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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2024, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 14.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6307/2023 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...], il [...], C. F.: Parte_1
, con gli Avv.ti Daniela Carmela Nicastro, Salvatore Marco C.F._1
Spataro, Valentina Cappello, Massimo Barrile;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Ministro pro tempore;
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-5.06.2023, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
-di essere docente precaria, con incarico di supplenza annuale, con ultima sede di servizio presso l' di Misterbianco (CT); Organizzazione_1
-di avere prestato servizio come insegnante, per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle dipendenze della amministrazione scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
-che è rimasta priva di riscontro la lettera di diffida inviata al CP_1 convenuto, finalizzata a richiederne il riconoscimento;
-che ciò ha creato un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato;
1 -che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che anche la giurisprudenza comunitaria, recentemente pronunciatasi sulla questione, ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
-che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
-che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto/ dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...-ritenere e dichiarare il diritto della docente ad usufruire della Carta del Parte_1 docente, di cui all'art. 1, comma 121della L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, come indicati in ricorso;
per l'effetto, -condannare il Controparte_1
a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1 economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per la ricorrente nella complessiva somma di euro 1.000,00; in subordine -condannare il
[...]
a corrispondere alla ricorrente l'equivalente monetario Controparte_1 del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio.
Impregiudicato il diritto a separata azione per il recupero dell'anno in corso e dei successivi. Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ".
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito e, pertanto, va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 14.03.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.pc., dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
il quale, sebbene evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
Nel merito, poi, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
2 Al riguardo, invero, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole, anche nella loro chiarezza espositiva, come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n.
3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n.
8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez.
VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il C.d.S. aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201511) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di
500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e le motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (n.d.r.) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti
a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Organizzazione_2
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la
Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
4 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe
a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola
3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, Organizzazione_2
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, C- Per_2 Organizzazione_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto Persona_3
34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
5 Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione”
(Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di
Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente
è del tutto analoga a quella espletata dai docenti di ruolo, eccezion fatta per la
6 temporaneità dell'incarico, che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (v. contratti prodotti da parte ricorrente), ha espletato servizio nell'anno scolastico 2020/21, Parte_1 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- e fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno) e ciò sulla base di incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999..
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base del suddetto contratto a tempo determinato è, pertanto, del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, cio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, invece, la pretesa di parte ricorrente è infondata e va pertanto disattesa (in tal senso, cfr. sentenza n. 713/2024 emessa dal
Tribunale di Catania in data 7.2.2024 nel proc. n. 7766/2023 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda –, a cui si fa parimenti riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, invero, deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dai contratti in atti (cfr. doc.2 di parte ricorrente), ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee – con ultimo contratto – sino al 10.06.2022
Come già evidenziato nella richiamata pronuncia di questo stesso Ufficio, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la
7 circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata sentenza n.
29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che “
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art.
489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, come osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […]
- il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta
Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico 2019/2020 [id est: 2021/2022 nella specie], escludendosi, per il detto anno,
l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al
8 termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa...” (cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, va pertanto rigettata la pretesa attorea con riferimento all'anno scolastico 2021/2022.
Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 per il tramite di carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico utile, indicato e documentato – nella specie a. s. 2020/21 – e dunque per complessivi €
500,00, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico dell'amministrazione scolastica convenuta contumace e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, che ne hanno fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2020/21;
-condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore di
[...]
nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore Parte_1 complessivo di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 257,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei di lei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania, in data 29 marzo 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per CP_ attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del CP_ Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro
381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato CP_ ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
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