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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(C.F. ) nata a [...] il [...] con gli Parte_1 C.F._1
avv.ti Evelina Presbitero Bracco e Federica Mariotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
IS nato a [...] in data [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025 chiedendo la conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione emessa in data 28.04.2024.
In punto diritti di visita la ricorrente ha dichiarato che il padre si accorda direttamente con il figlio
(23.02.2008). Per_1
In punto economico la ricorrente ha dichiarato di non ricevere alcun contributo di mantenimento in favore del figlio da parte del resistente.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione personale emessa in data 28 aprile 2024 dal Tribunale di Monza
e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Altresì, si osserva che il resistente non si è costituito, ed essendone stata dichiarata la contumacia, la decisione verte sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in assenza di ogni domanda o eccezione avversa.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni contenute nella sentenza di separazione, in assenza di circostanze nuove sopravvenute, vanno confermate anche in sede di divorzio, essendo conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Per_1
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale del resistente che non si è opposto alle domande della ricorrente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
in Nova Milanese in data 28.06.2005 (atto n. 9, Parte I, anno 2005) del registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese, alle condizioni contenute nella sentenza di separazione, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e rapporti di frequentazione con il padre direttamente concordati tra loro;
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 150,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2024; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
5. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Controparte_2 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
6. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a CP_3 Parte_1
7. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(C.F. ) nata a [...] il [...] con gli Parte_1 C.F._1
avv.ti Evelina Presbitero Bracco e Federica Mariotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
IS nato a [...] in data [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025 chiedendo la conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione emessa in data 28.04.2024.
In punto diritti di visita la ricorrente ha dichiarato che il padre si accorda direttamente con il figlio
(23.02.2008). Per_1
In punto economico la ricorrente ha dichiarato di non ricevere alcun contributo di mantenimento in favore del figlio da parte del resistente.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione personale emessa in data 28 aprile 2024 dal Tribunale di Monza
e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Altresì, si osserva che il resistente non si è costituito, ed essendone stata dichiarata la contumacia, la decisione verte sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in assenza di ogni domanda o eccezione avversa.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni contenute nella sentenza di separazione, in assenza di circostanze nuove sopravvenute, vanno confermate anche in sede di divorzio, essendo conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Per_1
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale del resistente che non si è opposto alle domande della ricorrente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
in Nova Milanese in data 28.06.2005 (atto n. 9, Parte I, anno 2005) del registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese, alle condizioni contenute nella sentenza di separazione, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e rapporti di frequentazione con il padre direttamente concordati tra loro;
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_2 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 150,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2024; detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
5. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Controparte_2 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
6. L'assegno unico per la prole erogato dall' spetterà interamente a CP_3 Parte_1
7. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti