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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2138/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 06 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2138/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Giuseppina Pugliese;
Parte_1
attore;
e
- in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Tommaso Confalonieri;
- in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore con l'Avv. Giuseppe Galli;
convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, condomino del convenuto, ha impugnato la delibera CP_1
assembleare datata 06 Ottobre 2022 affermandone l'illegittimità sotto svariati profili e chiedendone l'annullamento ovvero la dichiarazione di nullità; faceva altresì valere un presunto diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore.
Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda ed il condominio, in particolare, insisteva altresì per l'improcedibilità della medesima.
L'azione di annullamento della delibera impugnata deve ritenersi improcedibile atteso che la procedura di mediazione attivata dall'attore ante causam è invalida e conseguentemente inidonea ad interrompere il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cc. La domanda di mediazione (cfr. doc. 3 attoreo) appare infatti del tutto priva di quei requisiti di specificità imposti dall'art. 4 c. 2 L. 28/2010 non contenendo la stessa l'indicazione puntuale della delibera contestata ed i profili di illegittimità che si intendevano far valere in un possibile futuro giudizio.
Né è sostenibile che la suddetta delibera sia almeno in parte nulla posto che l'unico motivo di impugnazione astrattamente sussumibile nell'ambito della nullità, ovvero quello relativo alla modifica delle tabelle millesimali, non pare comunque potervi rientrare;
ciò poiché, stando alla comunque assai generica esposizione attorea, si sarebbe trattato non di apportare deroghe alla disciplina legale di ripartizione delle spese condominiali bensì unicamente di adeguare le suddette tabelle all'effettivo valore di ciascuna unità immobiliare in tal modo adottando una decisione meramente ricognitiva dei criteri stabiliti dalla legge (cfr. Cass. SS.UU. 18477/2010).
Va altresì respinta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministratore condominiale asseritamente fondata sul fatto di non aver messo a disposizione dei condomini la documentazione propedeutica all'assemblea nell'ambito della quale venne adottata la delibera impugnata. Posto infatti che l'art. 66 disp. att. cc. non contempla un obbligo di allegare documentazione all'avviso di convocazione, l'attore di non ha in alcun modo provato di averne fatto espressa richiesta all'amministratore; in ogni caso non risulta né dedotto né tanto meno dimostrato un effettivo pregiudizio subito dal in conseguenza di tale presunto comportamento illegittimo Pt_1
dell'amministratore.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'impugnazione della delibera oggetto di giudizio.
2) Respinge la domanda di risarcimento del danno presentata dall'attore.
3) Condanna l'attore a rifondere le parti convenute delle spese di giudizio che si liquidano per ognuna di esse in euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 06 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2138/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 06 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2138/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Giuseppina Pugliese;
Parte_1
attore;
e
- in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Tommaso Confalonieri;
- in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore con l'Avv. Giuseppe Galli;
convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, condomino del convenuto, ha impugnato la delibera CP_1
assembleare datata 06 Ottobre 2022 affermandone l'illegittimità sotto svariati profili e chiedendone l'annullamento ovvero la dichiarazione di nullità; faceva altresì valere un presunto diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore.
Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda ed il condominio, in particolare, insisteva altresì per l'improcedibilità della medesima.
L'azione di annullamento della delibera impugnata deve ritenersi improcedibile atteso che la procedura di mediazione attivata dall'attore ante causam è invalida e conseguentemente inidonea ad interrompere il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cc. La domanda di mediazione (cfr. doc. 3 attoreo) appare infatti del tutto priva di quei requisiti di specificità imposti dall'art. 4 c. 2 L. 28/2010 non contenendo la stessa l'indicazione puntuale della delibera contestata ed i profili di illegittimità che si intendevano far valere in un possibile futuro giudizio.
Né è sostenibile che la suddetta delibera sia almeno in parte nulla posto che l'unico motivo di impugnazione astrattamente sussumibile nell'ambito della nullità, ovvero quello relativo alla modifica delle tabelle millesimali, non pare comunque potervi rientrare;
ciò poiché, stando alla comunque assai generica esposizione attorea, si sarebbe trattato non di apportare deroghe alla disciplina legale di ripartizione delle spese condominiali bensì unicamente di adeguare le suddette tabelle all'effettivo valore di ciascuna unità immobiliare in tal modo adottando una decisione meramente ricognitiva dei criteri stabiliti dalla legge (cfr. Cass. SS.UU. 18477/2010).
Va altresì respinta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministratore condominiale asseritamente fondata sul fatto di non aver messo a disposizione dei condomini la documentazione propedeutica all'assemblea nell'ambito della quale venne adottata la delibera impugnata. Posto infatti che l'art. 66 disp. att. cc. non contempla un obbligo di allegare documentazione all'avviso di convocazione, l'attore di non ha in alcun modo provato di averne fatto espressa richiesta all'amministratore; in ogni caso non risulta né dedotto né tanto meno dimostrato un effettivo pregiudizio subito dal in conseguenza di tale presunto comportamento illegittimo Pt_1
dell'amministratore.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara improcedibile l'impugnazione della delibera oggetto di giudizio.
2) Respinge la domanda di risarcimento del danno presentata dall'attore.
3) Condanna l'attore a rifondere le parti convenute delle spese di giudizio che si liquidano per ognuna di esse in euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 06 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa