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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 696/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ALTOE' ENRY
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ALTOE' ENRY
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 25.2.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti – così come integrate a verbale dell'udienza del
25.2.2025 – siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a VITTORIO VENETO (TV) il Parte_1
30/11/1966) e (n. in BRASILE il 06/07/1970), matrimonio contratto il Parte_2
02/09/1994 ad Aichach in Germania e trascritto al n. 41, Parte II, Serie C, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la figlia nata il [...] in [...] e la figlia nata il Persona_1 Persona_2
27.01.1998 in Vittorio Veneto (TV), oggi maggiorenni, non economicamente autosufficienti, continueranno a risiedere nella casa familiare sita in Vittorio Veneto Via Achillle Grandi civico 20;
3. la casa familiare sita in Vittorio Veneto Via Achillle Grandi civico 20, di proprietà esclusiva della sig.ra
, potrà essere detenuta, unitamente con la proprietaria e le due figlie, dal sig. per tutta Parte_2 Parte_1
2 la durata del regime di separazione personale. Il sig. dovrà lasciare libero, da persone e cose anche interposte, Parte_1
l'immobile sito in Vittorio Veneto (TV) Via Achille Grandi civico 20 a semplice richiesta della sig. . Parte_2
Richiesta che potrà essere avanzata dalla proprietaria solo dopo sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione con un preavviso di almeno mesi sei;
4. Il sig. per tutto il periodo in cui continuerà a detenere l'ex residenza familiare, dovrà provvedere Parte_1
al 100% della manutenzione ordinaria dell'immobile e pagamento al 50% fornitura energia elettrica, gas, acqua e tassa raccolta rifiuti;
5. il sig. provvederà al 100% al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie Parte_1 Persona_2
e per tutto il periodo in cui occuperà l'ex residenza familiare. Dal momento in cui il sig. Persona_1 Parte_1
lascerà libera l'ex residenza familiare i genitori concorderanno, in forza anche delle sopraggiunte nuove condizioni, l'entità del mantenimento delle discendenti e criterio di ripartizione dello stesso tra di loro;
6. Il sig. essendo economicamente autosufficiente, nulla pretende dalla sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo contributo mantenimento;
7. la sig.ra , preso atto che il Sig. per il periodo di separazione personale Parte_2 Parte_1
provvederà al 100% al mantenimento delle due figlie e provvederà altresì alle spese gestione immobile così come dedotto al punto 4) che precede, nulla pretende a titolo concorso mantenimento personale;
8. i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere, l'uno a favore dell'altro, a qualsivoglia titolo;
9. Spese di lite compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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