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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8734/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8734/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ato in Salerno, alla via Renato De studio dell'avv. Valentina Restaino dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, al via A. A. Zott dell'avv. Anna Amantea dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario Controparte_1 data 19 settembre 2004 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, era nato un figlio, (09.07.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione dal Per_1 coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei comportamenti aggressivi tenuti dalla moglie con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della resistente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza del minore presso idi se , nonche con l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno mensile pari ad € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione, opponendosi in particolare alla domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente. All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- Affidare il figlio minore della coppia congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- I coniugi hanno già diviso le loro dimore e le loro residenze anagrafiche. Alla dott.ssa ai sensi dell'art. 337 sexies c. c., verrà assegnata in godimento CP_1
l'intera re sita in Salerno al viale delle Ginestre n. 69 : in considerazione del collocamento prevalente del figlio minore presso di lei, infatti, ella potrà continuare ad abitare sia l'unità immobiliare sita al primo piano, di sua esclusiva proprietà, sia quella al piano soprastante, di esclusiva proprietà del;
resta Parte_1 inteso in ogni caso che la dott.ssa provvederà nel pi po a CP_1 volturare a proprio nome tutte le ut ti alle due unità immobiliari che ad oggi siano intestate al dott. , e provvederà in conseguenza in via esclusiva Parte_1 al pagamento delle relative bollette;
- Nulla sarà dovuto reciprocamente dai coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- Il dott. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne e non Parte_1 autosuffici nte bonifico mensile, da effettuarsi sul conto corrente bancario della dott.ssa della somma di euro 1000 rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT; stante reddituale fra i coniugi, il dott. provvederà alle Parte_1 spese straordinarie necessarie per il figlio minore – intese previsioni delle Linee Guida del CNF – nella misura del 100 %;
- Il dott. inoltre continuerà in via esclusiva a farsi carico del mutuo Parte_1 cointesta er l'acquisto dell'unità immobiliare facente parte della casa familiare e intestata in via esclusiva alla dott.ssa per contro, la dott.ssa CP_1 si impegna a collaborare, per quant o, alle pratiche per la CP_1 one del mutuo stesso;
- I coniugi, che hanno prescelto il regime della separazione dei beni, precisano di non avere proprietà in comune su beni mobili registrati o immobili;
precisano altresì di non essere titolari di conti bancari, assicurativi, postali, depositi amministrati o conti titoli ed altri investimenti cointestati;
dichiarano altresì che con il presente accordo ogni rapporto economico tra loro è regolato, così da non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
- Quanto al regime di visita paterno nei confronti del figlio minore, data l'età dello stesso, quasi sedicenne, non si stabiliscono giorni fissi ma sarà libero, previo concerto con la madre e con il figlio stesso, con possibilità di pernotto del minore presso l'abitazione paterna in Salerno alla via M. Testa n. 11; inoltre il minore potrà trascorrere, nel corso delle vacanze estive, almeno una settimana continuativa con il padre, che potrà condurlo con sé in villeggiatura ove meglio crederà; le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse con il figlio in via alternata, di tal che se il ragazzo abbia trascorso con la madre il Natale, trascorra con il padre il Capodanno e parimenti a dirsi per la Pasqua e la Pasquetta, con inversione dei giorni per l'anno successivo;
- I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio di documentazione valida per l'espatrio per il figlio minore . Persona_2
ON e le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Salerno il 16.10.1969, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Napoli il 26.5.1975, C.F. , ratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario 2004 nel Comune di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 366, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8734/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ato in Salerno, alla via Renato De studio dell'avv. Valentina Restaino dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, al via A. A. Zott dell'avv. Anna Amantea dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario Controparte_1 data 19 settembre 2004 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, era nato un figlio, (09.07.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione dal Per_1 coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei comportamenti aggressivi tenuti dalla moglie con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della resistente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza del minore presso idi se , nonche con l'obbligo a proprio carico di corrispondere un assegno mensile pari ad € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione, opponendosi in particolare alla domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente. All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- Affidare il figlio minore della coppia congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- I coniugi hanno già diviso le loro dimore e le loro residenze anagrafiche. Alla dott.ssa ai sensi dell'art. 337 sexies c. c., verrà assegnata in godimento CP_1
l'intera re sita in Salerno al viale delle Ginestre n. 69 : in considerazione del collocamento prevalente del figlio minore presso di lei, infatti, ella potrà continuare ad abitare sia l'unità immobiliare sita al primo piano, di sua esclusiva proprietà, sia quella al piano soprastante, di esclusiva proprietà del;
resta Parte_1 inteso in ogni caso che la dott.ssa provvederà nel pi po a CP_1 volturare a proprio nome tutte le ut ti alle due unità immobiliari che ad oggi siano intestate al dott. , e provvederà in conseguenza in via esclusiva Parte_1 al pagamento delle relative bollette;
- Nulla sarà dovuto reciprocamente dai coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- Il dott. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne e non Parte_1 autosuffici nte bonifico mensile, da effettuarsi sul conto corrente bancario della dott.ssa della somma di euro 1000 rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT; stante reddituale fra i coniugi, il dott. provvederà alle Parte_1 spese straordinarie necessarie per il figlio minore – intese previsioni delle Linee Guida del CNF – nella misura del 100 %;
- Il dott. inoltre continuerà in via esclusiva a farsi carico del mutuo Parte_1 cointesta er l'acquisto dell'unità immobiliare facente parte della casa familiare e intestata in via esclusiva alla dott.ssa per contro, la dott.ssa CP_1 si impegna a collaborare, per quant o, alle pratiche per la CP_1 one del mutuo stesso;
- I coniugi, che hanno prescelto il regime della separazione dei beni, precisano di non avere proprietà in comune su beni mobili registrati o immobili;
precisano altresì di non essere titolari di conti bancari, assicurativi, postali, depositi amministrati o conti titoli ed altri investimenti cointestati;
dichiarano altresì che con il presente accordo ogni rapporto economico tra loro è regolato, così da non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
- Quanto al regime di visita paterno nei confronti del figlio minore, data l'età dello stesso, quasi sedicenne, non si stabiliscono giorni fissi ma sarà libero, previo concerto con la madre e con il figlio stesso, con possibilità di pernotto del minore presso l'abitazione paterna in Salerno alla via M. Testa n. 11; inoltre il minore potrà trascorrere, nel corso delle vacanze estive, almeno una settimana continuativa con il padre, che potrà condurlo con sé in villeggiatura ove meglio crederà; le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse con il figlio in via alternata, di tal che se il ragazzo abbia trascorso con la madre il Natale, trascorra con il padre il Capodanno e parimenti a dirsi per la Pasqua e la Pasquetta, con inversione dei giorni per l'anno successivo;
- I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio di documentazione valida per l'espatrio per il figlio minore . Persona_2
ON e le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Salerno il 16.10.1969, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Napoli il 26.5.1975, C.F. , ratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario 2004 nel Comune di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 366, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi