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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6283 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10675 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Silvia Graziella Carosio Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18/09/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 10675 / 2023 promossa da:
(CUI Parte_1 C.F._1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZOCCA NICOLA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Vercelli in data 03/05/2023, notificato in data 22/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Novara del 05/01/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 31/05/2023, ritualmente notificato, il sig. (CUI , Parte_1 C.F._1 cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli del 03/05/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Novara, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio in data 09/06/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18/09/2024, nel corso della quale la parte rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19- ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 19/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, della situazione del Paese origine, del percorso di integrazione economico-sociale intrapreso in
Italia.
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). È necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art. 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un adeguato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia. Egli infatti ha prodotto:
- permesso di soggiorno;
- CUD 2020, 2021, 2022 (cfr. docc.
4-6 ricorso);
- Variazione del rapporto di lavoro domestico in lavoro a tempo indeterminato dal 02.03.2020
(cfr. doc. 7 ricorso);
- Buste paga gennaio-aprile 2023 (cfr. doc. 7 ricorso);
- N. 2 proroghe del contratto a tempo determinato per fino al Controparte_2
31.10.2023 e al 31.01.2024 (cfr. doc. 2 nota di deposito del 28/12/2023);
- Buste paga luglio, agosto e ottobre 2023 (cfr. doc. 2 nota di deposito del 28/12/2023);
- Copia dell'estratto conto previdenziale INPS, emesso il 19/09/2024, da cui si evince che il ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratore domestico a decorrere dal
01/03/2020 sino al 31/03/2022, come operaio agricolo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e come lavoratore dipendente part-time a decorrere dal 09/06/2023 al 30/11/2023 e dal 01/01/2024 al 31/01/2024 (cfr. doc. 1 nota di deposito del 24/09/2024);
- Nuovo contratto di lavoro come operaio a tempo determinato alle dipendenze di “LAR Società Cooperativa”, a decorrere dal 10/09/2024 al 30/11/2024 (cfr. doc. 1A nota di deposito del 16/09/2024);
- Copia della busta paga di settembre 2024 da cui si evince un mensile netto pari ad Euro
947,00 (cfr. doc. 1 nota di deposito dal 04/11/2024)
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa per tutte le annualità 2020, 2021, 2022, nel II semestre del 2023 e in alcuni mesi del 2024.
Egli ha, dunque, dimostrato nel tempo una seria volontà di inserirsi nel nostro territorio, elemento da valorizzare alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte (v. per tutte
Cassazione, ordinanza del 5 settembre 2022 n. 26089, per il riconoscimento del permesso umanitario, assume rilievo anche l'intenzione di integrarsi, purché sia seria. La serietà può evincersi da molteplici attività, come la frequentazione dei corsi scolastici o di lingua italiana o, ancora, la presenza di un contratto di lavoro, benché a tempo determinato. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, vedasi anche Cass. 7396/2021; Cass. 16369/2022.).
Alla luce delle circostanze appena analizzate, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il Sig.
(CUI 05BQ7NF) ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel Parte_1 tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4 Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e
1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che (CUI 05BQ7NF) ha diritto alla Parte_1 protezione speciale.
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 02/12/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Silvia Graziella Carosio Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18/09/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 10675 / 2023 promossa da:
(CUI Parte_1 C.F._1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZOCCA NICOLA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Vercelli in data 03/05/2023, notificato in data 22/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Novara del 05/01/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 31/05/2023, ritualmente notificato, il sig. (CUI , Parte_1 C.F._1 cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli del 03/05/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Novara, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio in data 09/06/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18/09/2024, nel corso della quale la parte rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19- ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 19/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, della situazione del Paese origine, del percorso di integrazione economico-sociale intrapreso in
Italia.
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). È necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art. 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un adeguato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia. Egli infatti ha prodotto:
- permesso di soggiorno;
- CUD 2020, 2021, 2022 (cfr. docc.
4-6 ricorso);
- Variazione del rapporto di lavoro domestico in lavoro a tempo indeterminato dal 02.03.2020
(cfr. doc. 7 ricorso);
- Buste paga gennaio-aprile 2023 (cfr. doc. 7 ricorso);
- N. 2 proroghe del contratto a tempo determinato per fino al Controparte_2
31.10.2023 e al 31.01.2024 (cfr. doc. 2 nota di deposito del 28/12/2023);
- Buste paga luglio, agosto e ottobre 2023 (cfr. doc. 2 nota di deposito del 28/12/2023);
- Copia dell'estratto conto previdenziale INPS, emesso il 19/09/2024, da cui si evince che il ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratore domestico a decorrere dal
01/03/2020 sino al 31/03/2022, come operaio agricolo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e come lavoratore dipendente part-time a decorrere dal 09/06/2023 al 30/11/2023 e dal 01/01/2024 al 31/01/2024 (cfr. doc. 1 nota di deposito del 24/09/2024);
- Nuovo contratto di lavoro come operaio a tempo determinato alle dipendenze di “LAR Società Cooperativa”, a decorrere dal 10/09/2024 al 30/11/2024 (cfr. doc. 1A nota di deposito del 16/09/2024);
- Copia della busta paga di settembre 2024 da cui si evince un mensile netto pari ad Euro
947,00 (cfr. doc. 1 nota di deposito dal 04/11/2024)
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa per tutte le annualità 2020, 2021, 2022, nel II semestre del 2023 e in alcuni mesi del 2024.
Egli ha, dunque, dimostrato nel tempo una seria volontà di inserirsi nel nostro territorio, elemento da valorizzare alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte (v. per tutte
Cassazione, ordinanza del 5 settembre 2022 n. 26089, per il riconoscimento del permesso umanitario, assume rilievo anche l'intenzione di integrarsi, purché sia seria. La serietà può evincersi da molteplici attività, come la frequentazione dei corsi scolastici o di lingua italiana o, ancora, la presenza di un contratto di lavoro, benché a tempo determinato. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, vedasi anche Cass. 7396/2021; Cass. 16369/2022.).
Alla luce delle circostanze appena analizzate, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il Sig.
(CUI 05BQ7NF) ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel Parte_1 tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4 Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e
1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che (CUI 05BQ7NF) ha diritto alla Parte_1 protezione speciale.
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 02/12/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberta Dotta