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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1697/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1697/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Campagna (SA), al viale de studio dell'avv. Luca Ruggiero dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimonio di avere contratto matrimonio civile con , in data 23 giugno 1988 nel Comune di OL (SA) CP_1
e che, dall'unione c rano nati tre figli, (22.12.1985), Per_1 Per_2
(22.08.1991) e (24.09.1995), precisando che unale di Saler Per_3 decreto del 07. 5, aveva omologato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
In data 13 novembre 2025, la sola rico pariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, regolarmente CP_1 citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia del resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 giugno 1988 nel Comune di OL (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e OL (SA) il 22.09.1962, C.F.: C.F._1 CP_1 [...] cri istro Atti Matrimonio del Comune di C.F._2 tto n.15, Parte I, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1697/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Campagna (SA), al viale de studio dell'avv. Luca Ruggiero dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimonio di avere contratto matrimonio civile con , in data 23 giugno 1988 nel Comune di OL (SA) CP_1
e che, dall'unione c rano nati tre figli, (22.12.1985), Per_1 Per_2
(22.08.1991) e (24.09.1995), precisando che unale di Saler Per_3 decreto del 07. 5, aveva omologato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
In data 13 novembre 2025, la sola rico pariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, regolarmente CP_1 citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia del resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 giugno 1988 nel Comune di OL (SA) tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e OL (SA) il 22.09.1962, C.F.: C.F._1 CP_1 [...] cri istro Atti Matrimonio del Comune di C.F._2 tto n.15, Parte I, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi