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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 723/2024
Il giorno 29/05/2025, nella causa iscritta al n RG 723 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 723/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA F. Parte_1 C.F._1
PETRARCA 26 AREZZO con l'avv. NOCENTINI BARBARA , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in Tarquinia alla Via di CP_1 C.F._3
Porta Tarquinia 21, con l'avv. TEVERONI SIMONA dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione all'atto di precetto per rilascio notificatole da Parte_1 in data 1.3.2024, pedissequamente al decreto di trasferimento dell'immobile sito in CP_1
Marina Velka, via Manicalunga n. 49/C (contraddistinto al NCEU al foglio 131, part. 56, sub. 4), eccependo l'incompetenza del Giudice istruttore della divisione endoesecutiva ad emettere il decreto
2 di 6 di trasferimento nonché, in subordine, la nullità/inefficacia del titolo per difetto di attestazione ai sensi dell'art. 475 c.p.c., in quanto l'attestazione di conformità all'originale della copia notificata è stata effettuata dal difensore del creditore procedente e non dal difensore che ha notificato l'atto.
Si è costituita sostenendo che il decreto di trasferimento è stato legittimamente CP_1
e correttamente emesso dal Giudice del processo di divisone dell'immobile per cui è causa ed è un valido titolo per procedere all'esecuzione ex art. 474 c.p.c. e contestando nel merito l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione.
A seguito dell'astensione del Giudice assegnatario del fascicolo, la causa, iscritta al ruolo del
Giudice scrivente, è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Con il primo motivo, parte opponente ha lamentato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'inesistenza del titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento a della quota di 3/6, già di CP_1 proprietà di dell'immobile sito in Marina Velka, via Manicalunga n. 49/C Parte_1
(contraddistinto al NCEU al foglio 131, part. 56, sub. 4), emesso nell'ambito del procedimento di divisione endoesecutiva RG. n. 2861/2021 connesso all'esecuzione forzata immobiliare a carico di
(RGE nn. 97/2015 + 227/2019). Parte_1
In particolare, secondo parte opponente, il decreto di trasferimento emesso dal giudice della divisione endoesecutiva sarebbe un provvedimento abnorme, in quanto la legge attribuirebbe in via esclusiva al giudice dell'esecuzione la competenza all'emissione del decreto di trasferimento.
L'assunto è infondato.
Va anzitutto premesso che la sussistenza in capo al condividente assegnatario della quota di un titolo esecutivo per il rilascio del bene ben può essere affermata indipendentemente dal fatto che sia stato emanato il decreto di trasferimento, stante la natura di titolo esecutivo anche della sentenza
(o ordinanza) che ha disposto l'assegnazione.
Invero, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, in tema di divisione giudiziale, la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto e contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo (art. 789 cod. proc. civ. e art. 195 disp. att. cod. proc. civ.).
Ne deriva che ciascuno dei condividenti acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, nessuna esclusa, anzi principalmente compresa in esse quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota dal condividente che, in conseguenza della
3 di 6 compiuta divisione, non ha più nessun titolo idoneo a giustificare l'ulteriore sua detenzione (Cass. n.
28697/2013 che richiama in motivazione Cass. n. 1015/1955).
Trattasi di efficacia correlata alla stessa funzione del giudizio di divisione e che prescinde da una esplicita richiesta di condanna al rilascio, derivando dal fatto che, essendo il condividente assegnatario riconosciuto proprietario esclusivo del bene in origine comune, ha titolo a reclamare, già in forza della sentenza di divisione, il rilascio dei beni componenti la sua quota dagli altri coeredi
(Cass. n. 2560/2022; in tal senso si veda anche Cass. n. 13316/2015, secondo cui il decreto di approvazione dell'attribuzione di quote nelle operazioni di divisione, emanato ai sensi dell'art. 195 disp. att., cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo eseguibile anche nei confronti del terzo detentore del bene, il quale è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione forzata per rilascio solo a condizione della esistenza in suo favore di un titolo autonomo).
Ciò posto, nel caso di specie alla sentenza che ha pronunciato l'assegnazione della quota pignorata in favore di ha fatto seguito, all'esito dell'accertato pagamento del CP_1 conguaglio, il decreto di trasferimento emesso dallo stesso giudice della divisione ai sensi dell'art. 586
c.p.c..
Sul punto, va osservato che, di regola, è nel giudizio divisorio (la cosiddetta “divisione endoesecutiva”, ossia il procedimento incidentale di cognizione che scaturisce dall'ordine del giudice dell'esecuzione) che il comproprietario può chiedere – a norma dell'art. 720 c.c. – che sia a lui assegnata l'intera quota dell'esecutato dietro versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota del debitore, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell'ambito della procedura espropriativa.
L'assegnazione al comproprietario è quindi una delle modalità con cui si può svolgere la divisione del bene staggito, in alternativa alla vendita a terzi dell'intero immobile.
In tale ottica, deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi della divisione mediante assegnazione della quota il disposto dell'art. 788 comma terzo c.p.c., dettato in tema di vendita giudiziale endodivisionale, che richiama espressamente le disposizioni codicistiche sulla vendita giudiziale endoesecutiva (artt. 570 e seguenti c.p.c.), ivi compreso, quindi, l'art. 586 c.p.c. in tema di decreto di trasferimento. Ciò in quanto sussiste la medesima ratio volta a definire dinanzi al giudice istruttore del giudizio divisionale endoesecutivo ogni questione inerente al trasferimento della proprietà (dell'intero immobile o della quota pignorata), per poi rimettere al processo esecutivo la fase distributiva del ricavato.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
4 di 6 3. Con il secondo motivo, valutabile come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., parte opponente ha contestato la regolarità dell'attestazione di conformità della copia del titolo notificato all'originale, in quanto rilasciata da un avvocato (patrocinante il creditore procedente nella procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata pronunciata la divisione) diverso dal notificante (patrocinante l'assegnataria della quota pignorata e beneficiaria del decreto di trasferimento).
Il motivo è palesemente infondato, atteso che l'art. 16-bis comma 9-bis del d.l. 179/2012, attribuisce in via generale al difensore di estrarre copia di provvedimenti con modalità telematiche e attestarne la conformità all'originale, con poteri certificativi propri di un pubblico ufficiale (“Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”).
La norma non impone affatto che il difensore che accerta la conformità sia lo stesso che si avvale di tale attestazione (ad esempio per eseguire una notifica).
Una volta che sia stata estratta una copia di cui è attestata la conformità all'originale da parte di un soggetto a ciò abilitato, dunque, chiunque può usufruire di tale attestazione per gli scopi consentiti dall'ordinamento.
Poiché nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza del potere di accertare la conformità all'originale da parte del difensore che ha estratto la copia informatica notificata, ne deriva l'insussistenza della denunciata irregolarità nella notifica del titolo esecutivo.
L'opposizione merita quindi di essere integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione;
5 di 6 - condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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