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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1049/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BERTUCCINI LUCA e con elezione di domicilio in presso avv. BERTUCCINI
LUCA;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. RAGAINI CP_1 C.F._2
EVA e ,con elezione di domicilio in VIA GIOLITTI 225 61122 PESARO, presso e nello studio dell'avv. RAGAINI EVA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: Nel merito: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accertare il tenore offensivo e denigratorio del videoclip indicato nella narrativa dell'atto di citazione in pagina 1 di 5 opposizione a precetto e di cui al doc. 2) attoreo, pubblicato da CP_1
sull'applicazione Internet denominata TikTok e da lei riferito alla persona di Parte_2
;
[...]
- Voglia conseguentemente accertare i danni morali, all'onore, all'immagine ed alla reputazione di causati da per effetto della pubblicazione Parte_2 CP_1
del suddetto videoclip; danni da quantificare in via equitativa nella misura di almeno €.
15.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che si avrà di Giustizia;
- Con compensazione, anche parziale, tra la somma che sarà riconosciuta in favore dell'attore - opponente a titolo di risarcimento danni e l'importo recato sull'atto di precetto qui opposto, pari ad €. 12.588,00 oltre successive occorrende;
con vittoria di spese.
Di parte opposta:
IN VIA PRINCIPALE; rigettare integralmente l'eccezione riconvenzionale e la conseguente domanda di compensazione proposta dall'attore in opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
IN SUBORDINE; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda contenere nel minimo il riconoscimento del risarcimento in favore del sig. in Pt_2
ragione dei gravi eventi descritti in narrativa.
Motivi della decisione
pagina 2 di 5 Con atto di citazione deduceva che con sentenza penale di questo Parte_2
Ufficio egli era stato condannato il 12.7.23 (oltrechè a due anni e otto mesi di reclusione) al risarcimento del danno per euro 9.000,00 e alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_1
notificava tale sentenza unitamente al precetto per l'importo complessivo CP_1
di 12.588,00 euro;
lamenta ora il che in realtà la aveva diffamato il Pt_2 CP_1
e aveva danneggiato la sua immagine;
trovandosi poi agli arresti domiciliari e Pt_2
con impossibilità di comunicare con altri , egli non si era potuto difendere dalle offese diffuse in rete tramite tik tok. Chiedeva dunque quanto in epigrafe.
Si costituiva la contestando gli assunti e in particolare deduceva che l'attore era CP_1
stato condannato anche nell'anno 2024 dal tribunale di San Marino a un anno e 4 mesi di prigionia per reati ai danni della (doc.2 fasc. opposta); la stessa era stata invece CP_1
assolta dal Tribunale di Rimini dal reato di diffamazione (deposito del 13.11.24) e comunque il credito avversario non era né certo né liquido né di pronta soluzione.
Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione. Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo il 10.10.24.
La causa veniva trattenuta in decisione il 10.9.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Non sussiste un controcredito che l'opponente possa vantare nei confronti della creditrice. Per operare la compensazione, come noto, occorre che vi sia un controcredito certo, liquido e esigibile che nella specie non sussiste.
L'art. 1243 c.c. prevede poi che se il debito opposto in compensazione non è liquido ma di facile e pronta liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente. Nel caso in esame però va detto che lo stesso fatto della diffamazione non appare sussistere, sia perchè già la sentenza penale ha pagina 3 di 5 mandato assolta la , sia perchè il post (ove viene definito “psicopatico” e si dice CP_1
che lui avrebbe tentato di ucciderla) non è in modo indubbio riconducibile al Pt_2
(non citato con nome né cognome e quindi individuabile solo dalla cerchia di conoscenti) e comunque dalla documentazione in atti depositata dalla opposta è emerso che per tutto l'anno 2022 e sino al gennaio 2023 il aveva pesantemente Pt_2
molestato e perseguitato la , come da sentenze irrevocabili penali, con messaggi, CP_1
appostamenti, pedinamenti e minacce nonché aggressioni fisiche (vi è stato anche un ordine di protezione impartito dal Commissario di San Marino).
Lo sfogo della contiene quindi fatti noti al e costituisce uno sfogo CP_1 Pt_2
proporzionato alle molteplici offese ricevute e scriminato dalla esasperazione della
. CP_1
Oltre alla mancanza quindi della diffamazione in sé, non è stata comunque fornita la prova dell'asserito danno subito dall'attore (ad es. con relazioni di psicologi e referti medici) né le prove per testi articolate -e non ammesse- sono in grado di provare il riferito pregiudizio , state il tenore del tutto valutativo delle medesime (ad es.: dica il teste se il lamentava con lei di sentirsi offeso e umiliato dal video). Pt_2
La domanda ex art. 96 cpc viene disattesa non essendo stato provato il pregiudizio in concreto sofferto dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_2
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione delle spese in favore di che Parte_2 CP_1
liquida complessivamente in euro 3800,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro
1200,00 per la fase introduttiva, euro 1700,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 16.9.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1049/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BERTUCCINI LUCA e con elezione di domicilio in presso avv. BERTUCCINI
LUCA;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. RAGAINI CP_1 C.F._2
EVA e ,con elezione di domicilio in VIA GIOLITTI 225 61122 PESARO, presso e nello studio dell'avv. RAGAINI EVA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: Nel merito: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accertare il tenore offensivo e denigratorio del videoclip indicato nella narrativa dell'atto di citazione in pagina 1 di 5 opposizione a precetto e di cui al doc. 2) attoreo, pubblicato da CP_1
sull'applicazione Internet denominata TikTok e da lei riferito alla persona di Parte_2
;
[...]
- Voglia conseguentemente accertare i danni morali, all'onore, all'immagine ed alla reputazione di causati da per effetto della pubblicazione Parte_2 CP_1
del suddetto videoclip; danni da quantificare in via equitativa nella misura di almeno €.
15.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che si avrà di Giustizia;
- Con compensazione, anche parziale, tra la somma che sarà riconosciuta in favore dell'attore - opponente a titolo di risarcimento danni e l'importo recato sull'atto di precetto qui opposto, pari ad €. 12.588,00 oltre successive occorrende;
con vittoria di spese.
Di parte opposta:
IN VIA PRINCIPALE; rigettare integralmente l'eccezione riconvenzionale e la conseguente domanda di compensazione proposta dall'attore in opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
IN SUBORDINE; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda contenere nel minimo il riconoscimento del risarcimento in favore del sig. in Pt_2
ragione dei gravi eventi descritti in narrativa.
Motivi della decisione
pagina 2 di 5 Con atto di citazione deduceva che con sentenza penale di questo Parte_2
Ufficio egli era stato condannato il 12.7.23 (oltrechè a due anni e otto mesi di reclusione) al risarcimento del danno per euro 9.000,00 e alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_1
notificava tale sentenza unitamente al precetto per l'importo complessivo CP_1
di 12.588,00 euro;
lamenta ora il che in realtà la aveva diffamato il Pt_2 CP_1
e aveva danneggiato la sua immagine;
trovandosi poi agli arresti domiciliari e Pt_2
con impossibilità di comunicare con altri , egli non si era potuto difendere dalle offese diffuse in rete tramite tik tok. Chiedeva dunque quanto in epigrafe.
Si costituiva la contestando gli assunti e in particolare deduceva che l'attore era CP_1
stato condannato anche nell'anno 2024 dal tribunale di San Marino a un anno e 4 mesi di prigionia per reati ai danni della (doc.2 fasc. opposta); la stessa era stata invece CP_1
assolta dal Tribunale di Rimini dal reato di diffamazione (deposito del 13.11.24) e comunque il credito avversario non era né certo né liquido né di pronta soluzione.
Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione. Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo il 10.10.24.
La causa veniva trattenuta in decisione il 10.9.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Non sussiste un controcredito che l'opponente possa vantare nei confronti della creditrice. Per operare la compensazione, come noto, occorre che vi sia un controcredito certo, liquido e esigibile che nella specie non sussiste.
L'art. 1243 c.c. prevede poi che se il debito opposto in compensazione non è liquido ma di facile e pronta liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente. Nel caso in esame però va detto che lo stesso fatto della diffamazione non appare sussistere, sia perchè già la sentenza penale ha pagina 3 di 5 mandato assolta la , sia perchè il post (ove viene definito “psicopatico” e si dice CP_1
che lui avrebbe tentato di ucciderla) non è in modo indubbio riconducibile al Pt_2
(non citato con nome né cognome e quindi individuabile solo dalla cerchia di conoscenti) e comunque dalla documentazione in atti depositata dalla opposta è emerso che per tutto l'anno 2022 e sino al gennaio 2023 il aveva pesantemente Pt_2
molestato e perseguitato la , come da sentenze irrevocabili penali, con messaggi, CP_1
appostamenti, pedinamenti e minacce nonché aggressioni fisiche (vi è stato anche un ordine di protezione impartito dal Commissario di San Marino).
Lo sfogo della contiene quindi fatti noti al e costituisce uno sfogo CP_1 Pt_2
proporzionato alle molteplici offese ricevute e scriminato dalla esasperazione della
. CP_1
Oltre alla mancanza quindi della diffamazione in sé, non è stata comunque fornita la prova dell'asserito danno subito dall'attore (ad es. con relazioni di psicologi e referti medici) né le prove per testi articolate -e non ammesse- sono in grado di provare il riferito pregiudizio , state il tenore del tutto valutativo delle medesime (ad es.: dica il teste se il lamentava con lei di sentirsi offeso e umiliato dal video). Pt_2
La domanda ex art. 96 cpc viene disattesa non essendo stato provato il pregiudizio in concreto sofferto dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_2
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione delle spese in favore di che Parte_2 CP_1
liquida complessivamente in euro 3800,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro
1200,00 per la fase introduttiva, euro 1700,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 16.9.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 5 di 5