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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6000/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6000/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALARI CLAUDIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CANTONI FRANCESCO ( ) VIA SANTA SOFIA 21 MILANO;
C.F._1
( ) VIA SANTA SOFIA 21 MILANO;
, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BALDO 7 PERUGIA presso il difensore avv. SALARI CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO Controparte_2 C.F._3 NG e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LECCE 7 FOGGIApresso il difensore avv. PROCACCIO NG
CONVENUTO/I
Appello avverso la sentenza n. 301/2018 del Giudice di Pace di Perugia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/09/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia del Controparte_1 9/4/2018 n. 301, la quale ha accolto la domanda proposta da di Controparte_2 restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il contratto di prestito personale n. 6644402. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Visti gli atti, si Controparte_2 osserva quanto segue. Il Giudice di Pace ha ritenuto che il calcolo del tasso d'interesse pattuito, considerate anche le spese contemplate dall'art. 644 c.p., dovesse includere anche i costi della polizza assicurativa sottoscritta dalla sig.ra contestualmente al prestito. Impostato su tali presupposti il CP_2 calcolo, è emerso dalla CTU svolta in primo grado il superamento del tasso soglia per l'usura individuato dalla Banca d'Italia per il periodo e la tipologia di finanziamento di specie. E' questo il punto della decisione su cui si incentrano sostanzialmente le censure dell'appellante.
Nel caso che ci interessa è pacifico che la polizza assicurativa non era formalmente prevista come obbligatoria per la concessione del finanziamento, ma è altrettanto pacifico che i due negozi siano stati contestuali e connessi.
E' incontestato ed emerge dalla lettura dei documenti allegati, altresì, che il rischio coperto dall'assicurazione fosse l'accadimento di eventi che determinano la perdita di capacità reddituale, evitando così in tali casi l'inadempimento alla restituzione delle somme percepite con il finanziamento.
L'art. 644 c.p. prevede espressamente che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. La norma, per la ratio di protezione che la contraddistingue, è ampia ed estensiva.
Non si può con tutta evidenza ritenere che le indicazioni della Banca d'Italia possano limitare alle sole voci dalla stessa elencate per individuare il tasso soglia l'accertamento dell'usura.
A prescindere, quindi, dall'applicabilità o meno delle istruzioni della Banca d'Italia alla fattispecie oggetto di questo giudizio, si deve valutare se la polizza de qua (allegata al fascicolo di primo grado dell'odierno appellato) sia rilevante o meno ai sensi dell'art. 644 c.p..
Alla luce di quanto esposto, anche considerata la contestualità della stipula dei due negozi, è evidente che l'assicurazione è stata stipulata al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato, quindi nell'interesse del finanziatore più che del finanziato. Si deve presumere, pertanto, che la sottoscrizione della polizza, pur non esplicitamente obbligatoria, non sia stata una libera ed autonoma scelta del finanziato, non connessa strutturalmente al contratto di finanziamento, ma anzi sia stata prevista dalle parti nell'ambito della concessione di quest'ultimo.
Nelle condizioni del contratto di finanziamento, peraltro, indicano anche il premio assicurativo ed il capitale finanziato assicurato: il collegamento tra i negozi è senz'altro indiscutibile.
Il costo della polizza non può essere escluso, pertanto, dal computo del tasso di usura.
L'appello deve in conclusione essere per tali ragioni respinto.
Non sussistono ragioni ex art. 52 D.Lgs. 196/2003 per la anonimizzazione della sentenza, essendo il richiedente una persona giuridica non protetta da tale normativa e non specifiche e peculiari circostanze del caso concreto.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla pagina 2 di 3 parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge Visto inoltre l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Manda la cancelleria per le verifiche di competenza.
Perugia, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6000/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALARI CLAUDIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CANTONI FRANCESCO ( ) VIA SANTA SOFIA 21 MILANO;
C.F._1
( ) VIA SANTA SOFIA 21 MILANO;
, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BALDO 7 PERUGIA presso il difensore avv. SALARI CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO Controparte_2 C.F._3 NG e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LECCE 7 FOGGIApresso il difensore avv. PROCACCIO NG
CONVENUTO/I
Appello avverso la sentenza n. 301/2018 del Giudice di Pace di Perugia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/09/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia del Controparte_1 9/4/2018 n. 301, la quale ha accolto la domanda proposta da di Controparte_2 restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il contratto di prestito personale n. 6644402. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Visti gli atti, si Controparte_2 osserva quanto segue. Il Giudice di Pace ha ritenuto che il calcolo del tasso d'interesse pattuito, considerate anche le spese contemplate dall'art. 644 c.p., dovesse includere anche i costi della polizza assicurativa sottoscritta dalla sig.ra contestualmente al prestito. Impostato su tali presupposti il CP_2 calcolo, è emerso dalla CTU svolta in primo grado il superamento del tasso soglia per l'usura individuato dalla Banca d'Italia per il periodo e la tipologia di finanziamento di specie. E' questo il punto della decisione su cui si incentrano sostanzialmente le censure dell'appellante.
Nel caso che ci interessa è pacifico che la polizza assicurativa non era formalmente prevista come obbligatoria per la concessione del finanziamento, ma è altrettanto pacifico che i due negozi siano stati contestuali e connessi.
E' incontestato ed emerge dalla lettura dei documenti allegati, altresì, che il rischio coperto dall'assicurazione fosse l'accadimento di eventi che determinano la perdita di capacità reddituale, evitando così in tali casi l'inadempimento alla restituzione delle somme percepite con il finanziamento.
L'art. 644 c.p. prevede espressamente che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. La norma, per la ratio di protezione che la contraddistingue, è ampia ed estensiva.
Non si può con tutta evidenza ritenere che le indicazioni della Banca d'Italia possano limitare alle sole voci dalla stessa elencate per individuare il tasso soglia l'accertamento dell'usura.
A prescindere, quindi, dall'applicabilità o meno delle istruzioni della Banca d'Italia alla fattispecie oggetto di questo giudizio, si deve valutare se la polizza de qua (allegata al fascicolo di primo grado dell'odierno appellato) sia rilevante o meno ai sensi dell'art. 644 c.p..
Alla luce di quanto esposto, anche considerata la contestualità della stipula dei due negozi, è evidente che l'assicurazione è stata stipulata al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato, quindi nell'interesse del finanziatore più che del finanziato. Si deve presumere, pertanto, che la sottoscrizione della polizza, pur non esplicitamente obbligatoria, non sia stata una libera ed autonoma scelta del finanziato, non connessa strutturalmente al contratto di finanziamento, ma anzi sia stata prevista dalle parti nell'ambito della concessione di quest'ultimo.
Nelle condizioni del contratto di finanziamento, peraltro, indicano anche il premio assicurativo ed il capitale finanziato assicurato: il collegamento tra i negozi è senz'altro indiscutibile.
Il costo della polizza non può essere escluso, pertanto, dal computo del tasso di usura.
L'appello deve in conclusione essere per tali ragioni respinto.
Non sussistono ragioni ex art. 52 D.Lgs. 196/2003 per la anonimizzazione della sentenza, essendo il richiedente una persona giuridica non protetta da tale normativa e non specifiche e peculiari circostanze del caso concreto.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla pagina 2 di 3 parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge Visto inoltre l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Manda la cancelleria per le verifiche di competenza.
Perugia, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3