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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2051/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2051/2022 promossa da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
IU OM come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino,
Via Virgilio n. 81/A
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Antonio ARMENTANO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
TUTTI I SOGGETTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA FINALE DI CUI ALLA Cont DELIBERAZIONE DI FROSINONE N. 67 DEL 2 FEBBRAIO 2022 IN ATTI
- controinteressati contumaci Oggetto: procedura selettiva per il conferimento di incarichi di organizzazione coordinamento - personale infermieristico
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.10.2022 e ritualmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale la e i 136 Parte_2 Controparte_1 dipendenti collocati nella graduatoria finale della procedura selettiva indetta con deliberazione della Cont medesima n. 1550 del 30.7.2019 per il conferimento di 86 incarichi di organizzazione con funzione di coordinamento per il personale infermieristico, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare la illegittimità della procedura selettiva indetta dalla Parte_3 con deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019 recante l'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione/funzione del personale del comparto, per contrarietà alla previsione contrattuale di cui agli artt. 14,
15, 16 e 17 del CCNL 18 maggio 2018, comparto sanità; anche, ove necessario, previa declaratoria di illegittimità Cont della deliberazione FR n. 735/2019 recante il Regolamento per il conferimento degli incarichi di organizzazione
e funzionali nella parte in cui prevede una disciplina che si pone in contrasto con la disciplina prefigurata dal CCNL cit.; Cont B) accertare e dichiarare, in ogni caso e comunque, sotto altro profilo, la illegittimità della deliberazione della di
n 1550/2019 nella parte in cui prevede una prova colloquio con funzione idoneativa e con la previsione di CP_1 un punteggio minimo di 60/100, pena l'esclusione dalla selezione, per le ragioni meglio dedotte in narrativa del ricorso;
nonché del verbale della commissione giudicatrice n 01 del 04.11.2021 che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi incluso la prova colloquio;
C) accertare e dichiarare, conseguenzialmente - per effetto delle due domande A e B precedenti - la illegittimità dell'elenco Cont dei 136 dipendenti/candidati pubblicato dalla ed infine approvato con delibera n 67 del 02 Controparte_1 febbraio 2022 quale atto finale della procedura attivata con la citata deliberazione n 1550/2019
D) per l'effetto delle suddette domande ordinare ex art 63, comma 2, d.lgvo. n. 165/2001, alla Controparte_1 in persona del l.r.p.t., di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.
E) In via del tutto SUBORDINATA a fronte della declaratoria di illegittimità di tutti i provvedimenti richiamati Con nelle precedenti domande Annullarli, con ordine alla i procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio; F) per l'effetto, ordinare ex art 63, comma 2, d.lgvo. n. 165/2001, alla in persona del l.r.p.t., Controparte_1
l'indizione di una nuova procedura selettiva senza la previsione di una prova colloqui con funzione idoneativa;
G) con condanna alle spese processuali/compenso professionale oltre Iva Cpa e spese generali al 15% da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva, sin d'ora, di una azione risarcitoria da parte dei ricorrenti.
2. I ricorrenti, premesso di essere dipendenti della con mansioni di collaboratori Controparte_1 professionali sanitari infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, espongono che, con deliberazione della n. 1550 del 30.7.2019, è stata indetta una procedura Controparte_1 selettiva per il conferimento di 86 incarichi di organizzazione con funzione di coordinamento al personale infermieristico;
che i ricorrenti, partecipanti alla procedura, non hanno conseguito il punteggio minimo previsto per il colloquio orale (36 punti su 60) secondo quanto previsto dal
Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 735 del 5.4.2019 e sono stati conseguentemente esclusi dalla procedura e dalla graduatoria finale di merito, approvata con deliberazione n. 67 del 2.2.2022.
3. Tanto premesso, i ricorrenti deducono che la previsione di una procedura selettiva per la valutazione comparativa, da parte di una commissione giudicatrice, degli aspiranti al conferimento di incarichi di organizzazione viola l'art. 19, comma 4, del CCNL di comparto, in quanto la disposizione contrattale prevede che il conferimento della funzione avvenga con decreto motivato del direttore generale e non sulla base di una graduatoria di merito;
che al colloquio orale è stata attribuita una illegittima funzione idoneativa, in quanto il bando ha previsto l'esclusione dei candidati che all'esito di tale colloquio non conseguissero la valutazione di sufficienza corrispondente al punteggio minimo di 36 su 60; che il colloquio orale, per come disciplinato nel regolamento e per come in concreto svoltosi, non avrebbe comunque potuto ragionevolmente assolvere alla predetta funzione idoneativa.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione convenuta eccepisce che la procedura selettiva per cui è causa è stata indetta e si è svolta in ossequio al
Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale di cui alla deliberazione n. 735 del 5.4.2019; che il predetto
Regolamento, nel disciplinare secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza le modalità di conferimento degli incarichi, i requisiti di accesso alla procedura selettiva, la composizione e le competenze della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione dei partecipanti, ha dato attuazione all'art. 19 del CCNL di comparto, che attribuisce alle aziende a gli enti del comparto sanità la competenza a formulare in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi;
che i ricorrenti, partecipanti alla procedura, sono risultati non idonei in quanto all'esito del colloquio orale non hanno ottenuto il punteggio minimo necessario per la idoneità.
5. I controinteressati, ritualmente intimati mediante notifica disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c., sono rimasti contumaci.
6. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I ricorrenti, collaboratori professionali sanitari infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL
Comparto Sanità, hanno impugnato con il presente ricorso la procedura selettiva indetta dalla
[...] con l'atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019 per il conferimento di incarichi di CP_1 organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 16 del CCNL Personale del Comparto Sanità triennio 2016/2018, per complessivi n.116 posti, tra cui n. 86 posti a bando relativi al profilo professionale infermieristico (all. 2 res.), alla quale hanno partecipato (cfr. domande di partecipazione all.ti 10 e 11 ric. e verbale della commissione giudicatrice n. 7 del 21.12.2021 relativo al colloquio orale sostenuto dai ricorrenti, all. 9 ric.), risultando non idonei per non avere conseguito il punteggio minimo (36 su 60) all'esito del colloquio orale, con conseguente esclusione dalla graduatoria finale di merito (cfr. verbale cit. e delibera n. 67/2022 di approvazione della graduatoria all. 3 ric.).
8. Nell'avviso interno di selezione di cui alla delibera n. 1550/2019 erano previsti quali requisiti di partecipazione: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrato nella categoria D, compreso il livello economico DS;
c) essere in possesso di esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza;
d) avere conseguito il Master di 1° livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza;
e) essere regolarmente iscritto presso l'Ordine corrispondente;
f) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio nonché procedimenti giudiziari in corso o conclusi.
9. Nel regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione dei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, approvato con delibera n. 735 del 5.4.2019 (all. 1 res.), sono disciplinati all'art. 6 le modalità di conferimento dell'incarico e i requisiti di accesso alla procedura selettiva e all'art. 7 la composizione e le competenze della commissione giudicatrice. Nello specifico, all'art. 6 si prevede che per il conferimento degli incarichi l'Azienda emette un bando interno di selezione per titoli e colloquio, cui possono partecipare i dipendenti dei profili interessati afferenti alla categoria D, ivi compreso il livello D Super, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio. All'art. 7, comma 5, è stabilito che la Commissione per la selezione ha a disposizione 100 punti ripartiti nel modo seguente: per la prova teorico-pratica finalizzata a valutare le attitudini e capacità professionali specifiche del candidato in relazione alla posizione da ricoprire è attribuito un punteggio minimo, corrispondente alla valutazione di sufficienza, pari a 36 e un punteggio massimo pari a 60; per la valutazione del curriculum è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti, di cui un massimo di 20 punti per titoli riconducibili alla carriera, di 10 punti per titoli accademici e di studio, di 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, di
5 punti per altri titoli attinenti alla posizione da conferire. Al comma 8 è stabilito che “è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nel colloquio”.
10. Il menzionato regolamento è stato adottato ai sensi dell'art. 19 del CCNL Personale del Comparto
Sanità triennio 2016/2018. Tale disposizione contrattuale disciplina il conferimento, la durata e la revoca degli incarichi di funzione nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale i quali, ai sensi dell'art. 14, si distinguono in incarichi di organizzazione e incarichi professionali. Con riferimento alla prima tipologia, l'art. 16, comma 3, stabilisce che essi vanno graduati secondo criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Aziende o Ente e al comma 4 che all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione è confermata e valorizzata la funzione di coordinamento di cui alla L. n. 43 del 2006, vale a dire la funzione per il cui conferimento è stata indetta la procedura selettiva per cui è causa. Il sopra citato art. 19 al comma 2 stabilisce che “Le
Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi”, al comma 3 che “Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione” e al comma 4 che “Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività”.
11. Così premesso in sintesi il quadro regolatorio rilevante per la fattispecie controversa, le censure di illegittimità della procedura selettiva formulate dagli odierni ricorrenti possono così ricapitolarsi: i) la previsione di una procedura selettiva per la valutazione comparativa, da parte di una commissione giudicatrice, degli aspiranti al conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento e la conseguente formazione di una graduatoria di merito, quale procedura para- concorsuale disciplinata nel regolamento di cui alla delibera n. 735 del 5.4.2019 e concretamente indetta con l'atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019, si pone in contrasto con il citato art. 19, comma
4, del CCNL Sanità, in quanto la disposizione contrattale prevede che il conferimento della funzione avvenga con decreto motivato del direttore generale e non sulla base di una graduatoria di merito formata all'esito di una comparazione tra i canditati con scelta conseguentemente vincolata;
ii) al colloquio orale è stata attribuita una illegittima funzione idoneativa, in quanto il bando ha previsto l'esclusione dei canditati che all'esito di tale colloquio non conseguissero la valutazione di sufficienza corrispondente al punteggio minimo di 36 su 60: tale funzione è in contrasto con le caratteristiche della procedura, che non è una procedura concorsuale di assunzione, in quanto gli aspiranti esaminati
“sono già dipendenti cui viene attribuito un incarico di coordinamento per il quale è prescritto appositamente il possesso di determinati requisiti” e il contratto collettivo prevede che tale conferimento avvenga con provvedimento motivato del direttore generale, non all'esito di una procedura concorsuale;
iii) il colloquio orale, per come disciplinato nel regolamento e per come in concreto svoltosi, non avrebbe potuto comunque ragionevolmente assolvere alla predetta funzione idoneativa: a) la sua durata è di soli tre minuti, comprensivi della verbalizzazione della domanda;
b) al momento del colloquio la commissione non è in possesso del curriculum del candidato per verificarne l'esperienza e orientare possibili domande;
c) al colloquio è attribuito un peso soverchiante (da un minimo di 36 a un massimo di 60 punti) rispetto agli altri criteri di valutazione, in particolare con un punteggio massimo attribuibile pari al triplo del punteggio massimo attribuibile alla voce “titoli di carriera”, e ciò in modo del tutto irragionevole, tenuto conto che, ai fini della corretta valutazione e valorizzazione delle specifiche competenze professionali dei candidati, appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, ai titoli scientifici, alla carriera professionale;
d) il colloquio dei due ricorrenti è stato valutato come insufficiente con una identica e standardizzata motivazione (“si rileva insufficiente conoscenza dell'argomento, insufficiente appropriatezza di linguaggio/chiarezza espositiva e insufficiente capacità di sintesi/collegamento”, cfr. verbale in atti), la quale appare implausibile alla luce delle domande poste ai ricorrenti (al : “il candidato definisca l'istituto della pronta disponibilità e le modalità di programmazione Pt_1 come previsto dalle norme contrattuali vigenti”; alla : “il candidato descriva quali indicazioni operative il Parte_2 coordinatore predispone quando indice una riunione”) e della loro pregressa esperienza professionale, il in virtù della cospicua anzianità di servizio e di oltre venti anni di esercizio della carica di Pt_1 sindacalista impegnato quotidianamente con le problematiche del personale e la in virtù delle Parte_2 funzioni di coordinamento svolte per oltre un ventennio.
12. A prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze che si sono sinteticamente illustrate, la domanda formulata in via principale appare inammissibile, così restando precluso uno scrutinio nel merito della stessa.
13. Con la domanda principale i ricorrenti chiedono, previo accertamento della illegittimità della procedura selettiva nella parte in cui si pone in contrasto con la disciplina contrattuale collettiva, del verbale della commissione giudicatrice che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi compreso il colloquio orale e della graduatoria finale dei 136 dipendenti, “di ordinare ex art. 63, comma 2, D. Lgs.
n. 165 del 2001 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di mantenere l'efficacia Controparte_1 dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli”.
14. Rispetto a tale domanda deve rilevarsi d'ufficio il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei ricorrenti, in quanto i medesimi, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto per il colloquio orale (36 su 60), non hanno ricevuto alcuna valutazione e attribuzione di punteggio per i titoli per essere stati esclusi dalla procedura, cosicché gli stessi non figurano nel suddetto elenco, vale a dire nella graduatoria finale della procedura selettiva. Alcuna utilità, dunque, gli stessi potrebbero ottenere dal mantenimento dell'efficacia della graduatoria con la rettifica del punteggio dei soggetti ivi inseriti
– tra i quali i ricorrenti non figurano – nel senso della espunzione del punteggio della prova del colloquio e della valorizzazione del solo punteggio dei titoli, che non ha avuto luogo per i ricorrenti.
15. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, diretta alla condanna dell'amministrazione convenuta ad indire un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova consistente nel colloquio orale, deve rilevarsene l'infondatezza per l'assorbente ragione che l'art. 19 del CCNL
Comparto Sanità, nel riservare alla determinazione discrezionale delle amministrazioni la formulazione in via preventiva dei criteri selettivi e delle modalità per conferire i relativi incarichi, non vieta affatto di prevedere tra i criteri selettivi anche la valutazione delle capacità professionali degli aspiranti mediante colloquio orale, né può ritenersi preclusiva di tale possibilità la previsione del
4° comma secondo cui gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato, ben potendo conciliarsi l'obbligo di motivazione del provvedimento di nomina con l'esigenza di esplicitare la valutazione, tra l'altro, degli esiti del colloquio orale. Il problema, semmai, è altro, come peraltro evidenziato nello stesso ricorso introduttivo, ossia quello di prevedere e attuare modalità di svolgimento del colloquio orale e di attribuzione del relativo punteggio non irragionevoli ed idonee ad assicurare l'obiettività e la trasparenza della selezione e a scongiurare scelte arbitrarie ed insindacabili.
16. Nella misura in cui, invece, i ricorrenti si limitano a chiedere la condanna dell'amministrazione convenuta a rinnovare la procedura selettiva eliminando tout court la prova del colloquio orale, essi sollecitano una pronuncia giudiziale inammissibile, essendo precluso a questo giudice di ingerirsi e sostituirsi all'Azienda sanitaria convenuta in una valutazione discrezionale circa i criteri con cui operare la selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione, che la contrattazione collettiva vuole riservata all'amministrazione datrice di lavoro, ancorché nei limiti della buona fede e della correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e – stante la natura pubblica del datore di lavoro – della imparzialità e del buon andamento ex art. 97 Cost.
17. Per tali dirimenti ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
18. Secondo soccombenza i ricorrenti vanno condannati a pagare alla le spese Controparte_1 processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in relazione alle controversie di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
Cont
− condanna i ricorrenti a pagare alla di le spese processuali, da liquidarsi in euro CP_1
4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2051/2022 promossa da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
IU OM come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino,
Via Virgilio n. 81/A
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Antonio ARMENTANO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
TUTTI I SOGGETTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA FINALE DI CUI ALLA Cont DELIBERAZIONE DI FROSINONE N. 67 DEL 2 FEBBRAIO 2022 IN ATTI
- controinteressati contumaci Oggetto: procedura selettiva per il conferimento di incarichi di organizzazione coordinamento - personale infermieristico
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.10.2022 e ritualmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale la e i 136 Parte_2 Controparte_1 dipendenti collocati nella graduatoria finale della procedura selettiva indetta con deliberazione della Cont medesima n. 1550 del 30.7.2019 per il conferimento di 86 incarichi di organizzazione con funzione di coordinamento per il personale infermieristico, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare la illegittimità della procedura selettiva indetta dalla Parte_3 con deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019 recante l'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione/funzione del personale del comparto, per contrarietà alla previsione contrattuale di cui agli artt. 14,
15, 16 e 17 del CCNL 18 maggio 2018, comparto sanità; anche, ove necessario, previa declaratoria di illegittimità Cont della deliberazione FR n. 735/2019 recante il Regolamento per il conferimento degli incarichi di organizzazione
e funzionali nella parte in cui prevede una disciplina che si pone in contrasto con la disciplina prefigurata dal CCNL cit.; Cont B) accertare e dichiarare, in ogni caso e comunque, sotto altro profilo, la illegittimità della deliberazione della di
n 1550/2019 nella parte in cui prevede una prova colloquio con funzione idoneativa e con la previsione di CP_1 un punteggio minimo di 60/100, pena l'esclusione dalla selezione, per le ragioni meglio dedotte in narrativa del ricorso;
nonché del verbale della commissione giudicatrice n 01 del 04.11.2021 che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi incluso la prova colloquio;
C) accertare e dichiarare, conseguenzialmente - per effetto delle due domande A e B precedenti - la illegittimità dell'elenco Cont dei 136 dipendenti/candidati pubblicato dalla ed infine approvato con delibera n 67 del 02 Controparte_1 febbraio 2022 quale atto finale della procedura attivata con la citata deliberazione n 1550/2019
D) per l'effetto delle suddette domande ordinare ex art 63, comma 2, d.lgvo. n. 165/2001, alla Controparte_1 in persona del l.r.p.t., di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.
E) In via del tutto SUBORDINATA a fronte della declaratoria di illegittimità di tutti i provvedimenti richiamati Con nelle precedenti domande Annullarli, con ordine alla i procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio; F) per l'effetto, ordinare ex art 63, comma 2, d.lgvo. n. 165/2001, alla in persona del l.r.p.t., Controparte_1
l'indizione di una nuova procedura selettiva senza la previsione di una prova colloqui con funzione idoneativa;
G) con condanna alle spese processuali/compenso professionale oltre Iva Cpa e spese generali al 15% da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva, sin d'ora, di una azione risarcitoria da parte dei ricorrenti.
2. I ricorrenti, premesso di essere dipendenti della con mansioni di collaboratori Controparte_1 professionali sanitari infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, espongono che, con deliberazione della n. 1550 del 30.7.2019, è stata indetta una procedura Controparte_1 selettiva per il conferimento di 86 incarichi di organizzazione con funzione di coordinamento al personale infermieristico;
che i ricorrenti, partecipanti alla procedura, non hanno conseguito il punteggio minimo previsto per il colloquio orale (36 punti su 60) secondo quanto previsto dal
Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 735 del 5.4.2019 e sono stati conseguentemente esclusi dalla procedura e dalla graduatoria finale di merito, approvata con deliberazione n. 67 del 2.2.2022.
3. Tanto premesso, i ricorrenti deducono che la previsione di una procedura selettiva per la valutazione comparativa, da parte di una commissione giudicatrice, degli aspiranti al conferimento di incarichi di organizzazione viola l'art. 19, comma 4, del CCNL di comparto, in quanto la disposizione contrattale prevede che il conferimento della funzione avvenga con decreto motivato del direttore generale e non sulla base di una graduatoria di merito;
che al colloquio orale è stata attribuita una illegittima funzione idoneativa, in quanto il bando ha previsto l'esclusione dei candidati che all'esito di tale colloquio non conseguissero la valutazione di sufficienza corrispondente al punteggio minimo di 36 su 60; che il colloquio orale, per come disciplinato nel regolamento e per come in concreto svoltosi, non avrebbe comunque potuto ragionevolmente assolvere alla predetta funzione idoneativa.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione convenuta eccepisce che la procedura selettiva per cui è causa è stata indetta e si è svolta in ossequio al
Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale di cui alla deliberazione n. 735 del 5.4.2019; che il predetto
Regolamento, nel disciplinare secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza le modalità di conferimento degli incarichi, i requisiti di accesso alla procedura selettiva, la composizione e le competenze della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione dei partecipanti, ha dato attuazione all'art. 19 del CCNL di comparto, che attribuisce alle aziende a gli enti del comparto sanità la competenza a formulare in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi;
che i ricorrenti, partecipanti alla procedura, sono risultati non idonei in quanto all'esito del colloquio orale non hanno ottenuto il punteggio minimo necessario per la idoneità.
5. I controinteressati, ritualmente intimati mediante notifica disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c., sono rimasti contumaci.
6. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I ricorrenti, collaboratori professionali sanitari infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL
Comparto Sanità, hanno impugnato con il presente ricorso la procedura selettiva indetta dalla
[...] con l'atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019 per il conferimento di incarichi di CP_1 organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 16 del CCNL Personale del Comparto Sanità triennio 2016/2018, per complessivi n.116 posti, tra cui n. 86 posti a bando relativi al profilo professionale infermieristico (all. 2 res.), alla quale hanno partecipato (cfr. domande di partecipazione all.ti 10 e 11 ric. e verbale della commissione giudicatrice n. 7 del 21.12.2021 relativo al colloquio orale sostenuto dai ricorrenti, all. 9 ric.), risultando non idonei per non avere conseguito il punteggio minimo (36 su 60) all'esito del colloquio orale, con conseguente esclusione dalla graduatoria finale di merito (cfr. verbale cit. e delibera n. 67/2022 di approvazione della graduatoria all. 3 ric.).
8. Nell'avviso interno di selezione di cui alla delibera n. 1550/2019 erano previsti quali requisiti di partecipazione: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrato nella categoria D, compreso il livello economico DS;
c) essere in possesso di esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza;
d) avere conseguito il Master di 1° livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza;
e) essere regolarmente iscritto presso l'Ordine corrispondente;
f) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio nonché procedimenti giudiziari in corso o conclusi.
9. Nel regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione dei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, approvato con delibera n. 735 del 5.4.2019 (all. 1 res.), sono disciplinati all'art. 6 le modalità di conferimento dell'incarico e i requisiti di accesso alla procedura selettiva e all'art. 7 la composizione e le competenze della commissione giudicatrice. Nello specifico, all'art. 6 si prevede che per il conferimento degli incarichi l'Azienda emette un bando interno di selezione per titoli e colloquio, cui possono partecipare i dipendenti dei profili interessati afferenti alla categoria D, ivi compreso il livello D Super, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio. All'art. 7, comma 5, è stabilito che la Commissione per la selezione ha a disposizione 100 punti ripartiti nel modo seguente: per la prova teorico-pratica finalizzata a valutare le attitudini e capacità professionali specifiche del candidato in relazione alla posizione da ricoprire è attribuito un punteggio minimo, corrispondente alla valutazione di sufficienza, pari a 36 e un punteggio massimo pari a 60; per la valutazione del curriculum è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti, di cui un massimo di 20 punti per titoli riconducibili alla carriera, di 10 punti per titoli accademici e di studio, di 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, di
5 punti per altri titoli attinenti alla posizione da conferire. Al comma 8 è stabilito che “è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nel colloquio”.
10. Il menzionato regolamento è stato adottato ai sensi dell'art. 19 del CCNL Personale del Comparto
Sanità triennio 2016/2018. Tale disposizione contrattuale disciplina il conferimento, la durata e la revoca degli incarichi di funzione nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale i quali, ai sensi dell'art. 14, si distinguono in incarichi di organizzazione e incarichi professionali. Con riferimento alla prima tipologia, l'art. 16, comma 3, stabilisce che essi vanno graduati secondo criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Aziende o Ente e al comma 4 che all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione è confermata e valorizzata la funzione di coordinamento di cui alla L. n. 43 del 2006, vale a dire la funzione per il cui conferimento è stata indetta la procedura selettiva per cui è causa. Il sopra citato art. 19 al comma 2 stabilisce che “Le
Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi”, al comma 3 che “Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione” e al comma 4 che “Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività”.
11. Così premesso in sintesi il quadro regolatorio rilevante per la fattispecie controversa, le censure di illegittimità della procedura selettiva formulate dagli odierni ricorrenti possono così ricapitolarsi: i) la previsione di una procedura selettiva per la valutazione comparativa, da parte di una commissione giudicatrice, degli aspiranti al conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento e la conseguente formazione di una graduatoria di merito, quale procedura para- concorsuale disciplinata nel regolamento di cui alla delibera n. 735 del 5.4.2019 e concretamente indetta con l'atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019, si pone in contrasto con il citato art. 19, comma
4, del CCNL Sanità, in quanto la disposizione contrattale prevede che il conferimento della funzione avvenga con decreto motivato del direttore generale e non sulla base di una graduatoria di merito formata all'esito di una comparazione tra i canditati con scelta conseguentemente vincolata;
ii) al colloquio orale è stata attribuita una illegittima funzione idoneativa, in quanto il bando ha previsto l'esclusione dei canditati che all'esito di tale colloquio non conseguissero la valutazione di sufficienza corrispondente al punteggio minimo di 36 su 60: tale funzione è in contrasto con le caratteristiche della procedura, che non è una procedura concorsuale di assunzione, in quanto gli aspiranti esaminati
“sono già dipendenti cui viene attribuito un incarico di coordinamento per il quale è prescritto appositamente il possesso di determinati requisiti” e il contratto collettivo prevede che tale conferimento avvenga con provvedimento motivato del direttore generale, non all'esito di una procedura concorsuale;
iii) il colloquio orale, per come disciplinato nel regolamento e per come in concreto svoltosi, non avrebbe potuto comunque ragionevolmente assolvere alla predetta funzione idoneativa: a) la sua durata è di soli tre minuti, comprensivi della verbalizzazione della domanda;
b) al momento del colloquio la commissione non è in possesso del curriculum del candidato per verificarne l'esperienza e orientare possibili domande;
c) al colloquio è attribuito un peso soverchiante (da un minimo di 36 a un massimo di 60 punti) rispetto agli altri criteri di valutazione, in particolare con un punteggio massimo attribuibile pari al triplo del punteggio massimo attribuibile alla voce “titoli di carriera”, e ciò in modo del tutto irragionevole, tenuto conto che, ai fini della corretta valutazione e valorizzazione delle specifiche competenze professionali dei candidati, appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, ai titoli scientifici, alla carriera professionale;
d) il colloquio dei due ricorrenti è stato valutato come insufficiente con una identica e standardizzata motivazione (“si rileva insufficiente conoscenza dell'argomento, insufficiente appropriatezza di linguaggio/chiarezza espositiva e insufficiente capacità di sintesi/collegamento”, cfr. verbale in atti), la quale appare implausibile alla luce delle domande poste ai ricorrenti (al : “il candidato definisca l'istituto della pronta disponibilità e le modalità di programmazione Pt_1 come previsto dalle norme contrattuali vigenti”; alla : “il candidato descriva quali indicazioni operative il Parte_2 coordinatore predispone quando indice una riunione”) e della loro pregressa esperienza professionale, il in virtù della cospicua anzianità di servizio e di oltre venti anni di esercizio della carica di Pt_1 sindacalista impegnato quotidianamente con le problematiche del personale e la in virtù delle Parte_2 funzioni di coordinamento svolte per oltre un ventennio.
12. A prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze che si sono sinteticamente illustrate, la domanda formulata in via principale appare inammissibile, così restando precluso uno scrutinio nel merito della stessa.
13. Con la domanda principale i ricorrenti chiedono, previo accertamento della illegittimità della procedura selettiva nella parte in cui si pone in contrasto con la disciplina contrattuale collettiva, del verbale della commissione giudicatrice che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi compreso il colloquio orale e della graduatoria finale dei 136 dipendenti, “di ordinare ex art. 63, comma 2, D. Lgs.
n. 165 del 2001 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di mantenere l'efficacia Controparte_1 dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli”.
14. Rispetto a tale domanda deve rilevarsi d'ufficio il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei ricorrenti, in quanto i medesimi, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto per il colloquio orale (36 su 60), non hanno ricevuto alcuna valutazione e attribuzione di punteggio per i titoli per essere stati esclusi dalla procedura, cosicché gli stessi non figurano nel suddetto elenco, vale a dire nella graduatoria finale della procedura selettiva. Alcuna utilità, dunque, gli stessi potrebbero ottenere dal mantenimento dell'efficacia della graduatoria con la rettifica del punteggio dei soggetti ivi inseriti
– tra i quali i ricorrenti non figurano – nel senso della espunzione del punteggio della prova del colloquio e della valorizzazione del solo punteggio dei titoli, che non ha avuto luogo per i ricorrenti.
15. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, diretta alla condanna dell'amministrazione convenuta ad indire un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova consistente nel colloquio orale, deve rilevarsene l'infondatezza per l'assorbente ragione che l'art. 19 del CCNL
Comparto Sanità, nel riservare alla determinazione discrezionale delle amministrazioni la formulazione in via preventiva dei criteri selettivi e delle modalità per conferire i relativi incarichi, non vieta affatto di prevedere tra i criteri selettivi anche la valutazione delle capacità professionali degli aspiranti mediante colloquio orale, né può ritenersi preclusiva di tale possibilità la previsione del
4° comma secondo cui gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato, ben potendo conciliarsi l'obbligo di motivazione del provvedimento di nomina con l'esigenza di esplicitare la valutazione, tra l'altro, degli esiti del colloquio orale. Il problema, semmai, è altro, come peraltro evidenziato nello stesso ricorso introduttivo, ossia quello di prevedere e attuare modalità di svolgimento del colloquio orale e di attribuzione del relativo punteggio non irragionevoli ed idonee ad assicurare l'obiettività e la trasparenza della selezione e a scongiurare scelte arbitrarie ed insindacabili.
16. Nella misura in cui, invece, i ricorrenti si limitano a chiedere la condanna dell'amministrazione convenuta a rinnovare la procedura selettiva eliminando tout court la prova del colloquio orale, essi sollecitano una pronuncia giudiziale inammissibile, essendo precluso a questo giudice di ingerirsi e sostituirsi all'Azienda sanitaria convenuta in una valutazione discrezionale circa i criteri con cui operare la selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione, che la contrattazione collettiva vuole riservata all'amministrazione datrice di lavoro, ancorché nei limiti della buona fede e della correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e – stante la natura pubblica del datore di lavoro – della imparzialità e del buon andamento ex art. 97 Cost.
17. Per tali dirimenti ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
18. Secondo soccombenza i ricorrenti vanno condannati a pagare alla le spese Controparte_1 processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in relazione alle controversie di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
Cont
− condanna i ricorrenti a pagare alla di le spese processuali, da liquidarsi in euro CP_1
4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC