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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
PROCEDURE CONCORSUALISESTA SEZIONE CIVILE-
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente
Giudice rel. dott.ssa Maurizia Giusta dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI Parte 1
di C.F. 1 ), residente in [...], via Parte 2 (C.F.
Co Avv. a
- debitore istante in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 25/08/2025 da Parte_2 in proprio, con l'assistenza dell'OC del Comune di Nichelino, che ha nominato la dott.ssa [...] Persona 1 quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
vista l'integrazione documentale presentata dall'OC in data 30.09.2025; ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto: il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
⚫ il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a € 112.915,19, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del suo patrimonio, costituito unicamente (in assenza di redditi lavorativi, di beni immobili e beni mobili dotati di apprezzabile valore commerciale) da un apporto di finanza esterna dell'importo di € 20.000,00 che sarà corrisposto dal padre del ricorrente, sig. Persona 2 subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della
•
liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere
•
ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
che allo stato il ricorrente ha affermato di non essere in grado di quantificare la somma mensile necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, essendo attualmente privo di reddito e potendo contare unicamente sull'aiuto economico dei genitori;
che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art. 275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OC; che il debitore è avvertito che ogni eventuale futuro reddito dovrà essere
•
acquisito alla procedura e destinato al soddisfacimento dei creditori;
La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni
•
per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il
TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il
Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. ]]]] che ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di
.
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'art. 270,
•
comma 2, lett.b) mediante scelta nel registro degli OC;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte 2
[...] (C.F. ), residente in [...] nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
professionista iscritto nel registro nomina Liquidatore il Dott. Persona 3 degli OC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.Enrico Astuni) (dott.ssa Maurizia Giusta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
PROCEDURE CONCORSUALISESTA SEZIONE CIVILE-
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente
Giudice rel. dott.ssa Maurizia Giusta dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI Parte 1
di C.F. 1 ), residente in [...], via Parte 2 (C.F.
Co Avv. a
- debitore istante in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 25/08/2025 da Parte_2 in proprio, con l'assistenza dell'OC del Comune di Nichelino, che ha nominato la dott.ssa [...] Persona 1 quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
vista l'integrazione documentale presentata dall'OC in data 30.09.2025; ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto: il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
⚫ il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a € 112.915,19, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del suo patrimonio, costituito unicamente (in assenza di redditi lavorativi, di beni immobili e beni mobili dotati di apprezzabile valore commerciale) da un apporto di finanza esterna dell'importo di € 20.000,00 che sarà corrisposto dal padre del ricorrente, sig. Persona 2 subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della
•
liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere
•
ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
che allo stato il ricorrente ha affermato di non essere in grado di quantificare la somma mensile necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, essendo attualmente privo di reddito e potendo contare unicamente sull'aiuto economico dei genitori;
che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art. 275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OC; che il debitore è avvertito che ogni eventuale futuro reddito dovrà essere
•
acquisito alla procedura e destinato al soddisfacimento dei creditori;
La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni
•
per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il
TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il
Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. ]]]] che ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di
.
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'art. 270,
•
comma 2, lett.b) mediante scelta nel registro degli OC;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte 2
[...] (C.F. ), residente in [...] nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
professionista iscritto nel registro nomina Liquidatore il Dott. Persona 3 degli OC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.Enrico Astuni) (dott.ssa Maurizia Giusta)