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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 578/2025 N. R.G. 400/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 400/2025, avverso la sentenza n.
1315/2025, del Tribunale di Milano, Dott. Luigi Pazienza, promossa da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Email_1 CodiceFiscale_1
NI IU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Borgia (CZ), via Solferino,
n.30,
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Santanoceto con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
pagina 1 di 14 in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
1. Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, effettuati i relativi accertamenti, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Sociale previsto dalla Legge 335/1995;
CP_ 2. Accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto condannare l a elargire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/1995, inclusi i ratei già scaduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto, con rifusione delle spese, competenze ed onorari.
PER L'APPELLATO
Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per difetto di allegazione e prova e, in ogni caso, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto
In via istruttoria, sentire per i chiarimenti che il Giudice adito riterrà opportuni, la Dott.ssa
IA IN, funzionario amministrativo che ha istruito la pratica e/o un suo delegato.
Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta la documentazione che dovesse pervenire da parte del competente Ufficio Amministrativo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 14 Salvis juribus.
FATTO E DIRITTO
CP_
con il ricorso di I grado così deduceva: “Il ricorrente presentava all' Controparte_2
domanda n. 2096985800045 per il beneficio dell'Assegno Sociale.
CP_ Con provvedimento del 29.02.2024 l respingeva la domanda 2096985800045 con la seguente motivazione “la documentazione richiesta in data 03.01.2024 non è stata prodotta”.
CP_ Quanto accertato dall non corrisponde al vero, posto che il ricorrente ha prodotto la sentenza di separazione coniugale, mentre non ha prodotto la dichiarazione sul sostentamento economico.
Avverso la reiezione della domanda di Assegno Sociale, per il tramite del Patronato AIC -
CP_ Impal, il ricorrente presentava ricorso amministrativo all' .
A seguito della presentazione del ricorso amministrativo il Comitato Provinciale comunicava al ricorrente la reiezione del ricorso.”
Sulla base di tali premesse formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, effettuati i relativi accertamenti, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/1995;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
pagina 3 di 14 Dopo aver riportato la normativa e la giurisprudenza in materia ha rilevato: “ ….vi sono elementi inequivoci dai quali si evince che il ricorrente non si trovi in uno stato di effettivo bisogno.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato le seguenti circostanze: “ Io
[...]
risiedo a Milano in via Carbonia n. 1 dall'anno 2000. Vivo a Milano dal 1980 come CP_2
residente. L'appartamento in via Carbonia n. 1 è del Comune di Milano. Non pago il canone mensile dal 2009 in quanto non ho più ricevuto incarichi lavorativi dal Comune di Milano. Ho
svolto le mansioni di portiere dei palazzi del Comune di Milano, settore demanio. Ho un figlio residente a [...]che, fino a 2 anni fa, ha vissuto con me in via Carbonia. Mio figlio mi manteneva. Mio figlio è un impiegato. Mio padre è morto nel 2016. Mia madre è morta nel mese di aprile 2024. Mio fratello vive ancora in Calabria a Catanzaro ma si trova in una situazione di fragilità psicofisica. Vivo a Milano e mi reco in Calabria per assistere mio fratello.
Mi reco in Calabria 2-3 volte all'anno. A Milano vado a mangiare a casa di mio figlio in via
SO a Milano. Mio figlio convive con una ragazza e non ha figli. Mio figlio sostanzialmente mi mantiene. La ragazza di mio figlio ha un'occupazione lavorativa. Sono tutti e due impiegati.
Quando devo affrontare una spesa mi rivolgo a mio figlio. Dal 2013 in poi ho iniziato ad andare in Calabria per assistere i miei genitori e mio fratello, tre/quattro volte all'anno, un mese ogni volta. Quando ero in Calabria, i miei genitori provvedevano al mio sostentamento.
Successivamente, quando è morto mio papà (ottobre 2016), ho iniziato ad assistere mia madre e mio fratello. Mio fratello ha una pensione di invalidità al 100% con accompagnamento. Quando mi reco in Calabria, assisto mio fratello, il quale provvede al mio mantenimento. Mi sono sposato nel 1985 a Milano e mi sono separato nel 2007. Non ho alcun tipo di rapporto con mia moglie. Prima di vivere in via Carbonia a Milano, vivevo in via pagina 4 di 14 in affitto. Attualmente percepisco l'assegno di inclusione. Per tre mesi, l'anno scorso, Pt_1
ho percepito il reddito di cittadinanza….”
“Dagli elementi acquisiti si evince che: il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento;
il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli;
quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita.
La norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello ( Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della
Cassazione n. 13575 del 30.05.2013).
Se è vero che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che lo caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello.”
Avverso detta decisione ha interposto appello . Controparte_2
Unico e articolato di appello intestato: “Mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 3, co.
6, Legge n. 335/1995”
Nell'ottica dell'appello l'assegno sociale (ex pensione sociale) previsto dall'art. 3, co. 6, Legge
n. 335/1995, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall' alle CP_1
persone più bisognose.
pagina 5 di 14 A decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e chiarito nella Circolare n.131 del 12.12.2022, per ottenere l'assegno sociale, tutti gli italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
1.avere compiuto 67 anni di età;
2. essere in uno stato di bisogno economico;
3. essere cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
4. essere in possesso dei requisiti reddituali;
5. essere cittadini della Repubblica di San Marino;
6. essere cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti oppure essere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
7. essere cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
8. avere residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni (requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, ossia dal 1° gennaio 2009).
Sostiene che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il sig. , al CP_2
momento della suddetta domanda, aveva i requisiti previsti dalla Legge 335/95, per il beneficio dell'assegno sociale.
Anche se risulta vero che il ricorrente per poter andare avanti è stato aiutato dai famigliari, in particolare dal figlio, è pur vero che la Legge 335/95 prevede che per la concessione dell'assegno sociale ci deve essere lo stato di bisogno, che l'appellante ha.
pagina 6 di 14 È, altresì, vero che in sede di separazione dalla ex moglie non ha chiesto nessun mantenimento in quanto all'epoca non vi era lo stato di bisogno che, invece, sussisteva al momento della domanda amministrativa per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dalla
Legge 335/95.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3
sentenza di primo grado.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
L'appello è fondato per cui merita l'accoglimento.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che trae origine dalla previsione dell'articolo 38 della Costituzione - secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” -
e che, prescindendo da qualsiasi requisito contributivo, trova la sua disciplina normativa nell'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 che ne prevede la corresponsione anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, in particolare, prevede che “Con effetto dal
1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a pagina 7 di 14 concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Lo scrutinio del motivo di appello deve condursi alla luce dell'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui, applicando i canoni ermeneutici di cui all'articolo 12 delle preleggi
“l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca,
attraverso l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come pagina 8 di 14 inequivocabilmente espressa dal legislatore…non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono,
nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 ottobre 2016,
n.20808).
Nella fattispecie in esame il tenore letterale della norma di riferimento, contenuta nell'articolo
3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 appare, a questo Collegio, sufficientemente chiara nell'individuare i presupposti per la erogazione dell'assegno sociale non essendo, pertanto,
consentito il richiamo alla ratio dell'istituto e, quindi, non essendo consentita una interpretazione estensiva o analogica della stessa norma.
Nel merito l non contesta la sussistenza, in Controparte_1
capo all'appellante, dei presupposti dalla normativa – ovvero: il superamento dei 65 anni;
la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
contesta la sussistenza dell'effettivo stato di bisogno: “Dagli elementi acquisiti si evince che il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero si evince che il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli. Inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato che quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita. A tal proposito occorre ricordare che la norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello (Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 13575 del 30.05.2013). Se è vero pagina 9 di 14 che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che l caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello”.
Ed ancora: “Tale situazione di fatto, peraltro, è avvalorata dal fatto che i coniugi abbiano volutamente rinunciato all'assegno di mantenimento al fine di non incidere negativamente sul reddito della loro ancora “pendente” comunione materiale e spirituale.
La conseguenza è che, dietro il paravento della separazione, si nasconda il vero fine di tale status e cioè quello di ottenere agevolazioni economiche riservate dalla legge a possessori di redditi bassi o a nullatenenti.
…. Alla luce di tali circostanze appare icu oculi evidente come venga meno uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento della provvidenza richiesta, lo stato di bisogno”
Va, a tale proposito, richiamato quanto sopra evidenziato ovvero che il testo dell'articolo 3
comma 6 della legge n.335 del 1995, tra i requisiti previsti ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, non richiede affatto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, e solo in subordine all' non CP_1
potendosi, quindi, ritenere rilevanti le ragioni per le quali un soggetto versi nello stato di bisogno, a meno che non vi sia, ad esempio, un nesso causale diretto ed immediato tra lo stato di bisogno e una ingiustificata rinuncia ad un diritto.
pagina 10 di 14 Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è riscontrabile alcun nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione resa in sede divorzile di autosufficienza economica del signor
– peraltro risalente nel tempo – e la domanda di assegno sociale. Controparte_2
Va, in secondo luogo, rilevato che, anche laddove il signor avesse diritto alla CP_2
percezione di assegni di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ciò non assumerebbe rilievo,
in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, ciò che conta non è la mera titolarità di redditi ma la loro effettiva percezione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335
del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -,
assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne
consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (cfr. Corte di Cassazione n.
6570/2010).
Dunque, in ogni caso, al momento della domanda amministrativa lo stato di bisogno dichiarato dall'appellante ai fini dell'accesso al beneficio assistenziale era concreto ed attuale.
Ed ancora in tema di rinuncia “volutamente” all'assegno di mantenimento, la Suprema Corte
con la sentenza n. 21573/2023, così si è pronunciata: “ …..la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini pagina 11 di 14 del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v.
anche Cass. nr. 24954 del 2021);
13. si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al
contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.”
Per questi motivi
l'appello va accolto con accertamento del diritto di a Controparte_2
percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/95, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa, così come richiesto con le conclusioni
CP_ formulate nel ricorso di primo grado e con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 c.p.c. al fine di individuare il valore della controversia, come chiarito dalla pronuncia di legittimità n. 21444/2018, si è affermato: “il criterio stabilito dalla citata norma
[art. 13 c.p.c], in base al quale occorre far riferimento alle annualità domandate fino a un massimo di 10, deve essere inteso nel senso che nell'ipotesi di domanda relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione pensionistica - non disputandosi soltanto dell'attribuzione di somme per un numero determinato di annualità - il valore della causa si determina con riferimento alle annualità che l'attore ha titolo di percepire per tutta la durata del diritto (e cioè nel caso in esame fino a che dura la condizione che dà titolo alla pagina 12 di 14 prestazione); mentre è errata la tesi dedotta dall' nel motivo di ricorso secondo cui CP_1
occorrerebbe invece fare riferimento ad una somma determinata ovvero alle sole annualità
liquidate in sentenza perchè comprese nel periodo tra la data di riconoscimento del diritto alla prestazione ed il momento in cui è intervenuta la sentenza;
posto che il petitum della causa non è l'attribuzione di una somma determinata investendo invece il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica negata in sede in amministrativa”.
Nel caso di specie l'assegno viene concesso per un anno, non potendosi avere certezza della conferma del trattamento per le annualità successive.
Il valore della controversia, quindi, va determinato in € 6.947,33 (importo del rateo mensile €
534,41 x 13 x 1), rientrante nello scaglione di valore della tariffa forense da € 5.200 a €
26.000,00.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, le spese di lite del primo grado, in considerazione dell'attività istruttoria svolta, vanno liquidate in euro 2.700,00, mentre quelle del presente grado in euro 2.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 1315/2025 del Tribunale di Milano:
Accerta il diritto di a percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge Controparte_2
335/1995, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €. 4.700,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano 24 Giugno 2025 pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 400/2025, avverso la sentenza n.
1315/2025, del Tribunale di Milano, Dott. Luigi Pazienza, promossa da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Email_1 CodiceFiscale_1
NI IU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Borgia (CZ), via Solferino,
n.30,
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Santanoceto con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
pagina 1 di 14 in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
1. Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, effettuati i relativi accertamenti, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Sociale previsto dalla Legge 335/1995;
CP_ 2. Accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto condannare l a elargire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/1995, inclusi i ratei già scaduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto, con rifusione delle spese, competenze ed onorari.
PER L'APPELLATO
Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per difetto di allegazione e prova e, in ogni caso, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto
In via istruttoria, sentire per i chiarimenti che il Giudice adito riterrà opportuni, la Dott.ssa
IA IN, funzionario amministrativo che ha istruito la pratica e/o un suo delegato.
Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tutta la documentazione che dovesse pervenire da parte del competente Ufficio Amministrativo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 14 Salvis juribus.
FATTO E DIRITTO
CP_
con il ricorso di I grado così deduceva: “Il ricorrente presentava all' Controparte_2
domanda n. 2096985800045 per il beneficio dell'Assegno Sociale.
CP_ Con provvedimento del 29.02.2024 l respingeva la domanda 2096985800045 con la seguente motivazione “la documentazione richiesta in data 03.01.2024 non è stata prodotta”.
CP_ Quanto accertato dall non corrisponde al vero, posto che il ricorrente ha prodotto la sentenza di separazione coniugale, mentre non ha prodotto la dichiarazione sul sostentamento economico.
Avverso la reiezione della domanda di Assegno Sociale, per il tramite del Patronato AIC -
CP_ Impal, il ricorrente presentava ricorso amministrativo all' .
A seguito della presentazione del ricorso amministrativo il Comitato Provinciale comunicava al ricorrente la reiezione del ricorso.”
Sulla base di tali premesse formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, effettuati i relativi accertamenti, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/1995;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
pagina 3 di 14 Dopo aver riportato la normativa e la giurisprudenza in materia ha rilevato: “ ….vi sono elementi inequivoci dai quali si evince che il ricorrente non si trovi in uno stato di effettivo bisogno.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato le seguenti circostanze: “ Io
[...]
risiedo a Milano in via Carbonia n. 1 dall'anno 2000. Vivo a Milano dal 1980 come CP_2
residente. L'appartamento in via Carbonia n. 1 è del Comune di Milano. Non pago il canone mensile dal 2009 in quanto non ho più ricevuto incarichi lavorativi dal Comune di Milano. Ho
svolto le mansioni di portiere dei palazzi del Comune di Milano, settore demanio. Ho un figlio residente a [...]che, fino a 2 anni fa, ha vissuto con me in via Carbonia. Mio figlio mi manteneva. Mio figlio è un impiegato. Mio padre è morto nel 2016. Mia madre è morta nel mese di aprile 2024. Mio fratello vive ancora in Calabria a Catanzaro ma si trova in una situazione di fragilità psicofisica. Vivo a Milano e mi reco in Calabria per assistere mio fratello.
Mi reco in Calabria 2-3 volte all'anno. A Milano vado a mangiare a casa di mio figlio in via
SO a Milano. Mio figlio convive con una ragazza e non ha figli. Mio figlio sostanzialmente mi mantiene. La ragazza di mio figlio ha un'occupazione lavorativa. Sono tutti e due impiegati.
Quando devo affrontare una spesa mi rivolgo a mio figlio. Dal 2013 in poi ho iniziato ad andare in Calabria per assistere i miei genitori e mio fratello, tre/quattro volte all'anno, un mese ogni volta. Quando ero in Calabria, i miei genitori provvedevano al mio sostentamento.
Successivamente, quando è morto mio papà (ottobre 2016), ho iniziato ad assistere mia madre e mio fratello. Mio fratello ha una pensione di invalidità al 100% con accompagnamento. Quando mi reco in Calabria, assisto mio fratello, il quale provvede al mio mantenimento. Mi sono sposato nel 1985 a Milano e mi sono separato nel 2007. Non ho alcun tipo di rapporto con mia moglie. Prima di vivere in via Carbonia a Milano, vivevo in via pagina 4 di 14 in affitto. Attualmente percepisco l'assegno di inclusione. Per tre mesi, l'anno scorso, Pt_1
ho percepito il reddito di cittadinanza….”
“Dagli elementi acquisiti si evince che: il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento;
il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli;
quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita.
La norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello ( Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della
Cassazione n. 13575 del 30.05.2013).
Se è vero che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che lo caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello.”
Avverso detta decisione ha interposto appello . Controparte_2
Unico e articolato di appello intestato: “Mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 3, co.
6, Legge n. 335/1995”
Nell'ottica dell'appello l'assegno sociale (ex pensione sociale) previsto dall'art. 3, co. 6, Legge
n. 335/1995, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall' alle CP_1
persone più bisognose.
pagina 5 di 14 A decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e chiarito nella Circolare n.131 del 12.12.2022, per ottenere l'assegno sociale, tutti gli italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
1.avere compiuto 67 anni di età;
2. essere in uno stato di bisogno economico;
3. essere cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
4. essere in possesso dei requisiti reddituali;
5. essere cittadini della Repubblica di San Marino;
6. essere cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti oppure essere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
7. essere cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
8. avere residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni (requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, ossia dal 1° gennaio 2009).
Sostiene che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il sig. , al CP_2
momento della suddetta domanda, aveva i requisiti previsti dalla Legge 335/95, per il beneficio dell'assegno sociale.
Anche se risulta vero che il ricorrente per poter andare avanti è stato aiutato dai famigliari, in particolare dal figlio, è pur vero che la Legge 335/95 prevede che per la concessione dell'assegno sociale ci deve essere lo stato di bisogno, che l'appellante ha.
pagina 6 di 14 È, altresì, vero che in sede di separazione dalla ex moglie non ha chiesto nessun mantenimento in quanto all'epoca non vi era lo stato di bisogno che, invece, sussisteva al momento della domanda amministrativa per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dalla
Legge 335/95.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3
sentenza di primo grado.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato per cui merita l'accoglimento.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che trae origine dalla previsione dell'articolo 38 della Costituzione - secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” -
e che, prescindendo da qualsiasi requisito contributivo, trova la sua disciplina normativa nell'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 che ne prevede la corresponsione anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, in particolare, prevede che “Con effetto dal
1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a pagina 7 di 14 concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Lo scrutinio del motivo di appello deve condursi alla luce dell'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui, applicando i canoni ermeneutici di cui all'articolo 12 delle preleggi
“l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca,
attraverso l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come pagina 8 di 14 inequivocabilmente espressa dal legislatore…non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono,
nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 ottobre 2016,
n.20808).
Nella fattispecie in esame il tenore letterale della norma di riferimento, contenuta nell'articolo
3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 appare, a questo Collegio, sufficientemente chiara nell'individuare i presupposti per la erogazione dell'assegno sociale non essendo, pertanto,
consentito il richiamo alla ratio dell'istituto e, quindi, non essendo consentita una interpretazione estensiva o analogica della stessa norma.
Nel merito l non contesta la sussistenza, in Controparte_1
capo all'appellante, dei presupposti dalla normativa – ovvero: il superamento dei 65 anni;
la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
contesta la sussistenza dell'effettivo stato di bisogno: “Dagli elementi acquisiti si evince che il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero si evince che il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli. Inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato che quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita. A tal proposito occorre ricordare che la norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello (Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 13575 del 30.05.2013). Se è vero pagina 9 di 14 che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che l caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello”.
Ed ancora: “Tale situazione di fatto, peraltro, è avvalorata dal fatto che i coniugi abbiano volutamente rinunciato all'assegno di mantenimento al fine di non incidere negativamente sul reddito della loro ancora “pendente” comunione materiale e spirituale.
La conseguenza è che, dietro il paravento della separazione, si nasconda il vero fine di tale status e cioè quello di ottenere agevolazioni economiche riservate dalla legge a possessori di redditi bassi o a nullatenenti.
…. Alla luce di tali circostanze appare icu oculi evidente come venga meno uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento della provvidenza richiesta, lo stato di bisogno”
Va, a tale proposito, richiamato quanto sopra evidenziato ovvero che il testo dell'articolo 3
comma 6 della legge n.335 del 1995, tra i requisiti previsti ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, non richiede affatto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, e solo in subordine all' non CP_1
potendosi, quindi, ritenere rilevanti le ragioni per le quali un soggetto versi nello stato di bisogno, a meno che non vi sia, ad esempio, un nesso causale diretto ed immediato tra lo stato di bisogno e una ingiustificata rinuncia ad un diritto.
pagina 10 di 14 Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è riscontrabile alcun nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione resa in sede divorzile di autosufficienza economica del signor
– peraltro risalente nel tempo – e la domanda di assegno sociale. Controparte_2
Va, in secondo luogo, rilevato che, anche laddove il signor avesse diritto alla CP_2
percezione di assegni di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ciò non assumerebbe rilievo,
in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, ciò che conta non è la mera titolarità di redditi ma la loro effettiva percezione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335
del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -,
assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne
consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (cfr. Corte di Cassazione n.
6570/2010).
Dunque, in ogni caso, al momento della domanda amministrativa lo stato di bisogno dichiarato dall'appellante ai fini dell'accesso al beneficio assistenziale era concreto ed attuale.
Ed ancora in tema di rinuncia “volutamente” all'assegno di mantenimento, la Suprema Corte
con la sentenza n. 21573/2023, così si è pronunciata: “ …..la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini pagina 11 di 14 del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v.
anche Cass. nr. 24954 del 2021);
13. si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al
contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.”
Per questi motivi
l'appello va accolto con accertamento del diritto di a Controparte_2
percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge 335/95, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa, così come richiesto con le conclusioni
CP_ formulate nel ricorso di primo grado e con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 c.p.c. al fine di individuare il valore della controversia, come chiarito dalla pronuncia di legittimità n. 21444/2018, si è affermato: “il criterio stabilito dalla citata norma
[art. 13 c.p.c], in base al quale occorre far riferimento alle annualità domandate fino a un massimo di 10, deve essere inteso nel senso che nell'ipotesi di domanda relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione pensionistica - non disputandosi soltanto dell'attribuzione di somme per un numero determinato di annualità - il valore della causa si determina con riferimento alle annualità che l'attore ha titolo di percepire per tutta la durata del diritto (e cioè nel caso in esame fino a che dura la condizione che dà titolo alla pagina 12 di 14 prestazione); mentre è errata la tesi dedotta dall' nel motivo di ricorso secondo cui CP_1
occorrerebbe invece fare riferimento ad una somma determinata ovvero alle sole annualità
liquidate in sentenza perchè comprese nel periodo tra la data di riconoscimento del diritto alla prestazione ed il momento in cui è intervenuta la sentenza;
posto che il petitum della causa non è l'attribuzione di una somma determinata investendo invece il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica negata in sede in amministrativa”.
Nel caso di specie l'assegno viene concesso per un anno, non potendosi avere certezza della conferma del trattamento per le annualità successive.
Il valore della controversia, quindi, va determinato in € 6.947,33 (importo del rateo mensile €
534,41 x 13 x 1), rientrante nello scaglione di valore della tariffa forense da € 5.200 a €
26.000,00.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, le spese di lite del primo grado, in considerazione dell'attività istruttoria svolta, vanno liquidate in euro 2.700,00, mentre quelle del presente grado in euro 2.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 1315/2025 del Tribunale di Milano:
Accerta il diritto di a percepire l'assegno sociale previsto dalla Legge Controparte_2
335/1995, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €. 4.700,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano 24 Giugno 2025 pagina 13 di 14 Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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