Ordinanza cautelare 11 ottobre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24046 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10020 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa-Direzione Generale personale Militare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto nr. M-D -OMISSIS- 2022-05-19 di perdita del grado per rimozione, reso dal Ministero della Difesa-Direzione Generale personale militare, notificato l’ 8 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. GI DO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, affidando il gravame a un unico motivo, articolato in cinque sottoparagrafi, così rubricato: “ Violazione di legge in relazione all’art. 1393 c.o.m. ”.
1.1. Secondo parte ricorrente, nel caso in esame, il procedimento disciplinare si sarebbe dovuto obbligatoriamente sospendere nella pendenza di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti, sia per l’essere stati questi ultimi commessi nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’adempimento dei propri doveri, sia perché, in ragione della particolare complessità dell’accertamento penale, l’amministrazione non avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi conoscitivi necessari.
2. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 26 settembre 2022.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza dell’11 ottobre 2022.
4. All’udienza ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. Dispone l’art. 1393 c.o.m., al comma 1, che “ il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio […]”.
6.1. Ad avviso di parte ricorrente ricorrerebbero, nel caso di specie, entrambe le deroghe, sancite dal richiamato comma 1 dell’art. 1393 c.o.m., al principio di autonomia, con la conseguenza che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti in data 28 ottobre 2021 (all. 4 al ricorso) si sarebbe dovuto sospendere fino alla definizione di quello penale.
6.2. Deve, innanzitutto, escludersi che oggetto dei suddetti procedimenti (penale e disciplinare) fossero gli “ atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” a cui fa riferimento l’art. 1393 c.o.m.: in relazione, infatti, a tali atti e comportamenti, « il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe essere viziato per difetto di motivazione, ovvero essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale. Ma quest’ultima evenienza è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’ “adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Non è, dunque, sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni” (il che renderebbe paradossalmente ex se necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”), ma che tale atto o comportamento sia stato commesso, nell’ambito non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Il che porta quasi automaticamente ad escludere, dalle ipotesi in cui l’art. 1393 COM indica la necessità della sospensione del procedimento penale, tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) - non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio” » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 4006).
6.2.1. In sostanza, deve ritenersi che, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, ricorra la richiamata ipotesi di differimento obbligatorio del procedimento disciplinare ex art. 1393, comma 1, terza parte, del decreto legislativo n. 66/2010, quando vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva) e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5452).
6.3. Parimenti, non è stata dimostrata la “ particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ”, la quale, per quanto condivisibilmente opinato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672) ricorre allorché vi sia l’impossibilità o l’estrema difficoltà di raccogliere tutti gli elementi idonei a sostenere una contestazione disciplinare, intendendo il legislatore evitare, in tale caso (e in quello, sempre previsto dall’art. 1393 c.o.m., di non disponibilità di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare), l’instaurazione di un procedimento disciplinare destinato a concludersi per difetto di elementi suffraganti la responsabilità, ovvero concluso con un provvedimento viziato per difetto di istruttoria o di motivazione.
6.3.1. Ebbene, dette ipotesi non ricorrono nel caso in esame, in quanto non si fa questione della mancanza di elementi conoscitivi per poter avviare e concludere il processo disciplinare, ma della loro valenza probatoria, peraltro non persuasivamente contestata dalla ricorrente, sul rilievo che non vi sarebbe stata ammissione di colpevolezza relativamente alla falsità ideologica (senza tuttavia confrontarsi adeguatamente né con il contenuto delle p. 23 e 24 dello stralcio dell’ordinanza del G.I.P. sub doc. 2 allegato al ricorso, né con il seguente passaggio dell’ordinanza ex art. 27 c.p.p. del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, come riportato nella relazione finale sub doc. 6 di parte resistente: “ ha ammesso i fatti dichiarandosi colpevole. Ha cercato di giustificare le condotte ascrittele riferendo della relazione avuta con il [altro coimputato, n.d.r.] ; ha peraltro in parte ammesso di essere al corrente del traffico di automobili che gestiva anche se ha sminuito la propria responsabilità in ordine alla consapevolezza della illiceità di tale traffico ”), che vi sarebbe stata un’errata interpretazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche (limitandosi, tuttavia, a generici richiami alle dette trascrizioni, che non consentono di vagliare la correttezza di ricostruzioni alternative: cfr. p. da 8 a 11 del ricorso) e, infine, che non si sarebbe tenuto conto delle sue particolari condizioni di sofferenza (producendo tuttavia, sub docc. 7 – 10, documentazione medica che, in difetto di più specifiche deduzioni, non consente di ritenere incisa la capacità di intendere e di volere della stessa).
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
GI DO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO RA | RD AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.