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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10928 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24068/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24068/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Palazzi;
Parte_1
- OPPONENTE
Co
in qualità di mandataria di in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.;
- OPPOSTA CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
IO HR LA LL;
- TERZA INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Parte_2
5779/2022 del 28/07/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 9.232,29, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 6466224, stipulato in data
10/3/2011 con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (all. 3 del fascicolo monitorio). spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di parte opposta e rilevando l'esistenza di un accordo transattivo intervenuto con la Società presunta cessionaria del credito originariamente Controparte_5 vantato da BNL, con riferimento ad un rapporto di mutuo ipotecario e ad un prestito personale.
Nella contumacia di interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c., la Parte_2 cessionaria in qualità di successore a titolo particolare nei diritti di CP_4 [...]
chiedendo l'estromissione di quest'ultima. Parte_2
All'udienza del 24/02/2023, il giudice, ritenuto di non poter provvedere in ordine alla richiesta di estromissione di in difetto di adesione delle altre parti, fissava il termine Parte_2 per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 24/09//2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al in data 8/8/2022 e l'opposizione notificata il 10/10/2022. Pt_1
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo (verbale del 4/5/2022, doc. n.
3, depositato in data 28/9/2023 dalla parte intervenuta). contestava tutte le domande proposte dall'opponente, eccependo la genericità CP_4 delle difese avversarie e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla sussistenza della titolarità attiva della parte opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio,
è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale. La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto Parte_2
agiva in sede monitoria deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ed, altresì la
[...] titolarità del credito vantato dalla parte opposta. stipulava con BNL S.p.A. il contratto dal quale trae origine il credito oggetto del Parte_1 giudizio (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio).
Successivamente Banca Nazionale del Lavoro, mediante atto di cessione dei crediti individuabili in blocco concluso in data 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 58 TUB, trasferiva a Parte_2 un portafoglio di crediti riconducibile a tale operazione, nel cui ambito risulta compreso
[...] anche il credito del presente giudizio. Tale cessione risulta documentata nella Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione dei crediti ceduti (G.U. doc. n. 5 fascicolo monitorio). Il suddetto credito veniva poi ceduto all'odierna intervenuta, come risulta dall'atto notarile di scissione del 21/12/2022 per notaio (rep. n. 14657 e raccolta n. 7926, all. C alla comparsa di costituzione) e Persona_1 dalla pubblicazione in G.U. n. del 17/1/2023 e n. 16 del 7/2/2023. (cfr. all. D ed E alla comparsa di costituzione).
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Deve osservarsi, in primo luogo, che l'accordo transattivo prodotto dall'opponente (cfr. all.
n. 1) non è idoneo a dimostrare l'estinzione del credito oggetto del presente giudizio. Dall'esame del documento, infatti, emerge che la transazione richiamata si riferisce ad un accordo del
19/10/2021 tra il ed un soggetto terzo, estraneo al giudizio, ovvero Pt_1 Controparte_6 mediante la mandataria presunta cessionaria di BNL S.p.A. CP_7
In tale accordo si fa espresso riferimento ad un contratto di mutuo dell'11/3/2011 per notaio garantito da ipoteca e, genericamente, ad un prestito personale, senza indicazione di Persona_2 alcun numero che possa ricondurre quel contratto al rapporto oggetto di causa.
Ne consegue che l'accordo in questione non possa assumere valore di atto transattivo anche con riferimento al debito dedotto nel presente procedimento, mancando un riferimento univoco e specifico al relativo contratto e non avendo l'opponente neppure provato l'esistenza di un atto di cessione da BNL S.p.A. a soggetto che non risulta affatto indicato negli atti di Controparte_6 cessione depositati da parte opposta e dalla terza intervenuta.
Per quel che concerne l'esame delle clausole vessatorie, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, nel caso in esame, non vi è dubbio che, che il rivesta la qualifica di Pt_1 consumatore, da cui l'applicazione della normativa in materia di codice del consumo. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
In ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
In ordine al suddetto rapporto di finanziamento, deve rilevarsi che dal contratto risulta un tasso annuo nominale pari al 5,95%, il TAEG pari al 6,11% ed il tasso di mora pari al tasso nominale annuo (TAN); gli interessi di mora risultano, pertanto, non eccessivi perchè non maggiorati rispetto agli interessi corrispettivi. Peraltro, la parte opposta, in sede monitoria, chiedeva l'applicazione degli interessi moratori al tasso legale.
Quanto alla clausola di cui all'art 4 del contratto che prevede la risoluzione dello stesso e la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si rileva che la stessa presenta i caratteri di una clausola vessatoria ai sensi degli art. 33 e seguenti del
Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), va pertanto sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall' estratto conto in atti.
(cfr. DOC. 3 del fascicolo monitorio). Da questo emerge, infatti, una situazione di persistente inadempimento dell'obbligato sin dal 27/3/2018, come desumibile dall'applicazione degli interessi di mora riportati nel documento contabile. L'intimazione di pagamento risulta inviata dal creditore solo in data 29/4/2022 (doc. n. 4), ossia a distanza di anni dal verificarsi dell'inadempimento.
Dall'esame delle altre clausole contrattuali rilevanti ai fini del credito oggetto di causa, non emergono profili di nullità o vessatorietà, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Codice del
Consumo. Si osserva, in particolare, che l'ingiunzione è stata proposta presso il foro competente, coincidente con la residenza del consumatore.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice del procedimento monitorio non è tenuto a procedere ad un esame esaustivo e globale di tutte le clausole contrattuali inserite nel contratto concluso con il consumatore, bensì deve limitarsi a valutare esclusivamente quelle disposizioni che costituiscono la base della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione.
A tal proposito, si richiama l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 11 marzo 2020, causa C-511/17, , nonché quello della Corte di Controparte_8
Cassazione (ordinanza n. 9479/2023, pagg. 26 e ss.), secondo cui l'attività di scrutinio del giudice del decreto ingiuntivo deve essere circoscritta alle sole clausole rilevanti ai fini della domanda monitoria, evitando un sindacato preventivo su tutto il contenuto contrattuale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posizione dell'interventrice, giova osservare che, come detto, la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione, onde la presente sentenza avrà ovviamente effetto anche rispetto a detta parte, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Peraltro, pur essendovi stata richiesta di estromissione della cedente, la pronuncia viene pur sempre emessa tra le parti originarie, non essendovi stata adesione delle altre parti alla estromissione. Le spese di lite, considerato il valore e la complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5779/2022 del
28/07/2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_4 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro
3.397,00, per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%.
Napoli, 24/11/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24068/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Palazzi;
Parte_1
- OPPONENTE
Co
in qualità di mandataria di in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.;
- OPPOSTA CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
IO HR LA LL;
- TERZA INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. Parte_2
5779/2022 del 28/07/2022 nei confronti di per il pagamento di euro 9.232,29, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 6466224, stipulato in data
10/3/2011 con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (all. 3 del fascicolo monitorio). spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di parte opposta e rilevando l'esistenza di un accordo transattivo intervenuto con la Società presunta cessionaria del credito originariamente Controparte_5 vantato da BNL, con riferimento ad un rapporto di mutuo ipotecario e ad un prestito personale.
Nella contumacia di interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c., la Parte_2 cessionaria in qualità di successore a titolo particolare nei diritti di CP_4 [...]
chiedendo l'estromissione di quest'ultima. Parte_2
All'udienza del 24/02/2023, il giudice, ritenuto di non poter provvedere in ordine alla richiesta di estromissione di in difetto di adesione delle altre parti, fissava il termine Parte_2 per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 24/09//2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al in data 8/8/2022 e l'opposizione notificata il 10/10/2022. Pt_1
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo (verbale del 4/5/2022, doc. n.
3, depositato in data 28/9/2023 dalla parte intervenuta). contestava tutte le domande proposte dall'opponente, eccependo la genericità CP_4 delle difese avversarie e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla sussistenza della titolarità attiva della parte opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio,
è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale. La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto Parte_2
agiva in sede monitoria deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ed, altresì la
[...] titolarità del credito vantato dalla parte opposta. stipulava con BNL S.p.A. il contratto dal quale trae origine il credito oggetto del Parte_1 giudizio (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio).
Successivamente Banca Nazionale del Lavoro, mediante atto di cessione dei crediti individuabili in blocco concluso in data 10 luglio 2020, ai sensi dell'art. 58 TUB, trasferiva a Parte_2 un portafoglio di crediti riconducibile a tale operazione, nel cui ambito risulta compreso
[...] anche il credito del presente giudizio. Tale cessione risulta documentata nella Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione dei crediti ceduti (G.U. doc. n. 5 fascicolo monitorio). Il suddetto credito veniva poi ceduto all'odierna intervenuta, come risulta dall'atto notarile di scissione del 21/12/2022 per notaio (rep. n. 14657 e raccolta n. 7926, all. C alla comparsa di costituzione) e Persona_1 dalla pubblicazione in G.U. n. del 17/1/2023 e n. 16 del 7/2/2023. (cfr. all. D ed E alla comparsa di costituzione).
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Deve osservarsi, in primo luogo, che l'accordo transattivo prodotto dall'opponente (cfr. all.
n. 1) non è idoneo a dimostrare l'estinzione del credito oggetto del presente giudizio. Dall'esame del documento, infatti, emerge che la transazione richiamata si riferisce ad un accordo del
19/10/2021 tra il ed un soggetto terzo, estraneo al giudizio, ovvero Pt_1 Controparte_6 mediante la mandataria presunta cessionaria di BNL S.p.A. CP_7
In tale accordo si fa espresso riferimento ad un contratto di mutuo dell'11/3/2011 per notaio garantito da ipoteca e, genericamente, ad un prestito personale, senza indicazione di Persona_2 alcun numero che possa ricondurre quel contratto al rapporto oggetto di causa.
Ne consegue che l'accordo in questione non possa assumere valore di atto transattivo anche con riferimento al debito dedotto nel presente procedimento, mancando un riferimento univoco e specifico al relativo contratto e non avendo l'opponente neppure provato l'esistenza di un atto di cessione da BNL S.p.A. a soggetto che non risulta affatto indicato negli atti di Controparte_6 cessione depositati da parte opposta e dalla terza intervenuta.
Per quel che concerne l'esame delle clausole vessatorie, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, nel caso in esame, non vi è dubbio che, che il rivesta la qualifica di Pt_1 consumatore, da cui l'applicazione della normativa in materia di codice del consumo. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
In ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
In ordine al suddetto rapporto di finanziamento, deve rilevarsi che dal contratto risulta un tasso annuo nominale pari al 5,95%, il TAEG pari al 6,11% ed il tasso di mora pari al tasso nominale annuo (TAN); gli interessi di mora risultano, pertanto, non eccessivi perchè non maggiorati rispetto agli interessi corrispettivi. Peraltro, la parte opposta, in sede monitoria, chiedeva l'applicazione degli interessi moratori al tasso legale.
Quanto alla clausola di cui all'art 4 del contratto che prevede la risoluzione dello stesso e la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si rileva che la stessa presenta i caratteri di una clausola vessatoria ai sensi degli art. 33 e seguenti del
Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), va pertanto sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall' estratto conto in atti.
(cfr. DOC. 3 del fascicolo monitorio). Da questo emerge, infatti, una situazione di persistente inadempimento dell'obbligato sin dal 27/3/2018, come desumibile dall'applicazione degli interessi di mora riportati nel documento contabile. L'intimazione di pagamento risulta inviata dal creditore solo in data 29/4/2022 (doc. n. 4), ossia a distanza di anni dal verificarsi dell'inadempimento.
Dall'esame delle altre clausole contrattuali rilevanti ai fini del credito oggetto di causa, non emergono profili di nullità o vessatorietà, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Codice del
Consumo. Si osserva, in particolare, che l'ingiunzione è stata proposta presso il foro competente, coincidente con la residenza del consumatore.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice del procedimento monitorio non è tenuto a procedere ad un esame esaustivo e globale di tutte le clausole contrattuali inserite nel contratto concluso con il consumatore, bensì deve limitarsi a valutare esclusivamente quelle disposizioni che costituiscono la base della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione.
A tal proposito, si richiama l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 11 marzo 2020, causa C-511/17, , nonché quello della Corte di Controparte_8
Cassazione (ordinanza n. 9479/2023, pagg. 26 e ss.), secondo cui l'attività di scrutinio del giudice del decreto ingiuntivo deve essere circoscritta alle sole clausole rilevanti ai fini della domanda monitoria, evitando un sindacato preventivo su tutto il contenuto contrattuale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posizione dell'interventrice, giova osservare che, come detto, la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione, onde la presente sentenza avrà ovviamente effetto anche rispetto a detta parte, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Peraltro, pur essendovi stata richiesta di estromissione della cedente, la pronuncia viene pur sempre emessa tra le parti originarie, non essendovi stata adesione delle altre parti alla estromissione. Le spese di lite, considerato il valore e la complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5779/2022 del
28/07/2022, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_4 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro
3.397,00, per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%.
Napoli, 24/11/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello