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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con gli Avvocati Giovanni Trasatti e Emanuela Rutigliano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, piazza Emilia n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in misura Per_1 perfettamente alternata presso i due genitori: trascorrerà il medesimo tempo con il papà e con la Per_1 mamma. La figlia minore, a fini anagrafici, avrà residenza presso la casa coniugale che sarà assegnata alla signora che vi continuerà ad abitare. Pt_1
3) starà con la mamma nella casa coniugale dal lunedì all'uscita dall'asilo, sino al lunedì successivo Per_1 allorquando la mamma la riaccompagnerà all'asilo per essere poi recuperata dal papà che la terrà con sé nell'abitazione che avrà reperito tutta la settimana riportandola all'asilo il lunedì successivo.
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 del mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia minore l'importo mensile di euro 600,00 (pari ad attuali USD 700,00, valuta nella quale viene pagato il sig. ) (soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza ottobre 2026). L'assegno Parte_2 unico per il figlio minore sarà integralmente di spettanza della madre.
5) Il sig. , entro il giorno 5 del mese, verserà alla signora l'ulteriore importo di euro Parte_2 Pt_1
260,00 (pari ad attuali USD 300,00, valuta nella quale viene pagato il sig. ) (soggetto a Parte_2 rivalutazione Istat con decorrenza ottobre 2025) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
6) Le spese straordinarie per la figlia minore verranno ripartite in ragione del 65% (sessantacinque per cento) in capo al padre e del 35% (trentacinque per cento) in capo alla madre.
7) I ponti e le festività da trascorrere con la figlia minore saranno suddivisi equamente fra i genitori.
8) Durante le vacanze di Natale i genitori terranno con sé una settimana ciascuno ed in particolare, Per_1 ad anni alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio all'8 gennaio.
9) Le vacanze di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con la figlia ad anni alterni.
10) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori trascorrerà con la figlia un periodo di un mese ciascuno.
Tali periodi dovranno essere concordati entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.1.2015 Parte_1 Parte_2
a EL AL;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 20.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.11.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 3.2.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in EL AL in data 15.1.2015 (Atto n. 5, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di EL AL), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di EL AL, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI OM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con gli Avvocati Giovanni Trasatti e Emanuela Rutigliano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, piazza Emilia n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in misura Per_1 perfettamente alternata presso i due genitori: trascorrerà il medesimo tempo con il papà e con la Per_1 mamma. La figlia minore, a fini anagrafici, avrà residenza presso la casa coniugale che sarà assegnata alla signora che vi continuerà ad abitare. Pt_1
3) starà con la mamma nella casa coniugale dal lunedì all'uscita dall'asilo, sino al lunedì successivo Per_1 allorquando la mamma la riaccompagnerà all'asilo per essere poi recuperata dal papà che la terrà con sé nell'abitazione che avrà reperito tutta la settimana riportandola all'asilo il lunedì successivo.
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 del mese alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia minore l'importo mensile di euro 600,00 (pari ad attuali USD 700,00, valuta nella quale viene pagato il sig. ) (soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza ottobre 2026). L'assegno Parte_2 unico per il figlio minore sarà integralmente di spettanza della madre.
5) Il sig. , entro il giorno 5 del mese, verserà alla signora l'ulteriore importo di euro Parte_2 Pt_1
260,00 (pari ad attuali USD 300,00, valuta nella quale viene pagato il sig. ) (soggetto a Parte_2 rivalutazione Istat con decorrenza ottobre 2025) a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
6) Le spese straordinarie per la figlia minore verranno ripartite in ragione del 65% (sessantacinque per cento) in capo al padre e del 35% (trentacinque per cento) in capo alla madre.
7) I ponti e le festività da trascorrere con la figlia minore saranno suddivisi equamente fra i genitori.
8) Durante le vacanze di Natale i genitori terranno con sé una settimana ciascuno ed in particolare, Per_1 ad anni alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio all'8 gennaio.
9) Le vacanze di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con la figlia ad anni alterni.
10) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori trascorrerà con la figlia un periodo di un mese ciascuno.
Tali periodi dovranno essere concordati entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.1.2015 Parte_1 Parte_2
a EL AL;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 20.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (14.11.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 3.2.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in EL AL in data 15.1.2015 (Atto n. 5, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di EL AL), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di EL AL, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI OM
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