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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 247/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17/07/2024 promossa da:
(C.F. con l'Avvocato FABBRI NELLO Parte_1 C.F._1
LISA ) P.ZZA GARIBALDI, 17 PARMA;
C.F._2 con domicilio eletto in PIAZ 00 PARMA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
IND MATICO PEC
Email_1
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 1449/2022 del 28/12/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 247/2023 pagina 1 di 5 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto in polizza per la distruzione di un
[...]
fabbricato e dei beni mobili di sua proprietà ivi contenuti, causata dall'incendio verificatosi in data 5.6.2019, indicato nella somma di € 217.291,60 o la diversa di giustizia.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione dell'attore, la proprietà dell'attore del fabbricato e dei beni mobili andati distrutti, la non accidentalità dell'evento, la mancata qualifica di terzo in capo all'attore, la nullità o annullabilità della polizza o comunque la inoperatività causa le inesatte informazione rese dall'assicurato in sede di stipulazione del contratto in relazione agli eventi pregressi della medesima natura.
Con sentenza n.1449/2022 il Tribunale di Parma, accertata la legittimazione attiva dell'attore, ha rigettato la domanda per violazione dolosa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della Parte_1
domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1892 del codice civile. Errata valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizi;
2 – Erronea motivazione in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, reiterando le eccezioni già sollevate in prime cure.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
R.G. 247/2023 pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione delle emergenze istruttorie in punto di conoscenza da parte dell'assicuratore degli incendi che avevano colpito in precedenza il fabbricato assicurato.
Deduce l'avvenuta comunicazione e la consapevolezza da parte della convenuta della sinistrosità pregressa, stante la conclusione del contratto con l'agente generale
[...]
cui veva riferito dei due precedenti incendi occorsi al fabbricato Controparte_2 Pt_1
assicurato e della disdetta del precedente assicuratore, da cui a la piena validità del contratto di assicurazione.
Dirimente, secondo la prospettazione difensiva, la documentazione prodotta agli atti, in particolare la comunicazione email della (doc.27 p. attrice) e Parte_2
l'annotazione prodotta da parte appellante (doc.28 attore),
Il primo documento richiamato è la comunicazione via mail dall'agente al difensore CP_1
dell'odierno appellante, secondo cui in sede di “ assunzione del rischio il Sig. mi ha Pt_1
riportato sia gli eventi dannosi accaduti, sia la disdetta contrattuale ricevuta..”
Il secondo è costituito dalla comunicazione interna di data 19/05/2017 in cui si legge nella sezione “Note richiesta” che “il fabbricato è stato completamente ricostruito a norma chiediamo autorizzazione all'assunzione nel breve (…) . CP_2
Orbene, prim'ancora dello scrutinio di idoneità di detti documenti a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dichiarazione in tema di sinistrosità dell'assicurato, va rilevato il contrasto del contenuto degli stessi con la dichiarazione, di tutt'altro tenore, resa da Pt_1
in sede di sottoscrizione della polizza, secondo cui “negli ultimi tre anni non ha subito danni o
è stato coinvolto in sinistri relativi ai danni assicurati;
non ha altre assicurazioni per i rischi assicurati;
negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi”
(doc. 1 convenuta).
Quanto all'elemento soggettivo attinente a tale dichiarazione, deve rilevarsi che la ricorrenza nel tempo di diversi eventi dannosi della medesima natura - vedasi documentazione agli atti - porta necessariamente ad escludere l'inesperienza dell'attore in materia, e dunque la configurabilità del dolo.
Giova ricordare che le dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto emerge dall'esame congiunto degli artt. 1892 e 1893 c.c., hanno, invero, la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato.
R.G. 247/2023 pagina 3 di 5 Conseguenza di questa mancata comunicazione dovuta all'Assicuratore, è un insanabile squilibrio nella valutazione dell'alea del contratto, elemento costitutivo del rapporto sinallagmatico.
Nella fattispecie la conoscenza da parte dell'assicuratore dei diversi incendi occorsi al bene oggetto dell'assicurazione, avrebbe consentito una corretta considerazione dell'ampiezza del rischio, con conseguente decisione circa l'assunzione o meno del medesimo, ovvero nella determinazione del premio.
Da tali considerazioni consegue la fondatezza della eccezione di violazione dolosa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, sollevata dalla convenuta, con conseguente annullamento del contratto assicurativo (Cass. Ord. n.11115 del 10/06/2020).
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Parma n. 1449/202 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
R.G. 247/2023 pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 247/2023 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 247/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17/07/2024 promossa da:
(C.F. con l'Avvocato FABBRI NELLO Parte_1 C.F._1
LISA ) P.ZZA GARIBALDI, 17 PARMA;
C.F._2 con domicilio eletto in PIAZ 00 PARMA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
IND MATICO PEC
Email_1
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 1449/2022 del 28/12/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 247/2023 pagina 1 di 5 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto in polizza per la distruzione di un
[...]
fabbricato e dei beni mobili di sua proprietà ivi contenuti, causata dall'incendio verificatosi in data 5.6.2019, indicato nella somma di € 217.291,60 o la diversa di giustizia.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione dell'attore, la proprietà dell'attore del fabbricato e dei beni mobili andati distrutti, la non accidentalità dell'evento, la mancata qualifica di terzo in capo all'attore, la nullità o annullabilità della polizza o comunque la inoperatività causa le inesatte informazione rese dall'assicurato in sede di stipulazione del contratto in relazione agli eventi pregressi della medesima natura.
Con sentenza n.1449/2022 il Tribunale di Parma, accertata la legittimazione attiva dell'attore, ha rigettato la domanda per violazione dolosa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della Parte_1
domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1892 del codice civile. Errata valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizi;
2 – Erronea motivazione in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, reiterando le eccezioni già sollevate in prime cure.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
R.G. 247/2023 pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione delle emergenze istruttorie in punto di conoscenza da parte dell'assicuratore degli incendi che avevano colpito in precedenza il fabbricato assicurato.
Deduce l'avvenuta comunicazione e la consapevolezza da parte della convenuta della sinistrosità pregressa, stante la conclusione del contratto con l'agente generale
[...]
cui veva riferito dei due precedenti incendi occorsi al fabbricato Controparte_2 Pt_1
assicurato e della disdetta del precedente assicuratore, da cui a la piena validità del contratto di assicurazione.
Dirimente, secondo la prospettazione difensiva, la documentazione prodotta agli atti, in particolare la comunicazione email della (doc.27 p. attrice) e Parte_2
l'annotazione prodotta da parte appellante (doc.28 attore),
Il primo documento richiamato è la comunicazione via mail dall'agente al difensore CP_1
dell'odierno appellante, secondo cui in sede di “ assunzione del rischio il Sig. mi ha Pt_1
riportato sia gli eventi dannosi accaduti, sia la disdetta contrattuale ricevuta..”
Il secondo è costituito dalla comunicazione interna di data 19/05/2017 in cui si legge nella sezione “Note richiesta” che “il fabbricato è stato completamente ricostruito a norma chiediamo autorizzazione all'assunzione nel breve (…) . CP_2
Orbene, prim'ancora dello scrutinio di idoneità di detti documenti a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dichiarazione in tema di sinistrosità dell'assicurato, va rilevato il contrasto del contenuto degli stessi con la dichiarazione, di tutt'altro tenore, resa da Pt_1
in sede di sottoscrizione della polizza, secondo cui “negli ultimi tre anni non ha subito danni o
è stato coinvolto in sinistri relativi ai danni assicurati;
non ha altre assicurazioni per i rischi assicurati;
negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi”
(doc. 1 convenuta).
Quanto all'elemento soggettivo attinente a tale dichiarazione, deve rilevarsi che la ricorrenza nel tempo di diversi eventi dannosi della medesima natura - vedasi documentazione agli atti - porta necessariamente ad escludere l'inesperienza dell'attore in materia, e dunque la configurabilità del dolo.
Giova ricordare che le dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto emerge dall'esame congiunto degli artt. 1892 e 1893 c.c., hanno, invero, la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato.
R.G. 247/2023 pagina 3 di 5 Conseguenza di questa mancata comunicazione dovuta all'Assicuratore, è un insanabile squilibrio nella valutazione dell'alea del contratto, elemento costitutivo del rapporto sinallagmatico.
Nella fattispecie la conoscenza da parte dell'assicuratore dei diversi incendi occorsi al bene oggetto dell'assicurazione, avrebbe consentito una corretta considerazione dell'ampiezza del rischio, con conseguente decisione circa l'assunzione o meno del medesimo, ovvero nella determinazione del premio.
Da tali considerazioni consegue la fondatezza della eccezione di violazione dolosa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, sollevata dalla convenuta, con conseguente annullamento del contratto assicurativo (Cass. Ord. n.11115 del 10/06/2020).
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Parma n. 1449/202 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
R.G. 247/2023 pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 247/2023 pagina 5 di 5