Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/03/2026, n. 21
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per assenza della previa domanda in sede amministrativa

    Il decreto ministeriale che riconosce lo status di equiparato a vittima del dovere ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, pertanto l'INPS è legittimato ad agire solo dopo tale data. La precedente istanza era stata rigettata e non riproposta. La Corte ha rigettato la prospettazione del ricorrente di valorizzare l'aspetto sostanziale del diritto a discapito di quello formale/processuale della mancata presentazione preventiva della domanda amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/03/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria
    Numero : 21
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo