Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Nella controversia n. 901-2025 r.g. tra , ricorrente, e Parte_1 CP_1 convenuta;
Il Giudice A seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. disposto con precedente provvedimento del 28.2.2025 ritualmente comunicato alle parti, osserva: con istanza cautelare proposta in data 22.1.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, genitore esercente la potestà sulla minore dopo aver premesso che Persona_1 Contr
in conseguenza delle patologie che la affliggono, è in carico all' di ed Per_1 CP_1
è seguita dall'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma;
che all'esito del controllo effettuato nel mese di luglio 2024, lo Specialista in neurologia di detto presidio ospedaliero “ha previsto l'inserimento della ragazza in un programma di neuropsicomotricità e di terapia occupazionale” e che analoghe indicazioni sono promanate all'esito della visita di neuropsichiatria infantile da parte della dott.ssa Per_2 del DSM di deducendo altresì che, perdurante il mancato aggiornamento del PAI CP_1 di da parte del DSS di AR, l'Unita di valutazione multidimensionale, Per_1 appositamente convocata, aveva confermato che “ effettua a Per_1 Parte_2 cadenza bisatteminale presso la sede di Neuropsichiatria infantile di AR mentre per il trattamento di neuropsicomotricità deve essere portata a cadenza settimanale presso la sede di Neuropsichiatria infantile di Copertino”; dopo aver, inoltre, evidenziato di aver espressamente richiesto di poter effettuare il trattamento di neuropsicomotricità in questione presso la sede di AR (atteso che “ ha continue forti crisi epilettiche e Per_1 durante i tragitti in macchina, anche brevi, deve essere garantita la presenza di almeno due persone con tutte le difficoltà di gestire il subentro di una crisi epilettica soprattutto per chi guida”) e che, al contempo, “nulla è stato previsto e prescritto nel verbale di convocazione in ordine al programma di terapia occupazionale”; sul rilievo che
“l'omesso aggiornamento del PAI da parte dell'UVM del DSS di AR che preveda l'avvio di un intervento di neuropsicomotricità da svolgersi presso la sede di AR e la terapia occupazionale … rappresenta un evidente violazione del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria costituzionalmente garantiti dall'art. 32” e che a ciò consegue il
“pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la salute di per il Per_1 suo sviluppo, per il su miglioramento e, inevitabilmente, per il suo migliore benessere”, Contr ha domandato al giudice del lavoro adito di ordinare all' di nel rispetto delle CP_1 prescrizioni promananti dall'ospedale Bambin Gesù e dal DSM-Neuropsichiatria Infantile di “di garantire a un programma di terapia CP_1 Parte_3 occupazionale nonché un programma di neuropsicomotricità da svolgersi, in considerazione delle diverse patologie da cui è affetta presso la sede di Per_1
Neuropsichiatria Infantile di AR, procedendo all'aggiornamento del Piano di Assistenza Individuale della ragazza”. Contr L' convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (tanto sotto il profilo del fumus boni iuris, quanto sotto il profilo del periculum in mora) e ha concluso per il rigetto della istanza cautelare. In particolare, ha puntualizzato - relativamente al programma del trattamento neuropsicomotorio - che “il
[...]
e che, ad ogni buon conto “la prescrizione di Terapia Occupazionale NON CP_1 compare in nessuna parte del Certificato medico-specialistico dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, datato 16.07.24, a firma del Dott. , che, invece, Testimone_1 correttamente si esprime in questi termini “Terapia: Si consiglia di proseguire lavoro improntato allo sviluppo delle autonomie personali …”, le quali sono definite, nel corpo della relazione, in termini di autonomie nell'ambito scolastico e autonomie nell'ambito della quotidianità domestico-familiare, con la raccomandazione di svolgersi attraverso attività concrete e non esercitative (quindi, senza il supporto del terapista occupazionale)”.
Come anticipato in premessa, il ricorrente specificatamente si duole dell'omesso aggiornamento, da parte dell'UVM del DSS di AR, del Piano assistenziale individuale relativo alla figlia laddove esso non prevede l'avvio di un intervento di Per_1 neuropsicomotricità da svolgersi presso la sede di AR (anziché presso la sede di Copertino) e, altresì, non prevede un intervento di terapia occupazionale. In relazione al primo dei succitati aspetti, non è oggetto di doglianza la frequenza settimanale, né la tipologia del trattamento di neuropsicomotricità previsto dal PAI (e, in Contr funzione di esso, assicurato dall' convenuta), quanto, in termini esclusivi, il fatto che detto trattamento debba svolgersi presso la sede di neuropsichiatria infantile di Copertino, ovvero a distanza di circa 10 chilometri dal luogo di residenza della minore disabile.
Tanto puntualizzato, ritiene questo giudice che, a fronte di quanto validamente specificato dall' in relazione alle esigenze aziendali di concentrare l'attività CP_1 del servizio assistenziale che viene in rilievo presso l'ambulatorio del comune di Copertino, le pretese di parte ricorrente, specificatamente volte a ottenere che il trattamento in parola sia praticato presso l'ambulatorio di AR (evidentemente, mediante lo spostamento geografico di un'unità lavorativa lì impiegata), non possono che risultare sul punto cedevoli. Sotto tale profilo, non può, infatti non considerarsi come la previsione del PAI oggetto della doglianza in esame in alcun modo impedisca alla di accedere al Parte_1 trattamento assistenziale di cui trattasi (o renda detto accesso particolarmente disagevole o gravoso) e, quindi, non determini alcuna compromissione del diritto alla salute della minore. La frequenza (soltanto) settimanale del trattamento, la trascurabile distanza (di appena 10 chilometri) tra i due centri abitati in questione, la intensità, la frequenza, la collocazione oraria delle crisi epilettiche da cui è colta la (vds. certiifcato Parte_1 dell'ospedale Bambin Gesù del 5.7.2024, ove si legge: “aggiornamento del 5.7.2024: riferito miglioramento delle crisi dopo l'introduzione del Topamax. Persistono brevissime crisi di ipertono e clonie a destra a frequenza plurisettimanale, prevalenti al mattino”), concordemente militano nel senso di ritenere che gli spostamenti previsti dal PAI non si rivelino incompatibili con le condizioni di salute della medesima e Parte_1 ciò a maggior ragione laddove i rischi correlati all'insorgere di una crisi epilettica possono essere scongiurati con la presenza a bordo del veicolo di una seconda persona (come, peraltro, specificato nello stesso ricorso introduttivo e ciò a maggiore in difetto di allegazioni in ordine ad eventuali impedimenti nel procurare detta presenza).
Né vi è, al contempo, modo di ritenere (quanto meno in rapporto alla cognizione Contr sommaria propria del presente giudizio) che la mancata attivazione da parte dell' di uno specifico piano di terapia occupazionale valga ad ingenerare per la una Parte_1 situazione pregiudizievole grave ed irreparabile, in relazione alla quale si giustifichi la tutela cautelare invocata. A tale riguardo, occorre infatti evidenziare (in relazione al contenuto della certificazione sanitaria a firma del dott. in atti) come la terapia prescritta dallo Tes_1 specialista in parola, nel confermare “la necessità ad avviare un percorso scolastico attraverso una didattica e proposte finalizzate ad incrementare la condivisione, l'interazione visiva, lo scambio e la comunicazione multinodale nel corso di attività concrete che devono partire e considerare i centri di interesse di e prevedere un Per_1 modelling dell'adulto, la collaborazione attiva del caregiver e una guida/sollecitazione/incoraggiamento step by step”; si limiti ad individuare e promuovere “un programma supportato da attività concrete, facilmente verificabili e condivisibili, poco astratte e che siano proposte in attività della vita quotidiana rispetto ad attività esercitative e didattiche” (vds. inoltre, paragrafo Obiettivi e proposte terapeutiche: “… appare utile impegnarla in attività utili, concrete, in linea con il suo livello di sviluppo, facilmente comprensibili e verificabili dalla bambina, di significato concreto per una finalità che possa essere chiara ed evidente senza bisogno di spiegazioni. Le attività della vita domestica e personale sono il terreno più favorevole e coinvolgente (dalla cucina, al riordino e pulizia, innaffiare e piantare le piante, … si consiglia pertanto di proseguire il percorso con l'educatrice, sostenendo l'area relazionale al fine di creare un “bisogno comunicativo” nella bambina”). Al contempo, la suddetta certificazione altrettanto significativamente precisa che, anche in relazione alla partecipazione all'attività scolastica, ugualmente “necessita Per_1
… di una didattica e di proposte e di un intervento finalizzato ad incrementare la condivisione, l'interazione visiva, lo scambio e la comunicazione multinodale nel corso di attività concrete che devono partire e considerare i centri di interesse di ”, Per_1 sviluppando le seguenti “proposte di attività pratiche: annaffia e si prende cura di Per_1 un piccolo angolo verde con piantine creato in classe, da solo e in piccolo gruppo;
preparazione di piccoli manufatti in pasta di sala/didò da realizzare e consegnare ai compagni;
attività per riti e festività; aiuta nella preparazione di festeggiamenti Per_1 di compleanni con allestimento dell'aula, preparazione di spremute/pop corn”. Dall'insieme delle indicazioni dappresso virgolettate, dunque, traspare come gli
“obiettivi e (le) proposte terapeutiche” individuati possano essere efficacemente perseguiti, appunto, tramite un programma supportato da attività concrete (significativamente proposte in attività della vita quotidiana e altrettanto significativamente da privilegiare rispetto ad attività esercitative e didattiche) da svolgere in ambito domestico-familiare, per il quale specificatamente “si consiglia … di proseguire il percorso con l'educatrice, sostenendo l'area relazionale”. In ragione di quanto specificato dal precitato dott. è, in altri termini, Tes_1 correlativamente da ritenersi che il mancato inserimento della terapia occupazionale nel PAI di non rappresenti un insormontabile ostacolo alla realizzazione Parte_1 Per_1 degli obiettivi e delle proposte terapeutiche dappresso individuati e valga, quindi, ad ingenerare una situazione pregiudizievole, suscettiva di tutela cautelare. Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla base del certificato medico del 23.9.2024, a firma della dott.ssa in atti, ove si consideri che esso si Per_2 limita a prevedere una generica raccomandazione a ricorrere alla terapia occupazionale (“si consiglia terapia occupazionale a supporto delle autonomie di base”), senza in alcun modo precisarne contenuto ed obiettivi, sì da evidenziare (in termini verificabili nel presente giudizio cautelare) l'indispensabilità del suo apprestamento. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda cautelare proposta è, in conclusione, da disattendere. La sostanziale novità delle questioni scrutinate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli artt. 127 ter, 669 bis ss. e 700 c.p.c., così provvede: rigetta la domanda cautelare proposta, con atto depositato in data 22.1.2025, da Parte_1 nei confronti di compensa le spese di lite. CP_1
Lecce, 28 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma