Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13402 del 2025, proposto da
-OMISSIS- - Impresa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. – Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
il Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- - Società SS -, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. della Delibera di revoca del finanziamento adottata da Invitalia in data 31.07.2025 (CUP: -OMISSIS-, COR: -OMISSIS-), notificata alla ricorrente il 03.09.2025;
2. in via gradata, del Bando/Disciplinare di finanziamento di cui alla Direttiva Operativa del Ministero della Cultura n. -OMISSIS- del 29.03.2021, per le ragioni indicate in parte motiva (artt. 13/30);
3. se e per quanto possa occorrere, di tutti gli allegati al Bando di cui sub 2), nella parte in cui risultino ostativi all'attribuzione del finanziamento alla ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
4. dell'art. 13.2 del Contratto stipulato tra la ricorrente ed Invitalia in data 24.01.2023 se ed in quanto interpretato nei termini esposti nel provvedimento di ci sub 1);
5. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, nonché eventuali ulteriori provvedimenti relativi alla revoca del finanziamento, ancorché non conosciuti, ivi inclusa la nota della Invitalia del 03.09.2025 di comunicazione della disposta revoca e conseguente restituzione delle somme erogate in acconto oltre interessi di mora dalla data della ricezione alla data dell'effettivo soddisfo;
6. ed ancora del provvedimento a firma Invitalia del 02.10.2025 di escussione della polizza -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia s.p.a. e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LI La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - L’impresa ricorrente ha impugnato la Delibera del 31 luglio 2025 con cui Invitalia ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione di un museo interattivo nell’ambito del programma “Cultura Crea 2.0”, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Direttiva operativa n. -OMISSIS- del 29 marzo 2021. Tale revoca è stata motivata dall’emersione, in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, di un procedimento penale relativo a fattispecie rientranti tra i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.
Il ricorso è affidato a quattro motivi di gravame, con cui l’impresa ricorrente lamenta:
i) che la revoca del finanziamento prevista dell’art. 30, comma 2, lettera j) della Direttiva operativa richiede un coinvolgimento penale del beneficiario o dei suoi soci, mentre, nel caso in esame, il procedimento riguarda esclusivamente l’amministratore, essendo la società ricorrente e il suo unico socio (la fondazione), del tutto estranei ai fatti contestati;
ii) l’illegittimità della disposizione nella parte in cui prevede la revoca del finanziamento quando anche uno soltanto dei soci del beneficiario sia sottoposto a rinvio a giudizio, in violazione del principio di presunzione di innocenza di cui agli artt. 27 Cost. e 6 CEDU;
iii) la violazione dell’art. 9 del Decreto del Ministero della cultura 11 maggio 2016, il quale non contempla tra i “requisiti di ammissione” l’assenza di procedimenti penali a carico dell’amministratore o dei soci, di modo che la fattispecie di revoca di cui all’art. 30.2, lett. j) può rilevare solo se sopravvenuta rispetto al momento dell’ammissione al finanziamento e, in ogni caso, previa valutazione discrezionale di Invitalia, alla luce dello stato di attuazione del progetto e dell’effettiva incidenza sull’affidabilità dell’impresa beneficiaria;
iv) la mancata valutazione delle utilità derivanti dal progetto realizzato dalla ricorrente e comunque conseguite dall’Amministrazione che dovrebbe comportare - in luogo della revoca totale del finanziamento - la sua mera rimodulazione.
2 - Resiste in giudizio Invitalia, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Ministero della cultura si è invece costituito con atto di mera forma.
3 - Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
1.1 - L’art. 30, comma 2, della Direttiva operativa n. -OMISSIS- del 29 marzo 2021 stabilisce che “ la revoca totale dei contributi erogati (…) è disposta (…) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna (…) per uno dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 ”. Tale previsione è stata recepita nella Convenzione di finanziamento, il cui art. 13, comma 2, stabilisce che “le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate qualora risultino in corso a carico del Beneficiario accertamenti per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ovvero qualora anche uno soltanto dei soci del Beneficiario sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna (…) per uno dei ‘reati presupposto’ previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 ”.
Il chiaro e inequivoco tenore letterale delle disposizioni richiamate circoscrive l’ambito soggettivo della causa di revoca a fatti riferibili direttamente al beneficiario o ai suoi soci, senza alcun riferimento alla distinta figura dell’amministratore, che resta pertanto estranea al perimetro applicativo della fattispecie.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge invece che:
- con provvedimento del 23 novembre 2022 la società ricorrente è stata ammessa alle agevolazioni all’esito di un’istruttoria completa, nel corso della quale Invitalia ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione dall’art. 3 della Direttiva operativa;
- in data 24 gennaio 2023 è stata stipulata la Convenzione di finanziamento e, a seguito di ulteriori verifiche documentali, in data 22 marzo 2024 è stato erogato l’anticipo pari al 40% delle agevolazioni;
- solo successivamente, a progetto ormai avviato e in sede di richiesta del saldo finale, Invitalia ha disposto, con delibera del 3 settembre 2025, la revoca delle agevolazioni, valorizzando la pendenza di un processo penale a carico dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore , relativo a fatti risalenti agli anni 2010-012, commessi nell’esercizio della funzione di Consigliere regionale, processo che risultava già instaurato nel 2015 mediante decreto di citazione a giudizio del 20 maggio 2015.
Ne deriva che la revoca è stata disposta in assenza di qualsiasi coinvolgimento della società beneficiaria o del suo unico socio – la fondazione integralmente titolare del capitale sociale –, sulla base di una vicenda personale riferibile esclusivamente all’amministratore, riferita a fatti del tutto estranei all’attività della società e, comunque, anteriori alla stessa ammissione al finanziamento.
1.2 - Né può ritenersi pertinente il richiamo, invocato dalla difesa dell’Amministrazione, al principio del c.d. “contagio”, elaborato dalla giurisprudenza in materia di esclusione dalle procedure di gara per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 (si richiama al riguardo Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6866).
In tale diverso contesto normativo, infatti, la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), attribuisce alla stazione appaltante un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare se pregressi illeciti dell’operatore economico siano idonei a incidere sull’integrità e sull’affidabilità.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ammesso che possano assumere rilievo anche condotte riferibili a persone fisiche che, pur formalmente distinte dall’operatore economico, rivestano un ruolo tale da incidere in modo significativo sulle scelte gestionali dell’impresa. In questi casi, la presenza di soggetti ritenuti inaffidabili può riflettersi sull’operatore economico “per contagio”, in ragione della loro capacità di orientarne o condizionarne l’azione. Rileva, in particolare, la posizione dell’amministratore, quale soggetto che esprime la volontà dell’impresa e ne dirige l’attività gestionale e tecnica. Nei contratti pubblici, infatti, l’amministrazione acquisisce una prestazione, con la conseguenza che l’integrità dei soggetti apicali assume rilievo diretto sulla capacità dell’operatore di eseguire correttamente il contratto. Il coinvolgimento di tali soggetti in vicende penalmente rilevanti può pertanto riflettersi sulla gestione dell’appalto, incidendo su affidabilità e regolarità dell’esecuzione.
Del tutto diversa è, invece, la struttura e la funzione della disciplina delle agevolazioni in esame.
In tale ambito, infatti, non viene in rilievo l’esecuzione di una prestazione contrattuale, bensì l’erogazione di risorse pubbliche, a fronte delle quali la pubblica amministrazione non “acquista” un servizio, ma trasferisce ricchezza a sostegno di un progetto imprenditoriale.
In questo contesto, il centro di imputazione del beneficio economico è la compagine sociale nel suo complesso e, in particolare, il socio, quale effettivo destinatario degli effetti economici dell’intervento pubblico, attraverso la partecipazione agli utili e l’incremento del valore della partecipazione.
Ne consegue che ratio della causa di revoca in esame non è quella di presidiare l’affidabilità dell’operatore economico tenuto a eseguire la commessa pubblica, bensì quella di evitare che risorse pubbliche siano destinate – anche indirettamente tramite la partecipazione societaria – ad arricchire soggetti ritenuti non meritevoli in quanto personalmente incisi da vicende penali.
La causa di revoca di cui all’art. 30, comma 2 della direttiva operativa, diversamente dalla causa di esclusione per grave illecito professionale, non attribuisce all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, ma integra una fattispecie tipica, tassativa e vincolata, che opera in base al mero riscontro dei precedenti oggettivamente predeterminati, riferiti esclusivamente ai soci del beneficiario.
Essa incide su posizioni ormai consolidate e sul legittimo affidamento ingenerato nel beneficiario in ordine a risorse già attribuite, sicché deve essere qualificata quale norma di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva oltre i confini rigorosamente delineati dalla disciplina di riferimento, tanto più in assenza di qualsivoglia reticenza o omissione imputabile al beneficiario.
1.3 - Alla luce di tali considerazioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
2 - L’accoglimento del primo motivo di ricorso, pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere dalla parte ricorrente, determina l’assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Resta, in ogni caso, impregiudicato il potere dell’Amministrazione di valutare l’eventuale integrazione di autonome e diverse cause di revoca non oggetto del presente scrutinio e non coperte dal giudicato, ivi compresi i profili concernenti la possibile non genuinità della polizza fideiussoria prestata dall’impresa, prospettata nelle difese dell’amministrazione.
3 - La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
LI La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI La LF | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.