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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 43/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Nardi;
Parte_1
APPELLANTE
contro
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Nati;
CP_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.3127/2022 emessa dal Tribunale di Firenze il 9/11/2022 e pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
In data 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19
Per la parte appellante: . Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
-in riforma totale della sentenza n. 3127/2022 emessa in data 9.11.2022 dalla terza sezione civile del
Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott. Carlo Carvisiglia, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che qui si intendono integralmente riportate. Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e compensi di lite oltre al rimborso forfetario per spese generali IVA e CPA come per legge, del presente giudizio e di quello di primo grado;
-dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc ed infondato in fatto in diritto l'appello incidentale proposto dall'appellata per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta del CP_1
13.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della CTU contabile, non ammessa in primo grado, volta
a verificare l'esatta quantificazione ed applicazione del tasso di interesse rispetto a ciascun finanziamento, nonché al conseguente calcolo delle singole rate”.
Per la parte appellante: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, gradatamente:
(1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto dal Sig. per i motivi Pt_1 esplicitati nell'atto di costituzione in giudizio ed in corso di causa;
(2) respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, Pt_1 non adeguatamente supportato da elementi di prova;
(3) accogliere l'appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza impugnata CP_1 relativamente alla sola statuizione delle spese legali, dichiarare tenuto il Sig. al pagamento Pt_1 delle spese legali per l'intero primo grado di giudizio quantificate secondo i valori medi previsti dal
DM 55/2014 o, comunque, liquidando gli onorari della fase decisoria nell'importo consentito dai valori medi del DM 55/2014;
pagina 2 di 19 (4) in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria: si oppone all'ammissione di CTU contabile in quanto superflua, irrilevante ed esplorativa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3127/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 9.11.2022, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ha così deciso:
“1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna l'attore opponente al pagamento in favore della terza intervenuta Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 3.082,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA,
[...] come per legge.”
Tale sentenza è stata emessa sull' opposizione promossa da e Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2364/2016, emesso dal Tribunale di Firenze in data 4.5.2016
(successivamente oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento n. 8436/2016), con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della debitrice principale il Parte_3 pagamento di € 292.541,67, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
Controparte_2
A fondamento dell'opposizione erano stati eccepiti: 1) la lesione del diritto di difesa, posta l'illeggibilità dei docc. 8 e 13 di cui al fascicolo monitorio;
2) l'incompetenza per territorio del
Giudice adito, in favore del Tribunale di Prato o di Pistoia;
3)l'invalidità e l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate, stanti: - la mancata conferma dettagliata delle condizioni generali di contratto;
- l'indeterminatezza dell'importo garantito;
- l'estraneità delle operazioni di finanziamento in favore della debitrice rispetto alla presunta operatività della precedente fideiussione;
- la violazione dell'art. 1956 c.c.; 4) la genericità e l'indeterminatezza del credito vantato in via monitoria, oltre alla carenza della documentazione.
La si costituiva in giudizio contestando le domande attoree, Controparte_2
pagina 3 di 19 delle quali chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dando atto dell'esito negativo di mediazione, la convenuta depositava nuove copie delle fideiussioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre a due fideiussioni specifiche rilasciate nel 2009 e nel 2012, deducendo: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, ove era sita la sede legale della convenuta opposta e foro specificamente individuato nelle fideiussioni;
2) la validità delle lettere di conferma e innalzamento della garanzia;
3) la piena operatività delle fideiussioni in relazione ai finanziamenti concessi alla debitrice principale;
4) la mancata violazione dell'art. 1956 c.c.; 5)
l'impossibilità per l'attrice di sollevare eccezioni inerenti la consistenza del credito garantito, stante la natura “a prima richiesta” della garanzia rilasciata, e in ogni caso la determinatezza di quest'ultima.
Disconosciuta da parte dell'opponente la sottoscrizione dei due atti di fideiussione Pt_2 specifici del 2009 e 2012 prodotti all'atto di costituzione della e concessa la provvisoria CP_3 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si costituiva nel giudizio Intesa San Paolo s.p.a. quale incorporante la facendo proprie la documentazione prodotta e le difese svolte dalla CP_4 società incorporata di cui aveva assunto diritti e obblighi.
Nelle more, mediante a procuratrice speciale interveniva ex Parte_4 Controparte_5 art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco dei crediti di Intesa San Paolo s.p.a. e, richiamando la documentazione e le difese svolte dalla società cedente, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di intervento volontario si costituiva altresì rappresentando che, a seguito di CP_1 pagamento eseguito in favore di della contestuale dichiarazione di surrogazione Parte_4 ex art. 1201 c.c., la stessa era succeduta nel credito oggetto della presente controversia. Anche questa intervenuta faceva proprie le doglianze e le conclusioni già rassegnate dalla convenuta
Intesa San Paolo s.p.a. e dalla intervenuta Parte_4
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
Il Tribunale, all'udienza del 9.11.2022, fissata per la decisione, preliminarmente disponeva la separazione della causa promossa da nei confronti di con Parte_2 Controparte_6
pagina 4 di 19 erza intervenuta, dal procedimento introdotto da nei confronti Parte_4 Parte_1 di con erza intervenuta. Controparte_6 Parte_4
Con riferimento al giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_6 con intervento di e di il Tribunale poi estrometteva dal giudizio Parte_4 CP_1
d x art. 111 co 3 c.p.c. e invitava le parti, Controparte_6 Parte_4 Pt_1 CP_1
a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
[...]
La causa veniva quindi decisa come prima precisato.
In sintesi, con riferimento al giudizio pendente tra le restanti parti - il Tribunale, Pt_1 CP_1 per quello che qui interessa, disattendeva l'opposizione del con le argomentazioni che di Pt_1 seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono nelle parti più salienti:
“Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata da parte attrice opponente, secondo la quale la competenza territoriale andrebbe alternativamente radicata dinanzi al foro di Prato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., oppure dinanzi al Tribunale di Pistoia, foro del consumatore. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare come il sig. non possa essere qualificato alla Pt_1 stregua di consumatore, come dallo stesso preteso. La giurisprudenza di legittimità, difatti, ha chiarito l'impossibilità di applicare la disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, in ragione dell'entità delle partecipazioni al capitale sociale nonché dell'eventuale qualità di amministratore della società garantita, laddove non sia fornita prova idonea a escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357). Nel caso di specie, dalle visure societarie (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) risulta che il sig. al Pt_1 momento del rilascio delle fideiussioni, fosse socio unico della garantita della con quote Parte_3 nella misura del 48 %. Ciò depone, in difetto di prova contraria, per la mancata applicabilità della disciplina consumeristica al caso in esame. Escluso, quindi, che possa ritenersi la competenza esclusiva del foro del consumatore, la controversia può reputarsi correttamente radicata presso il Tribunale di Firenze. Quest'ultimo, difatti, è stato pattiziamente individuato dalle parti come foro convenzionalmente competente per la risoluzione di
“qualunque controversia” (cfr. docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta). Ebbene, pur non reputandosi sufficiente tale riferimento per determinare l'esclusività del foro convenzionale (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2005, n.2719), non si può in ogni caso escludere che quest'ultimo possa essere alternativamente adito rispetto ai fori legali fissati codicisticamente (da ultimo, cfr. Tribunale Biella sez. I, 06/07/2021, n.292), ivi compresi quelli individuati ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
pagina 5 di 19 In ragione di ciò, il foro fiorentino può essere ritenuto competente per la decisione della controversia de qua.
Quanto al merito 3. Tanto premesso, venendo al merito, non può, in primo luogo, trovare accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni sub docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla NC d'IA nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Entrambi i provvedimenti da ultimo richiamati, quello dell'ABI e quello della NC d'IA, non sono stati prodotti in giudizio nei termini di formazione del thema probandum, impedendo in tal modo l'accertamento anche d'ufficio della contestata nullità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, n. 4175/2020)”
Il giudicante, dopo aver ampiamente richiamato, in termini generali, la giurisprudenza delle Corte regolatrice sulla nullità delle fideiussioni ABI, si è soffermato su quanto chiarito dalla Suprema
Corte, nella pronuncia resa a Sezioni Unite n. 41994/2021, sulla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle conforme a un'intesa a monte anticoncorrenziale ex art. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale può essere pronunciata la declaratoria di “nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)”, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
Il giudice ha quindi ulteriormente argomentato:
“ Considerato quindi che, nella specie, parte opponente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare una “correlazione inscindibile” tra le censurate clausole e le restanti clausole del negozio, non si potrebbe, in ogni caso addivenire alla pronuncia di nullità invocata dagli stessi. Tanto premesso, stante la mancata declaratoria di nullità dell'art.6 della fideiussione recante
“dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”, anche l'eccezione ex art.1957 c.c. proposta dall'opponente all'odierna udienza non può, quindi, trovare accoglimento. Trattasi, in ogni caso, di eccezione inammissibile, in quanto non proposta con l'atto di citazione in opposizione e, dunque, tardivamente. Del pari, non può essere condivisa la ricostruzione di parte attrice opponente, alla stregua della quale viene contestata “la validità delle successive lettere di aumento delle somme garantite in quanto le stesse non riportano alcun riferimento alle condizioni di contratto che mai vengono trascritte e/o riprodotte, nonostante il richiamo del tutto generico, soprattutto alla luce del tempo trascorso dalla
pagina 6 di 19 prima sottoscrizione” (atto di citazione in opposizione, pp. 10-11). Difatti, le “lettere di aumento/diminuzione” depositate in atti (cfr. docc. 10, 11, 12, 15, 16 e 17 fascicolo monitorio), pur non riproducendo espressamente le condizioni generali di contratto, contengono specifici riferimenti alle garanzie originariamente concesse (cfr. a titolo esemplificativo doc. 10 fascicolo monitorio: lettera di aumento di fideiussione del 22-02.2021: aumento a lire 220.000.000: “in relazione all'obbligazione fideiussori fino a concorrenza di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni di lire) da me/noi assunta verso codesta Controparte_2
(di seguito indicata come NC) con lettera/lettere in data 11.11.1997 a garanzia delle obbligazioni e dei debiti contratti o da contrarre verso codesta NC da;
cfr. doc. 17 fascicolo Parte_3 monitorio: aumento del 15-1-2009: “in relazione all'obbligazione fideiussoria fino alla concorrenza dell'importo 200.000,00 da me/noi assunta verso codesta (di seguito Controparte_2 denominata NC) con lettera/lettere in data 18/10/07, 22/2/2001, 11/1/1997”), con queste ultime partitamente contenenti le condizioni generali applicate alle fattispecie in esame. In ragione di ciò, siffatte condizioni devono considerarsi richiamate e applicabili anche alle successive modifiche della garanzia.
Quanto alla violazione dell'art. 1956 c.c. Da ultimo, si ritiene di rigettare altresì le doglianze di parte attrice opponente in punto di violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. e in punto di genericità e indeterminatezza del credito. Quanto al primo profilo, innanzitutto, si rileva, in primo luogo, l'obbligo contrattuale del sig. di Pt_1 rimanere aggiornato in merito alla situazione patrimoniale della debitrice principale (cf 5 lettere di fideiussione, docc. 25 e 26 fascicolo di parte attrice) e, in secondo luogo, la veste di socio rivestita dall'opponente nella compagine della debitrice principale (cfr. visure camerali, doc. 1 fascicolo monitorio). Pertanto, alla luce di simili rilievi, deve essere esclusa l'operatività del meccanismo di liberazione previsto dall'art. 1956 c.c. Si considerino nello stesso senso Cass. n. 12456 del 1997, Cass. n. 7587 del 2001, Cass. n. 3761 del 2006
Quanto alla genericità e indeterminatezza del credito Relativamente alla dedotta genericità o indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, si deve evidenziare che la banca ha assolto l'onere probatorio gravante sulla parte che chiede la restituzione delle somme date a mutuo (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372). La stessa, invero, non soltanto ha dimostrato l'avvenuta consegna delle somme di denaro in questione, ma ha altresì allegato i titoli da cui derivano gli obblighi della vantata restituzione (cfr. contratti di finanziamento, docc. 2 e 6 fascicolo monitorio). Dunque, pur prescindendo dalla qualificazione della garanzia in esame in termini di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione, tutti gli elementi costitutivi della pretesa monitoria devono ritenersi comprovati in atti. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Liquidazione spese processuali 4. Le spese processuali - liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014
pagina 7 di 19 (scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), limitatamente alla fase decisoria, risalendo a tale fase l'intervento di - seguono la soccombenza…”. CP_1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello la società proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_1 per i seguenti motivi di appello:
1. erronea conclusione in relazione alla validità ed efficacia delle fideiussioni;
2. erronea e/o omessa valutazione in merito all'eccezione di incompetenza territoriale.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' Appellante tempestiva richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art.348 bis c.p.c. e nel merito contestato perché infondate, le censure mosse dell'appellante alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la parziale conferma, avendo proposto, a sua volta, appello incidentale sulla regolamentazione delle spese processuali, CP_1 liquidate dal primo Giudice in violazione del DM 55/2014.
In data 28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
I. Deve essere rigettata la preliminare eccezione ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che la controversia è oramai nella fase decisoria.
I.1 Va rilevato, altresì, che la sentenza di primo grado è stata impugnata parzialmente, per cui si è formato il giudicato interno sull'esistenza credito portato dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della debitrice principale. In particolare, non è stata proposta impugnazione su quanto statuito a pagina 10 della decisione “Relativamente alla dedotta genericità o indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, si deve evidenziare che la banca ha assolto l'onere probatorio gravante sulla parte che chiede la restituzione delle somme date a mutuo (cfr. Cassazione civile sez.
II, 08/10/2021, n.27372). La stessa, invero, non soltanto ha dimostrato l'avvenuta consegna delle
pagina 8 di 19 somme di denaro in questione, ma ha altresì allegato i titoli da cui derivano gli obblighi della vantata restituzione (cfr. contratti di finanziamento, docc. 2 e 6 fascicolo monitorio). Dunque, pur prescindendo dalla qualificazione della garanzia in esame in termini di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione, tutti gli elementi costitutivi della pretesa monitoria devono ritenersi comprovati in atti. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Tale ratio decidendi, come detto, non è stata oggetto di specifiche censure, né il generico richiamo nelle conclusioni rassegnate con l'atto in appello di accoglimento di “tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado, che qui si intendono integralmente riportate” può supplire la mancanza di uno specifico motivo su quanto statuito dal primo Giudice sulla sussistenza del credito vantato dalla NC;
né, la richiesta istruttoria di “ammissione della CTU contabile, non ammessa in primo grado, volta a verificare l'esatta quantificazione ed applicazione del tasso di interesse rispetto a ciascun finanziamento, nonché al conseguente calcolo delle singole rate”, può supplire alla mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione (ex art. 342 c.p.c.) sul punto.
Tanto meno è possibile accogliere la richiesta istruttoria, che risulta scissa rispetto ai motivi di appello proposti ed è tesa a contrastare fatti sui quali si è ormai formato il giudicato.
Passando al merito dell'impugnazione si osserva quanto segue.
II Seguendo un ordine di priorità logico-giuridica appare opportuno esaminare prioritariamente il secondo motivo d'appello.
Con tale motivo l'appellante denuncia un vizio della decisione nella parte in cui “ al punto 2, pagine
6 e 7, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, individuato dalla
quale foro competente per l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato ai sensi Controparte_2
e per gli effetti degli articoli 1182 c.c. e 20 del c.p.c. (luogo dove ha sede l'Istituto bancario), rilevando come “il non possa essere qualificato alla stregua di un consumatore ….e come, in ogni caso, il Pt_1 foro di sarebbe stato individuato convenzionalmente competente per la risoluzione di CP_2 qualunque controversia (cfr. docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta)” (cfr. pag. 12 app.).
pagina 9 di 19 Il Tribunale, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto invece accertare che: a) la competenza territoriale era da radicare dinanzi al Tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., poiché tutti i rapporti tra le parti, come non contestato, erano venuti in essere esclusivamente presso la Filiale di Vergaio di Prato, per cui sarebbe stata esplicitamente riconosciuta la competenza, secondo l'espressa disposizione contrattuale, che confermerebbe l'esclusiva competenza per territorio nel
Tribunale di Prato;
b) il richiamo alla disposizione dell'ultimo articolo degli atti di fideiussione ( doc.ti. 25 e 26 giud. monitorio) non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto, sebbene risultasse indicata la competenza del Tribunale di Firenze, tuttavia tale clausola non prevedeva una competenza “in via esclusiva” e, quindi, sarebbe stata inidonea a derogare all'applicazione del principio generale che identificava il Tribunale di Prato quale Foro competente;
c) in alternativa, la natura stessa dei fideiussori faceva ritenere applicabile il Foro del Consumatore e quindi la competenza del Tribunale di Pistoia, in quanto l'identificazione dei requisiti per l'applicazione della disciplina consumeristica dovrebbe essere valutata tenuto conto delle parti stesse e non del contratto principale, che non potrebbe quindi tenersi in considerazione per la scelta del Foro competente.
III. Il motivo d'impugnazione è privo di pregio sotto tutti i profili articolati e va disatteso.
La Corte rileva che il primo Giudice, nel decidere l' eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice opponente, ha correttamente esaminato preliminarmente se sussistessero in capo al Pt_1
i requisiti per l'applicazione del foro esclusivo del consumatore e quindi, dopo avere accertato che il non potesse rivestire tale qualifica, in quanto socio della obbligata principale, ha dichiarato Pt_1 la propria competenza in applicazione alla clausola contrattuale insite nelle fideiussioni rilasciate da e l'11.11.1997 a favore dell'originaria creditrice C.R.FI. Parte_2 Parte_1
Tale decisione non può che essere confermata.
Occorre, a tal proposito, evidenziare che la più recente giurisprudenza comunitaria ha affermato che: “Spetta sempre al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo
a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere
pagina 10 di 19 qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-
110/14, EU.C.2015.538, punti 22 e 23)”.
Al fine di tale accertamento, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica non assume rilevanza la natura del rapporto garantito, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla posizione soggettiva del garante (“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , Per_1
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”
– Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
Tra i profili valorizzati dalla giurisprudenza per escludere la qualità di consumatore del garante vi
è quello di essere socio della società obbligata principale.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2018 ha affermato il principio per cui “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
Nel caso specifico emerge documentalmente dalle visure in atti che il al momento del rilascio Pt_1 delle fideiussioni, era socio della obbligata principale già BCM Lavorazione Lamiere Parte_3
s.r.l., della quale possedeva il 48 % delle quote. L'unico altro socio era con il 52 % Parte_2 delle quote.
pagina 11 di 19 Si tratta di una partecipazione che, sia pure non maggioritaria, è comunque di assoluto rilievo, circostanza che vale da sola a far presumere l'esistenza di un collegamento funzionale tra il rilascio della garanzia e la qualità di socio della società garantita.
A ciò va aggiunto che il contratto di mutuo di Euro 300.000,00 in data 23.10.2009 “finalizzato a ripristino liquidità per investimenti effettuati” nonché l'ulteriore contratto di finanziamento di Euro
180.000,00 “finalizzato a liquidità” dell'11.05.2012 (doc. ti 2 e 6 del fascicolo monitorio), per i quali operano le garanzie, riportano la sottoscrizione del per conto sebbene il legale Pt_1 Parte_3 rappresentante fosse l'altro socio , che ha contestualmente sottoscritto. Tale circostanza Pt_2 avvalora ulteriormente l'ipotesi che la prestata fideiussione fosse stata prestata proprio nella qualità di socio, avendo il nteresse a garantire l'inadempimento delle obbligazioni che aveva Pt_1 contribuito ad assumere.
Analogo comportamento si è avuto quanto sono state rinegoziate le condizioni dei mutui, sospendendo le rate del finanziamento (cfr. docc. 3 e 4). E' quindi escluso che la garanzia sia stata prestata per finalità estranee allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Non trovando applicazione il foro esclusivo del consumatore, correttamente la banca ha individuato la competenza territoriale presso il Tribunale di Firenze, avvalendosi della clausola n.
15 della fideiussione (sottoscritta dal anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.), che espressamente Pt_1 individua il Foro di (sede legale della NC) per qualunque controversia derivante dalla CP_2 fideiussione.
Risulta in proposito irrilevante il fatto che il foro individuato dalla clausola potesse non essere esclusivo, visto che la pattuizione consentiva comunque all'istituto di credito di utilizzarlo quale foro alternativo rispetto a quelli indicati nell'art. 20 c.p.c..
IV. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia un vizio della decisione laddove “[a] pagina 7, punto 3 della sentenza il Giudicante erroneamente respinge l'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla NC D'IA nel provvedimento n.55/2005”.
Nello specifico, vengono prospettati più profili di censura, ed in particolare si afferma che:
pagina 12 di 19 sub a) le SSUU, con la sentenza n. 41994/2021 avrebbero definitivamente sanzionato con la nullità tre clausole delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI, (art. 2, art. 6 e art. 8)) dello schema, norme dichiarate incompatibile con la normativa antitrust dalla NC d'IA già con provvedimento n. 55 del 02. 05.2005 e stabilito, ulteriormente, che tale nullità fosse parziale e che quindi limitata alle singole clausole contestate, non comportando la nullità dell'intero atto. Ciò posto “A nulla rileva l'eccezione sollevata dal Giudice secondo cui mancherebbero i presupposti per la dichiarazione di nullità in quanto non sarebbero stati prodotti nel giudizio di primo grado né il provvedimento della NC D'IA del 2.05.2005 né il modello ABI. Trattandosi di nullità rilevabile
d'ufficio, in ogni stato e grado, la stessa potrà essere dichiarata dal Giudice, in virtù della sentenza n.
41994 del 30.12.2022, a prescindere dalle mancate allegazioni de quo”.
Sub b) la decisione sarebbe errata laddove “Il G.I. a pagina 9, punto 3, della sentenza oggi impugnata, afferma che “stante la mancata declaratoria di nullità dell'art.6 della fideiussione recante “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”, anche l'eccezione ex art. 1957 c.c. proposta dall'opponente all'odierna udienza non può, quindi, trovare accoglimento. Trattasi, in ogni caso, di eccezione inammissibile, in quanto non proposta con l'atto di citazione in opposizione e, dunque, tardivamente”.
Lamenta il che detta motivazione sarebbe “incomprensibile visto che la sentenza della Pt_1 cassazione del 30.12.2021 ha proprio statuito l'opposto, cioè la nullità dell'art.6 della fideiussione recante dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.”; quindi seppure la S.C. avesse stabilito che tale nullità dovesse essere considerata parziale, ovvero limitata alle singole clausole contestate, e non comportasse la nullità dell'intero atto, “tuttavia, essendo stata riconosciuta la nullità anche della clausola del modello ABI, nel nostro caso la n. 6, con la quale, per l'appunto, il fideiussore avrebbe rinunciato all'applicazione dell'art. 1957 c.c. relativo alla necessaria e preventiva azione degli Istituti NCri contro il debitore principale, entro un termine previsto a pena di decadenza, la conseguenza non può che essere la nullità e/o l'inefficacia dell'azione proposta dall'Istituto NCrio contro i sigg.ri e ”. (cfr. pag. app). Pt_1 Pt_2
Sub c) Del pari, la sentenza sarebbe errata in quanto l'eccezione proposta non sarebbe stata tardiva ove si consideri che “all'udienza del 9.11.2022 l'odierno difensore, riportandosi alle note di
pagina 13 di 19 udienza depositate in data 8.11.2022, abbia precisato e puntualizzato l'eccezione sulla nullità della fideiussione già spiegata tempestivamente in atti dal precedente difensore, e comunque rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado…”
Sostiene l'appellante che l'eccezione di nullità della clausola n.6 del Modello ABI con il quale il fideiussore rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., per quanto acclarata dalla suddetta sentenza della Sezioni Unite, emessa dopo oltre 5 anni dall'instaurazione del giudizio de quo, che aveva definitivamente sanzionato con la nullità delle clausole delle fideiussioni, in aperto contrasto con la normativa antitrust si riverbererebbe anche nella fattispecie de qua, per cui la Corte non potrebbe non ritenere detta eccezione tempestiva e “… [c]onseguentemente, non avendo il creditore rispettato il termine dei 6 mesi previsti dal non derogabile art. 1957 c.c., lo stesso è decaduto dalla possibilità di agire contro il fideiussore in quanto la prima lettera di diffida, con la quale viene palesata per la prima volta ai fideiussori la morosità in essere a far data dal 2014, è datata
08.01.2016. […] Al fine di evitare la decadenza, non è sufficiente una mera lettera di messa in mora, ma occorre una vera e propria azione giudiziale. La NC, infatti, a fronte delle prime rate non pagate dalla debitrice principale (11.11.2012/23.08.2014), ha inviato la prima lettera di messa in mora in data 08.01.2016 (doc. 21/20/19/18 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della
– oggi ) mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato Controparte_2 CP_7 all'opponente solo in data 02.08.2016 ed alla società in data 28.07.2016, e, cioè, ben Parte_1 oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c. Ne consegue che la , alla quale si è surrogata l'odierna CP_2 appellata deve considerarsi decaduta dalla facoltà di procedere contro il fideiussore”. CP_1
Sub d) rileva infine il Baldi, quantunque “per completezza”, per quanto attiene alla natura delle fideiussioni colpite dalla nullità parziale, che le Sezioni Unite non fanno alcuna distinzione fra fideiussioni omnibus e specifiche.”, per cui la normativa antitrust estenderebbe tala nullità anche alle fideiussioni specifiche dallo stesso rilasciate nel 2009 e 2011.
Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti prospettati.
La decisione del Tribunale è corretta nella parte in cui ha dato rilevanza alla mancata produzione del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005, che avrebbe dovuto provare l'accordo pagina 14 di 19 anticoncorrenziale, e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Infatti, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della NC
d'IA di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019). Se dunque l'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale può essere desunta dalla sola produzione del provvedimento, ne discende quale conseguenza che la mancata produzione impedisce di ritenere accertato il fatto, non trattandosi di un atto normativo soggetto al principio del iura novit curia (v. Cass. sez. I,
19/03/2025, n.7387, la quale esclude anche che il provvedimento rientri nell'ambito del “fatto notorio”, “configurabile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici”; vedi anche Cass. 08/01/2025, n.422, Cass.
01/02/2025, n.2432).
Né assume valore decisivo richiamare a confutazione dell'argomento speso dal giudice di primo grado la rilevabilità d'ufficio della nullità, in quanto questa presuppone sempre che i fatti costitutivi dell'eccezione siano stati tempestivamente acquisiti al giudizio (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Quanto al secondo ed al terzo profilo, poi, è corretto affermare che, anche laddove fosse stata provata la nullità della clausola di deroga del disposto dell'art. 1957 c.c., in ogni caso il rilievo non pagina 15 di 19 avrebbe avuto influenza sulla decisione, non essendo stata tempestivamente proposta l'eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto da parte della banca del termine semestrale previsto dalla disposizione.
La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che quella di cui all'art. 1957 c.c. sia un'eccezione in senso stretto, che deve pertanto essere introdotta in giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive. Inoltre, “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” (Cass. 05/06/2012, n.8989).
Nel caso in esame l'atto di opposizione pacificamente non contiene alcuna formulazione dell'eccezione, deducendo il di avere all'udienza del 9.11.2022 precisato e puntualizzato Pt_1
l'eccezione sulla nullità anticipata a pagina 4 della memoria ex art. 183 n.1 cpc.
Per di più, in tale atto non vi era un espresso riferimento al mancato rispetto del termine semestrale, ma un semplice richiamo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI (“Per quanto concerne i documenti prodotti in copia leggibile soltanto in esito alla costituzione in giudizio, questa difesa ne contesta il contenuto rilevando come tale formulazione risulti peraltro comprensiva di clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, così da rendere tali contratti nulli, integralmente o almeno parzialmente, per quelle condizioni anticoncorrenziali in virtù della ormai acquisita pronuncia della
NC D'IA (Cass. N.41994 del 30.12.2021”).
La mancata formulazione tempestiva dell'eccezione, quindi, rende irrilevante l'eventuale nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione.
Peraltro, l'eccezione risulta erroneamente posta anche in punto di fatto, essendo tempestivo l'intervento della banca. Per un verso, infatti, nel caso in esame la fideiussione contiene anche una clausola “a prima richiesta”, che rende sufficienti le intimazioni stragiudiziali per il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025). Per altro verso, il momento inziale di decorrenza del termine semestrale va fatto coincidere con la data di pagina 16 di 19 decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla NC nella missiva dell'8.1.2016 ricevuta dal il 30 gennaio successivo e dalla società il 18.1.2016. Dal momento che la lettera Pt_1 contiene anche la diffida di pagamento, il termine è stato senz'altro rispettato.
Ulteriormente infondato è quanto dedotto da parte appellante sotto il profilo d), ovvero che il provvedimento della NC d'IA troverebbe applicazione anche per le fideiussioni specifiche come comproverebbero le recenti decisioni di merito.
L'accertamento della NC d'IA, infatti, costituisce prova privilegiata dell'accordo anti concorrenziale con riferimento alle clausole inserite nello schema uniforme delle fideiussioni omnibus, anche laddove fosse stato prodotto, invece, questo non avrebbe mai potuto fondare la prova con riferimento allo schema delle fideiussioni specifiche, dovendo quindi il garante fornire una specifica prova sul punto (in tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza
n. 21841 del 02/08/2024).
Anche sotto tale aspetto, però, la prova è rimasta carente.
V. Deve essere respinto anche l'appello incidentale proposto dalla con il quale si CP_1 lamenta l'erronea liquidazione delle spese del giudizio per non avere il Tribunale applicato il valore medio. La decisione, infatti, è anche sotto tale aspetto condivisibile, poiché intervenuta nel CP_1 giudizio solo nella fase finale, facendo proprie le difese dei suoi danti causa. Alla parte, quindi, possono essere liquidate esclusivamente le spese sostenute per le fasi in concreto affrontate, non potendo richiedere il pagamento per l'attività difensiva svolta dalle società cedenti.
E' pertanto condivisibile la decisione di limitare la liquidazione delle spese alla fase decisoria, come pure l'applicazione dello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00.
Il valore preso in considerazione dal giudice è quello minimo.
Nella sentenza non viene precisato quali siano le ragioni di tale scelta, ma questo non comporta un vizio della decisione, essendo tenuto il giudice a motivare esclusivamente laddove intenda procedere ad una liquidazione che si ponga al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
pagina 17 di 19 Nel caso in esame la somma liquidata appare comunque coerente con l'attività in concreto svolta,
e considerato che la somma liquidata è prossima all'estremo inferiore dello scaglione, per cui la sentenza merita conferma.
VI. Quanto alla regolazione delle spese del presente grado, deve ritenersi prevalente la soccombenza del considerato che il rigetto dell'appello incidentale ha una incidenza assai Pt_1 inferiore rispetto a quello dell'appello principale, per cui le spese processuali del presente devono essere poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi essendo l'importo di cui al decreto più vicino al minimo che al massimo dello scaglione, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio effettivamente non tenutasi.
VII. Sussistono a carico di e dell'appellante incidentale i presupposti per Parte_1 CP_1 il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni avversa domanda eccezione o difesa disattesa, sull'appello promosso da contro avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
3127/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 9/11/2022, così provvede:
- RIGETTA l'appello principale,
- RIGETTA l'appello incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- CONDANNA, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado Parte_1 CP_1 di giudizio, che si liquidano in € 6.023,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%,
CAP ed IVA come per legge;
- DICHIARA la sussistenza a carico di e della dei presupposti per Parte_1 Controparte_8 il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012;
pagina 18 di 19 - La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 43/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Nardi;
Parte_1
APPELLANTE
contro
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Nati;
CP_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.3127/2022 emessa dal Tribunale di Firenze il 9/11/2022 e pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
In data 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 19
Per la parte appellante: . Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
-in riforma totale della sentenza n. 3127/2022 emessa in data 9.11.2022 dalla terza sezione civile del
Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott. Carlo Carvisiglia, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che qui si intendono integralmente riportate. Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e compensi di lite oltre al rimborso forfetario per spese generali IVA e CPA come per legge, del presente giudizio e di quello di primo grado;
-dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc ed infondato in fatto in diritto l'appello incidentale proposto dall'appellata per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta del CP_1
13.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della CTU contabile, non ammessa in primo grado, volta
a verificare l'esatta quantificazione ed applicazione del tasso di interesse rispetto a ciascun finanziamento, nonché al conseguente calcolo delle singole rate”.
Per la parte appellante: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, gradatamente:
(1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto dal Sig. per i motivi Pt_1 esplicitati nell'atto di costituzione in giudizio ed in corso di causa;
(2) respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, Pt_1 non adeguatamente supportato da elementi di prova;
(3) accogliere l'appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza impugnata CP_1 relativamente alla sola statuizione delle spese legali, dichiarare tenuto il Sig. al pagamento Pt_1 delle spese legali per l'intero primo grado di giudizio quantificate secondo i valori medi previsti dal
DM 55/2014 o, comunque, liquidando gli onorari della fase decisoria nell'importo consentito dai valori medi del DM 55/2014;
pagina 2 di 19 (4) in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria: si oppone all'ammissione di CTU contabile in quanto superflua, irrilevante ed esplorativa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3127/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 9.11.2022, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ha così deciso:
“1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna l'attore opponente al pagamento in favore della terza intervenuta Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 3.082,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA,
[...] come per legge.”
Tale sentenza è stata emessa sull' opposizione promossa da e Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2364/2016, emesso dal Tribunale di Firenze in data 4.5.2016
(successivamente oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento n. 8436/2016), con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della debitrice principale il Parte_3 pagamento di € 292.541,67, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
Controparte_2
A fondamento dell'opposizione erano stati eccepiti: 1) la lesione del diritto di difesa, posta l'illeggibilità dei docc. 8 e 13 di cui al fascicolo monitorio;
2) l'incompetenza per territorio del
Giudice adito, in favore del Tribunale di Prato o di Pistoia;
3)l'invalidità e l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate, stanti: - la mancata conferma dettagliata delle condizioni generali di contratto;
- l'indeterminatezza dell'importo garantito;
- l'estraneità delle operazioni di finanziamento in favore della debitrice rispetto alla presunta operatività della precedente fideiussione;
- la violazione dell'art. 1956 c.c.; 4) la genericità e l'indeterminatezza del credito vantato in via monitoria, oltre alla carenza della documentazione.
La si costituiva in giudizio contestando le domande attoree, Controparte_2
pagina 3 di 19 delle quali chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dando atto dell'esito negativo di mediazione, la convenuta depositava nuove copie delle fideiussioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre a due fideiussioni specifiche rilasciate nel 2009 e nel 2012, deducendo: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, ove era sita la sede legale della convenuta opposta e foro specificamente individuato nelle fideiussioni;
2) la validità delle lettere di conferma e innalzamento della garanzia;
3) la piena operatività delle fideiussioni in relazione ai finanziamenti concessi alla debitrice principale;
4) la mancata violazione dell'art. 1956 c.c.; 5)
l'impossibilità per l'attrice di sollevare eccezioni inerenti la consistenza del credito garantito, stante la natura “a prima richiesta” della garanzia rilasciata, e in ogni caso la determinatezza di quest'ultima.
Disconosciuta da parte dell'opponente la sottoscrizione dei due atti di fideiussione Pt_2 specifici del 2009 e 2012 prodotti all'atto di costituzione della e concessa la provvisoria CP_3 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si costituiva nel giudizio Intesa San Paolo s.p.a. quale incorporante la facendo proprie la documentazione prodotta e le difese svolte dalla CP_4 società incorporata di cui aveva assunto diritti e obblighi.
Nelle more, mediante a procuratrice speciale interveniva ex Parte_4 Controparte_5 art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco dei crediti di Intesa San Paolo s.p.a. e, richiamando la documentazione e le difese svolte dalla società cedente, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di intervento volontario si costituiva altresì rappresentando che, a seguito di CP_1 pagamento eseguito in favore di della contestuale dichiarazione di surrogazione Parte_4 ex art. 1201 c.c., la stessa era succeduta nel credito oggetto della presente controversia. Anche questa intervenuta faceva proprie le doglianze e le conclusioni già rassegnate dalla convenuta
Intesa San Paolo s.p.a. e dalla intervenuta Parte_4
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
Il Tribunale, all'udienza del 9.11.2022, fissata per la decisione, preliminarmente disponeva la separazione della causa promossa da nei confronti di con Parte_2 Controparte_6
pagina 4 di 19 erza intervenuta, dal procedimento introdotto da nei confronti Parte_4 Parte_1 di con erza intervenuta. Controparte_6 Parte_4
Con riferimento al giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_6 con intervento di e di il Tribunale poi estrometteva dal giudizio Parte_4 CP_1
d x art. 111 co 3 c.p.c. e invitava le parti, Controparte_6 Parte_4 Pt_1 CP_1
a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
[...]
La causa veniva quindi decisa come prima precisato.
In sintesi, con riferimento al giudizio pendente tra le restanti parti - il Tribunale, Pt_1 CP_1 per quello che qui interessa, disattendeva l'opposizione del con le argomentazioni che di Pt_1 seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono nelle parti più salienti:
“Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata da parte attrice opponente, secondo la quale la competenza territoriale andrebbe alternativamente radicata dinanzi al foro di Prato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., oppure dinanzi al Tribunale di Pistoia, foro del consumatore. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare come il sig. non possa essere qualificato alla Pt_1 stregua di consumatore, come dallo stesso preteso. La giurisprudenza di legittimità, difatti, ha chiarito l'impossibilità di applicare la disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, in ragione dell'entità delle partecipazioni al capitale sociale nonché dell'eventuale qualità di amministratore della società garantita, laddove non sia fornita prova idonea a escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357). Nel caso di specie, dalle visure societarie (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) risulta che il sig. al Pt_1 momento del rilascio delle fideiussioni, fosse socio unico della garantita della con quote Parte_3 nella misura del 48 %. Ciò depone, in difetto di prova contraria, per la mancata applicabilità della disciplina consumeristica al caso in esame. Escluso, quindi, che possa ritenersi la competenza esclusiva del foro del consumatore, la controversia può reputarsi correttamente radicata presso il Tribunale di Firenze. Quest'ultimo, difatti, è stato pattiziamente individuato dalle parti come foro convenzionalmente competente per la risoluzione di
“qualunque controversia” (cfr. docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta). Ebbene, pur non reputandosi sufficiente tale riferimento per determinare l'esclusività del foro convenzionale (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2005, n.2719), non si può in ogni caso escludere che quest'ultimo possa essere alternativamente adito rispetto ai fori legali fissati codicisticamente (da ultimo, cfr. Tribunale Biella sez. I, 06/07/2021, n.292), ivi compresi quelli individuati ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
pagina 5 di 19 In ragione di ciò, il foro fiorentino può essere ritenuto competente per la decisione della controversia de qua.
Quanto al merito 3. Tanto premesso, venendo al merito, non può, in primo luogo, trovare accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni sub docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla NC d'IA nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Entrambi i provvedimenti da ultimo richiamati, quello dell'ABI e quello della NC d'IA, non sono stati prodotti in giudizio nei termini di formazione del thema probandum, impedendo in tal modo l'accertamento anche d'ufficio della contestata nullità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, n. 4175/2020)”
Il giudicante, dopo aver ampiamente richiamato, in termini generali, la giurisprudenza delle Corte regolatrice sulla nullità delle fideiussioni ABI, si è soffermato su quanto chiarito dalla Suprema
Corte, nella pronuncia resa a Sezioni Unite n. 41994/2021, sulla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle conforme a un'intesa a monte anticoncorrenziale ex art. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale può essere pronunciata la declaratoria di “nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)”, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
Il giudice ha quindi ulteriormente argomentato:
“ Considerato quindi che, nella specie, parte opponente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare una “correlazione inscindibile” tra le censurate clausole e le restanti clausole del negozio, non si potrebbe, in ogni caso addivenire alla pronuncia di nullità invocata dagli stessi. Tanto premesso, stante la mancata declaratoria di nullità dell'art.6 della fideiussione recante
“dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”, anche l'eccezione ex art.1957 c.c. proposta dall'opponente all'odierna udienza non può, quindi, trovare accoglimento. Trattasi, in ogni caso, di eccezione inammissibile, in quanto non proposta con l'atto di citazione in opposizione e, dunque, tardivamente. Del pari, non può essere condivisa la ricostruzione di parte attrice opponente, alla stregua della quale viene contestata “la validità delle successive lettere di aumento delle somme garantite in quanto le stesse non riportano alcun riferimento alle condizioni di contratto che mai vengono trascritte e/o riprodotte, nonostante il richiamo del tutto generico, soprattutto alla luce del tempo trascorso dalla
pagina 6 di 19 prima sottoscrizione” (atto di citazione in opposizione, pp. 10-11). Difatti, le “lettere di aumento/diminuzione” depositate in atti (cfr. docc. 10, 11, 12, 15, 16 e 17 fascicolo monitorio), pur non riproducendo espressamente le condizioni generali di contratto, contengono specifici riferimenti alle garanzie originariamente concesse (cfr. a titolo esemplificativo doc. 10 fascicolo monitorio: lettera di aumento di fideiussione del 22-02.2021: aumento a lire 220.000.000: “in relazione all'obbligazione fideiussori fino a concorrenza di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni di lire) da me/noi assunta verso codesta Controparte_2
(di seguito indicata come NC) con lettera/lettere in data 11.11.1997 a garanzia delle obbligazioni e dei debiti contratti o da contrarre verso codesta NC da;
cfr. doc. 17 fascicolo Parte_3 monitorio: aumento del 15-1-2009: “in relazione all'obbligazione fideiussoria fino alla concorrenza dell'importo 200.000,00 da me/noi assunta verso codesta (di seguito Controparte_2 denominata NC) con lettera/lettere in data 18/10/07, 22/2/2001, 11/1/1997”), con queste ultime partitamente contenenti le condizioni generali applicate alle fattispecie in esame. In ragione di ciò, siffatte condizioni devono considerarsi richiamate e applicabili anche alle successive modifiche della garanzia.
Quanto alla violazione dell'art. 1956 c.c. Da ultimo, si ritiene di rigettare altresì le doglianze di parte attrice opponente in punto di violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. e in punto di genericità e indeterminatezza del credito. Quanto al primo profilo, innanzitutto, si rileva, in primo luogo, l'obbligo contrattuale del sig. di Pt_1 rimanere aggiornato in merito alla situazione patrimoniale della debitrice principale (cf 5 lettere di fideiussione, docc. 25 e 26 fascicolo di parte attrice) e, in secondo luogo, la veste di socio rivestita dall'opponente nella compagine della debitrice principale (cfr. visure camerali, doc. 1 fascicolo monitorio). Pertanto, alla luce di simili rilievi, deve essere esclusa l'operatività del meccanismo di liberazione previsto dall'art. 1956 c.c. Si considerino nello stesso senso Cass. n. 12456 del 1997, Cass. n. 7587 del 2001, Cass. n. 3761 del 2006
Quanto alla genericità e indeterminatezza del credito Relativamente alla dedotta genericità o indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, si deve evidenziare che la banca ha assolto l'onere probatorio gravante sulla parte che chiede la restituzione delle somme date a mutuo (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372). La stessa, invero, non soltanto ha dimostrato l'avvenuta consegna delle somme di denaro in questione, ma ha altresì allegato i titoli da cui derivano gli obblighi della vantata restituzione (cfr. contratti di finanziamento, docc. 2 e 6 fascicolo monitorio). Dunque, pur prescindendo dalla qualificazione della garanzia in esame in termini di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione, tutti gli elementi costitutivi della pretesa monitoria devono ritenersi comprovati in atti. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Liquidazione spese processuali 4. Le spese processuali - liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014
pagina 7 di 19 (scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), limitatamente alla fase decisoria, risalendo a tale fase l'intervento di - seguono la soccombenza…”. CP_1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello la società proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_1 per i seguenti motivi di appello:
1. erronea conclusione in relazione alla validità ed efficacia delle fideiussioni;
2. erronea e/o omessa valutazione in merito all'eccezione di incompetenza territoriale.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' Appellante tempestiva richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art.348 bis c.p.c. e nel merito contestato perché infondate, le censure mosse dell'appellante alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la parziale conferma, avendo proposto, a sua volta, appello incidentale sulla regolamentazione delle spese processuali, CP_1 liquidate dal primo Giudice in violazione del DM 55/2014.
In data 28.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
I. Deve essere rigettata la preliminare eccezione ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che la controversia è oramai nella fase decisoria.
I.1 Va rilevato, altresì, che la sentenza di primo grado è stata impugnata parzialmente, per cui si è formato il giudicato interno sull'esistenza credito portato dal decreto ingiuntivo opposto nei confronti della debitrice principale. In particolare, non è stata proposta impugnazione su quanto statuito a pagina 10 della decisione “Relativamente alla dedotta genericità o indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, si deve evidenziare che la banca ha assolto l'onere probatorio gravante sulla parte che chiede la restituzione delle somme date a mutuo (cfr. Cassazione civile sez.
II, 08/10/2021, n.27372). La stessa, invero, non soltanto ha dimostrato l'avvenuta consegna delle
pagina 8 di 19 somme di denaro in questione, ma ha altresì allegato i titoli da cui derivano gli obblighi della vantata restituzione (cfr. contratti di finanziamento, docc. 2 e 6 fascicolo monitorio). Dunque, pur prescindendo dalla qualificazione della garanzia in esame in termini di contratto autonomo di garanzia o di fideiussione, tutti gli elementi costitutivi della pretesa monitoria devono ritenersi comprovati in atti. L'opposizione, in definitiva, deve essere rigettata, con la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Tale ratio decidendi, come detto, non è stata oggetto di specifiche censure, né il generico richiamo nelle conclusioni rassegnate con l'atto in appello di accoglimento di “tutte le conclusioni avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado, che qui si intendono integralmente riportate” può supplire la mancanza di uno specifico motivo su quanto statuito dal primo Giudice sulla sussistenza del credito vantato dalla NC;
né, la richiesta istruttoria di “ammissione della CTU contabile, non ammessa in primo grado, volta a verificare l'esatta quantificazione ed applicazione del tasso di interesse rispetto a ciascun finanziamento, nonché al conseguente calcolo delle singole rate”, può supplire alla mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione (ex art. 342 c.p.c.) sul punto.
Tanto meno è possibile accogliere la richiesta istruttoria, che risulta scissa rispetto ai motivi di appello proposti ed è tesa a contrastare fatti sui quali si è ormai formato il giudicato.
Passando al merito dell'impugnazione si osserva quanto segue.
II Seguendo un ordine di priorità logico-giuridica appare opportuno esaminare prioritariamente il secondo motivo d'appello.
Con tale motivo l'appellante denuncia un vizio della decisione nella parte in cui “ al punto 2, pagine
6 e 7, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, individuato dalla
quale foro competente per l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato ai sensi Controparte_2
e per gli effetti degli articoli 1182 c.c. e 20 del c.p.c. (luogo dove ha sede l'Istituto bancario), rilevando come “il non possa essere qualificato alla stregua di un consumatore ….e come, in ogni caso, il Pt_1 foro di sarebbe stato individuato convenzionalmente competente per la risoluzione di CP_2 qualunque controversia (cfr. docc. 25 e 26 fascicolo di parte convenuta opposta)” (cfr. pag. 12 app.).
pagina 9 di 19 Il Tribunale, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto invece accertare che: a) la competenza territoriale era da radicare dinanzi al Tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., poiché tutti i rapporti tra le parti, come non contestato, erano venuti in essere esclusivamente presso la Filiale di Vergaio di Prato, per cui sarebbe stata esplicitamente riconosciuta la competenza, secondo l'espressa disposizione contrattuale, che confermerebbe l'esclusiva competenza per territorio nel
Tribunale di Prato;
b) il richiamo alla disposizione dell'ultimo articolo degli atti di fideiussione ( doc.ti. 25 e 26 giud. monitorio) non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto, sebbene risultasse indicata la competenza del Tribunale di Firenze, tuttavia tale clausola non prevedeva una competenza “in via esclusiva” e, quindi, sarebbe stata inidonea a derogare all'applicazione del principio generale che identificava il Tribunale di Prato quale Foro competente;
c) in alternativa, la natura stessa dei fideiussori faceva ritenere applicabile il Foro del Consumatore e quindi la competenza del Tribunale di Pistoia, in quanto l'identificazione dei requisiti per l'applicazione della disciplina consumeristica dovrebbe essere valutata tenuto conto delle parti stesse e non del contratto principale, che non potrebbe quindi tenersi in considerazione per la scelta del Foro competente.
III. Il motivo d'impugnazione è privo di pregio sotto tutti i profili articolati e va disatteso.
La Corte rileva che il primo Giudice, nel decidere l' eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice opponente, ha correttamente esaminato preliminarmente se sussistessero in capo al Pt_1
i requisiti per l'applicazione del foro esclusivo del consumatore e quindi, dopo avere accertato che il non potesse rivestire tale qualifica, in quanto socio della obbligata principale, ha dichiarato Pt_1 la propria competenza in applicazione alla clausola contrattuale insite nelle fideiussioni rilasciate da e l'11.11.1997 a favore dell'originaria creditrice C.R.FI. Parte_2 Parte_1
Tale decisione non può che essere confermata.
Occorre, a tal proposito, evidenziare che la più recente giurisprudenza comunitaria ha affermato che: “Spetta sempre al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo
a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere
pagina 10 di 19 qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-
110/14, EU.C.2015.538, punti 22 e 23)”.
Al fine di tale accertamento, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica non assume rilevanza la natura del rapporto garantito, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla posizione soggettiva del garante (“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , Per_1
e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”
– Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
Tra i profili valorizzati dalla giurisprudenza per escludere la qualità di consumatore del garante vi
è quello di essere socio della società obbligata principale.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2018 ha affermato il principio per cui “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”.
Nel caso specifico emerge documentalmente dalle visure in atti che il al momento del rilascio Pt_1 delle fideiussioni, era socio della obbligata principale già BCM Lavorazione Lamiere Parte_3
s.r.l., della quale possedeva il 48 % delle quote. L'unico altro socio era con il 52 % Parte_2 delle quote.
pagina 11 di 19 Si tratta di una partecipazione che, sia pure non maggioritaria, è comunque di assoluto rilievo, circostanza che vale da sola a far presumere l'esistenza di un collegamento funzionale tra il rilascio della garanzia e la qualità di socio della società garantita.
A ciò va aggiunto che il contratto di mutuo di Euro 300.000,00 in data 23.10.2009 “finalizzato a ripristino liquidità per investimenti effettuati” nonché l'ulteriore contratto di finanziamento di Euro
180.000,00 “finalizzato a liquidità” dell'11.05.2012 (doc. ti 2 e 6 del fascicolo monitorio), per i quali operano le garanzie, riportano la sottoscrizione del per conto sebbene il legale Pt_1 Parte_3 rappresentante fosse l'altro socio , che ha contestualmente sottoscritto. Tale circostanza Pt_2 avvalora ulteriormente l'ipotesi che la prestata fideiussione fosse stata prestata proprio nella qualità di socio, avendo il nteresse a garantire l'inadempimento delle obbligazioni che aveva Pt_1 contribuito ad assumere.
Analogo comportamento si è avuto quanto sono state rinegoziate le condizioni dei mutui, sospendendo le rate del finanziamento (cfr. docc. 3 e 4). E' quindi escluso che la garanzia sia stata prestata per finalità estranee allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Non trovando applicazione il foro esclusivo del consumatore, correttamente la banca ha individuato la competenza territoriale presso il Tribunale di Firenze, avvalendosi della clausola n.
15 della fideiussione (sottoscritta dal anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.), che espressamente Pt_1 individua il Foro di (sede legale della NC) per qualunque controversia derivante dalla CP_2 fideiussione.
Risulta in proposito irrilevante il fatto che il foro individuato dalla clausola potesse non essere esclusivo, visto che la pattuizione consentiva comunque all'istituto di credito di utilizzarlo quale foro alternativo rispetto a quelli indicati nell'art. 20 c.p.c..
IV. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia un vizio della decisione laddove “[a] pagina 7, punto 3 della sentenza il Giudicante erroneamente respinge l'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse rispetto allo schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, dichiarato illegittimo dalla NC D'IA nel provvedimento n.55/2005”.
Nello specifico, vengono prospettati più profili di censura, ed in particolare si afferma che:
pagina 12 di 19 sub a) le SSUU, con la sentenza n. 41994/2021 avrebbero definitivamente sanzionato con la nullità tre clausole delle fideiussioni redatte secondo il modello ABI, (art. 2, art. 6 e art. 8)) dello schema, norme dichiarate incompatibile con la normativa antitrust dalla NC d'IA già con provvedimento n. 55 del 02. 05.2005 e stabilito, ulteriormente, che tale nullità fosse parziale e che quindi limitata alle singole clausole contestate, non comportando la nullità dell'intero atto. Ciò posto “A nulla rileva l'eccezione sollevata dal Giudice secondo cui mancherebbero i presupposti per la dichiarazione di nullità in quanto non sarebbero stati prodotti nel giudizio di primo grado né il provvedimento della NC D'IA del 2.05.2005 né il modello ABI. Trattandosi di nullità rilevabile
d'ufficio, in ogni stato e grado, la stessa potrà essere dichiarata dal Giudice, in virtù della sentenza n.
41994 del 30.12.2022, a prescindere dalle mancate allegazioni de quo”.
Sub b) la decisione sarebbe errata laddove “Il G.I. a pagina 9, punto 3, della sentenza oggi impugnata, afferma che “stante la mancata declaratoria di nullità dell'art.6 della fideiussione recante “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”, anche l'eccezione ex art. 1957 c.c. proposta dall'opponente all'odierna udienza non può, quindi, trovare accoglimento. Trattasi, in ogni caso, di eccezione inammissibile, in quanto non proposta con l'atto di citazione in opposizione e, dunque, tardivamente”.
Lamenta il che detta motivazione sarebbe “incomprensibile visto che la sentenza della Pt_1 cassazione del 30.12.2021 ha proprio statuito l'opposto, cioè la nullità dell'art.6 della fideiussione recante dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.”; quindi seppure la S.C. avesse stabilito che tale nullità dovesse essere considerata parziale, ovvero limitata alle singole clausole contestate, e non comportasse la nullità dell'intero atto, “tuttavia, essendo stata riconosciuta la nullità anche della clausola del modello ABI, nel nostro caso la n. 6, con la quale, per l'appunto, il fideiussore avrebbe rinunciato all'applicazione dell'art. 1957 c.c. relativo alla necessaria e preventiva azione degli Istituti NCri contro il debitore principale, entro un termine previsto a pena di decadenza, la conseguenza non può che essere la nullità e/o l'inefficacia dell'azione proposta dall'Istituto NCrio contro i sigg.ri e ”. (cfr. pag. app). Pt_1 Pt_2
Sub c) Del pari, la sentenza sarebbe errata in quanto l'eccezione proposta non sarebbe stata tardiva ove si consideri che “all'udienza del 9.11.2022 l'odierno difensore, riportandosi alle note di
pagina 13 di 19 udienza depositate in data 8.11.2022, abbia precisato e puntualizzato l'eccezione sulla nullità della fideiussione già spiegata tempestivamente in atti dal precedente difensore, e comunque rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado…”
Sostiene l'appellante che l'eccezione di nullità della clausola n.6 del Modello ABI con il quale il fideiussore rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., per quanto acclarata dalla suddetta sentenza della Sezioni Unite, emessa dopo oltre 5 anni dall'instaurazione del giudizio de quo, che aveva definitivamente sanzionato con la nullità delle clausole delle fideiussioni, in aperto contrasto con la normativa antitrust si riverbererebbe anche nella fattispecie de qua, per cui la Corte non potrebbe non ritenere detta eccezione tempestiva e “… [c]onseguentemente, non avendo il creditore rispettato il termine dei 6 mesi previsti dal non derogabile art. 1957 c.c., lo stesso è decaduto dalla possibilità di agire contro il fideiussore in quanto la prima lettera di diffida, con la quale viene palesata per la prima volta ai fideiussori la morosità in essere a far data dal 2014, è datata
08.01.2016. […] Al fine di evitare la decadenza, non è sufficiente una mera lettera di messa in mora, ma occorre una vera e propria azione giudiziale. La NC, infatti, a fronte delle prime rate non pagate dalla debitrice principale (11.11.2012/23.08.2014), ha inviato la prima lettera di messa in mora in data 08.01.2016 (doc. 21/20/19/18 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della
– oggi ) mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato Controparte_2 CP_7 all'opponente solo in data 02.08.2016 ed alla società in data 28.07.2016, e, cioè, ben Parte_1 oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c. Ne consegue che la , alla quale si è surrogata l'odierna CP_2 appellata deve considerarsi decaduta dalla facoltà di procedere contro il fideiussore”. CP_1
Sub d) rileva infine il Baldi, quantunque “per completezza”, per quanto attiene alla natura delle fideiussioni colpite dalla nullità parziale, che le Sezioni Unite non fanno alcuna distinzione fra fideiussioni omnibus e specifiche.”, per cui la normativa antitrust estenderebbe tala nullità anche alle fideiussioni specifiche dallo stesso rilasciate nel 2009 e 2011.
Il motivo è infondato sotto tutti gli aspetti prospettati.
La decisione del Tribunale è corretta nella parte in cui ha dato rilevanza alla mancata produzione del provvedimento della NC d'IA n. 55/2005, che avrebbe dovuto provare l'accordo pagina 14 di 19 anticoncorrenziale, e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Infatti, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della NC
d'IA di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019). Se dunque l'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale può essere desunta dalla sola produzione del provvedimento, ne discende quale conseguenza che la mancata produzione impedisce di ritenere accertato il fatto, non trattandosi di un atto normativo soggetto al principio del iura novit curia (v. Cass. sez. I,
19/03/2025, n.7387, la quale esclude anche che il provvedimento rientri nell'ambito del “fatto notorio”, “configurabile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici”; vedi anche Cass. 08/01/2025, n.422, Cass.
01/02/2025, n.2432).
Né assume valore decisivo richiamare a confutazione dell'argomento speso dal giudice di primo grado la rilevabilità d'ufficio della nullità, in quanto questa presuppone sempre che i fatti costitutivi dell'eccezione siano stati tempestivamente acquisiti al giudizio (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Quanto al secondo ed al terzo profilo, poi, è corretto affermare che, anche laddove fosse stata provata la nullità della clausola di deroga del disposto dell'art. 1957 c.c., in ogni caso il rilievo non pagina 15 di 19 avrebbe avuto influenza sulla decisione, non essendo stata tempestivamente proposta l'eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto da parte della banca del termine semestrale previsto dalla disposizione.
La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che quella di cui all'art. 1957 c.c. sia un'eccezione in senso stretto, che deve pertanto essere introdotta in giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive. Inoltre, “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” (Cass. 05/06/2012, n.8989).
Nel caso in esame l'atto di opposizione pacificamente non contiene alcuna formulazione dell'eccezione, deducendo il di avere all'udienza del 9.11.2022 precisato e puntualizzato Pt_1
l'eccezione sulla nullità anticipata a pagina 4 della memoria ex art. 183 n.1 cpc.
Per di più, in tale atto non vi era un espresso riferimento al mancato rispetto del termine semestrale, ma un semplice richiamo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI (“Per quanto concerne i documenti prodotti in copia leggibile soltanto in esito alla costituzione in giudizio, questa difesa ne contesta il contenuto rilevando come tale formulazione risulti peraltro comprensiva di clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI, così da rendere tali contratti nulli, integralmente o almeno parzialmente, per quelle condizioni anticoncorrenziali in virtù della ormai acquisita pronuncia della
NC D'IA (Cass. N.41994 del 30.12.2021”).
La mancata formulazione tempestiva dell'eccezione, quindi, rende irrilevante l'eventuale nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione.
Peraltro, l'eccezione risulta erroneamente posta anche in punto di fatto, essendo tempestivo l'intervento della banca. Per un verso, infatti, nel caso in esame la fideiussione contiene anche una clausola “a prima richiesta”, che rende sufficienti le intimazioni stragiudiziali per il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025). Per altro verso, il momento inziale di decorrenza del termine semestrale va fatto coincidere con la data di pagina 16 di 19 decadenza del beneficio del termine come comunicato dalla NC nella missiva dell'8.1.2016 ricevuta dal il 30 gennaio successivo e dalla società il 18.1.2016. Dal momento che la lettera Pt_1 contiene anche la diffida di pagamento, il termine è stato senz'altro rispettato.
Ulteriormente infondato è quanto dedotto da parte appellante sotto il profilo d), ovvero che il provvedimento della NC d'IA troverebbe applicazione anche per le fideiussioni specifiche come comproverebbero le recenti decisioni di merito.
L'accertamento della NC d'IA, infatti, costituisce prova privilegiata dell'accordo anti concorrenziale con riferimento alle clausole inserite nello schema uniforme delle fideiussioni omnibus, anche laddove fosse stato prodotto, invece, questo non avrebbe mai potuto fondare la prova con riferimento allo schema delle fideiussioni specifiche, dovendo quindi il garante fornire una specifica prova sul punto (in tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza
n. 21841 del 02/08/2024).
Anche sotto tale aspetto, però, la prova è rimasta carente.
V. Deve essere respinto anche l'appello incidentale proposto dalla con il quale si CP_1 lamenta l'erronea liquidazione delle spese del giudizio per non avere il Tribunale applicato il valore medio. La decisione, infatti, è anche sotto tale aspetto condivisibile, poiché intervenuta nel CP_1 giudizio solo nella fase finale, facendo proprie le difese dei suoi danti causa. Alla parte, quindi, possono essere liquidate esclusivamente le spese sostenute per le fasi in concreto affrontate, non potendo richiedere il pagamento per l'attività difensiva svolta dalle società cedenti.
E' pertanto condivisibile la decisione di limitare la liquidazione delle spese alla fase decisoria, come pure l'applicazione dello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00.
Il valore preso in considerazione dal giudice è quello minimo.
Nella sentenza non viene precisato quali siano le ragioni di tale scelta, ma questo non comporta un vizio della decisione, essendo tenuto il giudice a motivare esclusivamente laddove intenda procedere ad una liquidazione che si ponga al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
pagina 17 di 19 Nel caso in esame la somma liquidata appare comunque coerente con l'attività in concreto svolta,
e considerato che la somma liquidata è prossima all'estremo inferiore dello scaglione, per cui la sentenza merita conferma.
VI. Quanto alla regolazione delle spese del presente grado, deve ritenersi prevalente la soccombenza del considerato che il rigetto dell'appello incidentale ha una incidenza assai Pt_1 inferiore rispetto a quello dell'appello principale, per cui le spese processuali del presente devono essere poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi essendo l'importo di cui al decreto più vicino al minimo che al massimo dello scaglione, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio effettivamente non tenutasi.
VII. Sussistono a carico di e dell'appellante incidentale i presupposti per Parte_1 CP_1 il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni avversa domanda eccezione o difesa disattesa, sull'appello promosso da contro avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
3127/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 9/11/2022, così provvede:
- RIGETTA l'appello principale,
- RIGETTA l'appello incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- CONDANNA, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado Parte_1 CP_1 di giudizio, che si liquidano in € 6.023,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%,
CAP ed IVA come per legge;
- DICHIARA la sussistenza a carico di e della dei presupposti per Parte_1 Controparte_8 il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012;
pagina 18 di 19 - La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle Vergini
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