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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7479 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
Parte_1
Avv. NARDOCCI ALESSANDRA e Controparte_1
[...]
Avv. DE MEI DARIA e
Controparte_2
Avv. PANINI MASSIMILIANO e PE BR Avv. MELEGARI LUCA AMEDEO e EN ER e ER ER PO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.2310 del 2018 con cui il Tribunale di AT ha deciso quanto segue: “Deve premettersi che la riforma del processo civile intervenuta con la nota Legge n. 69/2009 s.m.i. ha apportato alcuni significativi mutamenti, tra l'altro e per quanto qui maggiormente interessa, al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. ed al correlato art. 118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione segnatamente al contenuto della sentenza (ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), che la motivazione deve esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche lo svolgimento del processo. L'art. 58, comma 2, della predetta legge, a sua volta, ha regolato la fase transitoria di applicazione delle nuove predette norme prevedendo, in particolare, che i novellati artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. di cui sopra trovano applicazione altresì ai giudizi pendenti in primo grado alla data di sua entrata in vigore (ossia, alla data del 04.07.2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della presente decisione nei termini tutti illustrati.
***** Con atto di citazione depositato in data 03.11.2009, parte attrice ha testualmente chiesto, per i motivi e nei termini meglio esposti in atti, “(…) Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adito (…): - in via principale, dichiarare la precedenza della trascrizione effettuata il 18.02.2009 nella Conservatoria di AT, al n. 4419, dell'atto di compravendita del 28.01.2009 (…) stipulato tra e LL BR e , a Controparte_2 Parte_1 rogito Notaio avente ad oggetto il locale ad uso cantina Persona_1 posto al piano terra, distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già Strada Lungomare) della consistenza catastale di mq. 12 confinante con proprietà Per_2 proprietà locale autoclave e area condominiale distinto al NCEU Per_3 di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub. 28, categoria C/2, rispetto alla trascrizione dell'atto di compravendita stipulato il 24.03.2009 tra AM RI e a rogito Notaio CP_1 Persona_4
, avente ad oggetto il medesimo bene e per effetto dichiarare che
[...] la IG.ra è l'unica e legittima proprietaria del bene Parte_1
“de quo”; in ogni caso e/o in via alternativa accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato il 24.03.2009 tra AM RI e a rogito Notaio avente ad CP_1 Persona_5 oggetto il bene per cui è causa (…); - per effetto ordinare ai IG.ri e l'immediata restituzione del bene Controparte_1 CP_1 immobile per cui è causa alla IG.ra con la consegna Parte_1 delle chiavi di accesso;
- conseguentemente condannare i IG.ri CP_1
e al risarcimento dei danni patiti e patendi
[...] CP_3 dall'attrice, per il mancato godimento dell'immobile nonché per il lucro cessante, quantificabile nei canoni di locazione percepibili per l'immobile in relazione agli affitti praticati nella zona in cui insiste l'immobile; in via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande pag. 2/14 attoree, condannare i IG.ri e LI BR, per la Controparte_2 garanzia da evizione prestata, ai sensi dell'art. 1483 c.c., I e II comma, a restituire all'attrice il prezzo pagato nonché a risarcirle il danno patito e patendo, ai sensi dell'art. 1479 c.c., e corrisponderle tutte le spese per al denuncia della lite e le successive derivanti dall'eventuale evizione subita;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi direttamente nei confronti della sottoscritta che se ne dichiara antistatario. (…)” (in sede di propria memoria ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositata il 03.05.2011, parte attrice, premesso il disconoscimento ex comma 2 dell'art. 215 c.p.c. della scrittura e firma sul documento datato 23.08.1991 tra il AM ed il NE (si ricordi, peraltro, che “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. (…)” – cfr., tra le altre: Cass., n. 23155/2014), ha testualmente chiesto: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via principale, (…): - accertare e dichiarare che il locale cantina distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già Strada Lungomare) confinante con proprietà
proprietà locale autoclave e area condominiale distinto Per_2 Per_3 al NCEU di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub. 28, oggetto di compravendita tra il IG. e BR LI e Controparte_2 Parte_1
per atto pubblico del 28.01.2009 a firma Notar
[...] Persona_1
è il medesimo locale cantina oggetto di compravendita per scrittura privata tra il IG. AM RI e la IG.ra , CP_1 autenticata dal Notaio il 24.03.2009 e per effetto dichiarare la Per_4 precedenza della trascrizione effettuata il 18.02.2009 nella conservatoria di AT al n. 4419 dell'atto pubblico di compravendita, Notaio Per_1 del 28.01.2009, 69789 rep. e 9320 racc., rispetto alla trascrizione
[...] della scrittura privata di vendita autenticata il 24.03.2009, Notaio
sul medesimo bene, e conseguentemente dichiarare che la IG.ra Per_4
è l'unica e legittima proprietaria dell'immobile per Parte_1 cui è causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita pag. 3/14 stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio il Per_4
24.03.2009 tra AM RI e , sul locale cantina per CP_1 cui è causa;
- respingere, per i motivi suindicati, tutte le domande spiegate dai convenuti nei confronti dell'attrice, compresa la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà del locale cantina “de quo” per usucapione, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta occupazione abusiva da parte dei IG.ri e del locale oggetto di causa dal Controparte_1 CP_1
28.01.2009 fino alla data dell'eventuale rilascio nonché accertare il valore locativo dell'immobile e per effetto condannare la IG.ra e CP_1
al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1 della somma che risulterà in corso di causa o di giustizia e/o equità dovuta a titolo di indennità per l' occupazione abusiva, oltre agli interessi maturati alle singole scadenze;
- ordinarsi ai IG.ri e Controparte_1
l'immediata restituzione del bene immobile per cui è causa CP_1 alla IG.ra con la consegna delle chiavi d'ingresso; - Parte_1 conseguentemente condannare i IG.ri e al CP_1 Controparte_1 risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi, sia per il mancato godimento dell'immobile dal 28.01.2009 fino all'effettivo rilascio, sia per il lucro cessante tenuto conto del valore locatizio dell'immobile accertato in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione maturata fino al rilascio;
- in via meramente subordinata in caso di mancato accoglimento delle domande attoree, condannare i IG.ri e Controparte_2
LI BR, per la garanzia da evizione prestata, ai sensi dell'art. 1483, I e II comma, a restituire alla IG.ra il prezzo di Parte_1 acquisto pagato, nonché le spese notarili e per la trascrizione dell'atto di compravendita, comprensivi di interessi maturati e rivalutazione e a corrisponderle tutte le spese per la denuncia della lite e le successive derivanti dall'evizione subita;
- conseguentemente condannare parti avversarie al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. (…)”). I convenuti e , costituitasi in giudizio CP_1 Controparte_1 mediante comparsa con istanza di chiamata di terzo depositata tempestivamente in data 29.01.2010, hanno contestato le avverse pretese deducendo – in particolare - la diversità dei beni oggetto del proprio suddetto atto di compravendita rispetto a quelli di controparte, così insistendo per il rigetto delle domande di controparte medesima ovvero, in via subordinata, per l'accertamento della proprietà del bene distinto nel pag. 4/14 relativo catasto al foglio 249-mappale 1018-sub. 31 in capo a CP_1
stessa per asserita intervenuta usucapione ultratrentennale ex artt.
[...]
1158 ss. c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, per la condanna del terzo chiamato AM RI alla garanzia per evizione con ogni ulteriore relativa conseguenza di legge. Il convenuto , costituitosi mediante comparsa depositata il Controparte_2
08.02.2010, ha a propria volta chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del detto atto di compravendita del 28.01.2009 siglato tra il AM e la per Notar e rigettarsi in ogni caso le CP_1 Per_6 domande attoree in tema di evizione. Il convenuto LL BR, costituitosi mediante comparsa depositata il 23.02.2010, ha chiesto accogliersi la domanda principale e respingersi la subordinata proposta nei propri riguardi, con condanna dei convenuti e alla refusione in proprio favore delle spese di lite con CP_1 CP_1 distrazione (in sede di propri scritti ex art. 190 c.p.c. depositati telematicamente il 19.04.2018 in atti, LL BR ha chiesto la condanna alle spese di lite nei riguardi anche del AM). Il terzo chiamato AM RI, costituitosi mediante comparsa con istanza di chiamata in causa di terzo depositata tempestivamente il 25.06.2010, ha insistito per il rigetto delle pretese attoree e l'accoglimento di quelle dei detti convenuti e ed, in via subordinata, per CP_1 CP_1 la condanna del terzo NE IL a garantirlo e tenerlo indenne in caso di evizione. Il terzo NE IL, viceversa, risulta contumace (cfr., in dettaglio, verbale d'udienza del 13.12.2011 segnatamente circa la relativa declaratoria di contumacia, in atti). Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, la presente vertenza, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Arch. depositata con allegati in data 10.12.2013 e nei Persona_7 relativi chiarimenti/risposta alle osservazioni delle parti in lite in data 04.06.2014 giusti provvedimenti dei precedenti Giudici Istruttori del 14- 22.12.2011 e del 12.12.2013 in atti, è pervenuta allo scrivente magistrato per la relativa trattazione (in senso ampio) all'udienza del 20.02.2018 in funzione della precisazione delle conclusioni, udienza del 20.02.2018 nel corso della quale essa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti medesime così come precisate a verbale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. Ciò posto e così compendiato il thema decidendum, va ricordato che “Il tipo di frazionamento o la piantina catastale, allegati all'atto e pag. 5/14 controfirmati dalle parti, costituiscono strumenti fondamentali per l'interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, dal momento che a quei documenti le parti hanno fatto espresso riferimento” (cfr., tra le altre: Cass., n. 7004/2017; nella medesima prospettiva e sempre in linea di principio nonché tra le altre, cfr. altresì: Cass., n.501/2006 e Cass., n. 3633/2004 e Cass., n. 4193/1995). Nel caso di specie, il CTU Arch. in seno alla propria Persona_7 detta relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio depositata con allegati in data 10.12.2013 e nei relativi chiarimenti/correlative risposte alle osservazioni delle parti in data 04.06.2014 in atti, ha chiarito, a seguito altresì di appositi sopralluoghi e rispetto all'atto di compravendita di parte odierna attrice, che “(…) La cantina int. 12 di cui alla planimetria allegata (ndr: allegata all'atto di compravendita e sottoscritta), non corrisponde al sub. 28 di cui in atto, poiché lo stesso subalterno identifica la cantina int. 11 di cui alla planimetria allegata in atto. Così come non risulta coerente la descrizione dei confini (…). In ultimo, la descrizione della consistenza enunciata in mq. 12, non risulta identificare la cantina int. 12 (…)” e, circa l'atto di compravendita della , che “(…) Tale CP_1 atto non risulta corretto nella descrizione dei confini (…)”, così concludendo, in proposito, nel senso che il primo atto “(…) erra in più punti. Errando anche l'identificazione catastale che permette al secondo atto (…) di essere trascritto correttamente. Quindi si giunge alle seguenti conclusioni:
1. La sig.ra , in comunione dei beni, è CP_1 proprietaria del bene identificato al Catasto Fabbricati del Comune di AT foglio 249 part. 163 sub. 31 (…) consistenza 7 mq;
2. La sig.ra è proprietaria del bene identificato al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di AT foglio 249 part. 163 sub. 28 (…) consistenza 12 mq. Il tutto come da fonti sopracitate, volturate e trascritte. (…)” (cfr., in dettaglio, relazione del CTU Arch. depositata in data Persona_7
10.12.2013, in atti). Siffatte conclusioni risultano essere state ribadite in seno in seno, altresì, alla ridetta relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio del CTU Arch. depositata a chiarimenti/correlative risposte alle Persona_7 osservazioni delle parti in data 04.06.2014, in atti. Le risultanze della detta attività peritale, nel loro insieme (si ricordi che
“La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate pag. 6/14 cognizioni tecniche” – cfr., in tal senso ed in termini generali nonché tra le altre: Cass., n. 2957/1999), risultano corroborate, fra l'altro, dalla documentazione prodotta (cfr., in dettaglio e tra l'altro, allegati nn. 01 e 05 di cui all'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e correlativo indice atti depositati il 03.11.2009, ossia copia atto di compravendita tra e LL BR quali venditori e Controparte_4
quale compratore afferente il bene de quo autenticato Parte_1 per Notar di AT in data 28.01.2009-rep. n. 69789 e Persona_1 racc. n. 9320-art. 1 e copia atto di compravendita tra AM RI quale venditore e quali compratore afferente l'altro bene de CP_1 quo autenticato per Notar di RI (RM) in Persona_4 data 20.03.2009-rep. n. 96716 e racc. n. 23351-art. 1, in atti), oltre che essere state suffragate dalla verifica dello stato dei luoghi, come esposto. Pertanto, in forza di tutto quanto precede in fatto ed in diritto e tenuto conto dell'oggetto del contendere, deve concludersi nel senso del rigetto delle pretese attoree tutte, mentre resta conseguentemente assorbita ogni altra questione (si ricordi, del resto e più in generale, che “L'errore materiale che le parti abbiano commesso nell'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di un'azione di annullamento” – cfr., tra le altre e per certi versi a fortiori nel caso di specie: Cass., n. 5277/1986 – e, più a monte, che “L'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché, in tal caso, l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata "inutiliter data"” – cfr.: Cass., n.27295/2013 – nonché che “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” – cfr., tra le altre: Cass., n. 17270/2015; si ricordi, ulteriormente, che “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti pag. 7/14 significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” - in tal senso, tra le altre e sempre per l'affermazione di principio, cfr.: Cass., n. 8294/2011). Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.55/2014 s.m.i. alla luce pure delle caratteristiche e della natura dell'affare nonché del numero e della natura delle questioni giuridiche e di fatto trattate oltre che in ragione del valore della controversia e dell'attività istruttoria e difensiva complessivamente svolte, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico di parte attrice, da un lato, ed a favore delle controparti, dall'altro lato, attese altresì le rispettive e relative posizioni processuali e le peculiarità tutte di causa, ad eccezione del terzo contumace NE IL per il quale non vi è luogo a provvedere e della parte LL BR il quale risulta aver chiesto la condanna alle spese di lite solo nei riguardi di e Controparte_1 CP_1
e AM RI risultati però vittoriosi e per il quale esse
[...] vengono dunque integralmente compensate (si ricordi, poi, che “In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” – cfr., più in generale ed a ben vedere nonché tra le altre: Cass., n. 23552/2011 – ed, al contempo, che “La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” – cfr., tra le altre: Cass., n. 22106/2007).
pag. 8/14 Allo stesso modo e per le medesime ragioni, le spese (in senso ampio) per la detta consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa a firma del CTU Arch. già liquidate come da separato Persona_7 provvedimento dell'adito Tribunale Ordinario di AT del 12-18.12.2013 in atti, devono porsi ora definitivamente a carico di parte odierna attrice in quanto soccombente (cfr., tra le altre: Cass., n. 28094/2009; si precisa, incidentalmente, che non risulta presentata eventuale richiesta di liquidazione in relazione ai detti chiarimenti (in senso ampio) peritali depositati il 04.06.2014).
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione, difesa e/o deduzione disattese, il Tribunale Ordinario di AT- Sezione Prima Civile, nella persona del magistrato indicato in epigrafe e definitivamente pronunciando nella causa in oggetto con R.G. n. 7079/2009, così provvede:
- rigetta le pretese attoree;
- dichiara il non luogo a provvedere circa le spese di lite del presente giudizio rispetto al contumace ER PO;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio rispetto alla parte PE BR;
- condanna, viceversa, parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controparti , CP_1
, e EN Controparte_1 Controparte_2
ER, spese di lite liquidate in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per compensi professionali oltre oneri di legge in favore di CP_1
e ed in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per Controparte_1 compensi professionali oltre oneri di legge in favore di CP_2
ed in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per compensi
[...] professionali oltre oneri di legge in favore di EN ER;
- pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese (in senso ampio) relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa a firma del CTU Arch. spese (in senso ampio) già Persona_7 liquidate come da separato provvedimento dell'adito Tribunale Ordinario di AT del 12-18.12.2013.” Gli appellati e hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1 CP_1
I LL hanno chiesto l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda subordinata proposta dagli appellanti nei loro confronti in relazione alla garanzia per evizione. Il AM e gli eredi del NE hanno optato per la contumacia. pag. 9/14 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante critica la sentenza gravata poiché il Tribunale non avrebbe
“tenuto conto ed esaminato la copiosa documentazione probante l'identità dei due immobili nei suindicati atti di compravendita (prodotta sia dalla presente difesa nonché dalle difesa dei fratelli LL costruttori e venditori del locale per cui è causa) e non ha valutato le critiche mosse alle conclusioni del CTU, limitandosi a riportarsi alle risultanze di una CTU, totalmente errata.”
“Infatti, dalla documentazione prodotta, non v'è dubbio che l'immobile oggetto del contendere sia la cantina numero n.12 e che i confini della predetta cantina siano la proprietà (interno n.11), la proprietà Per_2
(interno n.10), locale autoclave area condominiale. Per_3
Nonostante ciò il CTU conclude il suo elaborato peritale sostenendo, erroneamente, una diversità del bene immobile compravenduto con atto pubblico di compravendita tra l'appellante i fratelli e di CP_2 compravendita (nulla ed inefficace) tra AM e i coniugi ” CP_1
“Non v'è dubbio che le valutazioni tecniche del Consulente d'Ufficio siano errate: quest'ultimo è giunto alle sue conclusioni basandosi esclusivamente sulle visure catastali, che come noto, non hanno alcun valore probatorio. Fino alla nota riforma catastale del 2012, le risultanze catastali derivano esclusivamente dalle semplici dichiarazioni dei privati che procedevano ai vari accatastamenti, senza alcun controllo da parte delle autorità preposte.”
“Inoltre il CTU non ha tenuto conto che il bene, oggetto della predetta scrittura privata di compravendita, non era neppure accatastato (si veda atto di compravendita vendita Notaio ). Persona_8
Per questo la trascrizione in Conservatoria del predetto atto, avente ad oggetto un bene non accatasto, è avvenuta su un bene immobile (sub 28 oggetto di compravendita regolare tra e accatastato fin Parte_1 CP_2 dal 26/7/78 (come si evince dalla scheda UTE allegata con partita 4541 Fg.249 n.1018 sub 28 riportata al n.37 della scheda (in atti, depositata dalla difesa di ) in catasto risultava da sempre individuato Controparte_2 con il sub 28).”
“ (omissis) il CTU ha tralasciato di valutare completamente il certificato ipotecario della Conservatoria di AT del 20/5/2009 che si rideposita ( all.4), dalla quale alla pagina n.2 si evince che sullo stesso bene ( sempre pag. 10/14 individuato con il sub 28) risulta sia la trascrizione della sig.ra Parte_1
(del 18/2/2009 ) che quella della sig.ra del 31/3/2009, nonché di CP_1 accertare e verificare che l'interno 11, è stato fin dal 1979 acquistato regolarmente dalla sig.ra con regolare atto notarile di Per_2 compravendita trascritta ( all.3). Gli unici che non hanno mai acquistato con regolare atto notarile di compravendita sono i coniugi che con espediente (scrittura CP_1 privata autenticata, trascritta successivamente al regolare atto di compravendita tra l'attrice e i costruttori , cercano di aggiudicarsi CP_2 la titolarità del bene e di conseguenza impedire il rilascio alla legittima proprietaria . E' fin troppo noto che solo la Parte_1 trascrizione in Conservatoria (e non quanto risulta in Catasto) rende opponibile ai terzi eventuali trascrizioni o iscrizione sui beni immobili, ed ha sicuro valore probatorio!”. Disposto il rinnovo della CTU il perito ha concluso come segue: “I due atti di compravendita fanno riferimento allo stesso bene, con le seguenti precisazioni: 1) Il bene oggetto dell'atto notaio (Rep. 69789 Racc. Per_1
9320) del 28.1.2009, è da individuare nella cantina con numero interno 12, posta fra la n. 11 e il locale denominato autoclave e con accesso da area esterna condominiale, all'epoca non individuato catastalmente. Tuttavia, nella individuazione catastale riportata nell'atto stesso, il bene è indicato come subalterno 28, coincidente invece con la cantina interno n. 11, appunto confinante. 2) Il bene oggetto dell'atto notaio (Rep. 96716 Racc. Persona_4
23351) del 24.3.2009, è identificato nella stessa cantina interno n. 12, posta fra la n. 11 e il locale denominato autoclave e con accesso da area esterna condominiale, all'epoca non individuato catastalmente e da accatastare a seguito dell'atto stesso, come effettivamente eseguito a cura dell'acquirente in data 9.4.2009.” Rileva la Corte che le conclusioni alle quali è giunto il CTU appaiono del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, poiché gli atti di vendita, come accertato, riguardano il medesimo immobile, risulta comprovato che ha acquistato con Parte_1 atto pubblico notarile di compravendita del 28 gennaio 2009, trascritto il 18.2.2009, dai fratelli LL, proprietari giusta atto di provenienza (atto pubblico notarile) risalente al 28 agosto 1965 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Velletri il 3/9/1965. Quindi l'attrice ha acquistato con atto pubblico notarile trascritto il 18.2.2009, laddove invece i coniugi asseriscono di aver CP_1
pag. 11/14 acquistato dal AM (che a sua volta non ha fornito la prova certa di essere proprietario dell'immobile) con una scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni da un Notaio, in data 20/3/2009, quindi successivamente sia alla stipula dell'atto pubblico notarile di compravendita del 28 gennaio 2009 tra e i fratelli Parte_1
LL, sia successivamente alla trascrizione di quest'ultimo atto avvenuta in data 18.2.2009. Inoltre è rimasto sguarnito di prova l'acquisto del AM dal NE, il quale a sua volta lo avrebbe acquistato da Controparte_2
Pertanto anche l'acquisto dei coniugi dal AM è rimasto CP_1 indimostrato. Conseguentemente va accertato che è l'unica legittima Parte_1 proprietaria dell'immobile per cui è causa, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita del 28.1.2009 e va ordinato a Controparte_1
e l'immediata restituzione alla predetta del bene immobile de
CP_1 quo. Costoro vanno condannati, altresì, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellante per il mancato godimento dell'immobile che, parametrati al valore locativo (tenuto conto dell'accertamento del CTU di primo grado) vanno liquidati in € 2.070,00 (pari a € 207,00 annui) quale valore equitativamente stabilito e richiesto nelle conclusioni dell'atto d'appello che, pur essendo debito di valore, deve ritenersi così equitativamente rivalutato all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze annuali sino al soddisfo. La ha riproposto in questa sede la domanda di usucapione
CP_1 deducendo quanto segue: “Ad ogni buon conto si fa presente in riferimento alla proprietà contesa che la sig.ra in regime di comunione con il
CP_1 coniuge sono divenuti esclusivi e legittimi proprietari per aver i
CP_1 loro danti causa, sig. NE e sig. AM, e successivamente loro stessi posseduto uti dominus l'immobile da oltre 30 anni (dal 1977 il sig. NE;
dal 1991 il sig. AM e dal 2002 la sig.ra ed il sig.
CP_1
.” CP_1
La domanda va respinta posto che non è stato allegato né, tanto meno dimostrato l'esercizio del possesso ad usucapionem che deve essere continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, uti dominus e, soggettivamente, caratterizzato dall'animus possidendi. Le spese di lite di entrambi i gradi, ivi comprese quelle per le consulenze tecniche, seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico degli appellati e , nel rapporto processuale con Controparte_1 CP_1
l'appellante.
pag. 12/14 Quelle del presente grado relative al rapporto processuale tra la Parte_1 ed i LL devono porsi a carico della prima, in applicazione del principio di causalità, tenuto conto che costoro sono stati citati sin dall'introduzione del giudizio, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dagli occupanti dell'immobile. Quelle del primo grado nel rapporto processuale con il AM devono porsi a carico del e della che lo hanno chiamato in causa CP_1 CP_1 risultando, poi, soccombenti. Respinge la domanda di restituzione, proposta dagli appellanti, di quanto pagato in esecuzione della sentenza stante il difetto di prova dei pagamenti asseritamente eseguiti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara che il locale cantina, piano terra, distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già strada lungomare) confinante con proprietà proprietà locale Per_2 Per_3 autoclave e area condominiale distinto al NCEU di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub.28, z.c 2, categoria c/2, classe 2 oggetto di compravendita tra e BR LL e per atto CP_2 Parte_1 pubblico del 28/1/2009 a firma Notar è il medesimo locale Persona_1 cantina oggetto di compravendita per scrittura tra il AM RI e
, autenticata dal Notaio il 24.3.2009 e per effetto CP_1 Per_4 dichiara che è l'unica proprietaria dell'immobile per Parte_1 cui è causa;
condanna e all'immediato rilascio Controparte_1 CP_1 dell'immobile a ed al pagamento in suo favore di euro Parte_1
2.070,00 oltre interessi maturati, nella misura legale, dalle singole scadenze annuali sino al soddisfo;
respinge la domanda di usucapione proposta da;
CP_1 condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1 di entrambi i gradi in favore di nella misura che Parte_1 liquida in euro 3.000,00, quanto al primo grado ed euro 3.500,00, quanto al secondo grado, oltre CU, spese generali ed oneri di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e LL BR nella misura che Controparte_2 liquida, per ciascuno, in euro 3.000,00, oltre spese generali ed oneri di pag. 13/14 legge, da distrarsi, per LL BR, all'avv. Luca Amedeo Melegari, dichiaratosi antistatario;
condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1 del primo grado in favore di AM RI nella misura che liquida in euro 2.000,00 oltre CU, spese generali ed oneri di legge. Pone definitivamente a carico di e le spese Controparte_1 CP_1 delle consulenze tecniche d'ufficio di entrambi i gradi. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 14/14
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7479 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
Parte_1
Avv. NARDOCCI ALESSANDRA e Controparte_1
[...]
Avv. DE MEI DARIA e
Controparte_2
Avv. PANINI MASSIMILIANO e PE BR Avv. MELEGARI LUCA AMEDEO e EN ER e ER ER PO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.2310 del 2018 con cui il Tribunale di AT ha deciso quanto segue: “Deve premettersi che la riforma del processo civile intervenuta con la nota Legge n. 69/2009 s.m.i. ha apportato alcuni significativi mutamenti, tra l'altro e per quanto qui maggiormente interessa, al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. ed al correlato art. 118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione segnatamente al contenuto della sentenza (ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), che la motivazione deve esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche lo svolgimento del processo. L'art. 58, comma 2, della predetta legge, a sua volta, ha regolato la fase transitoria di applicazione delle nuove predette norme prevedendo, in particolare, che i novellati artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. di cui sopra trovano applicazione altresì ai giudizi pendenti in primo grado alla data di sua entrata in vigore (ossia, alla data del 04.07.2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della presente decisione nei termini tutti illustrati.
***** Con atto di citazione depositato in data 03.11.2009, parte attrice ha testualmente chiesto, per i motivi e nei termini meglio esposti in atti, “(…) Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adito (…): - in via principale, dichiarare la precedenza della trascrizione effettuata il 18.02.2009 nella Conservatoria di AT, al n. 4419, dell'atto di compravendita del 28.01.2009 (…) stipulato tra e LL BR e , a Controparte_2 Parte_1 rogito Notaio avente ad oggetto il locale ad uso cantina Persona_1 posto al piano terra, distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già Strada Lungomare) della consistenza catastale di mq. 12 confinante con proprietà Per_2 proprietà locale autoclave e area condominiale distinto al NCEU Per_3 di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub. 28, categoria C/2, rispetto alla trascrizione dell'atto di compravendita stipulato il 24.03.2009 tra AM RI e a rogito Notaio CP_1 Persona_4
, avente ad oggetto il medesimo bene e per effetto dichiarare che
[...] la IG.ra è l'unica e legittima proprietaria del bene Parte_1
“de quo”; in ogni caso e/o in via alternativa accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato il 24.03.2009 tra AM RI e a rogito Notaio avente ad CP_1 Persona_5 oggetto il bene per cui è causa (…); - per effetto ordinare ai IG.ri e l'immediata restituzione del bene Controparte_1 CP_1 immobile per cui è causa alla IG.ra con la consegna Parte_1 delle chiavi di accesso;
- conseguentemente condannare i IG.ri CP_1
e al risarcimento dei danni patiti e patendi
[...] CP_3 dall'attrice, per il mancato godimento dell'immobile nonché per il lucro cessante, quantificabile nei canoni di locazione percepibili per l'immobile in relazione agli affitti praticati nella zona in cui insiste l'immobile; in via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande pag. 2/14 attoree, condannare i IG.ri e LI BR, per la Controparte_2 garanzia da evizione prestata, ai sensi dell'art. 1483 c.c., I e II comma, a restituire all'attrice il prezzo pagato nonché a risarcirle il danno patito e patendo, ai sensi dell'art. 1479 c.c., e corrisponderle tutte le spese per al denuncia della lite e le successive derivanti dall'eventuale evizione subita;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi direttamente nei confronti della sottoscritta che se ne dichiara antistatario. (…)” (in sede di propria memoria ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositata il 03.05.2011, parte attrice, premesso il disconoscimento ex comma 2 dell'art. 215 c.p.c. della scrittura e firma sul documento datato 23.08.1991 tra il AM ed il NE (si ricordi, peraltro, che “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. (…)” – cfr., tra le altre: Cass., n. 23155/2014), ha testualmente chiesto: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via principale, (…): - accertare e dichiarare che il locale cantina distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già Strada Lungomare) confinante con proprietà
proprietà locale autoclave e area condominiale distinto Per_2 Per_3 al NCEU di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub. 28, oggetto di compravendita tra il IG. e BR LI e Controparte_2 Parte_1
per atto pubblico del 28.01.2009 a firma Notar
[...] Persona_1
è il medesimo locale cantina oggetto di compravendita per scrittura privata tra il IG. AM RI e la IG.ra , CP_1 autenticata dal Notaio il 24.03.2009 e per effetto dichiarare la Per_4 precedenza della trascrizione effettuata il 18.02.2009 nella conservatoria di AT al n. 4419 dell'atto pubblico di compravendita, Notaio Per_1 del 28.01.2009, 69789 rep. e 9320 racc., rispetto alla trascrizione
[...] della scrittura privata di vendita autenticata il 24.03.2009, Notaio
sul medesimo bene, e conseguentemente dichiarare che la IG.ra Per_4
è l'unica e legittima proprietaria dell'immobile per Parte_1 cui è causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita pag. 3/14 stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio il Per_4
24.03.2009 tra AM RI e , sul locale cantina per CP_1 cui è causa;
- respingere, per i motivi suindicati, tutte le domande spiegate dai convenuti nei confronti dell'attrice, compresa la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà del locale cantina “de quo” per usucapione, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta occupazione abusiva da parte dei IG.ri e del locale oggetto di causa dal Controparte_1 CP_1
28.01.2009 fino alla data dell'eventuale rilascio nonché accertare il valore locativo dell'immobile e per effetto condannare la IG.ra e CP_1
al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1 della somma che risulterà in corso di causa o di giustizia e/o equità dovuta a titolo di indennità per l' occupazione abusiva, oltre agli interessi maturati alle singole scadenze;
- ordinarsi ai IG.ri e Controparte_1
l'immediata restituzione del bene immobile per cui è causa CP_1 alla IG.ra con la consegna delle chiavi d'ingresso; - Parte_1 conseguentemente condannare i IG.ri e al CP_1 Controparte_1 risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi, sia per il mancato godimento dell'immobile dal 28.01.2009 fino all'effettivo rilascio, sia per il lucro cessante tenuto conto del valore locatizio dell'immobile accertato in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione maturata fino al rilascio;
- in via meramente subordinata in caso di mancato accoglimento delle domande attoree, condannare i IG.ri e Controparte_2
LI BR, per la garanzia da evizione prestata, ai sensi dell'art. 1483, I e II comma, a restituire alla IG.ra il prezzo di Parte_1 acquisto pagato, nonché le spese notarili e per la trascrizione dell'atto di compravendita, comprensivi di interessi maturati e rivalutazione e a corrisponderle tutte le spese per la denuncia della lite e le successive derivanti dall'evizione subita;
- conseguentemente condannare parti avversarie al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. (…)”). I convenuti e , costituitasi in giudizio CP_1 Controparte_1 mediante comparsa con istanza di chiamata di terzo depositata tempestivamente in data 29.01.2010, hanno contestato le avverse pretese deducendo – in particolare - la diversità dei beni oggetto del proprio suddetto atto di compravendita rispetto a quelli di controparte, così insistendo per il rigetto delle domande di controparte medesima ovvero, in via subordinata, per l'accertamento della proprietà del bene distinto nel pag. 4/14 relativo catasto al foglio 249-mappale 1018-sub. 31 in capo a CP_1
stessa per asserita intervenuta usucapione ultratrentennale ex artt.
[...]
1158 ss. c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, per la condanna del terzo chiamato AM RI alla garanzia per evizione con ogni ulteriore relativa conseguenza di legge. Il convenuto , costituitosi mediante comparsa depositata il Controparte_2
08.02.2010, ha a propria volta chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del detto atto di compravendita del 28.01.2009 siglato tra il AM e la per Notar e rigettarsi in ogni caso le CP_1 Per_6 domande attoree in tema di evizione. Il convenuto LL BR, costituitosi mediante comparsa depositata il 23.02.2010, ha chiesto accogliersi la domanda principale e respingersi la subordinata proposta nei propri riguardi, con condanna dei convenuti e alla refusione in proprio favore delle spese di lite con CP_1 CP_1 distrazione (in sede di propri scritti ex art. 190 c.p.c. depositati telematicamente il 19.04.2018 in atti, LL BR ha chiesto la condanna alle spese di lite nei riguardi anche del AM). Il terzo chiamato AM RI, costituitosi mediante comparsa con istanza di chiamata in causa di terzo depositata tempestivamente il 25.06.2010, ha insistito per il rigetto delle pretese attoree e l'accoglimento di quelle dei detti convenuti e ed, in via subordinata, per CP_1 CP_1 la condanna del terzo NE IL a garantirlo e tenerlo indenne in caso di evizione. Il terzo NE IL, viceversa, risulta contumace (cfr., in dettaglio, verbale d'udienza del 13.12.2011 segnatamente circa la relativa declaratoria di contumacia, in atti). Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, la presente vertenza, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Arch. depositata con allegati in data 10.12.2013 e nei Persona_7 relativi chiarimenti/risposta alle osservazioni delle parti in lite in data 04.06.2014 giusti provvedimenti dei precedenti Giudici Istruttori del 14- 22.12.2011 e del 12.12.2013 in atti, è pervenuta allo scrivente magistrato per la relativa trattazione (in senso ampio) all'udienza del 20.02.2018 in funzione della precisazione delle conclusioni, udienza del 20.02.2018 nel corso della quale essa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti medesime così come precisate a verbale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis. Ciò posto e così compendiato il thema decidendum, va ricordato che “Il tipo di frazionamento o la piantina catastale, allegati all'atto e pag. 5/14 controfirmati dalle parti, costituiscono strumenti fondamentali per l'interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, dal momento che a quei documenti le parti hanno fatto espresso riferimento” (cfr., tra le altre: Cass., n. 7004/2017; nella medesima prospettiva e sempre in linea di principio nonché tra le altre, cfr. altresì: Cass., n.501/2006 e Cass., n. 3633/2004 e Cass., n. 4193/1995). Nel caso di specie, il CTU Arch. in seno alla propria Persona_7 detta relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio depositata con allegati in data 10.12.2013 e nei relativi chiarimenti/correlative risposte alle osservazioni delle parti in data 04.06.2014 in atti, ha chiarito, a seguito altresì di appositi sopralluoghi e rispetto all'atto di compravendita di parte odierna attrice, che “(…) La cantina int. 12 di cui alla planimetria allegata (ndr: allegata all'atto di compravendita e sottoscritta), non corrisponde al sub. 28 di cui in atto, poiché lo stesso subalterno identifica la cantina int. 11 di cui alla planimetria allegata in atto. Così come non risulta coerente la descrizione dei confini (…). In ultimo, la descrizione della consistenza enunciata in mq. 12, non risulta identificare la cantina int. 12 (…)” e, circa l'atto di compravendita della , che “(…) Tale CP_1 atto non risulta corretto nella descrizione dei confini (…)”, così concludendo, in proposito, nel senso che il primo atto “(…) erra in più punti. Errando anche l'identificazione catastale che permette al secondo atto (…) di essere trascritto correttamente. Quindi si giunge alle seguenti conclusioni:
1. La sig.ra , in comunione dei beni, è CP_1 proprietaria del bene identificato al Catasto Fabbricati del Comune di AT foglio 249 part. 163 sub. 31 (…) consistenza 7 mq;
2. La sig.ra è proprietaria del bene identificato al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di AT foglio 249 part. 163 sub. 28 (…) consistenza 12 mq. Il tutto come da fonti sopracitate, volturate e trascritte. (…)” (cfr., in dettaglio, relazione del CTU Arch. depositata in data Persona_7
10.12.2013, in atti). Siffatte conclusioni risultano essere state ribadite in seno in seno, altresì, alla ridetta relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio del CTU Arch. depositata a chiarimenti/correlative risposte alle Persona_7 osservazioni delle parti in data 04.06.2014, in atti. Le risultanze della detta attività peritale, nel loro insieme (si ricordi che
“La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate pag. 6/14 cognizioni tecniche” – cfr., in tal senso ed in termini generali nonché tra le altre: Cass., n. 2957/1999), risultano corroborate, fra l'altro, dalla documentazione prodotta (cfr., in dettaglio e tra l'altro, allegati nn. 01 e 05 di cui all'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e correlativo indice atti depositati il 03.11.2009, ossia copia atto di compravendita tra e LL BR quali venditori e Controparte_4
quale compratore afferente il bene de quo autenticato Parte_1 per Notar di AT in data 28.01.2009-rep. n. 69789 e Persona_1 racc. n. 9320-art. 1 e copia atto di compravendita tra AM RI quale venditore e quali compratore afferente l'altro bene de CP_1 quo autenticato per Notar di RI (RM) in Persona_4 data 20.03.2009-rep. n. 96716 e racc. n. 23351-art. 1, in atti), oltre che essere state suffragate dalla verifica dello stato dei luoghi, come esposto. Pertanto, in forza di tutto quanto precede in fatto ed in diritto e tenuto conto dell'oggetto del contendere, deve concludersi nel senso del rigetto delle pretese attoree tutte, mentre resta conseguentemente assorbita ogni altra questione (si ricordi, del resto e più in generale, che “L'errore materiale che le parti abbiano commesso nell'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di un contratto è rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto stesso, restando in tal caso esclusa, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di errore attinente alla volontà, la necessità della proposizione di un'azione di annullamento” – cfr., tra le altre e per certi versi a fortiori nel caso di specie: Cass., n. 5277/1986 – e, più a monte, che “L'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall'attore, poiché, in tal caso, l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata "inutiliter data"” – cfr.: Cass., n.27295/2013 – nonché che “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” – cfr., tra le altre: Cass., n. 17270/2015; si ricordi, ulteriormente, che “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti pag. 7/14 significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” - in tal senso, tra le altre e sempre per l'affermazione di principio, cfr.: Cass., n. 8294/2011). Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.55/2014 s.m.i. alla luce pure delle caratteristiche e della natura dell'affare nonché del numero e della natura delle questioni giuridiche e di fatto trattate oltre che in ragione del valore della controversia e dell'attività istruttoria e difensiva complessivamente svolte, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico di parte attrice, da un lato, ed a favore delle controparti, dall'altro lato, attese altresì le rispettive e relative posizioni processuali e le peculiarità tutte di causa, ad eccezione del terzo contumace NE IL per il quale non vi è luogo a provvedere e della parte LL BR il quale risulta aver chiesto la condanna alle spese di lite solo nei riguardi di e Controparte_1 CP_1
e AM RI risultati però vittoriosi e per il quale esse
[...] vengono dunque integralmente compensate (si ricordi, poi, che “In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” – cfr., più in generale ed a ben vedere nonché tra le altre: Cass., n. 23552/2011 – ed, al contempo, che “La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” – cfr., tra le altre: Cass., n. 22106/2007).
pag. 8/14 Allo stesso modo e per le medesime ragioni, le spese (in senso ampio) per la detta consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa a firma del CTU Arch. già liquidate come da separato Persona_7 provvedimento dell'adito Tribunale Ordinario di AT del 12-18.12.2013 in atti, devono porsi ora definitivamente a carico di parte odierna attrice in quanto soccombente (cfr., tra le altre: Cass., n. 28094/2009; si precisa, incidentalmente, che non risulta presentata eventuale richiesta di liquidazione in relazione ai detti chiarimenti (in senso ampio) peritali depositati il 04.06.2014).
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione, difesa e/o deduzione disattese, il Tribunale Ordinario di AT- Sezione Prima Civile, nella persona del magistrato indicato in epigrafe e definitivamente pronunciando nella causa in oggetto con R.G. n. 7079/2009, così provvede:
- rigetta le pretese attoree;
- dichiara il non luogo a provvedere circa le spese di lite del presente giudizio rispetto al contumace ER PO;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio rispetto alla parte PE BR;
- condanna, viceversa, parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controparti , CP_1
, e EN Controparte_1 Controparte_2
ER, spese di lite liquidate in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per compensi professionali oltre oneri di legge in favore di CP_1
e ed in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per Controparte_1 compensi professionali oltre oneri di legge in favore di CP_2
ed in complessivi €2.000/00 (duemila/00) per compensi
[...] professionali oltre oneri di legge in favore di EN ER;
- pone definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese (in senso ampio) relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa a firma del CTU Arch. spese (in senso ampio) già Persona_7 liquidate come da separato provvedimento dell'adito Tribunale Ordinario di AT del 12-18.12.2013.” Gli appellati e hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1 CP_1
I LL hanno chiesto l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda subordinata proposta dagli appellanti nei loro confronti in relazione alla garanzia per evizione. Il AM e gli eredi del NE hanno optato per la contumacia. pag. 9/14 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante critica la sentenza gravata poiché il Tribunale non avrebbe
“tenuto conto ed esaminato la copiosa documentazione probante l'identità dei due immobili nei suindicati atti di compravendita (prodotta sia dalla presente difesa nonché dalle difesa dei fratelli LL costruttori e venditori del locale per cui è causa) e non ha valutato le critiche mosse alle conclusioni del CTU, limitandosi a riportarsi alle risultanze di una CTU, totalmente errata.”
“Infatti, dalla documentazione prodotta, non v'è dubbio che l'immobile oggetto del contendere sia la cantina numero n.12 e che i confini della predetta cantina siano la proprietà (interno n.11), la proprietà Per_2
(interno n.10), locale autoclave area condominiale. Per_3
Nonostante ciò il CTU conclude il suo elaborato peritale sostenendo, erroneamente, una diversità del bene immobile compravenduto con atto pubblico di compravendita tra l'appellante i fratelli e di CP_2 compravendita (nulla ed inefficace) tra AM e i coniugi ” CP_1
“Non v'è dubbio che le valutazioni tecniche del Consulente d'Ufficio siano errate: quest'ultimo è giunto alle sue conclusioni basandosi esclusivamente sulle visure catastali, che come noto, non hanno alcun valore probatorio. Fino alla nota riforma catastale del 2012, le risultanze catastali derivano esclusivamente dalle semplici dichiarazioni dei privati che procedevano ai vari accatastamenti, senza alcun controllo da parte delle autorità preposte.”
“Inoltre il CTU non ha tenuto conto che il bene, oggetto della predetta scrittura privata di compravendita, non era neppure accatastato (si veda atto di compravendita vendita Notaio ). Persona_8
Per questo la trascrizione in Conservatoria del predetto atto, avente ad oggetto un bene non accatasto, è avvenuta su un bene immobile (sub 28 oggetto di compravendita regolare tra e accatastato fin Parte_1 CP_2 dal 26/7/78 (come si evince dalla scheda UTE allegata con partita 4541 Fg.249 n.1018 sub 28 riportata al n.37 della scheda (in atti, depositata dalla difesa di ) in catasto risultava da sempre individuato Controparte_2 con il sub 28).”
“ (omissis) il CTU ha tralasciato di valutare completamente il certificato ipotecario della Conservatoria di AT del 20/5/2009 che si rideposita ( all.4), dalla quale alla pagina n.2 si evince che sullo stesso bene ( sempre pag. 10/14 individuato con il sub 28) risulta sia la trascrizione della sig.ra Parte_1
(del 18/2/2009 ) che quella della sig.ra del 31/3/2009, nonché di CP_1 accertare e verificare che l'interno 11, è stato fin dal 1979 acquistato regolarmente dalla sig.ra con regolare atto notarile di Per_2 compravendita trascritta ( all.3). Gli unici che non hanno mai acquistato con regolare atto notarile di compravendita sono i coniugi che con espediente (scrittura CP_1 privata autenticata, trascritta successivamente al regolare atto di compravendita tra l'attrice e i costruttori , cercano di aggiudicarsi CP_2 la titolarità del bene e di conseguenza impedire il rilascio alla legittima proprietaria . E' fin troppo noto che solo la Parte_1 trascrizione in Conservatoria (e non quanto risulta in Catasto) rende opponibile ai terzi eventuali trascrizioni o iscrizione sui beni immobili, ed ha sicuro valore probatorio!”. Disposto il rinnovo della CTU il perito ha concluso come segue: “I due atti di compravendita fanno riferimento allo stesso bene, con le seguenti precisazioni: 1) Il bene oggetto dell'atto notaio (Rep. 69789 Racc. Per_1
9320) del 28.1.2009, è da individuare nella cantina con numero interno 12, posta fra la n. 11 e il locale denominato autoclave e con accesso da area esterna condominiale, all'epoca non individuato catastalmente. Tuttavia, nella individuazione catastale riportata nell'atto stesso, il bene è indicato come subalterno 28, coincidente invece con la cantina interno n. 11, appunto confinante. 2) Il bene oggetto dell'atto notaio (Rep. 96716 Racc. Persona_4
23351) del 24.3.2009, è identificato nella stessa cantina interno n. 12, posta fra la n. 11 e il locale denominato autoclave e con accesso da area esterna condominiale, all'epoca non individuato catastalmente e da accatastare a seguito dell'atto stesso, come effettivamente eseguito a cura dell'acquirente in data 9.4.2009.” Rileva la Corte che le conclusioni alle quali è giunto il CTU appaiono del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, poiché gli atti di vendita, come accertato, riguardano il medesimo immobile, risulta comprovato che ha acquistato con Parte_1 atto pubblico notarile di compravendita del 28 gennaio 2009, trascritto il 18.2.2009, dai fratelli LL, proprietari giusta atto di provenienza (atto pubblico notarile) risalente al 28 agosto 1965 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Velletri il 3/9/1965. Quindi l'attrice ha acquistato con atto pubblico notarile trascritto il 18.2.2009, laddove invece i coniugi asseriscono di aver CP_1
pag. 11/14 acquistato dal AM (che a sua volta non ha fornito la prova certa di essere proprietario dell'immobile) con una scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni da un Notaio, in data 20/3/2009, quindi successivamente sia alla stipula dell'atto pubblico notarile di compravendita del 28 gennaio 2009 tra e i fratelli Parte_1
LL, sia successivamente alla trascrizione di quest'ultimo atto avvenuta in data 18.2.2009. Inoltre è rimasto sguarnito di prova l'acquisto del AM dal NE, il quale a sua volta lo avrebbe acquistato da Controparte_2
Pertanto anche l'acquisto dei coniugi dal AM è rimasto CP_1 indimostrato. Conseguentemente va accertato che è l'unica legittima Parte_1 proprietaria dell'immobile per cui è causa, avendolo acquistato con atto pubblico di compravendita del 28.1.2009 e va ordinato a Controparte_1
e l'immediata restituzione alla predetta del bene immobile de
CP_1 quo. Costoro vanno condannati, altresì, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellante per il mancato godimento dell'immobile che, parametrati al valore locativo (tenuto conto dell'accertamento del CTU di primo grado) vanno liquidati in € 2.070,00 (pari a € 207,00 annui) quale valore equitativamente stabilito e richiesto nelle conclusioni dell'atto d'appello che, pur essendo debito di valore, deve ritenersi così equitativamente rivalutato all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze annuali sino al soddisfo. La ha riproposto in questa sede la domanda di usucapione
CP_1 deducendo quanto segue: “Ad ogni buon conto si fa presente in riferimento alla proprietà contesa che la sig.ra in regime di comunione con il
CP_1 coniuge sono divenuti esclusivi e legittimi proprietari per aver i
CP_1 loro danti causa, sig. NE e sig. AM, e successivamente loro stessi posseduto uti dominus l'immobile da oltre 30 anni (dal 1977 il sig. NE;
dal 1991 il sig. AM e dal 2002 la sig.ra ed il sig.
CP_1
.” CP_1
La domanda va respinta posto che non è stato allegato né, tanto meno dimostrato l'esercizio del possesso ad usucapionem che deve essere continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, uti dominus e, soggettivamente, caratterizzato dall'animus possidendi. Le spese di lite di entrambi i gradi, ivi comprese quelle per le consulenze tecniche, seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico degli appellati e , nel rapporto processuale con Controparte_1 CP_1
l'appellante.
pag. 12/14 Quelle del presente grado relative al rapporto processuale tra la Parte_1 ed i LL devono porsi a carico della prima, in applicazione del principio di causalità, tenuto conto che costoro sono stati citati sin dall'introduzione del giudizio, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dagli occupanti dell'immobile. Quelle del primo grado nel rapporto processuale con il AM devono porsi a carico del e della che lo hanno chiamato in causa CP_1 CP_1 risultando, poi, soccombenti. Respinge la domanda di restituzione, proposta dagli appellanti, di quanto pagato in esecuzione della sentenza stante il difetto di prova dei pagamenti asseritamente eseguiti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara che il locale cantina, piano terra, distinto con il numero 12, facente parte del fabbricato sito in Comune di AT, Via Elba snc (già strada lungomare) confinante con proprietà proprietà locale Per_2 Per_3 autoclave e area condominiale distinto al NCEU di detto Comune al foglio 249, particella 1018, sub.28, z.c 2, categoria c/2, classe 2 oggetto di compravendita tra e BR LL e per atto CP_2 Parte_1 pubblico del 28/1/2009 a firma Notar è il medesimo locale Persona_1 cantina oggetto di compravendita per scrittura tra il AM RI e
, autenticata dal Notaio il 24.3.2009 e per effetto CP_1 Per_4 dichiara che è l'unica proprietaria dell'immobile per Parte_1 cui è causa;
condanna e all'immediato rilascio Controparte_1 CP_1 dell'immobile a ed al pagamento in suo favore di euro Parte_1
2.070,00 oltre interessi maturati, nella misura legale, dalle singole scadenze annuali sino al soddisfo;
respinge la domanda di usucapione proposta da;
CP_1 condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1 di entrambi i gradi in favore di nella misura che Parte_1 liquida in euro 3.000,00, quanto al primo grado ed euro 3.500,00, quanto al secondo grado, oltre CU, spese generali ed oneri di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e LL BR nella misura che Controparte_2 liquida, per ciascuno, in euro 3.000,00, oltre spese generali ed oneri di pag. 13/14 legge, da distrarsi, per LL BR, all'avv. Luca Amedeo Melegari, dichiaratosi antistatario;
condanna e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1 del primo grado in favore di AM RI nella misura che liquida in euro 2.000,00 oltre CU, spese generali ed oneri di legge. Pone definitivamente a carico di e le spese Controparte_1 CP_1 delle consulenze tecniche d'ufficio di entrambi i gradi. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 14/14