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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Nella Mori, nella causa R.G. n. 2541/2019 promossa
DA
Parte_1
Avv. Luca Damian
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Avv. Mirco Rivosecchi
CONVENUTO
Controparte_2
Avv. Federica Eminente
CONVENUTA
Controparte_3
Avv. Giuseppe Billante
CONVENUTA
Controparte_4
[...] Avv. Jacopo Tartarini
RZ AM ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui:
parte attrice ha concluso come in atto di citazione;
in via istruttoria ha chiesto il rinnovo della CTU ed ha insistito in tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse parte convenuta, , ha concluso come in Controparte_1 comparsa di costituzione;
parte convenuta, , ha concluso come da foglio Controparte_2 allegato al verbale di udienza del 4/7/2024;
parte convenuta, ha concluso come da Controparte_3 foglio allegato al verbale di udienza del 4/7/2024; la terza chiamata, ha concluso come Controparte_4 da foglio allegato al verbale di udienza del 4/7/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
ha evocato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 proprietario dell'appartamento posto al piano inferiore al suo (nonché committente di lavori nel proprio appartamento); Arch.
quale progettista-direttore dei lavori nell'immobile CP_2
impresa esecutrice dei lavori CP_1 Controparte_3 nell'immobile di al fine di sentire dichiarata la CP_1 responsabilità in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c. con
2 conseguente condanna in solido degli stessi al danno equivalente agli esborsi da sostenere per l'eliminazione dei danni tutti riportati dall'appartamento in comproprietà del ivi compresi i Parte_1 danni al solaio ed agli elementi strutturali a seguito dei lavori di ristrutturazione interna dell'appartamento sottostante, di proprietà di . Ha altresì chiesto di condannare e/o ordinare Controparte_1
, ex art. 1125 c.c. a procedere al rifacimento del Controparte_1 solaio ed alla partecipazione nei costi per detti lavori nella misura del 50%.
Parte attrice ha allegato:
- Di essere comproprietario dell'appartamento posto al piano terzo del fabbricato sito in Via Fiume n. 4 alla Spezia;
- che nell'appartamento sottostante, ha fatto Controparte_1 eseguire importanti opere di ristrutturazione interna che hanno richiesto, tra l'altro, demolizioni e ricostruzioni nonché il rifacimento degli impianti;
i lavori si sono svolti nell'arco temporale compreso il 29/5/2017 ed il 29/7/2017; i lavori sono stati commissionati ed eseguiti dall'impresa edile sotto la direzione lavori dell'Arch. Controparte_3
Controparte_2
- che nei primi giorni di luglio 2017, durante i predetti lavori di ristrutturazione all'appartamento del ed in CP_1 concomitanza di essi, si sono manifestati improvvisamente nell'appartamento sovrastante di proprietà di esso attore, fenomeni di dissesto strutturale, ovvero di abbassamento dei solai di calpestio con distacco delle pareti divisorie, fessurazioni nelle murature e scollamento di piastrelle di rivestimento;
- che tali problematiche sono state immediatamente denunciate sia dall'amministratore dello stabile, Tes_1 con e-mail del 3/7/2017, che da esso attore con
[...] lettera raccomandata del 21/7/2017;
3 - che, di conseguenza, esso attore, anche per comprendere la situazione strutturale del suo immobile, si è rivolto all'Ing. il quale ha eseguito due sopralluoghi in data 7/9/2017 Per_1 ed in data 19/10/2017 e, all'esito, ha redatto il verbale di sopralluogo del 6/11/2017 con allegata la documentazione fotografica dell'appartamento da dove si possono evincere le problematiche nell'appartamento dell'odierno attore. Parte attrice ha concluso chiedendo:
- In via preliminare ha eccepito ex art. 157 comma 1 c.p.c. la nullità della relazione peritale (ATP) depositata in data 8/10/2018 nel procedimento n. 2973/2017 RG per violazione del diritto di difesa e dell'art. 201 c.p.c. e per i motivi meglio indicati nel par. 2 del presente atto e, conseguentemente, ha chiesto che la stessa relazione peritale sia dichiarata nulla;
- Nel merito, in via principale Riconoscere e dichiarare per i fatti esposti in atti e meglio evidenziati nel verbale di sopralluogo a firma dell'Ing. Per_1 del 06.11.2017 e nella relazione tecnica del 29.01.2019 a firma Arch. che i danni e le lesioni (strutturali e non) Per_2 all'appartamento di comproprietà di esso attore si sono formate, e sono in nesso di causa, con i lavori di ristrutturazione interna dell'appartamento sottostante di proprietà del sig. eseguiti dal 29.05.2017 al Controparte_1
29.07.2017 dall'impresa e con il Controparte_3 progetto e la direzione lavori dell'Arch. . Controparte_2
Riconosciuta, pertanto, la responsabilità in solido fra loro dei convenuti per i fatti a loro addebitati, condannarli, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento in favore di parte attrice del danno equivalente agli esborsi da sostenere per l'eliminazione dei danni e delle lesioni (strutturali e non) meglio indicate in atti e documenti allegati ovvero che verranno stabiliti a seguito dell'espletata istruttoria, esborsi
4 quantificati nel computo metrico estimativo del 29/1/2019 a firma dell'Arch. in € 24.196.62, oltre spese tecniche Per_2 ed Iva (se dovuta), ovvero quella somma maggiore o minore da stabilirsi a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria ovvero secondo giustizia e/o equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata Fermo restando l'obbligo ex art. 1125 c.c. a carico del sig.
per il rifacimento del solaio, nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui, a seguito dell'istruttoria, si dovesse ritenere che le lesioni e le deformazioni riscontrate dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo siano da imputarsi alla vetustà dei materiali, ai movimenti di assestamento delle scatola muraria e solo marginalmente alle vibrazioni generate dagli strumenti utilizzati durante i lavori, quali: martelli demolitori, trapani ed altri strumenti di pressione e, solo marginalmente, alla demolizione delle tramezze nell'appartamento del sig. riconoscere la CP_1 responsabilità delle parti convenute, in solido tra loro, per i danni riscontrati ed addebitati dal CTU a loro responsabilità durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e condannarli ex art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni quantificati dal CTU in € 3.318,70 ovvero quella somma maggiore o minore da stabilirsi a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria ovvero secondo giustizia e/o equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Nei confronti del solo : Controparte_1
Riconosciute e dichiarate, come indicato in atti, le carenze strutturali ed il progressivo cedimento del solaio di interpiano tra gli appartamenti di comproprietà del sig. Parte_1
e del sig. , rispettivamente al
[...] Controparte_1
5 III° ed al II° piano dello stabile di Via Fiume n. 4 alla Spezia, e così la necessità di un rifacimento dello stesso Visto l'art. 1125 c.c., Condannare e/o Ordinare al sig. a Controparte_1 procedere al rifacimento del solaio ed alla partecipazione dei costi per detti lavori nella misura del 50%.
-Con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio di merito e del giudizio di ATP n. 2973/2017 RG
-Oltre al rimborso a favore di parte attrice delle spese di CTU nel procedimento di ATP nel procedimento n. 2973/2017 pari ad € 3.746,71 come da fattura n. 12 del 03.12.2018 Ing.
Per_3
-Oltre al rimborso a favore di parte attrice delle spese di CTP, Ing. nel procedimento di ATP n. 2973/2017 RG Per_1
Si è costituito chiedendo di rigettare la domanda Controparte_1 principale e la subordinata proposta da parte attrice allegando l'infondatezza in fatto ed in diritto, considerato anche il verificarsi dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art 1227 cc, con vittoria di spese e competenze di causa. Per quanto attiene alla domanda residuale in cui si chiede di condannare/ordinare a CP_1
di procedere al rifacimento del solaio ed alla
[...] partecipazione dei costi per detti lavori nella misura del 50%, ha chiesto il rigetto non apparendo verificatasi la CP_1 condizione di disagio strutturale ex adverso lamentata;
ove tale situazione dovesse essere giudizialmente accertata o comunque si ritenessero sussistenti le ragioni idonee a legittimare l'intervento ed accertate le condizioni per addivenire al rifacimento del solaio il si è reso disponibile ad accettare la ripartizione dei costi CP_1 necessari ai sensi dell'art.1125 ,cc.
Si è costituita chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre all'assenza del
6 nesso causale tra i lavori svolti dalla convenuta ed i danni contestati e conseguentemente rigettare la domanda di parte attrice. In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la responsabilità in capo alla quest'ultima Controparte_3 ha chiesto di ridurre al minimo, in virtù della marginalizzazione del contributo causale, il risarcimento del danno e riconoscere il rapporto di solidarietà con gli altri convenuti.
Si è costituita chiedendo l'autorizzazione alla Controparte_2 chiamata in causa di al fine di essere Controparte_4 manlevata dalle pretese di parte attrice in caso di accoglimento delle domande di quest'ultima. In ogni caso ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Si è costituita che, associandosi alle Controparte_4 difese svolte dalla propria assicurata nella comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della CTU ex art 201 cpc, sollevata da parte attrice;
invero, dalla parte della relazione peritale destinata alla descrizione delle operazioni peritali si evince che solo alla prima sessione peritale era presente l'ing. sprovvisto di formale nomina ex art 201 e Per_4 così pure l'arch quale ctp di anch'essa senza CP_2 CP_1 formale noimina ex art 201 cpc;
si evince, altresì, che alla sessione successiva il CTU ing. – sentito per via breve il Per_3
Giudice del procedimento di ATP - ha correttamente ammesso alle operazione i CTP formalmente nominati;
peraltro è stato confermato formalmente l'ing. (anche per parte Per_4 CP_1
e l'arch ha comunque partecipato in quanto parte;
ciò CP_2 premesso deve ritenersi che quanto accaduto alla prima sessione delle operazioni non abbia interferito sul corretto contraddittorio atteso che solo a partire dalla seconda sessione in poi le operazioni sono entrate nel vivo dell'attività tecnica con
7 l'espletamento di tutte le indagini programmate, indagini che si sono svolte nel rispetto del principio del contraddittorio.
Neppure è accoglibile la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte attrice in citazione e rinnovata in sede di precisazione conclusioni;
infatti, non si ravvisano fondati e giustificati motivi di un rinnovo dovendosi rilevare che la relazione in atti è logicamente motivata, immune da vizi di qualsivoglia natura e pienamente idonea a fornire tutti gli elementi utili ai fini della decisione.
Sulla domanda attorea svolta in principalità: è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi:
• a fronte di una allegata responsabilità solidale, ex art 2055 cc, ipotizzata dall'attore nei confronti di Controparte_1
(committente delle opere di ristrutturazione),
[...]
(appaltatore) e arch Controparte_3 Controparte_2
(Progettista e Direttore dei Lavori), sarebbe necessario distinguere tra le distinte posizioni dei tre convenuti;
per la posizione del committente non può sottacersi che, per pacifica giurisprudenza, il committente può essere destinatario di domande di risarcimento per danni patiti da terzi per lavori da lui commissionati solo in via del tutto residuale perché, è noto, l'appaltatore è imprenditore che organizza l'opera con mezzi propri e con gestione del relativo rischio;
infatti, una corresponsabilità del committente è ipotizzabile nel caso di una sua culpa in eligendo (nella scelta dell'appaltatore) o quando il committente si ingerisce nelle scelte tecniche facendo degradate i suoi tecnici (appaltatore e Direttore Lavori) a “nudi ministri”, meri esecutori materiali delle sue determinazioni. Per l'impresa occorre individuare errori esecutivi. Per il professionista che assomma in sé il ruolo di progettista e Direttore dei Lavori occorre individuare e provare o sue scelte progettuali erronee alla stregua delle leggi delle costruzioni o sue condotte omissive e negligenti in relazione al suo obbligo di
8 vigilanza che connota la qualifica professionale del Direttore dei Lavori.
• La suddivisione di ruoli ed i distinguo giuridici di cui al punto che precede sono, nel caso di specie, superati ed assorbiti da quanto è emerso dall'indagine tecnica espletata in sede di ATP in quando da essa si traggono elementi che inducono a ritenere fondatamente che non vi sia idonea prova che i danni allegati dall'attore siano causalmente riconducibili ai lavori di ristrutturazione eseguiti dal CP_1
• In particolare è risultato che la maggioranza delle lesioni e deformazioni presenti nell'appartamento del sono Parte_1 da imputare alla vetustà dei materiali, ai movimenti di assestamento della scatola muraria e alle sollecitazioni cui è sottoposto continuamente il fabbricato. Per quanto riguarda le lesioni presenti sulle tramezze, le loro cause state indicate principalmente nella differenza di rigidità tra il solaio di legno e la parete in laterizio a contatto. Il CTU ha spiegato che in edifici storici del tipo di quello in cui si trovano i due appartamenti delle parti, quando il solaio è particolarmente deformabile, tali lesioni sono praticamente inevitabili;
altresì ha spiegato che la tramezza demolita non toccava la struttura del solaio in quanto non era a contatto diretto, né con la trave principale, né con le travi secondarie, ma si fermava sotto i listelli del controsoffitto che sono inchiodati alle travi principali.
• La conclusione del CTU è adeguatamente e logicamente motivata e ad essa il CTU è giunto in esito a plurimi sopralluoghi e mirati sondaggi;
ha spiegato che la tramezza demolita (dalla cui demolizione l'attore allega che sono derivate le lesioni ed il distacco dal solaio della tramezza compresa tra la cucina e la camera angolo sud) non era intestata direttamente sotto la trave principale, ma leggermente disassata rispetto a quest'ultima, pertanto, le eventuali deformazioni subite dalla trave, sarebbero state in parte assorbite dalla deformazione dei listelli del controsoffitto, riducendo in tal modo la quota di carico trasmesso alla tramezza sottostante;
ha evidenziato che in
9 passato detta tramezza era stata demolita e ricostruita (presumibilmente negli anni sessanta), circostanza che lascia supporre che la parete fosse già lesionata all'epoca e il tentativo fatto di inserire alla base della tramezza il profilo di acciaio (IPE 100) per limitare la formazione delle lesioni non ha sortito gli effetti sperati;
ancora il CTU ha evidenziato che la polvere visibile all'interno del distacco alla base della parete sembra confermare che la stessa sia di vecchia data.
• Il CTU ha ipotizzato che solo marginalmente le demolizioni delle tramezze sottostanti possono avere influito sulla formazione della lesione nelle pareti del e Parte_1 parimenti che le vibrazioni generate dagli strumenti utilizzati durante i lavori (solo marginalmente) possono aver contribuito all'allargamento di lesioni esistenti e alla formazione di nuove;
deve ritenersi che tale affermazione resti nell'ambito delle ipotesi e sia supportata da una valutazione di “sola possibilità”, insufficiente per poter assurgere al livello probabilistico che connota il nesso causale in ambito civilistico. In ogni caso, poiché il CTU ha spiegato che l'incidenza delle vibrazioni sulla formazione dei danni è di difficile valutazione a posteriori, soprattutto in assenza di un testimoniale di stato sulle condizioni dell'appartamento precedente ai lavori, deve tenersi conto che è documentato in atti che il testimoniale di stato non c'è perché al suo espletamento il non ha dato Parte_1 consenso, sebbene fosse stato formalmente invitato a consentire la sua redazione a cura dell'impresa e del direttore dei lavori;
ne consegue che è imputabile a colpa del la mancata emersione di un eventuale profilo Parte_1 concausale dell'attività edile eseguita nel sottostante appartamento del CP_1
Sulla domanda svolta dall'attore in via subordinata, ai sensi dell'art 1125 cc: è anch'essa non accoglibile per l'assorbente considerazione che dalle risultanze istruttorie (ed in particolare dalla CTU) non sono emersi ragioni di manutenzione né (a maggior ragione) di rifacimento del solaio interpiano (rispetto alle due proprietà ; risulta, infatti, che tutte le Parte_2
10 fessure presenti sulle pareti e sui solai dell'appartamento del non hanno rilevanza strutturale. I solai sono in legno, Parte_1 tipici dell'epoca di costruzione del fabbricato, sono molto elastici e manifestano i segni dell'età, risultando deformati in più punti;
le pareti divisorie tra cucina e camera angolo sud e tra le due camere lato nord-ovest sono molto lesionate come descritto in CTU e risultano scollate dal pavimento;
ciononostante il CTU ha spiegato che tutti i movimenti subiti dai solai non hanno rilevanza strutturale;
ed in effetti, la relazione peritale non ha neppure ipotizzato un computo metrico di lavori concernenti il solaio interpiano. Pertanto, pur dando atto che il convenuto non ha CP_1 obiettato alcunchè in merito all'onere a suo carico (ex art 1125 cc) nel caso in cui si dovesse addivenire al rifacimento del solaio, purtuttavia, come allegato dalla difesa del e CP_1 confermato dal CTU, non vi sono (rectius non vi erano al tempo della CTU svolta in sede di ATP né sono state, comunque, successivamente allegate dalla difesa attorea in termini di sopravvenienze) concrete esigenze di intervento sul solaio. Le spese seguono la soccombenza nel senso che sono a carico di parte attrice, soccombente, le spese di tutte le parti, convenute e chiamata sia in relazione al procedimento di ATP (ove, però, il terzo non si è costituito) che al presente procedimento. Anche la spesa della CTU (dell'ATP) è a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta le domande di . Parte_1
Condanna a rifondere le spese di lite alle Parte_1 altre parti che liquida, per ciascuna, in relazione al procedimento di atp (quindi, in favore di , Controparte_1
, in euro 2.200,00 Controparte_2 Controparte_3 oltre accessori di legge;
per ciascuna, in relazione al giudizio di
11 merito (ed in favore di , , Controparte_1 Controparte_2
) in euro Controparte_3 Controparte_5
4.500,00, oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU a carico di parte attrice. La Spezia, 31/10/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Nella Mori, nella causa R.G. n. 2541/2019 promossa
DA
Parte_1
Avv. Luca Damian
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Avv. Mirco Rivosecchi
CONVENUTO
Controparte_2
Avv. Federica Eminente
CONVENUTA
Controparte_3
Avv. Giuseppe Billante
CONVENUTA
Controparte_4
[...] Avv. Jacopo Tartarini
RZ AM ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui:
parte attrice ha concluso come in atto di citazione;
in via istruttoria ha chiesto il rinnovo della CTU ed ha insistito in tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse parte convenuta, , ha concluso come in Controparte_1 comparsa di costituzione;
parte convenuta, , ha concluso come da foglio Controparte_2 allegato al verbale di udienza del 4/7/2024;
parte convenuta, ha concluso come da Controparte_3 foglio allegato al verbale di udienza del 4/7/2024; la terza chiamata, ha concluso come Controparte_4 da foglio allegato al verbale di udienza del 4/7/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
ha evocato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 proprietario dell'appartamento posto al piano inferiore al suo (nonché committente di lavori nel proprio appartamento); Arch.
quale progettista-direttore dei lavori nell'immobile CP_2
impresa esecutrice dei lavori CP_1 Controparte_3 nell'immobile di al fine di sentire dichiarata la CP_1 responsabilità in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c. con
2 conseguente condanna in solido degli stessi al danno equivalente agli esborsi da sostenere per l'eliminazione dei danni tutti riportati dall'appartamento in comproprietà del ivi compresi i Parte_1 danni al solaio ed agli elementi strutturali a seguito dei lavori di ristrutturazione interna dell'appartamento sottostante, di proprietà di . Ha altresì chiesto di condannare e/o ordinare Controparte_1
, ex art. 1125 c.c. a procedere al rifacimento del Controparte_1 solaio ed alla partecipazione nei costi per detti lavori nella misura del 50%.
Parte attrice ha allegato:
- Di essere comproprietario dell'appartamento posto al piano terzo del fabbricato sito in Via Fiume n. 4 alla Spezia;
- che nell'appartamento sottostante, ha fatto Controparte_1 eseguire importanti opere di ristrutturazione interna che hanno richiesto, tra l'altro, demolizioni e ricostruzioni nonché il rifacimento degli impianti;
i lavori si sono svolti nell'arco temporale compreso il 29/5/2017 ed il 29/7/2017; i lavori sono stati commissionati ed eseguiti dall'impresa edile sotto la direzione lavori dell'Arch. Controparte_3
Controparte_2
- che nei primi giorni di luglio 2017, durante i predetti lavori di ristrutturazione all'appartamento del ed in CP_1 concomitanza di essi, si sono manifestati improvvisamente nell'appartamento sovrastante di proprietà di esso attore, fenomeni di dissesto strutturale, ovvero di abbassamento dei solai di calpestio con distacco delle pareti divisorie, fessurazioni nelle murature e scollamento di piastrelle di rivestimento;
- che tali problematiche sono state immediatamente denunciate sia dall'amministratore dello stabile, Tes_1 con e-mail del 3/7/2017, che da esso attore con
[...] lettera raccomandata del 21/7/2017;
3 - che, di conseguenza, esso attore, anche per comprendere la situazione strutturale del suo immobile, si è rivolto all'Ing. il quale ha eseguito due sopralluoghi in data 7/9/2017 Per_1 ed in data 19/10/2017 e, all'esito, ha redatto il verbale di sopralluogo del 6/11/2017 con allegata la documentazione fotografica dell'appartamento da dove si possono evincere le problematiche nell'appartamento dell'odierno attore. Parte attrice ha concluso chiedendo:
- In via preliminare ha eccepito ex art. 157 comma 1 c.p.c. la nullità della relazione peritale (ATP) depositata in data 8/10/2018 nel procedimento n. 2973/2017 RG per violazione del diritto di difesa e dell'art. 201 c.p.c. e per i motivi meglio indicati nel par. 2 del presente atto e, conseguentemente, ha chiesto che la stessa relazione peritale sia dichiarata nulla;
- Nel merito, in via principale Riconoscere e dichiarare per i fatti esposti in atti e meglio evidenziati nel verbale di sopralluogo a firma dell'Ing. Per_1 del 06.11.2017 e nella relazione tecnica del 29.01.2019 a firma Arch. che i danni e le lesioni (strutturali e non) Per_2 all'appartamento di comproprietà di esso attore si sono formate, e sono in nesso di causa, con i lavori di ristrutturazione interna dell'appartamento sottostante di proprietà del sig. eseguiti dal 29.05.2017 al Controparte_1
29.07.2017 dall'impresa e con il Controparte_3 progetto e la direzione lavori dell'Arch. . Controparte_2
Riconosciuta, pertanto, la responsabilità in solido fra loro dei convenuti per i fatti a loro addebitati, condannarli, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento in favore di parte attrice del danno equivalente agli esborsi da sostenere per l'eliminazione dei danni e delle lesioni (strutturali e non) meglio indicate in atti e documenti allegati ovvero che verranno stabiliti a seguito dell'espletata istruttoria, esborsi
4 quantificati nel computo metrico estimativo del 29/1/2019 a firma dell'Arch. in € 24.196.62, oltre spese tecniche Per_2 ed Iva (se dovuta), ovvero quella somma maggiore o minore da stabilirsi a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria ovvero secondo giustizia e/o equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata Fermo restando l'obbligo ex art. 1125 c.c. a carico del sig.
per il rifacimento del solaio, nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui, a seguito dell'istruttoria, si dovesse ritenere che le lesioni e le deformazioni riscontrate dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo siano da imputarsi alla vetustà dei materiali, ai movimenti di assestamento delle scatola muraria e solo marginalmente alle vibrazioni generate dagli strumenti utilizzati durante i lavori, quali: martelli demolitori, trapani ed altri strumenti di pressione e, solo marginalmente, alla demolizione delle tramezze nell'appartamento del sig. riconoscere la CP_1 responsabilità delle parti convenute, in solido tra loro, per i danni riscontrati ed addebitati dal CTU a loro responsabilità durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e condannarli ex art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni quantificati dal CTU in € 3.318,70 ovvero quella somma maggiore o minore da stabilirsi a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria ovvero secondo giustizia e/o equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Nei confronti del solo : Controparte_1
Riconosciute e dichiarate, come indicato in atti, le carenze strutturali ed il progressivo cedimento del solaio di interpiano tra gli appartamenti di comproprietà del sig. Parte_1
e del sig. , rispettivamente al
[...] Controparte_1
5 III° ed al II° piano dello stabile di Via Fiume n. 4 alla Spezia, e così la necessità di un rifacimento dello stesso Visto l'art. 1125 c.c., Condannare e/o Ordinare al sig. a Controparte_1 procedere al rifacimento del solaio ed alla partecipazione dei costi per detti lavori nella misura del 50%.
-Con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio di merito e del giudizio di ATP n. 2973/2017 RG
-Oltre al rimborso a favore di parte attrice delle spese di CTU nel procedimento di ATP nel procedimento n. 2973/2017 pari ad € 3.746,71 come da fattura n. 12 del 03.12.2018 Ing.
Per_3
-Oltre al rimborso a favore di parte attrice delle spese di CTP, Ing. nel procedimento di ATP n. 2973/2017 RG Per_1
Si è costituito chiedendo di rigettare la domanda Controparte_1 principale e la subordinata proposta da parte attrice allegando l'infondatezza in fatto ed in diritto, considerato anche il verificarsi dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art 1227 cc, con vittoria di spese e competenze di causa. Per quanto attiene alla domanda residuale in cui si chiede di condannare/ordinare a CP_1
di procedere al rifacimento del solaio ed alla
[...] partecipazione dei costi per detti lavori nella misura del 50%, ha chiesto il rigetto non apparendo verificatasi la CP_1 condizione di disagio strutturale ex adverso lamentata;
ove tale situazione dovesse essere giudizialmente accertata o comunque si ritenessero sussistenti le ragioni idonee a legittimare l'intervento ed accertate le condizioni per addivenire al rifacimento del solaio il si è reso disponibile ad accettare la ripartizione dei costi CP_1 necessari ai sensi dell'art.1125 ,cc.
Si è costituita chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre all'assenza del
6 nesso causale tra i lavori svolti dalla convenuta ed i danni contestati e conseguentemente rigettare la domanda di parte attrice. In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la responsabilità in capo alla quest'ultima Controparte_3 ha chiesto di ridurre al minimo, in virtù della marginalizzazione del contributo causale, il risarcimento del danno e riconoscere il rapporto di solidarietà con gli altri convenuti.
Si è costituita chiedendo l'autorizzazione alla Controparte_2 chiamata in causa di al fine di essere Controparte_4 manlevata dalle pretese di parte attrice in caso di accoglimento delle domande di quest'ultima. In ogni caso ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Si è costituita che, associandosi alle Controparte_4 difese svolte dalla propria assicurata nella comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità della CTU ex art 201 cpc, sollevata da parte attrice;
invero, dalla parte della relazione peritale destinata alla descrizione delle operazioni peritali si evince che solo alla prima sessione peritale era presente l'ing. sprovvisto di formale nomina ex art 201 e Per_4 così pure l'arch quale ctp di anch'essa senza CP_2 CP_1 formale noimina ex art 201 cpc;
si evince, altresì, che alla sessione successiva il CTU ing. – sentito per via breve il Per_3
Giudice del procedimento di ATP - ha correttamente ammesso alle operazione i CTP formalmente nominati;
peraltro è stato confermato formalmente l'ing. (anche per parte Per_4 CP_1
e l'arch ha comunque partecipato in quanto parte;
ciò CP_2 premesso deve ritenersi che quanto accaduto alla prima sessione delle operazioni non abbia interferito sul corretto contraddittorio atteso che solo a partire dalla seconda sessione in poi le operazioni sono entrate nel vivo dell'attività tecnica con
7 l'espletamento di tutte le indagini programmate, indagini che si sono svolte nel rispetto del principio del contraddittorio.
Neppure è accoglibile la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte attrice in citazione e rinnovata in sede di precisazione conclusioni;
infatti, non si ravvisano fondati e giustificati motivi di un rinnovo dovendosi rilevare che la relazione in atti è logicamente motivata, immune da vizi di qualsivoglia natura e pienamente idonea a fornire tutti gli elementi utili ai fini della decisione.
Sulla domanda attorea svolta in principalità: è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi:
• a fronte di una allegata responsabilità solidale, ex art 2055 cc, ipotizzata dall'attore nei confronti di Controparte_1
(committente delle opere di ristrutturazione),
[...]
(appaltatore) e arch Controparte_3 Controparte_2
(Progettista e Direttore dei Lavori), sarebbe necessario distinguere tra le distinte posizioni dei tre convenuti;
per la posizione del committente non può sottacersi che, per pacifica giurisprudenza, il committente può essere destinatario di domande di risarcimento per danni patiti da terzi per lavori da lui commissionati solo in via del tutto residuale perché, è noto, l'appaltatore è imprenditore che organizza l'opera con mezzi propri e con gestione del relativo rischio;
infatti, una corresponsabilità del committente è ipotizzabile nel caso di una sua culpa in eligendo (nella scelta dell'appaltatore) o quando il committente si ingerisce nelle scelte tecniche facendo degradate i suoi tecnici (appaltatore e Direttore Lavori) a “nudi ministri”, meri esecutori materiali delle sue determinazioni. Per l'impresa occorre individuare errori esecutivi. Per il professionista che assomma in sé il ruolo di progettista e Direttore dei Lavori occorre individuare e provare o sue scelte progettuali erronee alla stregua delle leggi delle costruzioni o sue condotte omissive e negligenti in relazione al suo obbligo di
8 vigilanza che connota la qualifica professionale del Direttore dei Lavori.
• La suddivisione di ruoli ed i distinguo giuridici di cui al punto che precede sono, nel caso di specie, superati ed assorbiti da quanto è emerso dall'indagine tecnica espletata in sede di ATP in quando da essa si traggono elementi che inducono a ritenere fondatamente che non vi sia idonea prova che i danni allegati dall'attore siano causalmente riconducibili ai lavori di ristrutturazione eseguiti dal CP_1
• In particolare è risultato che la maggioranza delle lesioni e deformazioni presenti nell'appartamento del sono Parte_1 da imputare alla vetustà dei materiali, ai movimenti di assestamento della scatola muraria e alle sollecitazioni cui è sottoposto continuamente il fabbricato. Per quanto riguarda le lesioni presenti sulle tramezze, le loro cause state indicate principalmente nella differenza di rigidità tra il solaio di legno e la parete in laterizio a contatto. Il CTU ha spiegato che in edifici storici del tipo di quello in cui si trovano i due appartamenti delle parti, quando il solaio è particolarmente deformabile, tali lesioni sono praticamente inevitabili;
altresì ha spiegato che la tramezza demolita non toccava la struttura del solaio in quanto non era a contatto diretto, né con la trave principale, né con le travi secondarie, ma si fermava sotto i listelli del controsoffitto che sono inchiodati alle travi principali.
• La conclusione del CTU è adeguatamente e logicamente motivata e ad essa il CTU è giunto in esito a plurimi sopralluoghi e mirati sondaggi;
ha spiegato che la tramezza demolita (dalla cui demolizione l'attore allega che sono derivate le lesioni ed il distacco dal solaio della tramezza compresa tra la cucina e la camera angolo sud) non era intestata direttamente sotto la trave principale, ma leggermente disassata rispetto a quest'ultima, pertanto, le eventuali deformazioni subite dalla trave, sarebbero state in parte assorbite dalla deformazione dei listelli del controsoffitto, riducendo in tal modo la quota di carico trasmesso alla tramezza sottostante;
ha evidenziato che in
9 passato detta tramezza era stata demolita e ricostruita (presumibilmente negli anni sessanta), circostanza che lascia supporre che la parete fosse già lesionata all'epoca e il tentativo fatto di inserire alla base della tramezza il profilo di acciaio (IPE 100) per limitare la formazione delle lesioni non ha sortito gli effetti sperati;
ancora il CTU ha evidenziato che la polvere visibile all'interno del distacco alla base della parete sembra confermare che la stessa sia di vecchia data.
• Il CTU ha ipotizzato che solo marginalmente le demolizioni delle tramezze sottostanti possono avere influito sulla formazione della lesione nelle pareti del e Parte_1 parimenti che le vibrazioni generate dagli strumenti utilizzati durante i lavori (solo marginalmente) possono aver contribuito all'allargamento di lesioni esistenti e alla formazione di nuove;
deve ritenersi che tale affermazione resti nell'ambito delle ipotesi e sia supportata da una valutazione di “sola possibilità”, insufficiente per poter assurgere al livello probabilistico che connota il nesso causale in ambito civilistico. In ogni caso, poiché il CTU ha spiegato che l'incidenza delle vibrazioni sulla formazione dei danni è di difficile valutazione a posteriori, soprattutto in assenza di un testimoniale di stato sulle condizioni dell'appartamento precedente ai lavori, deve tenersi conto che è documentato in atti che il testimoniale di stato non c'è perché al suo espletamento il non ha dato Parte_1 consenso, sebbene fosse stato formalmente invitato a consentire la sua redazione a cura dell'impresa e del direttore dei lavori;
ne consegue che è imputabile a colpa del la mancata emersione di un eventuale profilo Parte_1 concausale dell'attività edile eseguita nel sottostante appartamento del CP_1
Sulla domanda svolta dall'attore in via subordinata, ai sensi dell'art 1125 cc: è anch'essa non accoglibile per l'assorbente considerazione che dalle risultanze istruttorie (ed in particolare dalla CTU) non sono emersi ragioni di manutenzione né (a maggior ragione) di rifacimento del solaio interpiano (rispetto alle due proprietà ; risulta, infatti, che tutte le Parte_2
10 fessure presenti sulle pareti e sui solai dell'appartamento del non hanno rilevanza strutturale. I solai sono in legno, Parte_1 tipici dell'epoca di costruzione del fabbricato, sono molto elastici e manifestano i segni dell'età, risultando deformati in più punti;
le pareti divisorie tra cucina e camera angolo sud e tra le due camere lato nord-ovest sono molto lesionate come descritto in CTU e risultano scollate dal pavimento;
ciononostante il CTU ha spiegato che tutti i movimenti subiti dai solai non hanno rilevanza strutturale;
ed in effetti, la relazione peritale non ha neppure ipotizzato un computo metrico di lavori concernenti il solaio interpiano. Pertanto, pur dando atto che il convenuto non ha CP_1 obiettato alcunchè in merito all'onere a suo carico (ex art 1125 cc) nel caso in cui si dovesse addivenire al rifacimento del solaio, purtuttavia, come allegato dalla difesa del e CP_1 confermato dal CTU, non vi sono (rectius non vi erano al tempo della CTU svolta in sede di ATP né sono state, comunque, successivamente allegate dalla difesa attorea in termini di sopravvenienze) concrete esigenze di intervento sul solaio. Le spese seguono la soccombenza nel senso che sono a carico di parte attrice, soccombente, le spese di tutte le parti, convenute e chiamata sia in relazione al procedimento di ATP (ove, però, il terzo non si è costituito) che al presente procedimento. Anche la spesa della CTU (dell'ATP) è a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta le domande di . Parte_1
Condanna a rifondere le spese di lite alle Parte_1 altre parti che liquida, per ciascuna, in relazione al procedimento di atp (quindi, in favore di , Controparte_1
, in euro 2.200,00 Controparte_2 Controparte_3 oltre accessori di legge;
per ciascuna, in relazione al giudizio di
11 merito (ed in favore di , , Controparte_1 Controparte_2
) in euro Controparte_3 Controparte_5
4.500,00, oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU a carico di parte attrice. La Spezia, 31/10/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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