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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1425/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ficarazzi - Corso Umberto I 90010 Ficarazzi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia PA - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202581372451152201709848 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2322/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di iscrizione del fermo amministrativo n. 202581372451152201709848 del 10/01/2025, relativo al mancato pagamento
TARI 2020 deducendo quanto segue:
1. Violazione art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata allegazione;
2. Omessa notifica degli atti presupposti;
3. Errato calcolo della TARI per numero componenti nucleo familiare e trasferimento di residenza;
4- Vizio di motivazione sul calcolo degli interessi.
CI PA chiedeva il rigetto del ricoros e depositava documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalle controdeduzioni e documentazione prodotta dal resistente emerge che:
1- L'avviso di accertamento TARI 2020 è stato regolarmente notificato il 09/12/2022, nei termini di 2 legge
(art. 1, co. 161, L. 296/2006), con prova di compiuta giacenza e avviso di deposito;
2- La ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c. in ogni caso, si osserva che la parte ricorrente non ha impugnato l'atto prodromico, salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi siano prescritti Orbene, al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D. P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione del preavviso nella misura in cui nella misura in cui gli atti prodromici siano stati validamene notificati. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata.
La comunicazione impugnata non costituisce primo atto impositivo, ma atto consequenziale di riscossione, impugnabile solo per vizi propri" (art. 19, co. 3, D.lgs 546/1992; Cass. SS.UU. 11722/2010; Ord. 10692/2024);
3- Le eccezioni relative al calcolo del tributo e al presupposto impositivo sono inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'atto pèrodromico
4 - Non sussistono vizi di motivazione: l'atto richiama gli atti presupposti e indica importo, modalità di pagamento e riferimenti normativi, in conformità all'art. 7 L. 212/2000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di Municipia spa in € 200,00 oltre accessori di legge. Palermo 29.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1425/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ficarazzi - Corso Umberto I 90010 Ficarazzi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia PA - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202581372451152201709848 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2322/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di iscrizione del fermo amministrativo n. 202581372451152201709848 del 10/01/2025, relativo al mancato pagamento
TARI 2020 deducendo quanto segue:
1. Violazione art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata allegazione;
2. Omessa notifica degli atti presupposti;
3. Errato calcolo della TARI per numero componenti nucleo familiare e trasferimento di residenza;
4- Vizio di motivazione sul calcolo degli interessi.
CI PA chiedeva il rigetto del ricoros e depositava documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalle controdeduzioni e documentazione prodotta dal resistente emerge che:
1- L'avviso di accertamento TARI 2020 è stato regolarmente notificato il 09/12/2022, nei termini di 2 legge
(art. 1, co. 161, L. 296/2006), con prova di compiuta giacenza e avviso di deposito;
2- La ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c. in ogni caso, si osserva che la parte ricorrente non ha impugnato l'atto prodromico, salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi siano prescritti Orbene, al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”. Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D. P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione del preavviso nella misura in cui nella misura in cui gli atti prodromici siano stati validamene notificati. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata.
La comunicazione impugnata non costituisce primo atto impositivo, ma atto consequenziale di riscossione, impugnabile solo per vizi propri" (art. 19, co. 3, D.lgs 546/1992; Cass. SS.UU. 11722/2010; Ord. 10692/2024);
3- Le eccezioni relative al calcolo del tributo e al presupposto impositivo sono inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'atto pèrodromico
4 - Non sussistono vizi di motivazione: l'atto richiama gli atti presupposti e indica importo, modalità di pagamento e riferimenti normativi, in conformità all'art. 7 L. 212/2000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di Municipia spa in € 200,00 oltre accessori di legge. Palermo 29.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO