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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/01/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3574 / 2021 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 26/09/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
- con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del procuratore (CF: , in virtù dei Parte_2 C.F._1
poteri ad esso attribuiti mediante procura speciale per Notar Persona_1
(Rep. 46.100 del 25.2.2021, Racc. 26.703), elettivamente domiciliata in
Caserta, alla Via Acquaviva, Trav. Clanio, n.8, presso lo Studio dell'Avv.
Marco Casanova (CF: ) che la rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura agli atti
APPELLANTE
E
AVV. (CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il
1 suo studio con studio in Gragnano alla via Castellammare n. 211
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (CF: , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, C.F._4
domicilia per legge
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_3
609/2021 (relativa al procedimento n. 5546/2019 R.G.), resa dal Giudice di
Pace di Gragnano, depositata in cancelleria in data 20.04.2021, con la quale
è stata accolta la domanda promossa da di Controparte_1
annullamento della cartella di pagamento n. 07120190093577306000,
avente ad oggetto il pagamento di tasse di registrazione atti giudiziari, ente impositore . Parte_1
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva Controparte_1
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano l' Controparte_3
[...
[...] e l'
[...] Controparte_4
esponendo: “di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento
n.07120190093577306000, il cui ente creditore è l' ; Parte_1
che i ruoli esattoriali si riferiscono all'omesso pagamento di n. 7 di tasse di registrazione atti giudiziari, nello specifico ordinanze assegnazione n. 8 91,
1262, 1333, 1383, 1385, 1438, emesse dal Tribunale di Salerno;
che le suddette tasse in realtà sono state regolarmente pagate dall'istante; che in data 27.08.2019 inviava a mezzo pec istanza di annullamento della cartella
senza esito.”
Pertanto, parte appellante chiedeva di accertare e dichiarare non dovuto il credito vantato dall'agente della riscossione.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 [...]
, rilevando, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Parte_1
Giudice di Pace adito in favore del Giudice Tributario.
Con sentenza n. 609/2021, il Giudice di Pace di Gragnano, dichiarava la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di e Controparte_1
condannava al pagamento delle spese di Parte_1
lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Proponeva pertanto appello l' chiedendo l'integrale riforma della CP_5
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto accertarsi che trattavasi di vera e propria impugnazione di cartella e non di una sorta di azione di accertamento dell'inesistenza del diritto alla riscossione e, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della
[...]
[...
[...] competente per territorio;
Organizzazione_1
-sul regime delle spese processuali. L'Agente della riscossione, in quanto titolare della sola azione, è assolutamente estraneo alle vicende riguardanti l'iscrizione a ruolo ponendosi, di fatto, quale semplice esecutore dell'ordine di addebito emesso dal titolare del credito. Una volta che gli viene trasmesso il ruolo esattoriale, quindi, l'Agente della riscossione è obbligato, e non semplicemente facoltizzato, ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento nei confronti di quei soggetti che lo stesso ente impositore individua quali debitori delle somme riportate nei ruoli.
Parte appellante chiedeva, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del
Giudice di Pace di Gragnano in favore della Tributaria Org_1
Provinciale competente per territorio;
- nel merito, dichiarare indenne l' dal pagamento delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e del compenso professionale, del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' tramite l'Avvocatura dello Stato, Parte_1
proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
-erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario. Allorquando venga impugnata una cartella di pagamento sussiste la pacifica giurisdizione delle
Commissioni tributarie quando la posta creditoria presupposta sia una tassa o un tributo. La giurisdizione del giudice ordinario in materia tributari a sussiste, solo ed unicamente, in relazione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria e cioè solo allorché si impugni il pignoramento derivante da crediti tributari.
4 Pertanto, concludeva chiedendo di accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del GO a favore del Giudice
Tributario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , eccependo: Controparte_1
-carenza di ius postulandi. L' può stare in Controparte_6
giudizio solo ed esclusivamente con il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
-inammissibilità dell'appello per carenza firma digitale su atti processuali.
L'appellante ha notificato l'atto di appello, la relata di notific a e la procura alle liti in formato pdf non apponendo la firma digitale;
- inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c;
- legittimità dei capi della sentenza oggetto di impugnazione. Il Giudice
ordinario è competente, poiché chiamato a pronunziarsi su fatti successivi,
quali prescrizione, pagamento che comportano l'estinzione e la modifica del credito tributario. L'appellato, in primo grado, non ha impugnato la cartella contestando il , ma ha eccepito solo ed esclusivamente il pagamento CP_7
che determina l'estinzione del credito;
- sul regime delle spese processuali. Parte appellata rappresentava che, prima di procedere all'azione giudiziaria, aveva inviato istanza di sgravio, con apposita istanza in autotutela sia l'agenzia delle entrate riscossione che l'agenzia dell'entrate ma senza esito;
-pagamento della pretesa creditoria. La cartella è stata notificata all'appellato successivamente al pagamento delle tasse di registrazione delle ordinanze assegnazione del Tribunale di Salerno , che peraltro non andavano neanche pagate dall' Avv. ma dalla soccombente CP_1 Pt_1
5 -conferma dell'efficacia esecutiva della sentenza.
L'avv. concludeva chiedendo di dichiarare Controparte_1
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 609/21 del Giudice di Pace di Gragnano,
[...]
confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 609/21 del Giudice di
Pace di Gragnano. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio con attribuzione.
All'udienza del 26.09.2023 il Giudice, al fine di evitare ulteriori rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuto che i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, sono pacifici ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell' , per non essere il concessionario Parte_3
responsabile degli atti propri degli enti impositori, e dunque di eventuali vizi relativi agli atti prodromici, va precisato quanto segue.
Con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di
Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei soggetti passivamente legittimati nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in
Cass. Ord. n. 10528/2017).
Ancora preliminarmente, relativamente alla questione dello ius postulandi
6 del difensore di , sollevata dall'appellato, va osservato Parte_1
quanto segue.
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' mezzo Parte_1
di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, contiene una norma di interpretazione autentica, come tale direttamente applicabile anche a vicende verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore (come quelle per cui è processo), dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'
[...]
n.d.r.) è autorizzato ad avval ersi del patrocinio Controparte_8
dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso
Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita
7 motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Orbene, l'articolo
4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite,
l' può stare in giudizio mediante propri Controparte_6
dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al
D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di superare l'orientamento giurisprudenziale mediante il quale si era affermato che l' , in qualità di ente pubblico, dovesse Controparte_6
prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ric orrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ.
1992/2019, Cass civ. 28684/2018).
Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo
d'Intesa tra Avvocatura di Stato e del Controparte_8
22.06.2017 e al verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di
Gestione dell'Agente della riscossione del 17.12.2018. Giova altresì segnalare quanto da ultimo affermato dalla S.C. a S.U. nella sentenza n.
30008/2019 secondo cui “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura
8 erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla ricond uzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Ne deriva di conseguenza che l' deve considerarsi Parte_1
ritualmente costituita in giudizio con l'avv. Marco Casanova.
L'avv. ha eccepito la nullità della notifica dell'appello poiché CP_1
carente di firma digitale, atteso che l'appellante ha notificato l'atto di appello, la relata di notifica e la procura alle liti in formato pdf non apponendo la firma digitale.
Parte appellante nulla ha dedotto al riguardo né nelle note di trattazione scritta né negli scritti conclusionali.
Tuttavia, la disamina della relata di notifica dell'atto di appelli, avvenuta a mezzo pec in data 21.6.2021 ore 19.00 consente di disattendere tale motivo di appello.
Dalla relata emerge, infatti, che all'atto di appello, in formato pdf, risultano allegati la relata di notifica, firmata digitalmente (sul margine a sinistra vi è
la relativa stringa) e che vi sono i metadati generati durante la formazione del file nonché la procura con asseverazione di conformità. L'atto di appello notificato in data 21.06.2021 risulta regolarmente firmato digitalmente da certificate (pagina 1 Controparte_9
dell'atto di appello).
9 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3805 del 16.2.2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato pdf è legittima (poiché rispetta a norma dell'art 19 bis l. n. 53/1994, la quale prevede che l'atto sia notificato via pec in formato pdf) ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità sul punto valorizza il risultato della conoscenza dell'atto, con la quale si ha il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola, sancita da ll'art 156 comma 3 cpc, per cui risulta inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedurale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.
Infine, la validità della notifica a mezzo pec è, inoltre, attestata dalla ricezione di una ricevuta di accettazione firmata dal gestore del mittente e da una ricevuta di consegna del messaggio nella case lla del destinatario,
inoltrata al mittente dal gestore della pec del destinatario, costituente prova legale della consegna. Dunque, i file delle ricevute di accettazione e consegna costituiscono documenti idonei a comprovare l'avvenuta ricezione,
da parte del contribuente, della cartella esattoriale ad esso notificata a mezzo pec.
Deve, poi, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a p ena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche
10 che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata
11 dall'appellato, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall' , relativo al pagamento di tasse di Pt_1 Parte_1
registrazione atti giudiziari, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordi nario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
12 Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configura nti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione d ella pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non s i assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia
13 se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria;
che la cartella è stata notificata in data
26.08.2019 e che si contesta l'avvenuto pagamento.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
14 Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, la cartella di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un atto attraverso il quale l' (creditore) sollecita Parte_1
il contribuente a pagare la somma indicata entro un preciso termine.
15 D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il Controparte_1
credito in oggetto.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'inte ro giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_3
609/2021 depositata in cancelleria in data 20.04.2021 dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento di primo grado
R.G 5546/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 04/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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