Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2033/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2033 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA TAMMA in virtù C.F._1
di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale AR
, rappresentato e difeso dagli avvocati GINEVRA C.F._2
BARDAZZI e MARIA ROSARIA PIZZIMENTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4/2/2025):
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ritenere non sussistenti, ai sensi dell'art. 64 L.
218/95, i presupposti per l'automatico riconoscimento della sentenza di divorzio egiziana emessa in data 27/12/2023, considerando gli effetti che la stessa produrrebbe nel nostro ordinamento giuridico in quanto implicherebbe la ricezione di principi contrari all'ordine pubblico per le motivazioni che saranno meglio argomentate nella memoria conclusionale (rinuncia in via preventiva, da parte della Sig.ra
[...]
a futuri diritti economici, “finanziari e legali”). Parte_1
Conseguentemente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 [...]
con addebito in via esclusiva al marito, alle seguenti AR
condizioni:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la separazione sarà addebitata al marito Sig. AR
e conseguentemente si dovrà rigettare la richiesta del Sig.
[...] [...]
di addebito della separazione alla Sig.ra AR Parte_1
Parte_1
c) sarà disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, o in subordine al Servizio Sociale di Firenze Nord-Ovest, con domiciliazione presso il padre, al quale – di conseguenza sarà assegnata la casa coniugale;
d) poiché persiste il netto rifiuto dei figli verso la madre, allo stato, i figli resteranno collocati presso il padre. Gli incontri tra i figli e la madre, attualmente previsti con modalità protette, gradualmente dovranno tornare ad essere liberi, quindi la Sig.ra
[...] si riserva, sin d'ora, di chiedere in futuro, quando i Parte_1
rapporti miglioreranno, una diversa regolamentazione del collocamento e del diritto di visita con i suoi figli;
e) dovranno quindi proseguire gli interventi educativi in corso, di educativa extrascolastica e centri semiresidenziali per entrambi i minori ed i percorsi di terapia familiare per i genitori almeno fintanto che si riuscirà a rimuovere quei fattori ostativi che impediscono la ripresa di un regolare rapporto tra i figli e la madre con frequentazione della casa materna anche con pernottamento;
2 f) il Sig. provvederà integralmente al AR mantenimento diretto dei minori, ivi comprese le spese straordinarie, stante l'attuale stato di disoccupazione della Sig.ra Parte_1
g) il Sig. provvederà a corrispondere alla AR CP_1
Sig.ra un assegno di mantenimento mensile di Parte_1
euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat considerato che la Sig.ra Parte_1
attualmente non svolge alcuna attività lavorativa”;
[...]
il resistente ha concluso:
“- riconoscere automaticamente nell'ordinamento nazionale la sentenza irrevocabile egiziana di divorzio prodotta nel corso della presente causa da controparte a mezzo di nota di deposito datata 12.3.2024 (ed allegata sub doc. 16 di parte ricorrente);
- ammettere le istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione nonché in occasione della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c, sulle quali si insiste in questa sede;
- accertare e dichiarare, definitivamente pronunziando sulla separazione dei coniugi,
l'addebitabilità della separazione alla sig.ra Parte_1 con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere formulato analoga domanda;
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori al sig. AR con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con riguardo alla domanda intesa ad ottenere la di lui decadenza dalla responsabilità genitoriale;
in denegata ipotesi, disporre in ogni caso il collocamento dei minori presso il padre;
- dichiarare la sig.ra tenuta a concorrere al Parte_1
mantenimento dei minori attraverso il pagamento di un assegno mensile di ammontare non inferiore a 400 euro e la partecipazione alle spese straordinarie per il 50%;
- accertare il danno non patrimoniale patito dal sig. AR
e dai minori per la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e condannare per
[...]
l'effetto la ricorrente alla rifusione del danno da quantificarsi in via equitativa.
- In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per sentir dichiarare la separazione personale da AR
, il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda
[...] di separazione.
1. In via preliminare, si deve rilevare che la ricorrente, in data 12/3/2024, ha depositato in giudizio sentenza irrevocabile di divorzio pronunciata il 27/12/2023 dal Tribunale egiziano di Zagazig Nord, Tribunale per gli affari familiari di Abu Kabir, adito dalla stessa ricorrente.
Il ha dichiarato di avere avuto regolare conoscenza del procedimento e di volersi CP_1
avvalere degli effetti della sentenza straniera, ottenendone il riconoscimento nel presente giudizio.
HM AY ED ha invece negato l'efficacia della sentenza nel Parte_1
nostro ordinamento.
Ciò premesso, occorre fare riferimento all'art. 64 legge n. 218/1995, che recita: “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
4 g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Orbene, nel caso di specie, sussistono i presupposti elencati dalla suddetta norma.
Infatti, la sentenza di divorzio è stata pronunciata da un giudice che poteva conoscere della causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (i coniugi sono cittadini egiziani); il marito convenuto non ha svolto alcuna contestazione circa violazioni del contraddittorio o dei diritti essenziali della difesa;
è incontestato che la sentenza sia passata in giudicato;
il provvedimento non è contrario ad alcuna altra sentenza irrevocabile pronunziata in questo Stato;
non pende tra le stesse parti un giudizio avente il medesimo oggetto, considerato che, secondo l'interpretazione di diritto interno, i procedimenti di separazione e divorzio hanno oggetto diverso
(Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n. 24542). Infine, le disposizioni della sentenza de qua non producono effetti contrari all'ordine pubblico, considerato che l'odierna ricorrente ha liberamente e volontariamente scelto di adire un Tribunale egiziano per ottenere in via immediata una pronuncia di divorzio (divorzio che la stessa avrebbe potuto ottenere anche in Italia a seguito della pronuncia della separazione), rinunciando ai propri diritti economici e finanziari, aventi natura di diritti disponibili (v. al riguardo
Cass. Sez. U., Sentenza n. 9006 del 31/03/2021: “in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del
1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento”).
Ne deriva il riconoscimento automatico, ai sensi dell'art. 64 legge n. 218/1995, della sentenza di divorzio egiziana.
2. Da ciò consegue che questo Tribunale – analogamente a quanto accade nei casi in cui, durante il procedimento di separazione, venga emessa in Italia una pronuncia di divorzio – non è più competente ad adottare alcuna statuizione in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e in merito alle questioni economiche, aspetti che, allo stato, restano regolati dai provvedimenti provvisori sinora adottati
(peraltro condivisi dal collegio), attesa l'improcedibilità del giudizio.
5 3. Residua soltanto da statuire in merito alle domande di addebito della separazione che ciascun coniuge ha proposto nei confronti dell'altro.
Al riguardo, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, secondo la quale, in particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, ha così precisato i rispettivi oneri probatori dei coniugi: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse 6 abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Ciò premesso, si osserva che la ricorrente ha dedotto di essere stata negli anni maltrattata e minacciata dal marito, e che a gennaio 2021, dopo che la famiglia (ovvero la coppia di coniugi con i due figli) si era recata in Egitto per una vacanza, il era CP_1
rientrato in Italia con i figli dopo averle sottratto i documenti anagrafici, costringendola dunque, di fatto, a restare nel paese di origine.
Il marito, d'altra parte, ha dedotto che durante la pandemia aveva scoperto, tramite i filmati della videocamera installata in una stanza della casa, che la moglie abitualmente consumava sesso video-telefonico con un connazionale egiziano;
che, a seguito della scoperta, le parti si erano recate in Egitto, a gennaio 2021, per avviare una separazione consensuale, poi non cominciata per mancanza di volontà della moglie, la quale era rimasta in Egitto in accordo con la famiglia.
Orbene, si deve rilevare che, mentre le deduzioni del convenuto risultano dimostrate dalla ampia documentazione video prodotta con la comparsa di costituzione quale doc.
4 (la cui conformità all'originale non è stata contestata dalla ricorrente), la moglie non ha provato le condotte di maltrattamento che, nella sua prospettazione, il marito avrebbe posto in essere durante il matrimonio.
Considerato che dalla prova orale espletata in giudizio (v. udienze del 9/1/2023 e dell'1/3/2023) è emerso che il dopo avere scoperto la infedeltà della moglie CP_1 nell'anno 2020, aveva deciso di separarsi e a gennaio 2021 si era recato in Egitto con questa finalità, non è rilevante indagare il comportamento da lui tenuto successivamente al viaggio. Si deve infatti ritenere che la crisi coniugale, provocata dalla condotta della moglie, si fosse verificata nel momento in cui il marito aveva scoperto il tradimento da parte di quest'ultima, con conseguente irrilevanza dei fatti successivi.
Sulla base di quanto osservato, è alla ricorrente che la separazione deve essere addebitata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), devono essere poste a carico della ricorrente secondo il principio di soccombenza.
7 Le spese di c.t.u., liquidate con precedente decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, atteso il comune interesse dei genitori a verificare le condizioni dei figli minori. Ne consegue che la quota a carico della ricorrente deve gravare sull'Erario, essendo Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- addebita la separazione a AY ED;
Parte_1
- dichiara il giudizio improcedibile;
- condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida AR nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva per metà a carico dell'Erario e per metà a carico di AR
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
8