Art. 6. Contributi allo spettacolo dal vivo 1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , i vigenti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alle attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003 (( , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 )) .
Alle attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003 (( , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 )) .