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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/02/2024, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 22/02/2024, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2599/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. ARNALDO TODISCO, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Principe di Napoli
21, attrice
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. MICHELA
NOCCO, con la quale elettivamente domicilia in Santeramo in Colle, alla via Carmine 21, convenuta
avente ad OGGETTO: Opposizione ad iscrizione ipotecaria, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria sul terreno di sua proprietà deducendone la nullità per l'omessa notifica e chiedendone, pertanto,
l'annullamento, con condanna della Controparte_2
al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.
[...]
Costituitosi in giudizio, l'agente della riscossione ha eccepito l'incompetenza e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, parte attrice, a seguito della cancellazione della detta ipoteca, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con la condanna dell alle spese del giudizio. CP_3
Ciò premesso, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto da entrambe le parti ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo pag. 2/5 fine di regolarle, in base al principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, sent.
n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Ebbene, va anzitutto rilevato in proposito che – pur nel regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del dpr, introdotto con d.l.
n. 70 del 2011 – l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative
(da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cfr. Sezioni Unite n. 19667 del
2014).
Ciò posto, venendo al caso di specie, se da un lato l'azione di nullità dell'iscrizione ipotecaria non pare infondata, mancando agli atti la prova della notifica del prescritto avviso, d'altro lato nient'affatto peregrina si palesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, spiegata dalla convenuta, quanto meno in ordine alla pag. 3/5 porzione di credito, oggetto di tutela ipotecaria, concernente ICI, IMU e contributo consortile di bonifica.
Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, “appartiene alla giurisdizione tributaria ogni controversia avente ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”.
Ora, va osservato sul punto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014 – da ultimo, Cass., Sez. V, Ord. 21 settembre 2023, n. 26999); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito (Cass. n.
4871 del 23 febbraio 2021).
Riportando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria e conseguente accertamento negativo di crediti di natura (pure) tributaria,
pag. 4/5 non può revocarsi in dubbio che l'esecuzione non era iniziata né minacciata, non potendo appunto considerarsi atto esecutivo l'iscrizione ipotecaria impugnata dal contribuente.
Del resto, parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio espone di aver appreso, mediante interrogazione all'autorità competente, dell'esistenza di un gravame immobiliare ex art. 77 dpr 602/73 trascritto nell'anno 2006, senza alcun ulteriore seguito da parte del concessionario.
Da estratto di ruolo depositato dalla convenuta risulta, poi, che il debito oggetto di iscrizione ipotecaria riguardi cartelle esattoriali notificate dal
2001 al 2005.
Va da sé che l'opposizione spiegata in questa sede, almeno per quanto afferisce alla pretesa di natura fiscale, andasse devoluta alla cognizione del giudice tributario.
Di talché, appare ragionevole disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 22/02/2024.
Il Giudice
Dott. Valeria Ferraro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 22/02/2024, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2599/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. ARNALDO TODISCO, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Principe di Napoli
21, attrice
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. MICHELA
NOCCO, con la quale elettivamente domicilia in Santeramo in Colle, alla via Carmine 21, convenuta
avente ad OGGETTO: Opposizione ad iscrizione ipotecaria, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria sul terreno di sua proprietà deducendone la nullità per l'omessa notifica e chiedendone, pertanto,
l'annullamento, con condanna della Controparte_2
al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.
[...]
Costituitosi in giudizio, l'agente della riscossione ha eccepito l'incompetenza e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, parte attrice, a seguito della cancellazione della detta ipoteca, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con la condanna dell alle spese del giudizio. CP_3
Ciò premesso, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto da entrambe le parti ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo pag. 2/5 fine di regolarle, in base al principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, sent.
n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Ebbene, va anzitutto rilevato in proposito che – pur nel regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del dpr, introdotto con d.l.
n. 70 del 2011 – l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative
(da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cfr. Sezioni Unite n. 19667 del
2014).
Ciò posto, venendo al caso di specie, se da un lato l'azione di nullità dell'iscrizione ipotecaria non pare infondata, mancando agli atti la prova della notifica del prescritto avviso, d'altro lato nient'affatto peregrina si palesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, spiegata dalla convenuta, quanto meno in ordine alla pag. 3/5 porzione di credito, oggetto di tutela ipotecaria, concernente ICI, IMU e contributo consortile di bonifica.
Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, “appartiene alla giurisdizione tributaria ogni controversia avente ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”.
Ora, va osservato sul punto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014 – da ultimo, Cass., Sez. V, Ord. 21 settembre 2023, n. 26999); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito (Cass. n.
4871 del 23 febbraio 2021).
Riportando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria e conseguente accertamento negativo di crediti di natura (pure) tributaria,
pag. 4/5 non può revocarsi in dubbio che l'esecuzione non era iniziata né minacciata, non potendo appunto considerarsi atto esecutivo l'iscrizione ipotecaria impugnata dal contribuente.
Del resto, parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio espone di aver appreso, mediante interrogazione all'autorità competente, dell'esistenza di un gravame immobiliare ex art. 77 dpr 602/73 trascritto nell'anno 2006, senza alcun ulteriore seguito da parte del concessionario.
Da estratto di ruolo depositato dalla convenuta risulta, poi, che il debito oggetto di iscrizione ipotecaria riguardi cartelle esattoriali notificate dal
2001 al 2005.
Va da sé che l'opposizione spiegata in questa sede, almeno per quanto afferisce alla pretesa di natura fiscale, andasse devoluta alla cognizione del giudice tributario.
Di talché, appare ragionevole disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 22/02/2024.
Il Giudice
Dott. Valeria Ferraro
pag. 5/5