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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.02.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3011/2024
TRA
rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Parte_1
Celeste Liso e Sabino Sernia
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c. dalle dott.sse Albanese Marilù e Giuseppina Tabone, funzionari in servizio presso l di Controparte_3
Bergamo. resistente
OGGETTO: Carta Elettronica TE
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, il docente agiva in Parte_1 giudizio contro il , innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del TE per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, relativamente all'a.s. 2024/2025, per il servizio prestato presso istituti scolastici nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati.
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del convenuto, del divieto di discriminazione tra CP_2
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – cd. la c.d. Carta elettronica del TE ex art. 1, co. 121 L. n. 107 del 2015.
Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_2
fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto agere dell'Amministrazione in linea con la normativa europea in punto di non discriminazione tra i lavoratori;
eccepiva, in particolare, la violazione del ne bis in idem per aver parte ricorrente intentato altro giudizio già definito con sentenza di accoglimento (nel procedimento RG. n. 359/2024 sent. n.
448/2024).
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, nel termine di cui all'art. 127-ter ult.co. c.p.c., definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
*** Non può essere accolta l'eccezione preliminare formulata dal relativa alla violazione del ne bis in idem per essere già CP_2
intervenuta pronuncia di questo Tribunale sulla materia oggetto del contendere: nel giudizio RG n. 359/2024 (riunito al fascicolo n.
909/2023) il ricorrente avanzava analoga richiesta di riconoscimento della cd. Carta Elettronica del TE ma per l'a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 e il Tribunale accoglieva la domanda (sent. 448/2024). In questa sede si richiede, invece, il riconoscimento del medesimo beneficio ma per l'a.s. seguente
(ovvero l'.a.s. 2024/2025) e non può condividersi la tesi del secondo cui, trattandosi di un medesimo rapporto di CP_2
durata, la decisione del Tribunale relativamente agli anni precedenti spiegherebbe effetti anche per quelli successivi;
l'assunto con convince non solo perché è un dato pacifico che l'Amministrazione non ha corrisposto il beneficio per l'a.s. appena in questione, ma anche e soprattutto perché, la linea difensiva del
è nel senso di escludere il beneficio per il docente CP_2
ricorrente, così affermando di nulla dover corrispondere per l'a.s.
2024/2025 .
Si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente
Sent. Trib. Bergamo n. 67/2023 che va intesa integralmente riportata nella parte in diritto, così come Cass. n. 29961/2023 che ha sostanzialmente confermato la tesi di questo Tribunale affermando:
1. La Carta del TE di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
TE, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta TE si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta TE, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Da ultimo, la legge di Bilancio n. 207/2024 all'art. 1 co. 572-573-
574, ha riconosciuto automaticamente il beneficio della carta elettronica docenti anche ai docenti con contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2025, per un importo fino ad € 500,00 da stabilirsi per ciascun anno;
si seguito il testo modificato dell'art. 1
c. 121 della L107/2015:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ((e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile))delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo ((fino a euro))500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. ((Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123))”.
Sulla scorta di quanto appena rimesso, va accolta la domanda del ricorrente, il quale avrà diritto alla Carta Elettronica del TE nell'ammontare ex lege previsto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (quantificazione che tiene conto del fatto che non vi è diffida stragiudiziale all'amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della docente ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del TE per l'a.s.
2024/2025, per l'importo stabilito dalla legge e condanna il a mettere a Controparte_2
disposizione dei ricorrenti detta Carta TE (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il al pagamento delle Controparte_2 spese di lite che si liquidano in € 400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario
Così deciso in Bergamo, il 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta