomamente e tempestivamente contestare. La CTU non è stata ammessa e non è effettivamente ammissibile, non potendo il Consulente sostituirsi al nell'onere di allegazione. Parte_3
Parte appellante rileva ulteriormente che erra il Giudice di prime cure “nel ritenere che il richiesto risarcimento dei danni pari alla perdita subita corrispondente alla differenza tra quanto incassato al cliente Gruppo Idea Verde in occasione della definizione della lite e quanto il avrebbe Parte_3
potuto incassare in base alla contabilità dell'agenzia costituisse ammissione che la contabilità fosse corretta ovvero che la mala gestio addebitata all'appellato restasse nell'ambito delle ipotesi”.
L'appellante non coglie esattamente il ragionamento complessivo del I Giudice. Il ha agito Parte_3
in via monitoria per ottenere dal Gruppo Idea Verde il pagamento del credito annotato nelle scritture contabili e in sede di opposizione ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze dell'opponente,
dimostrando quindi di ritenere corrette le annotazioni contabili. Quando poi, per i motivi più vari, ha transatto la lite con Gruppo Idea Verde, l'appellante ha chiesto al di corrispondere la Pt_2
differenza, ancora una volta dimostrando di ritenere che il credito annotato in contabilità e azionato in via monitoria, pari ad euro 185.519,37, fosse corretto. L'appello deve essere totalmente rigettato. Le spese, liquidate secondo i valori medi di cui al DM
54/22 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza disattesa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidando la complessiva somma di € 14.317,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 09/10/2025.
La Presidente