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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 48/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. FAGGIANI GUIDO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 23/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 48 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = Parte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 in Fiumicino, repertorio n 37875 e raccolta n. 7313 del 22 marzo 2024, elettivamente
[...] domiciliato in Viterbo, viale Maresciallo Armando Diaz, 15, presso lo studio dell'Avv. Federica Ambrogi. RICORRENTE
E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marta (VT), via del Caio, 35, presso lo studio degli Avv.ti Guido Faggiani e Agnese Faggiani che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: pensione di inabilità; assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, parte resistente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato riconosceva Controparte_1 invalida civile al 100% con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
[...]
118/1971, l' ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista Pt_1 dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestando l'esito della CTU medico legale. L'interessata si è costituita in giudizio chiedendo respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con declaratoria del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e, in subordine, l'accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore al 74% con riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 e vittoria di spese. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia
o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.:
INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al Pt_1 sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha accertato che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, mentre è in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024. Va pertanto dichiarato che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024. Relativamente alle spese di lite, la decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla visita di revisione ed anche alla data della visita effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo), ne giustifica la compensazione per 1/3. La restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., va posta a carico dell' Pt_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che presenta le condizioni sanitarie per Controparte_1 il riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore dei procuratori Pt_1 antistatari della resistente della restante parte, che si liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Viterbo lì, 23 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 48/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. FAGGIANI GUIDO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 23/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 48 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = Parte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Per_1 in Fiumicino, repertorio n 37875 e raccolta n. 7313 del 22 marzo 2024, elettivamente
[...] domiciliato in Viterbo, viale Maresciallo Armando Diaz, 15, presso lo studio dell'Avv. Federica Ambrogi. RICORRENTE
E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Marta (VT), via del Caio, 35, presso lo studio degli Avv.ti Guido Faggiani e Agnese Faggiani che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: pensione di inabilità; assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, parte resistente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato riconosceva Controparte_1 invalida civile al 100% con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
[...]
118/1971, l' ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista Pt_1 dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestando l'esito della CTU medico legale. L'interessata si è costituita in giudizio chiedendo respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con declaratoria del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e, in subordine, l'accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore al 74% con riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 e vittoria di spese. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia
o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.:
INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al Pt_1 sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha accertato che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, mentre è in possesso dei requisiti medico-legali per il diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024. Va pertanto dichiarato che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024. Relativamente alle spese di lite, la decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla visita di revisione ed anche alla data della visita effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo), ne giustifica la compensazione per 1/3. La restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., va posta a carico dell' Pt_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che presenta le condizioni sanitarie per Controparte_1 il riconoscimento del diritto all'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 con decorrenza da novembre 2024;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore dei procuratori Pt_1 antistatari della resistente della restante parte, che si liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Viterbo lì, 23 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci