Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2025, proposto collettivamente da
TA NU, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocatessa Annamaria Giannola, quest’ultima anche quale procuratrice di se stessa per quanto di rispettivo interesse, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Partinico (Pa), via Vittime del Dovere n. 7;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Palermo, U.S.R. della Sicilia Ambito Territoriale di Palermo, Istituto Comprensivo Statale RG LI Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 5162/2024, R.G. 10457/2022, emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, G.U. Majolino, pubblicata in data 13.12.2024, notificata all’Amministrazione intimata il 13.12.2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da certificazione di Cancelleria versata in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO ON e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. dinanzi questo Tribunale, i ricorrenti, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe per quanto di rispettivo interesse, hanno domandato a ) di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del signor NU TA delle differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all’assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori ed interessi di legge; b ) di condannarla altresì al pagamento delle spese di lite distratte dal Tribunale ordinario di Palermo in favore del difensore, avvocatessa Giannola Annamaria, per complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, che in questa sede agisce anche in proprio per quanto di ragione; c ) nonché di nominare un Commissario ad acta al fine di provvedere in via sostitutiva dell’Amministrazione intimata, per l’eventualità del protrarsi della sua inerzia oltre il termine fissato all’uopo da questo Tribunale; d ) di condannare l’Amministrazione intimata ai sensi di quanto disposto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato , assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta ; e) con vittoria di spese dell’odierno giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto altresì che nel corso della camera di consiglio del 18.02.2026 questo Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. dei profili di parziale inammissibilità di tale gravame, in particolare per quel che concerne la precedente domanda sub a ), a causa della genericità del giudicato oggetto del decidere, dal quale non è dato evincere l’esatto importo dovuto dall’Amministrazione intimata al signor NU; rilievo in ordine al quale le parti presenti sono state invitate a dedurre;
Rilevato sotto un primo profilo che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Rilevato tuttavia, sotto altro e concorrente profilo, che in ordine alla ritenuta genericità del giudicato , compulsando la decisone di cui all’epigrafe, non è in effetti possibile stabilire l’esatto importo del quantum debeatur , che non risulta specificato nel suo preciso ammontare, neppure determinabile mercè dei criteri fissati da tale decisione;
Considerato che, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, “Secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l’esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un’operazione meramente matematica, essendo in caso contrario inammissibile la domanda di ottemperanza d’una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico. Infatti, il giudizio di ottemperanza, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono evidentemente a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, vede i poteri del giudice amministrativo, proprio perché privo di giurisdizione sulla res litigiosa, limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 03.02.2025, n. 883);
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, e per la restante parte accolto;
Ritenuto, infatti, che debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda rubricata sub a ), concernente il pagamento in favore del signor NU TA delle differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all’assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori ed interessi di legge;
Ritenuto che, invece, che per la restante parte il ricorso sia ammissibile quanto alla domanda sub b) e che, per detta parte, il ricorso sia meritorio di accoglimento con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla ottemperanza in parte qua del titolo azionato per quanto di ragione in favore delle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario e distratte in favore del difensore antistatario che in questa sede agisce anche a titolo proprio;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio, da porre a carico dell’Amministrazione intimata in ragione della regola della soccombenza, possono essere liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) in parte dichiara inammissibile il ricorso quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore del signor NU TA delle differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all’assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori ed interessi di legge;
b ) per la restante parte lo accoglie in relazione all’ulteriore domanda soggettivamente differenziata avanzata dal difensore antistatario delle spese di lite liquidate in sede di cognizione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo per quanto di ragione nei termini indicati in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta .
Condanna altresì l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
LA SA SO, Primo Referendario
IO ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | BE LE |
IL SEGRETARIO