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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.1120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13 marzo 2023 , da
1) Parte_1
Nata a Srebrenica (Bosnia Erzegovina) il 23/8/88
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in[...]
con l'Avv. Chiara Motta
e
2) CP_2
Nato a Merate (LC) il18/05/1993
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Maria Costagliola
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 10/09/2019
(anno 2019, atto n. 89, reg. atti di matrimonio, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 5/07/2022
omologato con decreto del 22/07/2022 depositato il 02/08/2022
(v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 CP_2
data 10/09/2019 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune in Como nell'anno 2019, atto n. 89,
reg., reg. atti di matrimonio, parte I;
Per
1. Il minore sarà affidato congiuntamente al padre ed alla madre e manterrà la residenza presso la madre in Fenegrò (CO), via Cristoforo Colombo n.9,
Per Per
2. I genitori concordano per il collocamento paritetico di . Le settimane verranno così ripartite: starà
con il papà nella prima settimana dalmercoledì sera dalle 20,30 al sabato mattina fino alle 9,30; nella seconda settimana dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,00;
Nel periodo estivo, entrambi i genitori trascorreranno con il figlio tre settimane di vacanza estiva (di cui due consecutive). I genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui terranno con sé il figlio,
e concordare in tal senso, entro il 30 aprile di ogni anno.
2 Per Il padre potrà tenere con sé in occasione della festa del papà e del compleanno del padre e la madre in occasione della festa della mamma e del compleanno, indipendentemente dalla regolamentazione.
Durante le festività Natalizie una settimana – dalla fine della scuola - con ognuno dei Persona_2
genitori, alternativamente di anno in anno, la settimana di Natale dalla fine della scuola al 30 dicembre, e
Per quella di Capodanno dal 30 dicembre ore 18 alla ripresa della scuola, in modo che comunque possa trascorrere la Vigilia di Natale o di Santo Stefano con un genitore e il 25 dicembre con l'altro
Per quanto riguarda le vacanze Pasquali i tempi di sospensione delle attività scolastiche verranno trascorsi
Per da metà con il padre e metà con la madre.
I ponti scolastici seguiranno i fine settimana di spettanza.
I giorni di malattia del figlio verranno gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza (rimanendo dal genitore con cui è o dall'altro genitore se lo spostamento è possibile).
Per Affinchè possa salutare il padre o la madre, il genitore che ha con sé il figlio effettuerà una video chiamata a giorni alterni (tranne nei giorni di “passaggio”) prima dell'orario di cena;
Qualsiasi modifica dovesse essere apportata dai genitori, per esigenze lavorative, alla regolamentazione
Per concordata dovrà tenere conto dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore.
Per
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nel periodo di rispettiva permanenza del figlio presso le relative abitazioni.
4. I genitori sosterranno in parti uguali le spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo relativo alle spese straordinarie per i figli, del Tribunale di Como/Ordine degli Avvocati di Como 24.05.2018.
5. Le parti confermano gli accordi presi in udienza 18-11-25 ed in particolare:
- dato atto che in data 18/11/25 il sig. ha ritirato la querela 31/3/24 – con remissione accettata CP_2
dalla signora lo stesso si impegna a ritirare tutte le querele presentate contro la signora Parte_1
che eventualmente dovessero risultare ancora pendenti Parte_1
- il padre acconsente al ed alla ripartizione della spesa al 50% Pt_2
- in merito all'assegno unico, i genitori concordano di dividerlo in parti uguali e si impegnano ad attivare le procedure necessarie presso INPS
Spese legali compensate tra le parti.
Dare atto che i signori e rinunciano all'impugnazione della sentenza. Parte_1 CP_2
3 Ordinare che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia della emananda sentenza all'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Como e del Comune di Villa d'Adda per le annotazioni e trascrizioni di legge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_2
in data 10/09/2019, in Como
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
4 (anno 2019, atto n. 89, reg., reg. atti di matrimonio, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Villa d'Adda dove l'atto
è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 27.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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