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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ÜN MO,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti, contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127-ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 2177/2022 pendente tra:
Parti attrici:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Controparte_1
1 , C.F._1
, nato a [...] il [...], codice CP_2
fiscale: , C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, C.F._3
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2
, C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CANNAROZZO CARLO;
Parti convenute:
nella persona del Controparte_3
rappresentante legale p.t., codice fiscale , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. D'AVINO EDOARDO,
, residente in [...], Fangenstraße 9/b, con domicilio CP_4
eletto ex lege presso l' - Controparte_3
contumace;
con sede legale in Zurigo (CH) Hagenholzstraße 60, Controparte_5
con domicilio eletto ex lege presso l' Controparte_3
, - contumace.
[...]
OGGETTO
2 RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
a) nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva
del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo, CP_6
condannare la società in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione, 39, p. i.v.a.
, eventualmente in solido con tutti gli altri convenuti rimasti contumaci, P.IVA_1
al risarcimento:
1) in favore dell'attore del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano - ed. 2024
- ed al netto dell'acconto di € 300.000,00 già corrispostogli sul maggior danno, in
euro 1.188.246,00, così composta:
- dannno non patrimoniale senza personalizzazione euro 1.073.574,00
- danno patrimoniale euro 414.672,00;
- a detrarre acconto ante causam euro - 300.000,00
TOTALE RISARCIMENTO ANCORA DOVUTO EURO 1.188.246,00
3 ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto;
2) in favore dell'attore del danno da lesione del rapporto parentale CP_2
quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro 130.422,78,
ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto;
3) in favore dell'attrice del danno da lesione del rapporto Parte_1
parentale quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro
130.422,78 ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma,
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla
rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto;
4) in favore dell'attore del danno da lesione del rapporto parentale Parte_2
quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro 73.872,28,
ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto.
Si tiene altresì a precisare che la clausola di salvaguardia adoperata da questa
difesa sin dall'atto di citazione ed in tutti gli altri atti di causa non ha mero carattere
di stile, bensì si giustifica appieno in considerazione della discrezionalità del Giudice
4 di adottare il criterio risarcitorio ritenuto più idoneo e, conseguentemente, di
quantificare autonomamente la misura dei chiesti danni (in particolare quelli non
patrimoniali) (sul punto, Cassazione civile sez. III, 26.09.2017, n. 22330).
b) in via istruttoria … (omissis).
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori, spese generali e successive
occorrende, relativamente alle quali, richiamando la nota spese già in atti e
depositata il 20.02.2025, si specifica che:
- nulla è stato corrisposto all'attore dalla controparte società Controparte_1
a titolo di rimborso delle spese legali Controparte_7
per la fase stragiudiziale giustificata e necessitata al fine di ottenere il corrisposto
acconto di euro 300.000,00 (trecentomila);
- nella liquidazione delle spese di soccombenza, l'anzidetta somma di euro
300.000,00 dovrà indubitabilmente essere tenuta in considerazione ai fini
dell'eventuale aumento del relativo scaglione”;
per la parte convenuta Controparte_3
“in via istruttoria … (omissis)
Nel merito
in via principale:
- accertato e dichiarato che il sinistro è imputabile a responsabilità prevalente
dell'attore in misura accertanda in corso di causa e Controparte_1
5 corrispondentemente ridotto ai sensi del comb. disp. artt. 2056, 1227 e 1223 C.C. il
risarcimento dovuto in relazione ai soli danni conseguenza immediata e diretta
dell'evento lesivo, con esclusione delle voci di danno insussistenti, inammissibili, non
provate, non riferibili al sinistro e/o evitabili usando ordinaria diligenza, accertare e
dichiarare l'integrale satisfattività della somma € 300.000,00 versata ante causam in
favore dell'attore dalla società Controparte_1 Controparte_8
Contro incaricata dall per la trattazione del sinistro e rigettare per l'effetto ogni e
qualsiasi domanda formulata dagli attori nel presente giudizio;
- con il favore dei compensi e delle spese di causa, oltre RSG, CNPA ed IVA come
per legge;
in via subordinata:
- accertato e dichiarato che il sinistro è imputabile a responsabilità concorrente
dell'attore in misura accertanda in corso di causa, ridurre Controparte_1
corrispondentemente ai sensi del comb. disp. artt. 2056, 1227 e 1223 C.C. il
risarcimento dovuto in relazione ai soli danni conseguenza immediata e diretta
dell'evento lesivo, con esclusione delle voci di danno insussistenti, inammissibili, non
provate, non riferibili al sinistro e/o evitabili usando ordinaria diligenza, detratto
l'importo di € 300.000,00 versato ante causam dalla società Controparte_8
Contro incaricata dall' er la trattazione del sinistro in favore dell'attore
[...]
[...]
nonché gli importi ulteriori aliunde percepiti e/o percipiendi a seguito CP_1
6 delle lesioni riportate nel sinistro e quanto l'attore potrà percepire in ipotesi di
possibile ricollocazione del mondo del lavoro;
- per l'effetto, rigettare le maggiori ed infondate domande formulate dagli attori;
Contro
- accertata l'adeguatezza della più ampia proposta conciliativa formulata dall
per puro spirito conciliativo e senza riconoscimento di sorta all'udienza 18.9.2025,
condannare ex art. 91 c.p.c. parti attrici al pagamento delle spese maturate
successivamente;
compensi e spese di liti maturate sino alla proposta conciliativa integralmente
compensate ex art. 92 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La presente causa di risarcimento danni verte su un incidente stradale verificatosi il 22/09/2020, alle ore 14.20, a Merano (BZ), in Viale Europa, in prossimità del civico 4, sulla corsia destra (direzione Piazza Mazzini), all'altezza di un'intersezione di collegamento con la corsia sinistra, nel quale si scontrarono l'autovettura BMW
440i xDrive, targata ZH-673634 (CH), condotta dal convenuto (e proprietario)
e il motociclo Kawasaki Z 900, targato EM21475 (I), Controparte_9
condotto dall'attore (e proprietario) , mentre il primo Controparte_1
svoltava a destra per imboccare la bretella per invertire la marcia e il secondo stava
7 per sorpassarlo (cfr. la relazione della Polizia locale: doc. 3 delle parti attrici2).
2. Dall'incidente rimase gravemente ferito il conducente , Controparte_1
che riportò una paraplegia a livello T43 (cfr. relazione medico-legale del Dott.
doc. 1 delle parti attrici). Nel loro atto di citazione gli attori, ossia il Per_1
conducente, i suoi genitori ( e ) e CP_2 Pt_1 Parte_1
suo fratello ( , ritengono che “la responsabilità del sinistro è da Parte_2
ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del cittadino germanico ed odierno
convenuto il quale, mentre percorreva l'anzidetto Viale Europa alla CP_6
guida dell'autoveicolo BMW440i, xDrive, con targa svizzera ZH 673634 (CH),
cambiava direzione in modo improvviso ed imprevedibile per svoltare alla sua
sinistra” (atto di citazione, p. 1 s.).
3. Di conseguenza chiedono, ciascuno per conto proprio, nei confronti del proprietario/conducente , della sua assicurazione svizzera CP_4 [...]
e dell Controparte_5 Controparte_3
, solidalmente responsabili, il risarcimento di tutti i danni subiti. Il ferito
[...]
pretende il ristoro dei danni patrimoniali (per il motociclo Controparte_1
incidentato e per l'incapacità lavorativa specifica), nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali (sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con la massima personalizzazione del danno biologico: atto di citazione p. 8). La richiesta, detratto l'acconto di € 300.000,00 già ricevuto, ammonta a € 1.188.246,00 oltre agli interessi
8 legali e alla rivalutazione monetaria (cfr. conclusioni sopra riportate).
4. Gli stretti congiunti, genitori e fratello, a titolo di danno parentale da lesioni gravi
(in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma), chiedono iure proprio: i genitori la somma risarcitoria di € 130.422,78 ciascuno, e il fratello la somma di €
73.872,28, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali (cfr. conclusioni sopra riportate).
5. L' unica parte convenuta Controparte_3
che si è costituita, mentre gli altri due convenuti sono rimasti contumaci (cfr.
dichiarazione della loro contumacia all'udienza del 12/01/2022), ritiene che “la
responsabilità del tutto prevalente nella causazione del sinistro è da imputarsi
all'attore” (comparsa, p. 7). Inoltre, contesta la liquidazione proposta del danno patrimoniale del ferito, in particolare, quella relativa all'incapacità lavorativa specifica assoluta, in quanto contrastante con la ripresa del lavoro, con i sussidi assegnati e conseguente all'utilizzo di parametri di calcolo inappropriati, nonché
quella del danno non patrimoniale, negando la personalizzazione adottata, in quanto riservata a pregiudizi straordinari non sussistenti nel caso, per cui conclude che
“l'importo di € 300.000,00 già corrisposto prima della proposizione del presente
Contro giudizio dalla Compagnia per conto dell da ritenersi Controparte_8
integralmente satisfattivo” (comparsa, p. 12 - in tal senso anche le conclusioni riportate sopra). Si oppone, in toto, alla spettanza del risarcimento per danno parentale richiesto dai genitori e dal fratello, sia nell'an, non configurabile in re ipsa
9 per la sola esistenza di un rapporto familiare, sia nel quantum, in quanto nessuno risulta “convivente con la vittima primaria del sinistro” (comparsa, p. 12).
6. Con riferimento al quantum debeatur del risarcimento spettante al sig.
[...]
si prende atto dell'accordo parziale raggiunto tra le parti nell'udienza CP_1
del 20/04/2023: “I procuratori delle parti, viste le rispettive valutazioni medico-legali
di parte, dichiarano di concordare definitivamente che, in conseguenza del sinistro
per cui è causa, l'attore ha riportato un grado di invalidità Controparte_1
permanente pari ad 86 punti percentuali, mentre ha patito un'inabilità temporanea
totale pari a giorni 183. Nulla concordano in merito alle altre componenti del danno
non patrimoniale e nemmeno in ordine al danno patrimoniale, ad eccezione del
valore ante sinistro del motociclo di proprietà dell'attore che dichiarano essere pari,
al netto del relitto, ad € 6.900,00”.
7. Nel corso del giudizio sono stati sentiti due testimoni, l'19/06/2023 per rogatoria in
Svizzera, la sig. nonché, all'udienza del 21/09/2023, Persona_2
l'agente di polizia intervenuto (cfr. annotazione n. 2). Testimone_1
Inoltre, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio a cura del CTU geom.
per la ricostruzione della “dinamica più probabile del Persona_3
sinistro stradale di cui è causa” (quesito, tratto dall'ordinanza di nomina CTU del
05/10/2023), che, oltre ad avere depositato la relazione finale, ha replicato per iscritto
10 “alle note scritte sulle deduzioni di parte attrice” (in data 20/06/2024) e ha fornito
“chiarimenti” sulla violazione, da parte dell'attore , del Controparte_1
disposto dell'art. 148, comma 12, del Codice della Strada5. La
[...]
ha depositato, a seguito della richiesta di informazioni Controparte_10
(ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), l'estrazione dei periodi lavorativi del sig.
[...]
e gli importi annuali delle indennità di accompagnamento incassati CP_1
dallo stesso, documenti rilevanti ai fini di decidere sul richiesto risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica.
8. Con l'ordinanza del 05/10/2025 il Giudice ha fissato per la data dell'11/12/2025
l'udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (nella versione previgente alla riforma
Cartabia), per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa,
disponendo la sua trattazione scritta. Segue ora la decisione della causa de qua, nella quale, tenuto conto degli atti e documenti depositati e dell'istruttoria espletata, tra cui in particolare, i risultati della CTU sulla dinamica dell'incidente, si ritiene di potere accogliere le domande delle parti attrici solo parzialmente, nelle misure e per i motivi di seguito esposti.
9. La CTU del geom. così come contenuta nella relazione Persona_3
finale e nelle seguenti repliche e chiarimenti (cfr. sopra n. 7), convince per le sue qualità sia giuridiche (pertinenza al quesito del giudice, rispetto del contraddittorio tramite un'approfondita analisi delle osservazioni dei due CTP, fornitura di repliche e chiarimenti per dissipare gli ultimi dubbi) sia tecniche (rigorosità metodologica, 5 Riguardante il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
11 utilizzo di molteplici dati oggettivi, calcolo della velocità multifattoriale, accurata illustrazione della dinamica tramite fotografie commentate e tavole grafiche esplicate), per cui le conclusioni, alle quali è arrivato il tecnico del Giudice, saranno prese a base della decisione sull'an debeatur.
10. Nelle “conclusioni” della relazione finale (cfr. CTU, p. 26 ss., n. 12) il CTU
giunge, dopo aver fornito “la più probabile dinamica sulla base degli elementi
disponibili” (CTU, p. 24), alla sintesi finale secondo cui “entrambi i conducenti
hanno concorso alla causazione del sinistro con la loro condotta di guida” (CTU, p.
28). Infatti, “ ha effettuato la conversione a sinistra senza Persona_4
accertarsi di non creare pericolo ai veicoli alle sue spalle” (CTU, p. 28), violando la prescrizione dell'art. 154, comma 3, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), sulle modalità di svolta a sinistra. Invece, “il motociclista ha superato Controparte_1
il limite di velocità di 40 km/h vigente in loco ed attendibilmente se la sua velocità
fosse stata al di sotto di questo valore si sarebbe accodato al veicolo che lo
precedeva invece di decidere di effettuarne il sorpasso” 6 (CTU, p. 28) e “ha violato
la prescrizione dell'Art. 148 del Codice della strada, che al comma 12 chiarisce che
è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni” (CTU, p.
29). Con la stessa chiarezza il CTU ha confermato, nelle sue precisazioni dell'08/04/2025, “le responsabilità dei due conducenti: per il motociclista per aver
effettuato, a velocità comunque ritenuta pericolosa e comunque eccedente il limite, il
12 sorpasso nell'area dell'intersezione e per il conducente dell'autovettura per aver
effettuato un cambio di direzione tagliando la strada al veicolo che procedeva alle
sue spalle”.
11. Il CTU non si è espresso sulla misura delle due responsabilità concorrenti.
Sussistono, però, buone ragioni per suddividere queste in misura paritaria. Infatti,
entrambe le condotte hanno contribuito in misura sostanzialmente equivalente alla causazione dell'evento, dato che l'eliminazione mentale sia della manovra imprudente dell'automobilista sia delle violazioni del motociclista avrebbe evitato entrambe, e in modo indipendente l'una dall'altra, l'incidente. Le violazioni commesse, pur essendo numericamente maggiori da parte del motociclista, presentano nel complesso una gravità comparabile, considerando che l'omessa segnalazione della svolta costituisce violazione di particolare rilevanza, come del resto anche il comportamento del motociclista stesso che ha integrato le due violazioni ricordate. Inoltre, nella misura in cui residuino margini di dubbio sulla precisa ripartizione delle responsabilità, pur essendo accertata in linea di principio la concorrenza di colpa, subentra la presunzione della pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.7, ovvero quella delle colpe uguali dell'art. 2055, comma 3, c.c.
12. Dedicandosi ora al quantum debatur si parte dal calcolo del danno non patrimoniale subito dal sig. , con riferimento al quale si Controparte_1
può usufruire dei parametri concordati dalle parti, ossia dell'invalidità permanente di
13 86 punti percentuali e dell'inabilità temporanea totale di 183 giorni (cfr. sopra sub n.
6). Il calcolo si avvale delle c.d. tabelle di Milano (2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già avuto più volte modo di
affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del
giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno” (Cass. civ. Sez. III,
ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa, inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della medesima liquidazione: “Costituisce affermazione oramai
costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata
dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della
liquidazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
13. Di seguito si offre il calcolo dell'intero danno non patrimoniale eseguito secondo i parametri sopra esposti e tenuto conto che il sig. (nato il Controparte_1
06/06/1991) aveva compiuto alla data dell'incidente (22/09/2020) 29 anni. La tabella applicata considera anche un incremento del punto danno biologico del 50 % per sofferenza soggettiva (danno morale), percentuale ritenuta idonea alla gravità della lesione subita. Non si concede, invece, alcuna personalizzazione del danno, in quanto il danneggiato non ha allegato danni straordinari ed eccezionali, eccedenti l'id quod
plerumque accidit che si fossero riverberati sulla sua vita personale. Non rientra tra queste conseguenze anomale l'impossibilità di praticare discipline sportive (a livello
14 amatoriale) e di fare viaggi (cfr. citazione, p. 98). Si confronti sul punto, ex multis,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2023, n. 1870: “Si consideri il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di
danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento
prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari
di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o
del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le
conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da
persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019, Rv. 655964 - 01; v. altresì Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021, Rv. 660927 - 01)”.
14. L'applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, secondo i criteri sopra esposti,
determina il danno non patrimoniale in questione nel modo seguente:
Percentuale di invalidità permanente 86%
Punto danno biologico € 9.487,37
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.743,69
Punto danno non patrimoniale complessivo € 14.231,06
Punto base invalidità temporanea totale € 115,00
15 Giorni di invalidità temporanea totale 183
Danno biologico risarcibile € 701.686,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.052.529,00
Invalidità temporanea totale € 21.045,00
Totale generale danno non patrimoniale € 1.073.574,00
15. Considerata la corresponsabilità del 50 %, la somma deve essere ridotta alla metà
(€ 536.787,00) e devalutata al giorno dell'incidente (€ 449.194,14), per essere poi sommata alle voci di danno patrimoniale e, insieme ad esse, dedotto l'acconto
Contro (anch'esso devalutato) già pagato dall rivalutata con gli interessi legali.
16. Nessun problema si pone in ordine al risarcimento del motociclo danneggiato, di proprietà del sig. , il cui valore ante-sinistro, detratto Controparte_1
quello del relitto, è stato concordato in € 6.900,00, somma anch'essa da ridurre alla metà (€ 3.450,00).
17. Rimane ancora da determinare l'importo risarcitorio dovuto per l'incapacità
lavorativa specifica (parziale), della cui spettanza, in linea di principio, non si può
dubitare, dato che dalla paraplegia si può presuntivamente (ex art. 2727 c.c.) risalire a una contrazione della capacità lavorativa9, anche considerato il tipo di lavoro
16 esercitato (cameriere), con la conseguente diminuzione reddituale. Rilevano a tal riguardo le seguenti circostanze documentalmente provate, in primo luogo, il fatto che il danneggiato è in grado di lavorare, dopo Controparte_1
l'incidente, nella misura part-time del 60%, come si rileva dall'estratto dei periodi lavorativi (cfr. il rispettivo documento fornito dalla di Controparte_10 CP_10
il 27/02/2025 in forza di apposita richiesta ex art. 213 c.p.c.)10, ultimamente addirittura presso lo stesso datore di lavoro11, per cui ha perso, a causa dell'incidente,
una capacità lavorativa parziale del 40%. Dalla certificazione unica relativa agli introiti dal lavoro dipendente per l'anno 2020 (ossia prima dell'incidente12) si rileva l'importo annuale netto di € 24.450,21 (stipendio lordo di € 31.233,56 meno Irpef di
€ 6.783,35)13. Il danneggiato percepisce, inoltre, un'indennità di accompagnamento erogata dalla di che ammonta annualmente a circa € Controparte_10 CP_10
6.900,00 (cfr. il documento con l'elenco delle prestazioni finora erogate dalla di , depositato il 27/02/2025 in forza di apposita Controparte_10 CP_10
richiesta ex art. 213 c.p.c.), da considerare secondo il principio della compensatio
lucri cum damno, allo scopo di “inibire un'ingiustificata locupletazione” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 10/06/2025, n. 15451). Si precisa che ai sensi dell'art. 34 del D.P.R.
lavorativa, mentre, al di sotto di tale percentuale, il danno configurabile sarebbe - al più - quello da lesione della cenestesi lavorativa, ascrivibile al danno biologico”. 10 Nell'estratto è annotato un breve periodo di lavoro full-time (dal 02/05/2022 al 30/06/2022) presso la Hell S.r.l. a conferma che probabilmente, a causa della paraplegia, il sig. non è riuscito a sostenerlo, per Controparte_1 cui è stato modificato in part-time del 60%. 11 Dall'estratto rileva ancora la professione di “cameriere”; all'udienza del 18/09/2025 ha dichiarato: “faccio lavoro d'ufficio e, se serve, consiglio i vini” (verbale d'udienza del 18/09/2025). 12 Che è avvenuto il 22/09/2020, ma l'indennità di malattia secondo il CCNL Commercio - Confcommercio prevede il rimborso di quasi 100% dello stipendio nel periodo di malattia. 13 Le somme sono state correttamente anche riportato nella citazione, p. 9.
17 29/09/1973, n. 610, le predette indennità sono esenti da Irpef. Dagli importi indicati segue, pertanto, l'importo annuo perso, ossia € 2.880,08 (40% di € 24.450,21 = €
9.780,08 - € 6.900,00).
18. Si dispone a questo punto di tutti i dati rilevanti per calcolare il lucrum cessante a causa dell'incapacità lavorativa parziale, seguendo anche per questa voce il metodo di calcolo proposto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024. Prendendo in considerazione l'età del danneggiato alla data dell'incidente (29 anni: cfr. già sopra sub n. 13), la durata dell'arco temporale in cui si stima si avverrà la perdita: 38 anni,
ossia fino alla pensione all'età di 67 anni), il sesso del danneggiato per tenere conto della sua potenziale sopravvivenza ai sensi dei valori ISTAT (maschile), si giunge,
utilizzando l'apposita tabella, al coefficiente numerico moltiplicativo 32,07. Questo
coefficiente, moltiplicato per l'importo annuo perso (€ 2.880,08), fornisce il lucrum
cessante in questione, ossia € 92.364,17. Anche questo importo, diviso per due per la pari corresponsabilità all'incidente (€ 46.182,08), dev'essere devalutato, in quanto le tabelle applicate sono quelle aggiornate, alla data dell'incidente (€ 38.646,09).
19. Per concludere la posizione risarcitoria dell'attore è Controparte_1
sufficiente sommare le singole voci risarcitorie riconosciute che ammontano a €
491.290.23 (€ 449.194,14 per il danno non patrimoniale, € 3.450,00 per il motociclo e € 38.646,09 per l'incapacità lavorativa). Da questa somma dev'essere detratto l'acconto versato dalla (per la convenuta Controparte_8 [...]
di € 300.000,00 con accredito bancario del Controparte_3
18 23/11/2021 (cfr. doc. 7 delle parti attrici), il quale, devalutato da quella data alla data del sinistro, ammonta a € 289.296,05. Ne segue che al sig. Parte_3
spetta ancora, a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale in questione, la somma di € 201.994,18, la quale dev'essere rivalutata con gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, con l'applicazione dei soli interessi legali da questa data fino all'effettivo saldo14.
20. Rimane ancora da sciogliere il nodo delle richieste degli altri attori, ossia dei genitori e del fratello del sig. , che vogliono vedersi Controparte_1
risarciti i rispettivi danni parentali per le gravi lesioni subite dal loro stretto congiunto. A tal riguardo si può ragionevolmente presumere (art. 2727 c.c.), sia per la gravità delle lesioni (paraplegia) sia per la stretta parentela15, la sussistenza di questo tipo di danno non patrimoniale che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
dev'essere valutato dal giudice nei suoi due profili, ossia “l'interiore sofferenza
morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale” (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 11/11/2019, n. 28989). Mentre con riferimento al primo profilo non possono sussistere dubbi sulla compassione sicuramente dolorosa dei genitori e del fratello per le gravi lesioni subite dal loro congiunto, il secondo profilo sconta la mancanza di elementi probatori forniti dagli attori. Inoltre, è ragionevole ritenere che
19 difficilmente possano sussistere, in modo apprezzabile, riflessi negativi sulle relazioni interpersonali, dato che nessuno dei parenti conviveva alla data dell'incidente con l'incidentato e considerato che la paraplegia non impedisce in modo sostanziale le relazioni sociali (telefonate, visite, ferie ecc. sono tuttora possibili); nessuno dei parenti, peraltro, risulta coinvolto in attività di cura dell'incidentato.
21. Sulla liquidazione del danno parentale in questione le tabelle del Tribunale di
Milano riportano la seguente annotazione: “Quanto alla liquidazione del danno da
grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto
per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire
una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi
della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di
rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la
liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato” (tabelle di Milano,
pagina 89).
22. Si ritiene equo applicare le tabelle di Milano del 2024 con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, abbassando i valori tabellari per la parte preponderante del 85 %, tenuto conto dell'abissale differenza tra la perdita di una persona e la paraplegia della stessa, circostanza che offre la possibilità di continuare a relazionarsi con la stessa e considerando che nel caso di specie rileva in modo apprezzabile soltanto la sofferenza morale (cfr. sopra sub. n. 20). Di seguito si indicano i calcoli tabellari per i tre congiunti:
20 22.1 Per il padre 56 anni alla data del sinistro: CP_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 61
Valore tabellare € 238.571,00
22.2. Per la madre , 54 anni alla data del sinistro: Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
21 Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 61
Valore tabellare € 238.571,00
22.3. Per il fratello 32 anni alla data dell'incidente. Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 53
Valore tabellare € 89.994,00
23. Come annunciato, i singoli importi devono essere determinati al 15 % dei valori tabellari di cui sopra. Successivamente, saranno da ridurre alla metà per la corresponsabilità del danneggiato nell'incidente stradale e da sottoporre alla
22 devalutazione fino alla data del sinistro. Ne derivano le seguenti spettanze ai tre parenti. Il sig. (padre) e la sig.ra CP_2 Parte_1
(madre) hanno diritto, ciascuno a proprio titolo, alla stessa somma risarcitoria: 15 %
di € 238.571,00 = € 35.785,65 : 2 = € 17.892,83, somma devalutata a € 14.973,08,
alla quale devono aggiungersi la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, dopodiché soltanto gli interessi legali fino al saldo effettivo. Il sig. ha diritto alla seguente somma Parte_2
risarcitoria: 15 % di € 89.994,00 = € 13.499,10 : 2 = € 6.749,55, somma devalutata a
€ 5.648,16, alla quale devono aggiungersi la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, dopodiché soltanto gli interessi legali fino al saldo effettivo.
24. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., per cui devono essere rimborsate dalle parti convenute alle parti attrici, fatta eccezione per la fase decisoria, che si ritiene equo compensare, in quanto all'ultima udienza l ha fatto, pro bono Controparte_3
pacis, un'offerta, non accolta dalle parti attrici, che equivale e in parte supera le somme liquidate nella sentenza. La liquidazione del compenso di avvocato, anche per l'attivazione della negoziazione assistita (in quanto requisito di procedibilità: art. 3,
D.L. 12/09/2014, n. 132), indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.001-520.000 (ai sensi delle somme risarcitorie accordate), parametri medi per le fasi di studio, introduzione e istruttoria.
23 L'aumento per l'assistenza a più parti (art. 4, comma 2, DM cit.) si ritiene equo fissarlo al 20 %.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2177/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare all'attore sig.
la somma di € 201.994,18 con la rivalutazione e gli Controparte_1
interessi legali dalla data dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza,
dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
2. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare a ciascuno dei due attori e la somma di € 14.973,08 con CP_2 Parte_1
la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza, dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
3. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare all'attore Pt_2
la somma di € 5.648,16 con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data
[...]
dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza, dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
4. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare agli attori a titolo di spese di lite, € 20.551,60 per compenso di avvocato, di cui € 1.000,00 per
24 l'attivazione della negoziazione assistita, oltre al 15 % spese forfetarie, CPA ed IVA
sulle poste gravate come per legge, € 1.713,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in (BZ), il 12/12/2025, a seguito di udienza per trattazione CP_10
scritta tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
ÜN MO
(firma digitale)
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Assicurata presso la Controparte_5 2 Il contenuto del rapporto è stato confermato dal teste sig. intervenuto come agente della Testimone_1 Polizia Locale di Merano in occasione dell'incidente e autore del rapporto in questione, all'udienza del 21/09/2023. 3 Ossia all'altezza della quarta vertebra toracica. 4 La testimone sig.ra moglie del convenuto , al momento della Testimone_2 CP_6 collisione si trovava come passeggera nell'autovettura del marito. Non è in grado di dire se, nel caso di specie, il marito avesse azionato gli indicatori di direzione, sebbene solitamente li azionasse. Il CTU ritiene che la testimone “non ha fornito elementi oggettivi in aggiunta a quanto riferito dal conducente” (CTU, pag. 20). 6 La CTU calcola la velocità del motociclista, in modo convincente, nell'”ordine di grandezza di 50 km/h” (CTU, p. 23). 7 La Cassazione applica l'art. 2054, comma 2, c.c. anche qualora non sia possibile “stabilire il grado di colpa dei due conducenti” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/08/2025, n. 23008). 8 Tuttora fa „sport: bici e sci”: interrogatorio non formale del sig. all'udienza del Controparte_1 18/09/2025. 9 Per cui si ritiene soddisfatto, almeno parzialmente, quanto richiesto da Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/06/2025, n. 15451, ossia “la prova del nesso causale tra le lesioni e l'impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, da un lato, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito della vittima, dall'altro”. La stessa ordinanza citata, peraltro, da atto che “Cass., n. 17411/2019, ha affermato che, a fronte di una percentuale di invalidità permanente superiore al 30%, si può presumere un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in un soggetto non ancora in età 14 Si precisa che l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. (con decorrenza dalla domanda giudiziale) avrebbe richiesto un'apposita domanda in tal senso, non formulata nelle conclusioni dagli attori (cfr. le conclusioni sopra riportate); cfr. il chiarimento reso dalle Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07/05/2024, n. 12449, che ha precisato come la spettanza dei c.d. “superinteressi”, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., presuppone un apposito accertamento del Giudice sui presupposti di applicazione degli stessi, accertamento che richiede, a sua volta, un'apposita domanda giudiziale. 15 Lo si afferma anche per il fratello: “Ho un buon rapporto con il fratello;
dopo l'incidente ho vissuto da lui;
Pt_2 adesso ho un appartamento per me stesso a Merano”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ÜN MO,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti, contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127-ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 2177/2022 pendente tra:
Parti attrici:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Controparte_1
1 , C.F._1
, nato a [...] il [...], codice CP_2
fiscale: , C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, C.F._3
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2
, C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CANNAROZZO CARLO;
Parti convenute:
nella persona del Controparte_3
rappresentante legale p.t., codice fiscale , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. D'AVINO EDOARDO,
, residente in [...], Fangenstraße 9/b, con domicilio CP_4
eletto ex lege presso l' - Controparte_3
contumace;
con sede legale in Zurigo (CH) Hagenholzstraße 60, Controparte_5
con domicilio eletto ex lege presso l' Controparte_3
, - contumace.
[...]
OGGETTO
2 RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
a) nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva
del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo, CP_6
condannare la società in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione, 39, p. i.v.a.
, eventualmente in solido con tutti gli altri convenuti rimasti contumaci, P.IVA_1
al risarcimento:
1) in favore dell'attore del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano - ed. 2024
- ed al netto dell'acconto di € 300.000,00 già corrispostogli sul maggior danno, in
euro 1.188.246,00, così composta:
- dannno non patrimoniale senza personalizzazione euro 1.073.574,00
- danno patrimoniale euro 414.672,00;
- a detrarre acconto ante causam euro - 300.000,00
TOTALE RISARCIMENTO ANCORA DOVUTO EURO 1.188.246,00
3 ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto;
2) in favore dell'attore del danno da lesione del rapporto parentale CP_2
quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro 130.422,78,
ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto;
3) in favore dell'attrice del danno da lesione del rapporto Parte_1
parentale quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro
130.422,78 ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma,
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla
rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto;
4) in favore dell'attore del danno da lesione del rapporto parentale Parte_2
quantificato, sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, in euro 73.872,28,
ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, di quell'altra somma, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
dal giorno del dovuto.
Si tiene altresì a precisare che la clausola di salvaguardia adoperata da questa
difesa sin dall'atto di citazione ed in tutti gli altri atti di causa non ha mero carattere
di stile, bensì si giustifica appieno in considerazione della discrezionalità del Giudice
4 di adottare il criterio risarcitorio ritenuto più idoneo e, conseguentemente, di
quantificare autonomamente la misura dei chiesti danni (in particolare quelli non
patrimoniali) (sul punto, Cassazione civile sez. III, 26.09.2017, n. 22330).
b) in via istruttoria … (omissis).
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori, spese generali e successive
occorrende, relativamente alle quali, richiamando la nota spese già in atti e
depositata il 20.02.2025, si specifica che:
- nulla è stato corrisposto all'attore dalla controparte società Controparte_1
a titolo di rimborso delle spese legali Controparte_7
per la fase stragiudiziale giustificata e necessitata al fine di ottenere il corrisposto
acconto di euro 300.000,00 (trecentomila);
- nella liquidazione delle spese di soccombenza, l'anzidetta somma di euro
300.000,00 dovrà indubitabilmente essere tenuta in considerazione ai fini
dell'eventuale aumento del relativo scaglione”;
per la parte convenuta Controparte_3
“in via istruttoria … (omissis)
Nel merito
in via principale:
- accertato e dichiarato che il sinistro è imputabile a responsabilità prevalente
dell'attore in misura accertanda in corso di causa e Controparte_1
5 corrispondentemente ridotto ai sensi del comb. disp. artt. 2056, 1227 e 1223 C.C. il
risarcimento dovuto in relazione ai soli danni conseguenza immediata e diretta
dell'evento lesivo, con esclusione delle voci di danno insussistenti, inammissibili, non
provate, non riferibili al sinistro e/o evitabili usando ordinaria diligenza, accertare e
dichiarare l'integrale satisfattività della somma € 300.000,00 versata ante causam in
favore dell'attore dalla società Controparte_1 Controparte_8
Contro incaricata dall per la trattazione del sinistro e rigettare per l'effetto ogni e
qualsiasi domanda formulata dagli attori nel presente giudizio;
- con il favore dei compensi e delle spese di causa, oltre RSG, CNPA ed IVA come
per legge;
in via subordinata:
- accertato e dichiarato che il sinistro è imputabile a responsabilità concorrente
dell'attore in misura accertanda in corso di causa, ridurre Controparte_1
corrispondentemente ai sensi del comb. disp. artt. 2056, 1227 e 1223 C.C. il
risarcimento dovuto in relazione ai soli danni conseguenza immediata e diretta
dell'evento lesivo, con esclusione delle voci di danno insussistenti, inammissibili, non
provate, non riferibili al sinistro e/o evitabili usando ordinaria diligenza, detratto
l'importo di € 300.000,00 versato ante causam dalla società Controparte_8
Contro incaricata dall' er la trattazione del sinistro in favore dell'attore
[...]
[...]
nonché gli importi ulteriori aliunde percepiti e/o percipiendi a seguito CP_1
6 delle lesioni riportate nel sinistro e quanto l'attore potrà percepire in ipotesi di
possibile ricollocazione del mondo del lavoro;
- per l'effetto, rigettare le maggiori ed infondate domande formulate dagli attori;
Contro
- accertata l'adeguatezza della più ampia proposta conciliativa formulata dall
per puro spirito conciliativo e senza riconoscimento di sorta all'udienza 18.9.2025,
condannare ex art. 91 c.p.c. parti attrici al pagamento delle spese maturate
successivamente;
compensi e spese di liti maturate sino alla proposta conciliativa integralmente
compensate ex art. 92 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La presente causa di risarcimento danni verte su un incidente stradale verificatosi il 22/09/2020, alle ore 14.20, a Merano (BZ), in Viale Europa, in prossimità del civico 4, sulla corsia destra (direzione Piazza Mazzini), all'altezza di un'intersezione di collegamento con la corsia sinistra, nel quale si scontrarono l'autovettura BMW
440i xDrive, targata ZH-673634 (CH), condotta dal convenuto (e proprietario)
e il motociclo Kawasaki Z 900, targato EM21475 (I), Controparte_9
condotto dall'attore (e proprietario) , mentre il primo Controparte_1
svoltava a destra per imboccare la bretella per invertire la marcia e il secondo stava
7 per sorpassarlo (cfr. la relazione della Polizia locale: doc. 3 delle parti attrici2).
2. Dall'incidente rimase gravemente ferito il conducente , Controparte_1
che riportò una paraplegia a livello T43 (cfr. relazione medico-legale del Dott.
doc. 1 delle parti attrici). Nel loro atto di citazione gli attori, ossia il Per_1
conducente, i suoi genitori ( e ) e CP_2 Pt_1 Parte_1
suo fratello ( , ritengono che “la responsabilità del sinistro è da Parte_2
ascriversi ad esclusiva colpa e responsabilità del cittadino germanico ed odierno
convenuto il quale, mentre percorreva l'anzidetto Viale Europa alla CP_6
guida dell'autoveicolo BMW440i, xDrive, con targa svizzera ZH 673634 (CH),
cambiava direzione in modo improvviso ed imprevedibile per svoltare alla sua
sinistra” (atto di citazione, p. 1 s.).
3. Di conseguenza chiedono, ciascuno per conto proprio, nei confronti del proprietario/conducente , della sua assicurazione svizzera CP_4 [...]
e dell Controparte_5 Controparte_3
, solidalmente responsabili, il risarcimento di tutti i danni subiti. Il ferito
[...]
pretende il ristoro dei danni patrimoniali (per il motociclo Controparte_1
incidentato e per l'incapacità lavorativa specifica), nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali (sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con la massima personalizzazione del danno biologico: atto di citazione p. 8). La richiesta, detratto l'acconto di € 300.000,00 già ricevuto, ammonta a € 1.188.246,00 oltre agli interessi
8 legali e alla rivalutazione monetaria (cfr. conclusioni sopra riportate).
4. Gli stretti congiunti, genitori e fratello, a titolo di danno parentale da lesioni gravi
(in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma), chiedono iure proprio: i genitori la somma risarcitoria di € 130.422,78 ciascuno, e il fratello la somma di €
73.872,28, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali (cfr. conclusioni sopra riportate).
5. L' unica parte convenuta Controparte_3
che si è costituita, mentre gli altri due convenuti sono rimasti contumaci (cfr.
dichiarazione della loro contumacia all'udienza del 12/01/2022), ritiene che “la
responsabilità del tutto prevalente nella causazione del sinistro è da imputarsi
all'attore” (comparsa, p. 7). Inoltre, contesta la liquidazione proposta del danno patrimoniale del ferito, in particolare, quella relativa all'incapacità lavorativa specifica assoluta, in quanto contrastante con la ripresa del lavoro, con i sussidi assegnati e conseguente all'utilizzo di parametri di calcolo inappropriati, nonché
quella del danno non patrimoniale, negando la personalizzazione adottata, in quanto riservata a pregiudizi straordinari non sussistenti nel caso, per cui conclude che
“l'importo di € 300.000,00 già corrisposto prima della proposizione del presente
Contro giudizio dalla Compagnia per conto dell da ritenersi Controparte_8
integralmente satisfattivo” (comparsa, p. 12 - in tal senso anche le conclusioni riportate sopra). Si oppone, in toto, alla spettanza del risarcimento per danno parentale richiesto dai genitori e dal fratello, sia nell'an, non configurabile in re ipsa
9 per la sola esistenza di un rapporto familiare, sia nel quantum, in quanto nessuno risulta “convivente con la vittima primaria del sinistro” (comparsa, p. 12).
6. Con riferimento al quantum debeatur del risarcimento spettante al sig.
[...]
si prende atto dell'accordo parziale raggiunto tra le parti nell'udienza CP_1
del 20/04/2023: “I procuratori delle parti, viste le rispettive valutazioni medico-legali
di parte, dichiarano di concordare definitivamente che, in conseguenza del sinistro
per cui è causa, l'attore ha riportato un grado di invalidità Controparte_1
permanente pari ad 86 punti percentuali, mentre ha patito un'inabilità temporanea
totale pari a giorni 183. Nulla concordano in merito alle altre componenti del danno
non patrimoniale e nemmeno in ordine al danno patrimoniale, ad eccezione del
valore ante sinistro del motociclo di proprietà dell'attore che dichiarano essere pari,
al netto del relitto, ad € 6.900,00”.
7. Nel corso del giudizio sono stati sentiti due testimoni, l'19/06/2023 per rogatoria in
Svizzera, la sig. nonché, all'udienza del 21/09/2023, Persona_2
l'agente di polizia intervenuto (cfr. annotazione n. 2). Testimone_1
Inoltre, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio a cura del CTU geom.
per la ricostruzione della “dinamica più probabile del Persona_3
sinistro stradale di cui è causa” (quesito, tratto dall'ordinanza di nomina CTU del
05/10/2023), che, oltre ad avere depositato la relazione finale, ha replicato per iscritto
10 “alle note scritte sulle deduzioni di parte attrice” (in data 20/06/2024) e ha fornito
“chiarimenti” sulla violazione, da parte dell'attore , del Controparte_1
disposto dell'art. 148, comma 12, del Codice della Strada5. La
[...]
ha depositato, a seguito della richiesta di informazioni Controparte_10
(ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), l'estrazione dei periodi lavorativi del sig.
[...]
e gli importi annuali delle indennità di accompagnamento incassati CP_1
dallo stesso, documenti rilevanti ai fini di decidere sul richiesto risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica.
8. Con l'ordinanza del 05/10/2025 il Giudice ha fissato per la data dell'11/12/2025
l'udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (nella versione previgente alla riforma
Cartabia), per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa,
disponendo la sua trattazione scritta. Segue ora la decisione della causa de qua, nella quale, tenuto conto degli atti e documenti depositati e dell'istruttoria espletata, tra cui in particolare, i risultati della CTU sulla dinamica dell'incidente, si ritiene di potere accogliere le domande delle parti attrici solo parzialmente, nelle misure e per i motivi di seguito esposti.
9. La CTU del geom. così come contenuta nella relazione Persona_3
finale e nelle seguenti repliche e chiarimenti (cfr. sopra n. 7), convince per le sue qualità sia giuridiche (pertinenza al quesito del giudice, rispetto del contraddittorio tramite un'approfondita analisi delle osservazioni dei due CTP, fornitura di repliche e chiarimenti per dissipare gli ultimi dubbi) sia tecniche (rigorosità metodologica, 5 Riguardante il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
11 utilizzo di molteplici dati oggettivi, calcolo della velocità multifattoriale, accurata illustrazione della dinamica tramite fotografie commentate e tavole grafiche esplicate), per cui le conclusioni, alle quali è arrivato il tecnico del Giudice, saranno prese a base della decisione sull'an debeatur.
10. Nelle “conclusioni” della relazione finale (cfr. CTU, p. 26 ss., n. 12) il CTU
giunge, dopo aver fornito “la più probabile dinamica sulla base degli elementi
disponibili” (CTU, p. 24), alla sintesi finale secondo cui “entrambi i conducenti
hanno concorso alla causazione del sinistro con la loro condotta di guida” (CTU, p.
28). Infatti, “ ha effettuato la conversione a sinistra senza Persona_4
accertarsi di non creare pericolo ai veicoli alle sue spalle” (CTU, p. 28), violando la prescrizione dell'art. 154, comma 3, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), sulle modalità di svolta a sinistra. Invece, “il motociclista ha superato Controparte_1
il limite di velocità di 40 km/h vigente in loco ed attendibilmente se la sua velocità
fosse stata al di sotto di questo valore si sarebbe accodato al veicolo che lo
precedeva invece di decidere di effettuarne il sorpasso” 6 (CTU, p. 28) e “ha violato
la prescrizione dell'Art. 148 del Codice della strada, che al comma 12 chiarisce che
è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni” (CTU, p.
29). Con la stessa chiarezza il CTU ha confermato, nelle sue precisazioni dell'08/04/2025, “le responsabilità dei due conducenti: per il motociclista per aver
effettuato, a velocità comunque ritenuta pericolosa e comunque eccedente il limite, il
12 sorpasso nell'area dell'intersezione e per il conducente dell'autovettura per aver
effettuato un cambio di direzione tagliando la strada al veicolo che procedeva alle
sue spalle”.
11. Il CTU non si è espresso sulla misura delle due responsabilità concorrenti.
Sussistono, però, buone ragioni per suddividere queste in misura paritaria. Infatti,
entrambe le condotte hanno contribuito in misura sostanzialmente equivalente alla causazione dell'evento, dato che l'eliminazione mentale sia della manovra imprudente dell'automobilista sia delle violazioni del motociclista avrebbe evitato entrambe, e in modo indipendente l'una dall'altra, l'incidente. Le violazioni commesse, pur essendo numericamente maggiori da parte del motociclista, presentano nel complesso una gravità comparabile, considerando che l'omessa segnalazione della svolta costituisce violazione di particolare rilevanza, come del resto anche il comportamento del motociclista stesso che ha integrato le due violazioni ricordate. Inoltre, nella misura in cui residuino margini di dubbio sulla precisa ripartizione delle responsabilità, pur essendo accertata in linea di principio la concorrenza di colpa, subentra la presunzione della pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.7, ovvero quella delle colpe uguali dell'art. 2055, comma 3, c.c.
12. Dedicandosi ora al quantum debatur si parte dal calcolo del danno non patrimoniale subito dal sig. , con riferimento al quale si Controparte_1
può usufruire dei parametri concordati dalle parti, ossia dell'invalidità permanente di
13 86 punti percentuali e dell'inabilità temporanea totale di 183 giorni (cfr. sopra sub n.
6). Il calcolo si avvale delle c.d. tabelle di Milano (2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già avuto più volte modo di
affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del
giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno” (Cass. civ. Sez. III,
ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa, inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della medesima liquidazione: “Costituisce affermazione oramai
costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata
dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della
liquidazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
13. Di seguito si offre il calcolo dell'intero danno non patrimoniale eseguito secondo i parametri sopra esposti e tenuto conto che il sig. (nato il Controparte_1
06/06/1991) aveva compiuto alla data dell'incidente (22/09/2020) 29 anni. La tabella applicata considera anche un incremento del punto danno biologico del 50 % per sofferenza soggettiva (danno morale), percentuale ritenuta idonea alla gravità della lesione subita. Non si concede, invece, alcuna personalizzazione del danno, in quanto il danneggiato non ha allegato danni straordinari ed eccezionali, eccedenti l'id quod
plerumque accidit che si fossero riverberati sulla sua vita personale. Non rientra tra queste conseguenze anomale l'impossibilità di praticare discipline sportive (a livello
14 amatoriale) e di fare viaggi (cfr. citazione, p. 98). Si confronti sul punto, ex multis,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2023, n. 1870: “Si consideri il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di
danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento
prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari
di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o
del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le
conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da
persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019, Rv. 655964 - 01; v. altresì Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021, Rv. 660927 - 01)”.
14. L'applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, secondo i criteri sopra esposti,
determina il danno non patrimoniale in questione nel modo seguente:
Percentuale di invalidità permanente 86%
Punto danno biologico € 9.487,37
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.743,69
Punto danno non patrimoniale complessivo € 14.231,06
Punto base invalidità temporanea totale € 115,00
15 Giorni di invalidità temporanea totale 183
Danno biologico risarcibile € 701.686,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.052.529,00
Invalidità temporanea totale € 21.045,00
Totale generale danno non patrimoniale € 1.073.574,00
15. Considerata la corresponsabilità del 50 %, la somma deve essere ridotta alla metà
(€ 536.787,00) e devalutata al giorno dell'incidente (€ 449.194,14), per essere poi sommata alle voci di danno patrimoniale e, insieme ad esse, dedotto l'acconto
Contro (anch'esso devalutato) già pagato dall rivalutata con gli interessi legali.
16. Nessun problema si pone in ordine al risarcimento del motociclo danneggiato, di proprietà del sig. , il cui valore ante-sinistro, detratto Controparte_1
quello del relitto, è stato concordato in € 6.900,00, somma anch'essa da ridurre alla metà (€ 3.450,00).
17. Rimane ancora da determinare l'importo risarcitorio dovuto per l'incapacità
lavorativa specifica (parziale), della cui spettanza, in linea di principio, non si può
dubitare, dato che dalla paraplegia si può presuntivamente (ex art. 2727 c.c.) risalire a una contrazione della capacità lavorativa9, anche considerato il tipo di lavoro
16 esercitato (cameriere), con la conseguente diminuzione reddituale. Rilevano a tal riguardo le seguenti circostanze documentalmente provate, in primo luogo, il fatto che il danneggiato è in grado di lavorare, dopo Controparte_1
l'incidente, nella misura part-time del 60%, come si rileva dall'estratto dei periodi lavorativi (cfr. il rispettivo documento fornito dalla di Controparte_10 CP_10
il 27/02/2025 in forza di apposita richiesta ex art. 213 c.p.c.)10, ultimamente addirittura presso lo stesso datore di lavoro11, per cui ha perso, a causa dell'incidente,
una capacità lavorativa parziale del 40%. Dalla certificazione unica relativa agli introiti dal lavoro dipendente per l'anno 2020 (ossia prima dell'incidente12) si rileva l'importo annuale netto di € 24.450,21 (stipendio lordo di € 31.233,56 meno Irpef di
€ 6.783,35)13. Il danneggiato percepisce, inoltre, un'indennità di accompagnamento erogata dalla di che ammonta annualmente a circa € Controparte_10 CP_10
6.900,00 (cfr. il documento con l'elenco delle prestazioni finora erogate dalla di , depositato il 27/02/2025 in forza di apposita Controparte_10 CP_10
richiesta ex art. 213 c.p.c.), da considerare secondo il principio della compensatio
lucri cum damno, allo scopo di “inibire un'ingiustificata locupletazione” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 10/06/2025, n. 15451). Si precisa che ai sensi dell'art. 34 del D.P.R.
lavorativa, mentre, al di sotto di tale percentuale, il danno configurabile sarebbe - al più - quello da lesione della cenestesi lavorativa, ascrivibile al danno biologico”. 10 Nell'estratto è annotato un breve periodo di lavoro full-time (dal 02/05/2022 al 30/06/2022) presso la Hell S.r.l. a conferma che probabilmente, a causa della paraplegia, il sig. non è riuscito a sostenerlo, per Controparte_1 cui è stato modificato in part-time del 60%. 11 Dall'estratto rileva ancora la professione di “cameriere”; all'udienza del 18/09/2025 ha dichiarato: “faccio lavoro d'ufficio e, se serve, consiglio i vini” (verbale d'udienza del 18/09/2025). 12 Che è avvenuto il 22/09/2020, ma l'indennità di malattia secondo il CCNL Commercio - Confcommercio prevede il rimborso di quasi 100% dello stipendio nel periodo di malattia. 13 Le somme sono state correttamente anche riportato nella citazione, p. 9.
17 29/09/1973, n. 610, le predette indennità sono esenti da Irpef. Dagli importi indicati segue, pertanto, l'importo annuo perso, ossia € 2.880,08 (40% di € 24.450,21 = €
9.780,08 - € 6.900,00).
18. Si dispone a questo punto di tutti i dati rilevanti per calcolare il lucrum cessante a causa dell'incapacità lavorativa parziale, seguendo anche per questa voce il metodo di calcolo proposto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024. Prendendo in considerazione l'età del danneggiato alla data dell'incidente (29 anni: cfr. già sopra sub n. 13), la durata dell'arco temporale in cui si stima si avverrà la perdita: 38 anni,
ossia fino alla pensione all'età di 67 anni), il sesso del danneggiato per tenere conto della sua potenziale sopravvivenza ai sensi dei valori ISTAT (maschile), si giunge,
utilizzando l'apposita tabella, al coefficiente numerico moltiplicativo 32,07. Questo
coefficiente, moltiplicato per l'importo annuo perso (€ 2.880,08), fornisce il lucrum
cessante in questione, ossia € 92.364,17. Anche questo importo, diviso per due per la pari corresponsabilità all'incidente (€ 46.182,08), dev'essere devalutato, in quanto le tabelle applicate sono quelle aggiornate, alla data dell'incidente (€ 38.646,09).
19. Per concludere la posizione risarcitoria dell'attore è Controparte_1
sufficiente sommare le singole voci risarcitorie riconosciute che ammontano a €
491.290.23 (€ 449.194,14 per il danno non patrimoniale, € 3.450,00 per il motociclo e € 38.646,09 per l'incapacità lavorativa). Da questa somma dev'essere detratto l'acconto versato dalla (per la convenuta Controparte_8 [...]
di € 300.000,00 con accredito bancario del Controparte_3
18 23/11/2021 (cfr. doc. 7 delle parti attrici), il quale, devalutato da quella data alla data del sinistro, ammonta a € 289.296,05. Ne segue che al sig. Parte_3
spetta ancora, a titolo di risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale in questione, la somma di € 201.994,18, la quale dev'essere rivalutata con gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, con l'applicazione dei soli interessi legali da questa data fino all'effettivo saldo14.
20. Rimane ancora da sciogliere il nodo delle richieste degli altri attori, ossia dei genitori e del fratello del sig. , che vogliono vedersi Controparte_1
risarciti i rispettivi danni parentali per le gravi lesioni subite dal loro stretto congiunto. A tal riguardo si può ragionevolmente presumere (art. 2727 c.c.), sia per la gravità delle lesioni (paraplegia) sia per la stretta parentela15, la sussistenza di questo tipo di danno non patrimoniale che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
dev'essere valutato dal giudice nei suoi due profili, ossia “l'interiore sofferenza
morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale” (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 11/11/2019, n. 28989). Mentre con riferimento al primo profilo non possono sussistere dubbi sulla compassione sicuramente dolorosa dei genitori e del fratello per le gravi lesioni subite dal loro congiunto, il secondo profilo sconta la mancanza di elementi probatori forniti dagli attori. Inoltre, è ragionevole ritenere che
19 difficilmente possano sussistere, in modo apprezzabile, riflessi negativi sulle relazioni interpersonali, dato che nessuno dei parenti conviveva alla data dell'incidente con l'incidentato e considerato che la paraplegia non impedisce in modo sostanziale le relazioni sociali (telefonate, visite, ferie ecc. sono tuttora possibili); nessuno dei parenti, peraltro, risulta coinvolto in attività di cura dell'incidentato.
21. Sulla liquidazione del danno parentale in questione le tabelle del Tribunale di
Milano riportano la seguente annotazione: “Quanto alla liquidazione del danno da
grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto
per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire
una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi
della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di
rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la
liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato” (tabelle di Milano,
pagina 89).
22. Si ritiene equo applicare le tabelle di Milano del 2024 con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, abbassando i valori tabellari per la parte preponderante del 85 %, tenuto conto dell'abissale differenza tra la perdita di una persona e la paraplegia della stessa, circostanza che offre la possibilità di continuare a relazionarsi con la stessa e considerando che nel caso di specie rileva in modo apprezzabile soltanto la sofferenza morale (cfr. sopra sub. n. 20). Di seguito si indicano i calcoli tabellari per i tre congiunti:
20 22.1 Per il padre 56 anni alla data del sinistro: CP_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 61
Valore tabellare € 238.571,00
22.2. Per la madre , 54 anni alla data del sinistro: Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
21 Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 61
Valore tabellare € 238.571,00
22.3. Per il fratello 32 anni alla data dell'incidente. Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 53
Valore tabellare € 89.994,00
23. Come annunciato, i singoli importi devono essere determinati al 15 % dei valori tabellari di cui sopra. Successivamente, saranno da ridurre alla metà per la corresponsabilità del danneggiato nell'incidente stradale e da sottoporre alla
22 devalutazione fino alla data del sinistro. Ne derivano le seguenti spettanze ai tre parenti. Il sig. (padre) e la sig.ra CP_2 Parte_1
(madre) hanno diritto, ciascuno a proprio titolo, alla stessa somma risarcitoria: 15 %
di € 238.571,00 = € 35.785,65 : 2 = € 17.892,83, somma devalutata a € 14.973,08,
alla quale devono aggiungersi la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, dopodiché soltanto gli interessi legali fino al saldo effettivo. Il sig. ha diritto alla seguente somma Parte_2
risarcitoria: 15 % di € 89.994,00 = € 13.499,10 : 2 = € 6.749,55, somma devalutata a
€ 5.648,16, alla quale devono aggiungersi la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente fino alla data della sentenza, dopodiché soltanto gli interessi legali fino al saldo effettivo.
24. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., per cui devono essere rimborsate dalle parti convenute alle parti attrici, fatta eccezione per la fase decisoria, che si ritiene equo compensare, in quanto all'ultima udienza l ha fatto, pro bono Controparte_3
pacis, un'offerta, non accolta dalle parti attrici, che equivale e in parte supera le somme liquidate nella sentenza. La liquidazione del compenso di avvocato, anche per l'attivazione della negoziazione assistita (in quanto requisito di procedibilità: art. 3,
D.L. 12/09/2014, n. 132), indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.001-520.000 (ai sensi delle somme risarcitorie accordate), parametri medi per le fasi di studio, introduzione e istruttoria.
23 L'aumento per l'assistenza a più parti (art. 4, comma 2, DM cit.) si ritiene equo fissarlo al 20 %.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2177/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare all'attore sig.
la somma di € 201.994,18 con la rivalutazione e gli Controparte_1
interessi legali dalla data dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza,
dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
2. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare a ciascuno dei due attori e la somma di € 14.973,08 con CP_2 Parte_1
la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza, dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
3. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a pagare all'attore Pt_2
la somma di € 5.648,16 con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data
[...]
dell'incidente (22/09/2020) fino alla data della sentenza, dopodiché con i soli interessi legali fino al saldo effettivo;
4. condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare agli attori a titolo di spese di lite, € 20.551,60 per compenso di avvocato, di cui € 1.000,00 per
24 l'attivazione della negoziazione assistita, oltre al 15 % spese forfetarie, CPA ed IVA
sulle poste gravate come per legge, € 1.713,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in (BZ), il 12/12/2025, a seguito di udienza per trattazione CP_10
scritta tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
ÜN MO
(firma digitale)
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Assicurata presso la Controparte_5 2 Il contenuto del rapporto è stato confermato dal teste sig. intervenuto come agente della Testimone_1 Polizia Locale di Merano in occasione dell'incidente e autore del rapporto in questione, all'udienza del 21/09/2023. 3 Ossia all'altezza della quarta vertebra toracica. 4 La testimone sig.ra moglie del convenuto , al momento della Testimone_2 CP_6 collisione si trovava come passeggera nell'autovettura del marito. Non è in grado di dire se, nel caso di specie, il marito avesse azionato gli indicatori di direzione, sebbene solitamente li azionasse. Il CTU ritiene che la testimone “non ha fornito elementi oggettivi in aggiunta a quanto riferito dal conducente” (CTU, pag. 20). 6 La CTU calcola la velocità del motociclista, in modo convincente, nell'”ordine di grandezza di 50 km/h” (CTU, p. 23). 7 La Cassazione applica l'art. 2054, comma 2, c.c. anche qualora non sia possibile “stabilire il grado di colpa dei due conducenti” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/08/2025, n. 23008). 8 Tuttora fa „sport: bici e sci”: interrogatorio non formale del sig. all'udienza del Controparte_1 18/09/2025. 9 Per cui si ritiene soddisfatto, almeno parzialmente, quanto richiesto da Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/06/2025, n. 15451, ossia “la prova del nesso causale tra le lesioni e l'impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, da un lato, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito della vittima, dall'altro”. La stessa ordinanza citata, peraltro, da atto che “Cass., n. 17411/2019, ha affermato che, a fronte di una percentuale di invalidità permanente superiore al 30%, si può presumere un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in un soggetto non ancora in età 14 Si precisa che l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. (con decorrenza dalla domanda giudiziale) avrebbe richiesto un'apposita domanda in tal senso, non formulata nelle conclusioni dagli attori (cfr. le conclusioni sopra riportate); cfr. il chiarimento reso dalle Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07/05/2024, n. 12449, che ha precisato come la spettanza dei c.d. “superinteressi”, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., presuppone un apposito accertamento del Giudice sui presupposti di applicazione degli stessi, accertamento che richiede, a sua volta, un'apposita domanda giudiziale. 15 Lo si afferma anche per il fratello: “Ho un buon rapporto con il fratello;
dopo l'incidente ho vissuto da lui;
Pt_2 adesso ho un appartamento per me stesso a Merano”.