Articolo 71 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 70Articolo 73
Versione
14 febbraio 1934
>
Versione
19 maggio 1990
Art. 71.

Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera e) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.

Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte.

((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente