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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1057/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
e provinciale in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, con gli avv. ti Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: E
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1
RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in San Calogero (VV), via V. Gioberti n. Controparte_1 incenzo TA (PEC: che la Email_3 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/06/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (in data 8.6.2020) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, il disconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento riconosciuta alla resistente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che sig.ra non è soggetto invalido al 75%; CP_1
b) condannare sig.r al pagamento di spese e competenze del giudizio per CP_1 entrambe le fasi di cui 45 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle sp lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come la resistente sia: << ….affetta da artrite reumatoide sieronegativa[cod.9303] in sogg.con artrosi polidistrettuale con fibromialgia , diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali[cod.9309],cardiopatia ipertensiva II classe NYHA[cod.6442],obesità di grado moderato-severo[cod.7105], gozzo multinodulare pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% la cui decorrenza deve essere individuata a partire dal primo giorno del mese successivo della data della domanda amministrativa ovvero dal 01/11/2018. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la resistente è da riconoscersi invalida al 90% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 1.11.2018.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di CP_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'asseg
[...] assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.12.2018 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa presentata l'1/11/2018);
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresent ite di CP_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 e
[...] ntuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Vincenzo TA, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
e provinciale in Vibo Valentia, via E.P. Murmura snc, con gli avv. ti Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: E
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1
RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in San Calogero (VV), via V. Gioberti n. Controparte_1 incenzo TA (PEC: che la Email_3 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/06/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (in data 8.6.2020) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, il disconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento riconosciuta alla resistente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che sig.ra non è soggetto invalido al 75%; CP_1
b) condannare sig.r al pagamento di spese e competenze del giudizio per CP_1 entrambe le fasi di cui 45 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle sp lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come la resistente sia: << ….affetta da artrite reumatoide sieronegativa[cod.9303] in sogg.con artrosi polidistrettuale con fibromialgia , diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali[cod.9309],cardiopatia ipertensiva II classe NYHA[cod.6442],obesità di grado moderato-severo[cod.7105], gozzo multinodulare pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% la cui decorrenza deve essere individuata a partire dal primo giorno del mese successivo della data della domanda amministrativa ovvero dal 01/11/2018. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la resistente è da riconoscersi invalida al 90% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 1.11.2018.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di CP_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'asseg
[...] assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.12.2018 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa presentata l'1/11/2018);
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresent ite di CP_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 e
[...] ntuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Vincenzo TA, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresenta esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani