TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1493/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. 1493/2024 R.G.,
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CAMPILONGO Parte_1
STEFANIA;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. CASARANO CHRISTIAN VALENTINO;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 4.03.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata il 7.09.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione da costei proposta avverso il verbale di contestazione n. VR195 – Registro
n. 1010/2023, elevato dalla Polizia Municipale di , per violazione dell'art. 146 comma 3 CP_1
C.d.S.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1
del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 5.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
1 essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della prima Parte_1
decisione per aver il Giudice ritenuto che il Comune di abbia fornito prova dell'avvenuta CP_1
omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505; conf. Cass., 1332/2025).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Parte_2
Prot. n. 941 del 21.02.2012, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata il
[...]
7.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di e pubblicata il 7.09.2023, annulla il verbale di contestazione n. VR195 – Pt_2
Registro n. 1010/2023, elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 5.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. 1493/2024 R.G.,
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CAMPILONGO Parte_1
STEFANIA;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. CASARANO CHRISTIAN VALENTINO;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 4.03.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata il 7.09.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione da costei proposta avverso il verbale di contestazione n. VR195 – Registro
n. 1010/2023, elevato dalla Polizia Municipale di , per violazione dell'art. 146 comma 3 CP_1
C.d.S.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1
del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 5.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può
1 essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della prima Parte_1
decisione per aver il Giudice ritenuto che il Comune di abbia fornito prova dell'avvenuta CP_1
omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505; conf. Cass., 1332/2025).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Parte_2
Prot. n. 941 del 21.02.2012, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce e pubblicata il
[...]
7.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5593/2023, emessa dal Giudice di pace di e pubblicata il 7.09.2023, annulla il verbale di contestazione n. VR195 – Pt_2
Registro n. 1010/2023, elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 5.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
3