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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 04/05/2021, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00598/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bellon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- (diniego equo indennizzo), del parere (atto presupposto) reso dal -OMISSIS- per le -OMISSIS-nell'adunanza -OMISSIS-, nonché per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione resistente per gli atti persecutori e di mobbing patiti dal ricorrente, con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Considerato che il ricorrente,-OMISSIS-, ha impugnato il decreto, descritto in epigrafe, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato, su conforme parere del -OMISSIS-, l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, qualificata come “ disturbo ciclotimico in trattamento ”;
Considerato che il ricorrente riferisce che la suddetta patologia si sarebbe rivelata con il proprio tentato suicidio e che la stessa sarebbe poi stata diagnosticata nel corso trattamento medico specialistico, al quale egli si è sottoposto in seguito a tale evento;
Considerato che il ricorrente, il cui operato sarebbe sempre stato irreprensibile, pur portando su di sé il carico di una vita personale e familiare particolarmente avversa e travagliata, individua nell’ingiustificato demansionamento, nell’eccessivo incremento dei carichi e nella costruzione di un ambiente ostile che ne avrebbe circondato l’attività lavorativa, specie dopo il trasferimento (avvenuto nel -OMISSIS-) in -OMISSIS-, le concause dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute e della conseguente manifestazione della patologia, sino a renderlo permanentemente inidoneo al servizio;
Considerato che il -OMISSIS- per le -OMISSIS-ha ritenuto “ che l’infermità: disturbo ciclotimico in trattamento non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di psicopatologia consistente in un disturbo dell'umore caratterizzato dall'alternarsi di periodi ipomaniacali e di periodi di depressione le cui cause non sono del tutto note ma deriverebbero da una combinazione di vari fattori: genetici/ereditari, biochimici (alterazione a livello dei neurotrasmettittori cerebrali analogamente ad altre affezioni della sfera psichiatrica), ambientali (rilevanti traumi emotivi); nel caso di specie sono documentate situazioni familiari di particolare gravità comportanti un forte impatto psicologico, (relazioni di visita psichiatrica del -OMISSIS-, nonché memoria dell'interessato del -OMISSIS-) le quali giustificano pienamente la patologia di cui al giudizio diagnostico; con riferimento alle situazioni rappresentate dall’interessato riferite al servizio, le stesse non possono ritenersi idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo della infermità la quale non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”;
Considerato che il parere espresso dal -OMISSIS- riconduce l’insorgenza dell’evento traumatico (tentativo suicidario del -OMISSIS-) alla preesistenza di una condizione patologica (c.d. disturbo ciclotimico) e alla concomitanza con una serie di fattori precipitanti (prematura scomparsa della prima moglie; patologia del figlio), sommatisi nella vita del ricorrente, rispetto ai quali le condizioni lavorative, pur mutate, non avrebbero comportato alcun apporto eziologico;
Considerato che nel corso delle visite psichiatriche richiamate nel suddetto parere, l’interessato ha riferito, oltreché delle pregresse avversità personali, di “ un primo anno tranquillo ” presso la sede di -OMISSIS-, dopo di che sarebbero “ iniziati numerosi contrasti con il nuovo comandante ” e avrebbe avuto luogo un progressivo “ demansionamento giudicato umiliante dal soggetto, […] giunto al massimo livello quando gli è stata formalizzata un’ingiunzione di pagamento […] come restituzione dell’indennità di comando ”, non più dovutagli proprio in ragione della diminuita responsabilità organizzativa affidatagli (cfr. in particolare esame del -OMISSIS-, doc. 5 del ricorrente);
Considerato che nell’ambito delle medesime visite l’interessato ha continuato a riferire “ che qualsiasi situazione connessa o riferita all’ambiente di lavoro gli suscita sentimenti di frustrazione ed ansia ” così da risultare non “ più ” in possesso delle capacità e delle caratteristiche “ richieste per il ruolo -OMISSIS- ” (ivi, esame del -OMISSIS-);
Considerato che i referti anamnestici, pur esaminati dal -OMISSIS-, parrebbero quindi registrare l’insorgenza di rapporti non ottimali con le superiori gerarchie di poco precedenti al tentativo suicidario (circostanza riferita, peraltro, anche alla precedente sede di assegnazione, ma risolta mediante il trasferimento, cui seguiva infatti “ un primo anno tranquillo ”) e un degrado delle attitudini lavorative successivo all’evento, lasciando perciò trasparire, in assenza di chiarimenti in merito, che le “ documentate situazioni familiari di particolare gravità comportanti un forte impatto psicologico ” (riferibili alla perdita della prima consorte e alla patologia del figlio minore), richiamate nel parere, non avrebbero immediatamente minato la salute dell’interessato (egli si sarebbe da poco risposato, senza che dagli atti emerga lo sviluppo di ulteriori problematiche familiari) e non avrebbero impedito lo svolgimento del servizio;
Considerato che, ai fini del decidere, il Collegio, alla luce del quadro sin qui descritto, ritiene necessario svolgere ulteriori adempimenti istruttori e, in particolare:
a) acquisire dal Ministero della Difesa una documentata relazione sui fatti di causa, corredata di tutti gli elementi ricostruttivi dell’intera carriera del ricorrente, comprensiva dei documenti caratteristici nonché di tutti i referti medici redatti nei suoi confronti;
b) disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., da eseguirsi a cura del -OMISSIS-), o suo delegato, il quale con relazione scritta risponderà ai seguenti quesiti:
“ 1 . descriva il verificatore ogni profilo eziologico della patologia ‘disturbo ciclotimico’ accertata in capo al ricorrente, e chiarisca, anche attraverso l’esame dello stesso, se i fattori causali, connessi alla vita personale e familiare nonché, se esistenti, al contesto lavorativo, possano, averne determinato l’insorgenza o l’aggravamento;
2. precisi, inoltre, previo esame dell’intera documentazione presente nel fascicolo del giudizio e della relazione di cui al precedente punto a), se sussistano fattori causali determinanti l’insorgenza della patologia capaci di agevolare un tentativo suicidario in un soggetto affetto dalla patologia;
3. chiarisca, anche in riferimento ai referti medici presenti in atti, se possono essere ravvisate nella storia lavorativa e personale del ricorrente (e se sì quali) evidenze capaci di rendere percepibile la presenza o l’aggravamento della patologia ”;
4. delinei, se possibile (in caso di impossibilità ne specifichi le ragioni), in ordine cronologico lo sviluppo della patologia, raffrontandola in forma sinottica con il corso della vita familiare e personale del ricorrente, nonché con il progredire della sua carriera militare ”;
Ritenuto di assegnare al Ministero della Difesa giorni trenta (30) decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, affinché provveda a depositare presso la segreteria del Tribunale la relazione e i documenti di cui al punto a);
Ritenuto di assegnare al verificatore giorni sessanta (60) decorrenti dalla scadenza del termine precedente, affinché provveda al deposito della relazione di cui al punto b) presso la segreteria del Tribunale;
Ritenuto che le eventuali spese di verificazione, liquidate dal Tribunale sulla base di nota scritta depositata dal verificatore, saranno poste a carico della parte soccombente all’esito del giudizio;
Ritenuto di fissare per la discussione l’udienza pubblica del 1° dicembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 1° dicembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.