Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/03/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. 21/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21749, sul ricorso depositato il 31 ottobre 2025 da (Omissis), generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Sandra Biglioli del Foro della Spezia, sito nella Spezia, Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:
INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall’Avv. Lilia Bonicioli dell’Avvocatura interna;
AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale della Spezia, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, presso la quale è legalmente domiciliata;
uditi all’odierna udienza l’Avv. Biglioli, l’Avv. Giorgio Lembeck, in difesa dell’Agenzia delle Entrate, e l’Avv. Bonicioli che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;
F A T T O
1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c.
(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. Il Primo Maresciallo (Omissis) nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere conseguito, con il D.M. 16 settembre 2025, n. 374, lo status di “Equiparato alle Vittime del Dovere”, per avere contratto l’infermità ivi descritta causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, con la concessione della Speciale Elargizione della somma di € 20.286,00.
A seguito di rigetto della precedente istanza del 19 luglio 2024, con cui il medesimo aveva chiesto l’applicazione dell’esonero dall’imposizione fiscale, concesso quale beneficio alle Vittime del dovere, al proprio trattamento pensionistico n. (Omissis), è stato proposto l’odierno giudizio al fine di vedersi riconosciuto l’accertamento del diritto all’esenzione dall’imposizione fiscale della propria pensione diretta, con conseguente condanna dell’Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte sul reddito ivi comprese le addizionali, con condanna alle spese processuali, da liquidarsi al difensore antistatario.
3. Si é costituito in giudizio l’INPS che, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile nonché della propria legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa avvenuta successivamente e non antecedentemente al Decreto ministeriale del 16 dicembre, costitutivo dello status di equiparato a vittima del dovere.
4. Si é costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, che dopo essersi associata all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso potendo l’esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall’infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.
5. All’odierna udienza, a fronte dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità formulata dalla resistente ha chiesto che sia valorizzato l’aspetto sostanziale del diritto a conseguire l’esonero dall’imposizione fiscale, invece di quello, meramente formale e processuale, della mancata presentazione preventiva della domanda amministrativa.
Nel merito sono state confermate le conclusioni contenute nei rispettivi atti processuali.
Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.
D I R I T T O
1. Il principio della ragione più liquida consente, in questa sede, di ritenere assorbita l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
2. Il ricorso è inammissibile per assenza della previa domanda in sede amministrativa, legittimante l’accesso alla tutela giurisdizionale.
3. Risulta dagli atti, infatti, che la richiesta proposta era antecedente al 16 settembre 2025, data di acquisizione dello status prodromico al riconoscimento del diritto richiesto. Non vi è dubbio, infatti, che il relativo decreto ministeriale abbia efficacia costitutiva e non dichiarativa, sicché è solo da quel momento che l’INPS è legittimato a instaurare il rapporto procedimentale da concludersi con l’eventuale provvedimento di accoglimento.
Correttamente, quindi, l’INPS aveva, a suo tempo, rigettato l’istanza mai più riproposta.
4. Non può essere accolta la prospettazione, ancorché suggestiva, proposta in udienza dall’Avv. Biglioli in difesa del ricorrente in quanto la medesima legittimerebbe l’accesso diretto a questo giudice, causando gravi difficoltà amministrative all’Istituto previdenziale che potrebbe trovarsi sommerso da richieste fondate e infondate laddove uno dei principi generali dell’odierna attività amministrativa consiste nella preferenza di una soluzione procedimentale che possa adire il soddisfacimento della situazione soggettiva chiesta dall’interessato. Ciò anche nel perseguimento dell’interesse generale della riduzione dei tempi processuali laddove si possa evitare l’instaurazione di processi per tutelare interessi che possono essere riconosciuti in diversa sede.
Questa decisione, ovviamente, non preclude l’instaurazione di un nuovo contenzioso, avente ad oggetto identico petitum e causa petendi, una volta però che sia decorso un termine ragionevole dopo la nuova presentazione della domanda ammnistrativa questa volta tempestiva.
5. Si dispone la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 312 c.g.c.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, A C C E R T A e D I C H I A R A l’inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Cons. Alessandro Benigni Depositata in udienza il 13 marzo 2026.
Per il Direttore della Segreteria Dr. Alfredo Ferrari