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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5065/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5065/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4902/2022 del 10.05.2022
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Parte_1 Controparte_1
C, presso lo studio dell'avvocato Dario Scognamillo, che lo rappresenta e
[...] difende in virtù di procura in calce all'atto di appello nel giudizio a quo
APPELLANTE E
in persona dell'amministratore legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Senna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da documentazione depositata in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020, emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, per la somma di euro 1.650,00 oltre interessi come richiesti, nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società Controparte_2
in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., poiché
[...] assumeva di essere creditrice di per non aver pagato Parte_1
1 R.G.A.C. n. 5065/2022
quest'ultimo il corrispettivo relativo alla fattura depositata in atti, concernente i lavori di ristrutturazione della propria abitazione sita in Napoli al viale augusteo n.79, per un importo complessivo pari ad euro 1.650,00, comprensivo di IVA. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 18, comma 1, c.p.c. dovendosi considerare territorialmente competente il Tribunale di Napoli;
nonché, nel merito, dichiarare nullo, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo n. 511/2020, dovendosi considerare insufficienti le fatture depositate in atti al fine di provare l'esistenza del credito, avendo riguardo alla circostanza che la società opposta non concludeva i lavori ad opera d'arte, restando parzialmente inadempiente. In via subordinata, chiedeva accertare che la somma pretesa in giudizio risultava incongrua rispetto alla documentazione depositata in atti, risultando dovuta in base alle fatture la minor somma pari ad euro 605,00, in luogo di euro 1.650,00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona dell'amministratore legale Controparte_3 rappresentante p.t., chiedendo, in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla controparte non avendo quest'ultima, in un'ipotesi di competenza territoriale derogabile, contestato specificamente l'applicabilità di ciascuno dei sussistenti criteri concorrenti;
in subordine, chiedeva accertarsi la prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c., dell'azione per denuncia di vizi e difetti dell'opera, e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.511/2020. Nel merito, chiedeva rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo emesso, risultando provato il credito nell'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
riceveva la notifica di due copie del decreto ingiuntivo da Parte_1 parte del difensore della controparte, rispettivamente in veste di procuratore ed antistatario delle spese legali, e per questo proponeva una seconda opposizione, instaurando un procedimento con r.g. n. 4041/2021 nel quale contestava la illecita ed irrituale notifica del decreto ingiuntivo in copia e, per l'effetto, chiedeva dichiarare nulla (e/o annullare) la copia del decreto ingiuntivo n. 511/2020.
-------------- Il giudice di prime cure, con sentenza n. 4902/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, rigettava, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in considerazione dell'art.1182 comma3 c.c. (riportando erroneamente l'art. 1183 comma 2 c.c.), in virtù del quale, l'obbligazione avente ad oggetto somme di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, che nel caso di specie ha sede legale presso il comune di Castellammare di Stabia;
sempre in via preliminare, estrometteva dal giudizio, in seguito alla riunione con il procedimento recante r.g. 4041/2021, gli
2 R.G.A.C. n. 5065/2022
avvocati Di Somma Antonino e Senna Vincenzo, difensori della società convenuta nella fase monitoria, non potendo essi assumere la qualità di parte nel giudizio di opposizione. In subordine, dichiarava tardiva, ex art. 1667 c.c., la comunicazione dei vizi dell'opera, nonché prescritta l'azione giudiziaria, essendo intervenuta la domanda di accertamento dei vizi oltre i due anni dal giorno della consegna dell'opera. Per queste ragioni, il giudice rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 511/2020, con condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% c.p.a. ed i.v.a., con attribuzione dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
1.1 Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato,
[...] ha proposto appello eccependo, come primo motivo di doglianza, Pt_1
l'erronea statuizione del giudice di Prime Cure in ordine alla sussistenza della competenza territoriale presso l'ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
sul punto, l'appellante ha evidenziato come non può trovare applicazione l'art. 1182, comma 3, c.p.c. essendo il credito illiquido, poiché non determinato fin dall'origine, e dovendosi, invece, applicare il comma 4 del medesimo articolo, guardando al domicilio del debitore, ovvero il foro in cui l'obbligazione era sorta, entrambi ubicati in Napoli. Con secondo motivo di appello, ha contestato la violazione dell'art.112 c.p.c., per non Parte_1 essersi pronunciato il Giudice di Prime Cure sulla domanda avanzata nell'autonomo procedimento di opposizione (r.g. 4041/2021), essendosi lo stesso limitato ad evidenziare come il decreto ingiuntivo è titolo per l'ottenimento del pagamento delle somme in esso ingiunte, e va notificato al debitore ex 643 c.p.c. una sola volta, derivandone che nessuna richiesta autonoma di pagamento può essere avanzata dal procuratore, che nel caso concreto ha commesso un errore nel notificare due volte il decreto ingiuntivo. In via subordinata, l'appellante ha contestato l'applicazione al caso concreto della disciplina ex art. 1667 c.c., avuto riguardo al fatto che la società non ha dato prova nel giudizio di opposizione della circostanza che l'impianto di videosorveglianza era stato realizzato e consegnato nel mese di luglio 2018, e dunque che erano decorsi i termini per comunicare la sussistenza di vizi dell'opera. In aggiunta, l'appellante ha contestato un'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice non si è pronunciato sulla domanda volta a dimostrare che il calcolo di quanto preteso, in forza della documentazione depositata in atti, era errato essendo dovuto il minor importo pari ad euro 605,00, anziché euro 1.650,00. Infine, ha Parte_1 contestato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per non aver il giudice di Prime Cure motivato adeguatamente la sentenza, in particolare scegliendo di non procedere ad un'idonea istruttoria così come richiesto dalla parte. Per queste ragioni, ha chiesto sospendere l'efficacia
3 R.G.A.C. n. 5065/2022
esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, nonché accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata con remissione delle parti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nonché, nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo per i motivi innanzi elencati con condanna della controparte alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita regolarmente in giudizio la in persona dell'amministratore legale Controparte_2 rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, il primo motivo di appello chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha radicato presso di sé la competenza territoriale, per i motivi meglio specificati in dispositivo;
l'appellata ha chiesto, altresì, rigettare il secondo motivo di appello concernente l'omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure sulla richiesta di annullamento della seconda notifica del decreto ingiuntivo, ritenendo questa domanda destituita di fondamento non essendovi una previsione normativa che dispone una censura in tal senso. Sulla decadenza dall'azione ex art. 1667, comma 2, c.c. l'appellata ha specificato come il messaggio di posta elettronica ordinario, depositato da , è stato Parte_1 immediatamente disconosciuto nel corso dell'udienza tenutasi durante il primo grado di giudizio, non avendo mai ricevuto tale comunicazione concernente la denuncia dei vizi, ed essendo, per questa ragione, incorsa la controparte in decadenza a prescindere dal giorno in cui sono stati conclusi i lavori. Infine, la società ha confermato il quantum preteso in giudizio, osservando come il calcolo dell'importo dei lavori effettuati al lordo di IVA è di euro 5.500,00, l'anticipo ricevuto è di euro 3.850,00 al lordo di IVA (pari a 3.500,00 oltre 350,00 di Iva), e il residuo dovuto, comprensivo di iva, è pari ad euro 1.650,00. Per queste ragioni, la in persona Controparte_2 dell'amministratore legale rappresentante p.t., ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannare Parte_1 ad una pena pecuniaria di euro 10.000,00, nonché rigettare l'appello con conferma della sentenza del giudice di Prime Cure, con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Il giudice, ascoltate le parti, all'udienza del 09-09-2025, riservava la causa in decisione con i termini di legge.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4 R.G.A.C. n. 5065/2022
3. In via preliminare, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
Si premette che la formulazione attuale dell'art. 342 c.p.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice (vedi sentenza Cass. n. 2143/2015), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello sia di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum sia di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass 2017, n.4541; Cass. 2016, n. 18392, Cass. 2016, n. 171712; Cass. 2015, n. 2143).
Dunque, si deve rilevare, da un lato, che è ininfluente il fatto che l'appellante non abbia nell'atto d'appello articolato le modifiche che il giudice d'appello dovrebbe in concreto apportare alla sentenza impugnata, dall'altro, che l'atto d'appello è stato redatto nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante circoscritto l'ambito del giudizio di gravame, individuando le statuizioni e le relative argomentazioni che ha inteso impugnare, nonché formulando in modo chiaro e preciso le censure.
Per queste ragioni l'appello deve considerarsi ammissibile.
4. Passando alla disamina della proposta impugnazione va, innanzitutto, rigettato il primo motivo di appello con il quale ha contestato la Parte_1 decisione del giudice di Pace di Torre Annunziata di confermare la propria competenza territoriale a decidere della controversia, in luogo del Giudice di Pace di Napoli (e sul punto va evidenziato che nessuna delle parti ha trattato il tema sotto il profilo della competenza da stabilire in base al Foro del Consumatore (e del resto, stante la mancata allegazione sul punto, allo stato si può solo suppore che il fosse da qualificare come “consumatore”). Pt_1
Invero, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, in forza del combinato disposto degli artt. 637, 18 e 20 c.p.c., e dunque, con riferimento a tutti i fori concorrenti, ovverosia il foro competente per l'ingiunzione, quello di residenza o dimora del convenuto, e il foro facoltativo
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per le cause relative ai diritti di obbligazione relativo al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione di cui è causa.
In particolare, l'appellante, opponente nel primo grado di giudizio, ha messo in evidenza come la propria residenza è fissata a Napoli e ivi è sorta l'obbligazione oggetto di contestazione.
Quanto invece al luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento, l'appellante ha rilevato che, trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, bensì il comma 4 del medesimo articolo, in forza del quale l'obbligazione pecuniare deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Sul punto, occorre osservare che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9-2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9- 12-2021). Orbene, in merito alla natura liquida del credito oggetto, non appare determinante la produzione delle fatture emesse, atteso che la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Ordinanza n. 30309 del 14- 10-2022); né a tal fine assume rilevanza che con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. Civ. 127/2022; Cass. Civ. 26801/2019; Cass. Civ. 299/2016; Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso di specie, la società che ha ingiunto il pagamento, a
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sostegno della pretesa creditoria, ha allegato non solo la fattura emessa nel mese di dicembre 2019, oltre quelle emesse nei mesi di marzo e novembre 2018, ma altresì i preventivi cui le stesse si riferiscono e nell'ambito dei quali sono precisamente individuati la quantità e il prezzo delle opere pattuite con i relativi costi, con la conseguenza che deve essere confermata la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria, in quanto il credito azionato appare ancorato a dati oggettivi potendo l'esatto ammontare essere determinato con un semplice calcolo aritmetico sulla base dei preventivi sottoscritti dalle parti (cfr. doc. allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Accertata la natura liquida del credito - nel caso concreto - l'obbligazione era da adempiersi presso il domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3; pertanto, avendo il creditore sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia, in applicazione del criterio facoltativo, la competenza territoriale è da confermarsi presso il Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellante.
5. Va, oltretutto, rigettato il secondo motivo di appello proposto da
[...]
ex art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato il Giudice di Prime Pt_1
Cure sulla sua richiesta di dichiarare la nullità della seconda notifica del decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020, eseguita dal procuratore di controparte in qualità di attributario.
Sul punto, ad avviso di questo giudice, sono condivisibili le contestazioni avanzate da controparte, conformi alla volontà espressa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, secondo le quali, diversamente dal caso di specie, il difensore distrattario assume la qualità di parte esclusivamente quando sorge controversia sulla distrazione delle spese (Corte di Cass., Sez. III civile, Sentenza 15 aprile 2010 n. 9062).
Pertanto, va confermata la decisione assunta dal Giudice di Prime Cure di riunire i due procedimenti, con le conseguenti statuizioni, non sussistendo nel caso concreto i presupposti normativi per dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020.
6. Deve, infine, esser rigettato l'ulteriore motivo di appello proposto da con il quale ha contestato la decisione del Giudice di Prime Parte_1
Cure di applicare al caso concreto l'art. 1667 c.c., dichiarando in tal senso trascorsi i termini normativi per far valere in giudizio la garanzia per i vizi e difformità dell'opera da parte del committente.
Come infatti correttamente evidenziato dal GdP in tema di appalto il termine per la contestazione non solo dei vizi ma anche delle difformità
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dell'opera è di 60 gg. ed i lavori risultano terminati nel 2018 (come asserito dall'opposta/appellata) e non contestato specificamente dall'opponente (odierna appellante). Poiché la contestazione risulta effettuata solo con una mail del gennaio 2020 (tra l'altro contestata dalla ditta) la sentenza del GdP appare corretta. In definitiva si impone il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza Nonostante il rigetto si ritiene comunque di dover compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di appello, in considerazione della parvità della materia e delle considerazioni sopra svolte in tema di competenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Vincenzo Del Sorbo, definitivamente pronunciando così provvede: A. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
B. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso in data 14.12.2025 Il giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Del Sorbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5065/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4902/2022 del 10.05.2022
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, al Parte_1 Controparte_1
C, presso lo studio dell'avvocato Dario Scognamillo, che lo rappresenta e
[...] difende in virtù di procura in calce all'atto di appello nel giudizio a quo
APPELLANTE E
in persona dell'amministratore legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Senna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da documentazione depositata in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020, emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, per la somma di euro 1.650,00 oltre interessi come richiesti, nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società Controparte_2
in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., poiché
[...] assumeva di essere creditrice di per non aver pagato Parte_1
1 R.G.A.C. n. 5065/2022
quest'ultimo il corrispettivo relativo alla fattura depositata in atti, concernente i lavori di ristrutturazione della propria abitazione sita in Napoli al viale augusteo n.79, per un importo complessivo pari ad euro 1.650,00, comprensivo di IVA. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 18, comma 1, c.p.c. dovendosi considerare territorialmente competente il Tribunale di Napoli;
nonché, nel merito, dichiarare nullo, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo n. 511/2020, dovendosi considerare insufficienti le fatture depositate in atti al fine di provare l'esistenza del credito, avendo riguardo alla circostanza che la società opposta non concludeva i lavori ad opera d'arte, restando parzialmente inadempiente. In via subordinata, chiedeva accertare che la somma pretesa in giudizio risultava incongrua rispetto alla documentazione depositata in atti, risultando dovuta in base alle fatture la minor somma pari ad euro 605,00, in luogo di euro 1.650,00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona dell'amministratore legale Controparte_3 rappresentante p.t., chiedendo, in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla controparte non avendo quest'ultima, in un'ipotesi di competenza territoriale derogabile, contestato specificamente l'applicabilità di ciascuno dei sussistenti criteri concorrenti;
in subordine, chiedeva accertarsi la prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c., dell'azione per denuncia di vizi e difetti dell'opera, e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.511/2020. Nel merito, chiedeva rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo emesso, risultando provato il credito nell'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
riceveva la notifica di due copie del decreto ingiuntivo da Parte_1 parte del difensore della controparte, rispettivamente in veste di procuratore ed antistatario delle spese legali, e per questo proponeva una seconda opposizione, instaurando un procedimento con r.g. n. 4041/2021 nel quale contestava la illecita ed irrituale notifica del decreto ingiuntivo in copia e, per l'effetto, chiedeva dichiarare nulla (e/o annullare) la copia del decreto ingiuntivo n. 511/2020.
-------------- Il giudice di prime cure, con sentenza n. 4902/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, rigettava, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in considerazione dell'art.1182 comma3 c.c. (riportando erroneamente l'art. 1183 comma 2 c.c.), in virtù del quale, l'obbligazione avente ad oggetto somme di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, che nel caso di specie ha sede legale presso il comune di Castellammare di Stabia;
sempre in via preliminare, estrometteva dal giudizio, in seguito alla riunione con il procedimento recante r.g. 4041/2021, gli
2 R.G.A.C. n. 5065/2022
avvocati Di Somma Antonino e Senna Vincenzo, difensori della società convenuta nella fase monitoria, non potendo essi assumere la qualità di parte nel giudizio di opposizione. In subordine, dichiarava tardiva, ex art. 1667 c.c., la comunicazione dei vizi dell'opera, nonché prescritta l'azione giudiziaria, essendo intervenuta la domanda di accertamento dei vizi oltre i due anni dal giorno della consegna dell'opera. Per queste ragioni, il giudice rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 511/2020, con condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% c.p.a. ed i.v.a., con attribuzione dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
1.1 Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato,
[...] ha proposto appello eccependo, come primo motivo di doglianza, Pt_1
l'erronea statuizione del giudice di Prime Cure in ordine alla sussistenza della competenza territoriale presso l'ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
sul punto, l'appellante ha evidenziato come non può trovare applicazione l'art. 1182, comma 3, c.p.c. essendo il credito illiquido, poiché non determinato fin dall'origine, e dovendosi, invece, applicare il comma 4 del medesimo articolo, guardando al domicilio del debitore, ovvero il foro in cui l'obbligazione era sorta, entrambi ubicati in Napoli. Con secondo motivo di appello, ha contestato la violazione dell'art.112 c.p.c., per non Parte_1 essersi pronunciato il Giudice di Prime Cure sulla domanda avanzata nell'autonomo procedimento di opposizione (r.g. 4041/2021), essendosi lo stesso limitato ad evidenziare come il decreto ingiuntivo è titolo per l'ottenimento del pagamento delle somme in esso ingiunte, e va notificato al debitore ex 643 c.p.c. una sola volta, derivandone che nessuna richiesta autonoma di pagamento può essere avanzata dal procuratore, che nel caso concreto ha commesso un errore nel notificare due volte il decreto ingiuntivo. In via subordinata, l'appellante ha contestato l'applicazione al caso concreto della disciplina ex art. 1667 c.c., avuto riguardo al fatto che la società non ha dato prova nel giudizio di opposizione della circostanza che l'impianto di videosorveglianza era stato realizzato e consegnato nel mese di luglio 2018, e dunque che erano decorsi i termini per comunicare la sussistenza di vizi dell'opera. In aggiunta, l'appellante ha contestato un'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice non si è pronunciato sulla domanda volta a dimostrare che il calcolo di quanto preteso, in forza della documentazione depositata in atti, era errato essendo dovuto il minor importo pari ad euro 605,00, anziché euro 1.650,00. Infine, ha Parte_1 contestato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per non aver il giudice di Prime Cure motivato adeguatamente la sentenza, in particolare scegliendo di non procedere ad un'idonea istruttoria così come richiesto dalla parte. Per queste ragioni, ha chiesto sospendere l'efficacia
3 R.G.A.C. n. 5065/2022
esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, nonché accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata con remissione delle parti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nonché, nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo per i motivi innanzi elencati con condanna della controparte alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita regolarmente in giudizio la in persona dell'amministratore legale Controparte_2 rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 342 c.p.c., e contestando, nel merito, il primo motivo di appello chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha radicato presso di sé la competenza territoriale, per i motivi meglio specificati in dispositivo;
l'appellata ha chiesto, altresì, rigettare il secondo motivo di appello concernente l'omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure sulla richiesta di annullamento della seconda notifica del decreto ingiuntivo, ritenendo questa domanda destituita di fondamento non essendovi una previsione normativa che dispone una censura in tal senso. Sulla decadenza dall'azione ex art. 1667, comma 2, c.c. l'appellata ha specificato come il messaggio di posta elettronica ordinario, depositato da , è stato Parte_1 immediatamente disconosciuto nel corso dell'udienza tenutasi durante il primo grado di giudizio, non avendo mai ricevuto tale comunicazione concernente la denuncia dei vizi, ed essendo, per questa ragione, incorsa la controparte in decadenza a prescindere dal giorno in cui sono stati conclusi i lavori. Infine, la società ha confermato il quantum preteso in giudizio, osservando come il calcolo dell'importo dei lavori effettuati al lordo di IVA è di euro 5.500,00, l'anticipo ricevuto è di euro 3.850,00 al lordo di IVA (pari a 3.500,00 oltre 350,00 di Iva), e il residuo dovuto, comprensivo di iva, è pari ad euro 1.650,00. Per queste ragioni, la in persona Controparte_2 dell'amministratore legale rappresentante p.t., ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannare Parte_1 ad una pena pecuniaria di euro 10.000,00, nonché rigettare l'appello con conferma della sentenza del giudice di Prime Cure, con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Il giudice, ascoltate le parti, all'udienza del 09-09-2025, riservava la causa in decisione con i termini di legge.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
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3. In via preliminare, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
Si premette che la formulazione attuale dell'art. 342 c.p.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice (vedi sentenza Cass. n. 2143/2015), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello sia di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum sia di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass 2017, n.4541; Cass. 2016, n. 18392, Cass. 2016, n. 171712; Cass. 2015, n. 2143).
Dunque, si deve rilevare, da un lato, che è ininfluente il fatto che l'appellante non abbia nell'atto d'appello articolato le modifiche che il giudice d'appello dovrebbe in concreto apportare alla sentenza impugnata, dall'altro, che l'atto d'appello è stato redatto nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante circoscritto l'ambito del giudizio di gravame, individuando le statuizioni e le relative argomentazioni che ha inteso impugnare, nonché formulando in modo chiaro e preciso le censure.
Per queste ragioni l'appello deve considerarsi ammissibile.
4. Passando alla disamina della proposta impugnazione va, innanzitutto, rigettato il primo motivo di appello con il quale ha contestato la Parte_1 decisione del giudice di Pace di Torre Annunziata di confermare la propria competenza territoriale a decidere della controversia, in luogo del Giudice di Pace di Napoli (e sul punto va evidenziato che nessuna delle parti ha trattato il tema sotto il profilo della competenza da stabilire in base al Foro del Consumatore (e del resto, stante la mancata allegazione sul punto, allo stato si può solo suppore che il fosse da qualificare come “consumatore”). Pt_1
Invero, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, in forza del combinato disposto degli artt. 637, 18 e 20 c.p.c., e dunque, con riferimento a tutti i fori concorrenti, ovverosia il foro competente per l'ingiunzione, quello di residenza o dimora del convenuto, e il foro facoltativo
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per le cause relative ai diritti di obbligazione relativo al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione di cui è causa.
In particolare, l'appellante, opponente nel primo grado di giudizio, ha messo in evidenza come la propria residenza è fissata a Napoli e ivi è sorta l'obbligazione oggetto di contestazione.
Quanto invece al luogo di esecuzione della obbligazione di pagamento, l'appellante ha rilevato che, trattandosi di obbligazione avente carattere illiquido, in quanto fondata esclusivamente su delle fatture, non trovi applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, bensì il comma 4 del medesimo articolo, in forza del quale l'obbligazione pecuniare deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Sul punto, occorre osservare che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9-2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9- 12-2021). Orbene, in merito alla natura liquida del credito oggetto, non appare determinante la produzione delle fatture emesse, atteso che la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Ordinanza n. 30309 del 14- 10-2022); né a tal fine assume rilevanza che con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. Civ. 127/2022; Cass. Civ. 26801/2019; Cass. Civ. 299/2016; Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso di specie, la società che ha ingiunto il pagamento, a
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sostegno della pretesa creditoria, ha allegato non solo la fattura emessa nel mese di dicembre 2019, oltre quelle emesse nei mesi di marzo e novembre 2018, ma altresì i preventivi cui le stesse si riferiscono e nell'ambito dei quali sono precisamente individuati la quantità e il prezzo delle opere pattuite con i relativi costi, con la conseguenza che deve essere confermata la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria, in quanto il credito azionato appare ancorato a dati oggettivi potendo l'esatto ammontare essere determinato con un semplice calcolo aritmetico sulla base dei preventivi sottoscritti dalle parti (cfr. doc. allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Accertata la natura liquida del credito - nel caso concreto - l'obbligazione era da adempiersi presso il domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3; pertanto, avendo il creditore sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia, in applicazione del criterio facoltativo, la competenza territoriale è da confermarsi presso il Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellante.
5. Va, oltretutto, rigettato il secondo motivo di appello proposto da
[...]
ex art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato il Giudice di Prime Pt_1
Cure sulla sua richiesta di dichiarare la nullità della seconda notifica del decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020, eseguita dal procuratore di controparte in qualità di attributario.
Sul punto, ad avviso di questo giudice, sono condivisibili le contestazioni avanzate da controparte, conformi alla volontà espressa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, secondo le quali, diversamente dal caso di specie, il difensore distrattario assume la qualità di parte esclusivamente quando sorge controversia sulla distrazione delle spese (Corte di Cass., Sez. III civile, Sentenza 15 aprile 2010 n. 9062).
Pertanto, va confermata la decisione assunta dal Giudice di Prime Cure di riunire i due procedimenti, con le conseguenti statuizioni, non sussistendo nel caso concreto i presupposti normativi per dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 511/2020 del 08-06-2020.
6. Deve, infine, esser rigettato l'ulteriore motivo di appello proposto da con il quale ha contestato la decisione del Giudice di Prime Parte_1
Cure di applicare al caso concreto l'art. 1667 c.c., dichiarando in tal senso trascorsi i termini normativi per far valere in giudizio la garanzia per i vizi e difformità dell'opera da parte del committente.
Come infatti correttamente evidenziato dal GdP in tema di appalto il termine per la contestazione non solo dei vizi ma anche delle difformità
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dell'opera è di 60 gg. ed i lavori risultano terminati nel 2018 (come asserito dall'opposta/appellata) e non contestato specificamente dall'opponente (odierna appellante). Poiché la contestazione risulta effettuata solo con una mail del gennaio 2020 (tra l'altro contestata dalla ditta) la sentenza del GdP appare corretta. In definitiva si impone il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza Nonostante il rigetto si ritiene comunque di dover compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di appello, in considerazione della parvità della materia e delle considerazioni sopra svolte in tema di competenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Vincenzo Del Sorbo, definitivamente pronunciando così provvede: A. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
B. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso in data 14.12.2025 Il giudice
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