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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2021 con OGGETTO: Responsabilita professionale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FER- Parte_1 C.F._1
RAZZANO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAN- Controparte_1 C.F._2
FREDINI MASSIMO
CONVENUTO
E
con il patrocinio di avv. MAGNI FRANCESCO Controparte_2
ALESSANDRO ,
TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 09.04.2021, ha Parte_1 evocato in giudizio esponendo: Controparte_1
1 a) che il 15.03.2016 aveva concluso una transazione con la Controparte_3
pattuendo il risarcimento di € 514.000,00 per il danno subito a seguito di un
[...] incidente stradale avvenuto il 05.06.2013; b) che, dopo il 15.03.2016, aveva chiesto al dott. di redigere una relazione CP_1 medico-legale perché le patologie si erano aggravate;
c) che il dott. aveva quantificato il danno biologico “intorno al'85%” e in CP_1
30 mesi il periodo di inabilità temporanea totale;
d) che l'attore aveva promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Milano, “al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni susseguenti e comunque dipendenti dall'originario sinistro”; e) che il dott. nominato CTP, aveva sottoscritto il verbale dell'11.02.2020 CP_1 redatto dal CTU nominato dal Tribunale milanese, in cui si affermava che i po- stumi permanenti erano pari al 75%; f) che il tribunale di Milano con sentenza n. 427/21 del 22.01.2021, aveva respinto la domanda.
Tanto premesso il ha chiesto la condanna del dott. al risarcimento dei Pt_1 CP_1 danni subiti, per responsabilità contrattuale, assumendo di averlo indotto a promuo- vere il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, affermando che si era verificato un peggioramento delle condizioni di salute. L'attore ha inoltre contestato al dott. di aver concordato con il CTU nomi- CP_1 nato dal Tribunale milanese che il danno biologico era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'attore).
2. Con comparsa di costituzione depositata il 25.06.2021, il dott. Controparte_1 si è costituito deducendo: a) che l'attore non gli aveva chiesto, quando gli ha conferito l'incarico, di accertare se erano intervenuti nuovi elementi clinici e strumentali, né se era imprevedibile l'evoluzione sfavorevole del trauma;
b) che egli non era stato avvisato che il aveva sottoscritto una transazione Pt_1 Cont con la spa Cont
3. Chiamata in causa la compagni di assicurazioni spa si è costituita la
[...] Cont (avente causa di spa con comparsa depositata il Controparte_4
01.10.2021, deducendo: a) che la polizza non era operativa perché è stata sottoscritta il 05.11.2020 e il dott. ha ricevuto la prima richiesta risarcitoria il 22.01.2021; CP_1
b) la vicenda di cui è causa si è verificata a febbraio 2020 e, quindi, quando è stata sottoscritta la polizza era già nota;
c) che comunque la compagnia è tenta, eventualmente, a rispondere solo per “la quota di pertinenza dell'assicurato”; d) che non è in garanzia il “danno provocato al paziente per violazioni inerenti l'obbligo di acquisire il consenso informato”; e) che non è coperto il danno per “presunto inadempimento all'attività esercitata dal consulente tecnico”; f) che la compagnia non è tenuta a rimborsare quanto il dott. ha ricevuto a CP_1 titolo di compenso;
g) che il massimale previsto dalla polizza è di € 1.000.000,00;
h) che, nel merito, si associava alle difese del dott. CP_1
2 4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposto di note scritte:
- in data 03.12.24, da parte attrice;
- in data 06.12.2024, da parte convenuta;
- in data 09.12.24 da parte chiamata in causa. 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Premessa L'attore contesta al convenuto la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento della prestazione professionale richiestagli, in qualità di medico legale.
Le norme che vengono in rilievo, quindi, sono quelle contenute negli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c. In particolare, il ha contestato al dott. Pt_1 CP_1
a) di averlo indotto a promuovere il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, af- fermando che si era verificato un peggioramento delle condizioni di salute;
b) di aver concordato, con il CTU nominato dal Tribunale di Milano, che il danno biologico era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni di salute dell'attore).
8. Induzione al promovimento del giudizio innanzi al Tribunale di Milano
Dagli atti di causa emerge quanto segue.
Il 15.03.2016 ha stipulato una transazione con la spa Parte_1 CP_5
accettando la somma di € 514.000,00, a titolo di risarcimento dl danno deri-
[...] vante dal sinistro avvenuto il 05.06.2013 e, specificamente, “per il risarcimento dei danni tutti patrimoniali, non patrimoniali, di qualunque tipo, spese presenti e future
… e di non aver null'altro a pretendere né da né dai suoi as- Controparte_3 sicurati”. La transazione ha comportato l'abbandono della causa nr. 21377/2015 promossa in- nanzi al Tribunale di Milano. Il 08.09.2017 l'avv. ha comunicato al dott. “che il sig. Controparte_6 CP_1
le conferisce incarico per una valutazione complessiva danno psi- Parte_1 co-fisico, eventuale aggravamento, conseguente al sinistro”. Il 06.02.2018 il dott. ha redatto la relazione richiestagli. In tale elaborato, il CP_1 professionista ha riferito che il danno biologico era stato quantificato nell'85% dall' Dopo aver esposto le patologie di cui è affetto il e conseguenti CP_7 Pt_1 all'incidente del 05.06.2013, il dott. ha riferito l'esistenza di “una ridotta CP_1 validità della persona pressochè sovrapponibile a quella formulata dall' …. CP_7 per una contrazione severa della validità del oscillante intorno all'85%”. Pt_1 La valutazione dell' è avvenuta nel 2015 (cfr. pag. 6 relazione dott. . CP_7 CP_1
3 Il dott. ha poi concluso che sussisteva “un quadro clinico deponente per CP_1 una permanente menomazione riconducibile all'infortunio in itinere ….. e già ri- conosciuto in ambito , spetterà a lui una liquidazione monetaria a titolo ri- CP_7 sarcitorio, commisurata ad una contrazione della personale validità oscillante in- torno all'85%”. Il 22.03.18 l'avv. , quale difensore di , ha cita- Controparte_6 Parte_1 Cont to in giudizio la spa e il suo assicurato , deducendo che dopo Controparte_8 la transazione erano “intervenuti nuovi elementi clinici e strumentali che hanno de- terminato un radicale mutamento in senso peggiorativo del suo contesto esistenzia- le”. A sostegno della sua domanda, il ha citato la relazione del dott. Pt_1 CP_1 Nell'atto introduttivo, il ha sostenuto che era di recente emersa “una ipoacu- Pt_1 sia percettiva bilaterale”, che aveva “caratteristiche prognostiche tese alla perma- nenza e di marcata entità”. Pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti al “giusto risarcimento dei danni su- biti, cosiddetto danno differenziale”, assumendo che “la permanente menomazione è collegata eziologicamente all'infortunio occorso al . Pt_1
Il Giudice del Tribunale di Milano con ordinanza del 14.01.2020 ha disposto una consulenza medico-legale, disponendo altresì che il CTU riferisse “se dal periodo della attestata stabilizzazione del quadro clinico alla quale ha fatto seguito la tran- sazione tra le parti, vi sia stato un peggioramento del predetto quadro clinico diret- tamente correlabile con le sequele normative accertate all'atto della transazione, quantificando l'attuale riduzione dell'efficienza psico- fisica del soggetto e l'eventuale periodo suppletivo di invalidità temporanea totale o parziale”. Il 31.05.2020 il CTU dott. ha depositato la relazione, in cui ha con- Persona_1 cluso che il danno biologico subito dal era pari al 75%. Pt_1
In data 21.01.2021 il Tribunale ha respinto la domanda. Il Giudice ha premesso che, avendo il sottoscritto una “transazione tombale”, Pt_1 la domanda proposta dal di ottenere la condanna al risarcimento del danno Pt_1 successivo avrebbe potuto essere accolta “solo nell'ipotesi di un aggravamento della patologia conseguente il sinistro, come manifestatasi all'epoca della transazione e non prevedibile”. Ha quindi osservato che il consulente tecnico dott. aveva escluso che succes- Per_1 sivamente alla stipula della transazione si fosse verificato un aggravamento del qua- dro clinico direttamente correlabile con le “sequele menomative accertate al mo- mento dell'accordo transattivo.”. Anzi, il CTU ha aggiunto che dopo la transazione si era verificato “un oggettivo mi- glioramento del range escursorio delle coxo-femorali”.
Così riassunti i fatti di causa, va osservato sul piano giuridico quanto segue. La giurisprudenza di legittimità afferma, da sempre, che “il danneggiato, anche do- po aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transa- zione,” (Cass. 20981/2014; Cass. 12320/2005; Cass. 11592/2005; Cass. 23425/2014; Cass. 3888/1996; Cass. 5576/1984; Cass. 7215/1997; Cass. 879/1991).
4 La ratio di questo unanime indirizzo giurisprudenziale riposa sulla considerazione che non rileva che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimen- to anche dei danni futuri, perchè tale previsione pattizia può riguardare solo quelli, tra i danni futuri, che erano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula
Pertanto, nel caso di specie, l'esito positivo della domanda proposta dal nel Pt_1
2018 innanzi al Tribunale di Milano, dovendo superare la pregressa definizione transattiva, era subordinata alla sussistenza di due presupposti, concorrenti e non al- ternativi: a) l'aggravamento della lesione della integrità psico-fisica, rispetto a quella esi- stente alla data della transazione;
b) la non prevedibilità, al momento della transazione, del detto aggravamento.
Ciò posto, risulta con la massima evidenza che la suddetta causa è stata promossa, nel 2018, in assenza di qualsiasi elemento che potesse anche minimamente corrobo- rare la sussistenza dei predetti presupposti. Quanto all'aggravamento, è lo stesso dott. che, nella sua relazione del CP_1 06.02.2018, ha riferito che il danno biologico era dell'85%, pari a quello che nel 2015 era stato quantificato da CP_7 E' evidente, quindi, che – lungi dall'aver attestato l'esistenza di un peggioramento del quadro clinico del - il dott. ha invece espressamente affermato che Pt_1 CP_1 nei 3 anni trascorsi dalla valutazione dell' , non si era verificata alcuna modi- CP_7 fica dell'integrità psico-fisica.
Quanto alla non prevedibilità dell'aggravamento, è altrettanto evidente che nella relazione del dott. manca qualsiasi riferimento a questa problematica. CP_1
Le ragioni sono molteplici e agevolmente intuibili. In primo luogo, l'avv. nella mail del 08.09.2017, con cui ha informato CP_6 il dott. che il suo cliente ( ) intendeva conferirgli l'incarico CP_1 Parte_1 di consulenza, ha esclusivamente chiesto “una valutazione complessiva danno psi- co-fisico, eventuale aggravamento, conseguente al sinistro”. E' evidente, quindi, che il legale, che era ben a conoscenza della esistenza della transazione del
15.03.2016, avrebbe dovuto chiedere espressamente al dott. se CP_1 l'aggravamento, qualora sussistente, fosse prevedibile o meno alla predetta data. In secondo luogo, il dott. non si è espresso in ordine alla prevedibilità o CP_1 meno dell'aggravamento, perché ha chiaramente concluso che la compromissione dell'integrità psico-fisica fosse peggiorata. Il fatto che il CTU dott. , nominato nel corso della causa promossa dal Per_1 Pt_1 nel 2018 innanzi al Tribunale di Milano, abbia quantificato il danno biologico nella misura del 75% non ha alcuna rilevanza sulla fattispecie in esame.
Si tratta, infatti, di una fisiologica diversità di vedute su questioni di carattere tecni- co-scientifico. I di responsabilità, come è noto, esprimono in misura percen- CP_9 tuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Essi si propongono l'obiettivo di fornire ai medici legali criteri oggettivi per la quantifica- zione del danno biologico, ma questo risultato è solo tendenziale e ben lontano
5 dall'essere compiutamente conseguito. E' nozione di comune esperienza, infatti, che nei giudizi di responsabilità extracontrattuale si registrano frequentemente accentua- te diversità di vedute tra i medici legali in ordine alla valutazione della integrità psi- co-fisica.
Ciò che rileva, ai fini della presente causa, è che l'esistenza di un aggravamento del danno biologico del era stata esclusa dal dott. Pt_1 CP_1
Pertanto, la causa del 2018 innanzi al Tribunale di Milano non avrebbe dovuto esse- re iniziata.
Quanto alle istanze istruttorie articolate dall'attore, va ribadito che esse sono irrile- vanti.
I capitoli 1 e 2 risultano documentalmente.
Il capitolo 3, diretto a dimostrare £che il dott. conosceva della avvenuta li- CP_1 quidazione sia da parte dell' e sia da parte della Compagnia di assicurazio- CP_7 ni” risulta anch'esso dai documenti in atti. Infatti, come già detto, a pag. 6 della re- lazione del dott. si fa espresso riferimento al fatto che aveva ricono- CP_1 CP_7 sciuto il danno biologico nella misura dell'85%. Anche i capitoli 4, 5 e 6 risultano dai documenti prodotti e, segnatamente, dalla mail dell'8 settembre 2017 dell'avv. CP_6
Ad ogni modo, ciò che rileva non è se fosse o meno a conoscenza della CP_1 transazione, bensì se la relazione da questi redatta in adempimento dell'incarico ri- cevuto dall'avv. potesse ingenerare il convincimento sulla fondatezza CP_6 della domanda di ottenere il riconoscimento del danno ulteriore, rispetto a quello che al era già stato riconosciuto con la transazione. Pt_1
A questo interrogativo deve fornirsi risposta negativa, per le ragioni già illustrate.
E' opportuno evidenziare che alla tesi di parte attrice non giova riportare la seguente frase contenuta nella relazione del dott. CP_1
“in buona sostanza si tratta di una riparazione monetaria al mutamento dei com- portamenti che il è stato obbligato ad adottare rispetto a quelli tenuti in pas- Pt_1 sato, con un evidente grave peggioramento della qualità della propria vita”. E' sufficiente, infatti, leggere con un minimo di obiettività la relazione del dott.
[...] Per_
, per comprendere che questa affermazione è del tutto irrilevante. Infatti, con il predetto inciso il dott. parlando di “peggioramento”, ha inte- CP_1 so assumere come termine di paragone, per raffrontarlo alla situazione attuale del lo stile di vita che l'attore aveva prima del sinistro del 2013. Pt_1
Ciò che rilevava per la causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano, in- vece, riguardava – come si è già detto - il raffronto tra l'integrità psico-fisica del
2016 (cioè, alla data della transazione) e quella del 2018.
Il dott. ha espressamente escluso che si fosse verificato alcun aggravamento CP_1 in questa forbice temporale, perché ha confermato la valutazione che del danno bio- logico aveva operato l' CP_7
Il convenuto, pertanto, ha eseguito con la dovuta diligenza la sua prestazione pro- fessionale.
6
9. Preliminare assenso del dott. alla quantificazione del danno biologico CP_1 nella misura del 75% da parte del CTU dott. Per_1 L'attore ha addebitato al dott. a titolo di responsabilità professionale CP_1 nell'espletamento dell'incarico di consulente di parte nella causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano, di aver concordato con il CTU, che il danno biologi- co subito dal era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento e Pt_1 non un peggioramento delle condizioni di salute dell'attore). Anche questo addebito è infondato. E' vero che il dott. ha firmato il verbale dell'11 febbraio 2020 redatto dal CP_1
CTU dott. , affermando di convenire che “i postumi permanenti sono del Per_1 75%” (cfr. doc. 6 fasc. att.). E' anche vero, tuttavia, che il 04.03.2020 il dott. ha precisato al CTU che CP_1 l'11 febbraio egli aveva ribadito che il danno biologico, secondo il consulente di parte del era dell'85% e che, quindi, la valutazione del 75% era del CTU ma Pt_1 non anche la sua.
Il dott. sempre in veste di consulente di parte, ha poi contestato al CTU CP_1 dott. l'esistenza del miglioramento, evidenziando per contro la “persistenza Per_1 di disturbi neurologici periferici a carico del n. ulnare di destra”. Tuttavia, tutti questi accadimenti sono irrilevanti.
La causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano richiedeva l'esistenza di un aggravamento non prevedibile rispetto alla situazione esistente alla data della transazione.
Considerato che nel 2015 aveva quantificato il danno biologico in misura pari CP_7 all'85% e che il dott. nel 2018 aveva confermato questa valutazione, anche CP_1 se il CTU dott. avesse prestato piena adesione alle conclusioni del consulente Per_1 di parte attrice, la domanda sarebbe stata comunque respinta dal Giudice milanese, perché non vi era un aggravamento del danno biologico. La tesi del secondo cui “il dott. avrebbe dovuto sostenere argomen- Pt_1 CP_1 tativamente la tesi di cui alla sua relazione di parte e, quindi, favorire l'esito positi- vo della lite e non aderire, in sede di operazioni peritali, alla tesi del CTU” (cfr. pag. 6 conclusionale) è suggestiva ma infondata.
Infatti, essa trascura di considerare che la causa davanti al Tribunale di Milano non avrebbe dovuto essere promossa, perché – giova ribadirlo – il dott. aveva CP_1 chiaramente escluso un aggravamento del quadro clinico del rispetto a quanto Pt_1 era già stato riconosciuto dall' tre anni prima. CP_7
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno per inadempimento del con- tratto di prestazione d'opera intellettuale va respinta, perché non vi è stata alcuna negligenza o imperizia da parte del dott. CP_1
10. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese processuali, liquidate come in di-
[...] Controparte_2 spositivo, tenendo conto del valore della domanda (€ 396.000,00) e del fatto che non vi è stata alcuna istruttoria)
7
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) respinge la domanda;
b) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 CP_10 le spese processuali, liquidate per ciascuna parte in:
[...]
- € 12.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 03.03.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2021 con OGGETTO: Responsabilita professionale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FER- Parte_1 C.F._1
RAZZANO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAN- Controparte_1 C.F._2
FREDINI MASSIMO
CONVENUTO
E
con il patrocinio di avv. MAGNI FRANCESCO Controparte_2
ALESSANDRO ,
TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 09.04.2021, ha Parte_1 evocato in giudizio esponendo: Controparte_1
1 a) che il 15.03.2016 aveva concluso una transazione con la Controparte_3
pattuendo il risarcimento di € 514.000,00 per il danno subito a seguito di un
[...] incidente stradale avvenuto il 05.06.2013; b) che, dopo il 15.03.2016, aveva chiesto al dott. di redigere una relazione CP_1 medico-legale perché le patologie si erano aggravate;
c) che il dott. aveva quantificato il danno biologico “intorno al'85%” e in CP_1
30 mesi il periodo di inabilità temporanea totale;
d) che l'attore aveva promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Milano, “al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni susseguenti e comunque dipendenti dall'originario sinistro”; e) che il dott. nominato CTP, aveva sottoscritto il verbale dell'11.02.2020 CP_1 redatto dal CTU nominato dal Tribunale milanese, in cui si affermava che i po- stumi permanenti erano pari al 75%; f) che il tribunale di Milano con sentenza n. 427/21 del 22.01.2021, aveva respinto la domanda.
Tanto premesso il ha chiesto la condanna del dott. al risarcimento dei Pt_1 CP_1 danni subiti, per responsabilità contrattuale, assumendo di averlo indotto a promuo- vere il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, affermando che si era verificato un peggioramento delle condizioni di salute. L'attore ha inoltre contestato al dott. di aver concordato con il CTU nomi- CP_1 nato dal Tribunale milanese che il danno biologico era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'attore).
2. Con comparsa di costituzione depositata il 25.06.2021, il dott. Controparte_1 si è costituito deducendo: a) che l'attore non gli aveva chiesto, quando gli ha conferito l'incarico, di accertare se erano intervenuti nuovi elementi clinici e strumentali, né se era imprevedibile l'evoluzione sfavorevole del trauma;
b) che egli non era stato avvisato che il aveva sottoscritto una transazione Pt_1 Cont con la spa Cont
3. Chiamata in causa la compagni di assicurazioni spa si è costituita la
[...] Cont (avente causa di spa con comparsa depositata il Controparte_4
01.10.2021, deducendo: a) che la polizza non era operativa perché è stata sottoscritta il 05.11.2020 e il dott. ha ricevuto la prima richiesta risarcitoria il 22.01.2021; CP_1
b) la vicenda di cui è causa si è verificata a febbraio 2020 e, quindi, quando è stata sottoscritta la polizza era già nota;
c) che comunque la compagnia è tenta, eventualmente, a rispondere solo per “la quota di pertinenza dell'assicurato”; d) che non è in garanzia il “danno provocato al paziente per violazioni inerenti l'obbligo di acquisire il consenso informato”; e) che non è coperto il danno per “presunto inadempimento all'attività esercitata dal consulente tecnico”; f) che la compagnia non è tenuta a rimborsare quanto il dott. ha ricevuto a CP_1 titolo di compenso;
g) che il massimale previsto dalla polizza è di € 1.000.000,00;
h) che, nel merito, si associava alle difese del dott. CP_1
2 4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposto di note scritte:
- in data 03.12.24, da parte attrice;
- in data 06.12.2024, da parte convenuta;
- in data 09.12.24 da parte chiamata in causa. 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Premessa L'attore contesta al convenuto la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento della prestazione professionale richiestagli, in qualità di medico legale.
Le norme che vengono in rilievo, quindi, sono quelle contenute negli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c. In particolare, il ha contestato al dott. Pt_1 CP_1
a) di averlo indotto a promuovere il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, af- fermando che si era verificato un peggioramento delle condizioni di salute;
b) di aver concordato, con il CTU nominato dal Tribunale di Milano, che il danno biologico era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni di salute dell'attore).
8. Induzione al promovimento del giudizio innanzi al Tribunale di Milano
Dagli atti di causa emerge quanto segue.
Il 15.03.2016 ha stipulato una transazione con la spa Parte_1 CP_5
accettando la somma di € 514.000,00, a titolo di risarcimento dl danno deri-
[...] vante dal sinistro avvenuto il 05.06.2013 e, specificamente, “per il risarcimento dei danni tutti patrimoniali, non patrimoniali, di qualunque tipo, spese presenti e future
… e di non aver null'altro a pretendere né da né dai suoi as- Controparte_3 sicurati”. La transazione ha comportato l'abbandono della causa nr. 21377/2015 promossa in- nanzi al Tribunale di Milano. Il 08.09.2017 l'avv. ha comunicato al dott. “che il sig. Controparte_6 CP_1
le conferisce incarico per una valutazione complessiva danno psi- Parte_1 co-fisico, eventuale aggravamento, conseguente al sinistro”. Il 06.02.2018 il dott. ha redatto la relazione richiestagli. In tale elaborato, il CP_1 professionista ha riferito che il danno biologico era stato quantificato nell'85% dall' Dopo aver esposto le patologie di cui è affetto il e conseguenti CP_7 Pt_1 all'incidente del 05.06.2013, il dott. ha riferito l'esistenza di “una ridotta CP_1 validità della persona pressochè sovrapponibile a quella formulata dall' …. CP_7 per una contrazione severa della validità del oscillante intorno all'85%”. Pt_1 La valutazione dell' è avvenuta nel 2015 (cfr. pag. 6 relazione dott. . CP_7 CP_1
3 Il dott. ha poi concluso che sussisteva “un quadro clinico deponente per CP_1 una permanente menomazione riconducibile all'infortunio in itinere ….. e già ri- conosciuto in ambito , spetterà a lui una liquidazione monetaria a titolo ri- CP_7 sarcitorio, commisurata ad una contrazione della personale validità oscillante in- torno all'85%”. Il 22.03.18 l'avv. , quale difensore di , ha cita- Controparte_6 Parte_1 Cont to in giudizio la spa e il suo assicurato , deducendo che dopo Controparte_8 la transazione erano “intervenuti nuovi elementi clinici e strumentali che hanno de- terminato un radicale mutamento in senso peggiorativo del suo contesto esistenzia- le”. A sostegno della sua domanda, il ha citato la relazione del dott. Pt_1 CP_1 Nell'atto introduttivo, il ha sostenuto che era di recente emersa “una ipoacu- Pt_1 sia percettiva bilaterale”, che aveva “caratteristiche prognostiche tese alla perma- nenza e di marcata entità”. Pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti al “giusto risarcimento dei danni su- biti, cosiddetto danno differenziale”, assumendo che “la permanente menomazione è collegata eziologicamente all'infortunio occorso al . Pt_1
Il Giudice del Tribunale di Milano con ordinanza del 14.01.2020 ha disposto una consulenza medico-legale, disponendo altresì che il CTU riferisse “se dal periodo della attestata stabilizzazione del quadro clinico alla quale ha fatto seguito la tran- sazione tra le parti, vi sia stato un peggioramento del predetto quadro clinico diret- tamente correlabile con le sequele normative accertate all'atto della transazione, quantificando l'attuale riduzione dell'efficienza psico- fisica del soggetto e l'eventuale periodo suppletivo di invalidità temporanea totale o parziale”. Il 31.05.2020 il CTU dott. ha depositato la relazione, in cui ha con- Persona_1 cluso che il danno biologico subito dal era pari al 75%. Pt_1
In data 21.01.2021 il Tribunale ha respinto la domanda. Il Giudice ha premesso che, avendo il sottoscritto una “transazione tombale”, Pt_1 la domanda proposta dal di ottenere la condanna al risarcimento del danno Pt_1 successivo avrebbe potuto essere accolta “solo nell'ipotesi di un aggravamento della patologia conseguente il sinistro, come manifestatasi all'epoca della transazione e non prevedibile”. Ha quindi osservato che il consulente tecnico dott. aveva escluso che succes- Per_1 sivamente alla stipula della transazione si fosse verificato un aggravamento del qua- dro clinico direttamente correlabile con le “sequele menomative accertate al mo- mento dell'accordo transattivo.”. Anzi, il CTU ha aggiunto che dopo la transazione si era verificato “un oggettivo mi- glioramento del range escursorio delle coxo-femorali”.
Così riassunti i fatti di causa, va osservato sul piano giuridico quanto segue. La giurisprudenza di legittimità afferma, da sempre, che “il danneggiato, anche do- po aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transa- zione,” (Cass. 20981/2014; Cass. 12320/2005; Cass. 11592/2005; Cass. 23425/2014; Cass. 3888/1996; Cass. 5576/1984; Cass. 7215/1997; Cass. 879/1991).
4 La ratio di questo unanime indirizzo giurisprudenziale riposa sulla considerazione che non rileva che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimen- to anche dei danni futuri, perchè tale previsione pattizia può riguardare solo quelli, tra i danni futuri, che erano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula
Pertanto, nel caso di specie, l'esito positivo della domanda proposta dal nel Pt_1
2018 innanzi al Tribunale di Milano, dovendo superare la pregressa definizione transattiva, era subordinata alla sussistenza di due presupposti, concorrenti e non al- ternativi: a) l'aggravamento della lesione della integrità psico-fisica, rispetto a quella esi- stente alla data della transazione;
b) la non prevedibilità, al momento della transazione, del detto aggravamento.
Ciò posto, risulta con la massima evidenza che la suddetta causa è stata promossa, nel 2018, in assenza di qualsiasi elemento che potesse anche minimamente corrobo- rare la sussistenza dei predetti presupposti. Quanto all'aggravamento, è lo stesso dott. che, nella sua relazione del CP_1 06.02.2018, ha riferito che il danno biologico era dell'85%, pari a quello che nel 2015 era stato quantificato da CP_7 E' evidente, quindi, che – lungi dall'aver attestato l'esistenza di un peggioramento del quadro clinico del - il dott. ha invece espressamente affermato che Pt_1 CP_1 nei 3 anni trascorsi dalla valutazione dell' , non si era verificata alcuna modi- CP_7 fica dell'integrità psico-fisica.
Quanto alla non prevedibilità dell'aggravamento, è altrettanto evidente che nella relazione del dott. manca qualsiasi riferimento a questa problematica. CP_1
Le ragioni sono molteplici e agevolmente intuibili. In primo luogo, l'avv. nella mail del 08.09.2017, con cui ha informato CP_6 il dott. che il suo cliente ( ) intendeva conferirgli l'incarico CP_1 Parte_1 di consulenza, ha esclusivamente chiesto “una valutazione complessiva danno psi- co-fisico, eventuale aggravamento, conseguente al sinistro”. E' evidente, quindi, che il legale, che era ben a conoscenza della esistenza della transazione del
15.03.2016, avrebbe dovuto chiedere espressamente al dott. se CP_1 l'aggravamento, qualora sussistente, fosse prevedibile o meno alla predetta data. In secondo luogo, il dott. non si è espresso in ordine alla prevedibilità o CP_1 meno dell'aggravamento, perché ha chiaramente concluso che la compromissione dell'integrità psico-fisica fosse peggiorata. Il fatto che il CTU dott. , nominato nel corso della causa promossa dal Per_1 Pt_1 nel 2018 innanzi al Tribunale di Milano, abbia quantificato il danno biologico nella misura del 75% non ha alcuna rilevanza sulla fattispecie in esame.
Si tratta, infatti, di una fisiologica diversità di vedute su questioni di carattere tecni- co-scientifico. I di responsabilità, come è noto, esprimono in misura percen- CP_9 tuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Essi si propongono l'obiettivo di fornire ai medici legali criteri oggettivi per la quantifica- zione del danno biologico, ma questo risultato è solo tendenziale e ben lontano
5 dall'essere compiutamente conseguito. E' nozione di comune esperienza, infatti, che nei giudizi di responsabilità extracontrattuale si registrano frequentemente accentua- te diversità di vedute tra i medici legali in ordine alla valutazione della integrità psi- co-fisica.
Ciò che rileva, ai fini della presente causa, è che l'esistenza di un aggravamento del danno biologico del era stata esclusa dal dott. Pt_1 CP_1
Pertanto, la causa del 2018 innanzi al Tribunale di Milano non avrebbe dovuto esse- re iniziata.
Quanto alle istanze istruttorie articolate dall'attore, va ribadito che esse sono irrile- vanti.
I capitoli 1 e 2 risultano documentalmente.
Il capitolo 3, diretto a dimostrare £che il dott. conosceva della avvenuta li- CP_1 quidazione sia da parte dell' e sia da parte della Compagnia di assicurazio- CP_7 ni” risulta anch'esso dai documenti in atti. Infatti, come già detto, a pag. 6 della re- lazione del dott. si fa espresso riferimento al fatto che aveva ricono- CP_1 CP_7 sciuto il danno biologico nella misura dell'85%. Anche i capitoli 4, 5 e 6 risultano dai documenti prodotti e, segnatamente, dalla mail dell'8 settembre 2017 dell'avv. CP_6
Ad ogni modo, ciò che rileva non è se fosse o meno a conoscenza della CP_1 transazione, bensì se la relazione da questi redatta in adempimento dell'incarico ri- cevuto dall'avv. potesse ingenerare il convincimento sulla fondatezza CP_6 della domanda di ottenere il riconoscimento del danno ulteriore, rispetto a quello che al era già stato riconosciuto con la transazione. Pt_1
A questo interrogativo deve fornirsi risposta negativa, per le ragioni già illustrate.
E' opportuno evidenziare che alla tesi di parte attrice non giova riportare la seguente frase contenuta nella relazione del dott. CP_1
“in buona sostanza si tratta di una riparazione monetaria al mutamento dei com- portamenti che il è stato obbligato ad adottare rispetto a quelli tenuti in pas- Pt_1 sato, con un evidente grave peggioramento della qualità della propria vita”. E' sufficiente, infatti, leggere con un minimo di obiettività la relazione del dott.
[...] Per_
, per comprendere che questa affermazione è del tutto irrilevante. Infatti, con il predetto inciso il dott. parlando di “peggioramento”, ha inte- CP_1 so assumere come termine di paragone, per raffrontarlo alla situazione attuale del lo stile di vita che l'attore aveva prima del sinistro del 2013. Pt_1
Ciò che rilevava per la causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano, in- vece, riguardava – come si è già detto - il raffronto tra l'integrità psico-fisica del
2016 (cioè, alla data della transazione) e quella del 2018.
Il dott. ha espressamente escluso che si fosse verificato alcun aggravamento CP_1 in questa forbice temporale, perché ha confermato la valutazione che del danno bio- logico aveva operato l' CP_7
Il convenuto, pertanto, ha eseguito con la dovuta diligenza la sua prestazione pro- fessionale.
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9. Preliminare assenso del dott. alla quantificazione del danno biologico CP_1 nella misura del 75% da parte del CTU dott. Per_1 L'attore ha addebitato al dott. a titolo di responsabilità professionale CP_1 nell'espletamento dell'incarico di consulente di parte nella causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano, di aver concordato con il CTU, che il danno biologi- co subito dal era pari al 75% (e, quindi, che vi era stato un miglioramento e Pt_1 non un peggioramento delle condizioni di salute dell'attore). Anche questo addebito è infondato. E' vero che il dott. ha firmato il verbale dell'11 febbraio 2020 redatto dal CP_1
CTU dott. , affermando di convenire che “i postumi permanenti sono del Per_1 75%” (cfr. doc. 6 fasc. att.). E' anche vero, tuttavia, che il 04.03.2020 il dott. ha precisato al CTU che CP_1 l'11 febbraio egli aveva ribadito che il danno biologico, secondo il consulente di parte del era dell'85% e che, quindi, la valutazione del 75% era del CTU ma Pt_1 non anche la sua.
Il dott. sempre in veste di consulente di parte, ha poi contestato al CTU CP_1 dott. l'esistenza del miglioramento, evidenziando per contro la “persistenza Per_1 di disturbi neurologici periferici a carico del n. ulnare di destra”. Tuttavia, tutti questi accadimenti sono irrilevanti.
La causa promossa nel 2018 davanti al Tribunale di Milano richiedeva l'esistenza di un aggravamento non prevedibile rispetto alla situazione esistente alla data della transazione.
Considerato che nel 2015 aveva quantificato il danno biologico in misura pari CP_7 all'85% e che il dott. nel 2018 aveva confermato questa valutazione, anche CP_1 se il CTU dott. avesse prestato piena adesione alle conclusioni del consulente Per_1 di parte attrice, la domanda sarebbe stata comunque respinta dal Giudice milanese, perché non vi era un aggravamento del danno biologico. La tesi del secondo cui “il dott. avrebbe dovuto sostenere argomen- Pt_1 CP_1 tativamente la tesi di cui alla sua relazione di parte e, quindi, favorire l'esito positi- vo della lite e non aderire, in sede di operazioni peritali, alla tesi del CTU” (cfr. pag. 6 conclusionale) è suggestiva ma infondata.
Infatti, essa trascura di considerare che la causa davanti al Tribunale di Milano non avrebbe dovuto essere promossa, perché – giova ribadirlo – il dott. aveva CP_1 chiaramente escluso un aggravamento del quadro clinico del rispetto a quanto Pt_1 era già stato riconosciuto dall' tre anni prima. CP_7
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno per inadempimento del con- tratto di prestazione d'opera intellettuale va respinta, perché non vi è stata alcuna negligenza o imperizia da parte del dott. CP_1
10. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese processuali, liquidate come in di-
[...] Controparte_2 spositivo, tenendo conto del valore della domanda (€ 396.000,00) e del fatto che non vi è stata alcuna istruttoria)
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PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) respinge la domanda;
b) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 CP_10 le spese processuali, liquidate per ciascuna parte in:
[...]
- € 12.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 03.03.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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