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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 28 aprile 2025
,ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 117 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. . Parte_1 C.F._1
(avv. AGNELLO FRANCESCO )
RICORRENTE
CONTRO
-- (CF: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento (Avv. CARLISI VIVIANA) RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per assegno mensile di assistenza l. 118-71
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI : all'udienza odierna la parte resistente concludeva come da verbale in pari data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso, il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'' assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118-71 negatogli in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) e per l'effetto condannare il convenuto a corrisponderle la relativa CP_1 prestazione dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento per A.T.P. e del presente ricorso di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Asseriva, a sostegno della propria tesi che il Consulente Tecnico di Ufficio della fase dell'A.T.P. non aveva valutato correttamente la gravità di talune delle patologie di cui la stessa parte ricorrente era affetta per i motivi meglio dedotti nel ricorso. Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta nei termini sopra detti. Iscritta la causa al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi al quale con decreto fissava udienza di comparizione dalle parti innanzi a sé . Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la domanda chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese di lite . Nelle more dl giudizio cambiava la figura fisica del Giudice con il sottoscritto estensore il quale fissava udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della produzione documentale versata agli atti di causa, e veniva previo rigetto della C.T.U. richiesta dalla parte ricorrente perché ritenuta superflua ai fini del decidere giusta ordinanza del 1 aprile 2025 , decisa all'odierna udienza del 28 aprile 2025 dal G.L. all'esito della camera di consiglio con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale viene data lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per quanto di ragione. È sufficiente leggere il ricorso per vedere che le censure ivi dedotte non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate poste in essere dal consulente dell' accertamento tecnico preventivo , bensì si limitano ad enucleare semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte alla luce della documentazione versata in atti . Né il ricorrente ha dedotto l'insorgere di nuove patologie non prese in considerazione dal C.T.U. della fase dell'accertamento tecnico preventivo, tale da inficiarne la validità delle risultanze peritali rassegnate.
3 Anche la certificazione medica allegata al presente giudizio non contiene nuove patologie nè l' aggravamento di quelle in atto già possedute dalla parte ricorrente e già valuate dal C.T.U.. Alla luce delle superiori considerazioni si osserva, come la relazione peritale espletata nella fase dell' accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) dalla Dott. appare ben Persona_1 motivata dal punto di vista medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice che non ha ritenuto pertanto di dovere effettuare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L., n. 23413 del 10/11/2011). Di conseguenza il ricorso va rigetto ed avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto l' A.T.P. R.G.N. 884/2023 , e conformemente e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va dichiarata invalida civile al 67% fin dalla Revisione del 17 febbraio 2023 e, dunque non ha diritto al riconoscimento della prestazione richiesta . Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso nel ricorso per A.T.P. la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente è invalido civile al 67% e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia di assegno mensile di assistenza l. 118/71 Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio . Così deciso in Agrigento all'udienza del 28 aprile 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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