Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 10.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 18622/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 al c.so Meridionale n. 51, presso lo studio dell'avv. Anna Moretto, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER previo accertamento della nullità e/o annullabilità del Parte_1 provvedimento del 14.12.2023, dichiarare l'irripetibilità degli indebiti n. 100 e n. 369; per CP_ l'effetto, condannare l' alla restituzione dell'importo di € 7.196,00; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024, esponeva di essere titolare Parte_1 della prestazione categoria inv. civ. n. 044510007257257 con decorrenza dal 17.7.2020, come da decreto di omologa n. 20358/2022. CP_ Rappresentava di aver ricevuto dall' in data 14.12.2023, un provvedimento di liquidazione con determinazione, per il periodo dall'1.08.2020 al 31.12.2023, di arretrati a credito per l'importo complessivo di € 13.660,35.
Deduceva che nella stessa comunicazione l'ente previdenziale l'aveva informata, nella sezione “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” del provvedimento, del recupero di due indebiti (n. 100 e n. 369), per un importo complessivo di € 7.196,00 trattenuto sulla somma complessiva determinata a credito.
Deduceva la nullità del provvedimento amministrativo per carenza degli elementi essenziali e difetto di motivazione, visto che consta solo della griglia di calcolo in cui vengono riportati gli importi mensili dell'assegno di invalidità civile spettanti anno per anno dall'agosto
2020 al dicembre 2024.
Aggiungeva di essere in possesso di tutti i requisiti socio-economici per l'erogazione e la liquidazione dell'anzidetta prestazione come da autocertificazione versata in atti.
Rappresentava di aver presentato invano ricorso amministrativo in data 17.4.2024. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento della nullità e/o annullabilità del provvedimento del
14.12.2023, dichiarare l'irripetibilità degli indebiti n. 100 e n. 369; per l'effetto, condannare CP_ l' alla restituzione dell'importo di € 7.196,00.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo che il provvedimento di recupero era scaturito dall'indebita riscossione delle rate di giungo e luglio
2007 della pensione di invalidità civile (cat. Inv. civ. n. 07087618) e dei ratei da gennaio 2008
a dicembre 2008 di pensione ordinaria (cat. IO n. 60028867), entrambe intestate al padre della ricorrente, sig. riscosse successivamente al decesso (avvenuto in data Persona_1
29.05.2007).
Negava la dedotta carenza di motivazione, avendo la ricorrente già ricevuto la contestazione dei due indebiti nelle seguenti date: 24.04.2012, 07.05.2012, 15.09.2015 e
21.10.2018, come da documentazione allegata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 10.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Preliminarmente, occorre muovere dalla normativa di settore, nonché dai principi espressi
2 dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito previdenziale e/o assistenziale.
L'art. 13, co. 1, L. n. 412/91, dispone che: “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Detta norma restringe sensibilmente la tutela dell'accipiens, ciò in quanto l'art. 52 co. 2,
L.
9.3.1989 n. 88, nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il testo della norma appena richiamato subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (in tal senso, cfr. Cass n. 5984/2022: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto,
o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo
l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' del Lavoro)”. CP_2
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la ripetizione di una prestazione assistenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Tanto premesso, occorre calare i principi appena richiamati nel caso di specie.
L'indebito di cui è causa, come detto, è scaturito dal provvedimento di liquidazione del
14.12.2023, relativo al periodo dall'1.08.2020 al 31.12.2023, di arretrati a credito per l'importo
3 complessivo di € 13.660,35, con cui l'ente previdenziale informava la ricorrente, nella sezione del provvedimento “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”, del recupero di due indebiti (n. 100 e n. 369), per l'importo complessivo di € 7.196,00 trattenuto sulla somma complessiva determinata. CP_ L' ha dedotto che la somma richiesta in ripetizione era relativa all'indebita riscossione delle rate di giungo e luglio 2007 della pensione di invalidità civile, pari ad €
2.430,00, nonché dei ratei da gennaio a dicembre 2008 della pensione ordinaria, pari ad €
5.581,00, entrambe intestate al padre della ricorrente, sig. , e da lei riscosse Persona_1 successivamente al decesso (avvenuto in data 29.05.2007).
La ricorrente, nel contestare tale ricostruzione, nelle note ha altresì eccepito, in ordine all'indebito relativo ai ratei di giugno e luglio 2007 (n. 100), l'intervenuta prescrizione della pretesa;
in ordine all'indebito relativo al periodo da gennaio a dicembre 2008 (n. 369), la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio che dimostri la sua riscossione in epoca successiva al decesso del dante causa.
Ciò detto, i due provvedimenti di indebito vanno valutati in modo distinto.
In ordine all'indebito n. 100, va, in primo luogo, evidenziata la tardività della eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente nelle note. CP_ In ogni caso, la stessa non meriterebbe comunque accoglimento visto che l' ha documentato la regolare notifica, a mezzo raccomandata A/R del 07.05.2012, del 15.9.2015 e del 21.10.2018, del provvedimento in oggetto, in cui si legge: “Gentile Signora, la informiamo che, nel periodo che va dal 01/06/2007 al 31/07/2007, sono stati pagati 2.430,00 pensione cat.
IO n. 60028867 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione in data successiva alla morte del pensionato”. Sul punto, la doglianza di parte ricorrente non coglie nel segno, essendo le date riportate sulle ricevute di ritorno leggibili, così come la firma per esteso dell'odierna ricorrente.
La regolare notifica del provvedimento determina l'infondatezza anche della doglianza di parte ricorrente in ordine al difetto di motivazione, da ritenersi soddisfatta per relationem. In effetti il provvedimento impugnato, richiamando espressamente i predetti provvedimenti notificati alla ricorrente, consente alla stessa di comprendere le ragioni della decisione dell'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, co. 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
Tanto premesso, l'esame dalla documentazione in atti (cfr. all. “cedolino giugno”,
“cedolino luglio” e “ratei Di Fiore”, prod. parte resistente) conferma l'avvenuta riscossione dei ratei della prestazione assistenziale intestata al de cuius, sig. , in epoca Persona_1 successiva al decesso;
per cui, va rigettata la domanda per la parte relativa al recupero dell'indebito n. 100, pari ad € 2.430,00.
3. Al contrario, la domanda relativa all'indebito n. 369, del 24 aprile 2012 (per l'importo di € 5.581,00) va accolta.
Nella specie, come detto, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento de quo stante la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio che dimostri la circostanza CP_ prospettata dall' nella comunicazione di recupero, nonché ribadita solo genericamente in memoria.
4 CP_ In effetti, l' riferisce in memoria difensiva, in modo dettagliato ed esaustivo, esclusivamente delle motivazioni poste a base dell'indebito per la riscossione da parte della ricorrente dei ratei afferenti i mesi di giugno e luglio 2007, di cui si è detto.
Manca agli atti, invece, documentazione idonea a confermare la prospettazione dell'ente previdenziale anche in relazione alla riscossione dei ratei di pensione per il periodo dal gennaio al dicembre 2008.
E dal dettaglio di pagamento estratto dal cassetto previdenziale del dante causa, sig.
non v'è alcun riferimento ai ratei della pensione ordinaria (cat. IO n. Persona_1
60028867) liquidati per tutto l'anno 2008.
Pertanto, in virtù del principio di vicinanza della prova ed a fronte della specifica contestazione di parte ricorrente circa l'effettiva riscossione dei predetti ratei, sarebbe stato onere dell'ente previdenziale fornire idonea documentazione a supporto di quanto dedotto in memoria.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ossequio ai principi sopra richiamati, in CP_ parziale accoglimento del ricorso, va annullato il provvedimento di indebito dell' n. 369 del 24 aprile 2012, pari ad € 5.581,00, e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore della sig.ra di quanto pro Per_1 tempore trattenuto a tale titolo.
4. In punto di spese, la soccombenza reciproca ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da l'importo Parte_1 CP_ pari ad € 5.581,00 di cui al provvedimento di indebito dell' n. 369 del 24 aprile 2012; per CP_ l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma eventualmente trattenuta a titolo di indebito;
• rigetta il ricorso per il resto;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 11.06.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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