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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 324/2025
Oggi 16/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to AMATO FA Parte_1
Per la dott.ssa LO PALCO Controparte_1
USHA ;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 RG n.324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to AMATO Parte_1
FA e dall'avv. ANTONIO AMATO
C O N T R O
difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_1 cpc dalle dott.sse Vecchio Valeria , Usha Lopalco e Angelica De Rubertis
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.157,58 a titolo di Controparte_2 retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
pag.
2 - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018
Per la parte convenuta in via principale Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare: in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1 per ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che è attualmente docente a tempo Parte_1 determinato presso l'IS ZZ AN in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche (30.06.2025) e nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato la propria attività lavorativa Cont in favore del quale docente a tempo determinato in virtù di contratti di supplenza temporanea intervenuti in via continuativa nei seguenti periodi: 24.11.2020 – 30.01.2021; 31.01.2021 –
26.02.2021; 27.02.2021 – 31.03.2021; 01.04.2021 – 30.04.2021; 01.05.2021 – 12.06.2021 quale docente di Laboratori di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore Fortunato Napoli;
che a differenza dei suoi colleghi a tempo indeterminato o con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto, non è stata riconosciuta ed erogata la
Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del Comparto
Scuola con palese violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che pag. 3 svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ammonta a € 174,50 mensili per una quota rpd giornaliera di € 5,82 con la conseguenza che il ricorrente ha maturato un diritto di credito pari ad euro 1.157,58 e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della
RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25 Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
pag. 4 Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020) Cont Non vi è contestazione sul quantum e , pertanto, non resta che condannare il al pagamento in favore di della somma di euro 1.157,58 otre interessi Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.157,58 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf, IVA de CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 16.10.2025
Il Giudice
(Simona Gerola)
pag. 5
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 324/2025
Oggi 16/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to AMATO FA Parte_1
Per la dott.ssa LO PALCO Controparte_1
USHA ;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 RG n.324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to AMATO Parte_1
FA e dall'avv. ANTONIO AMATO
C O N T R O
difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_1 cpc dalle dott.sse Vecchio Valeria , Usha Lopalco e Angelica De Rubertis
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.157,58 a titolo di Controparte_2 retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
pag.
2 - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018
Per la parte convenuta in via principale Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare: in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1 per ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che è attualmente docente a tempo Parte_1 determinato presso l'IS ZZ AN in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche (30.06.2025) e nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato la propria attività lavorativa Cont in favore del quale docente a tempo determinato in virtù di contratti di supplenza temporanea intervenuti in via continuativa nei seguenti periodi: 24.11.2020 – 30.01.2021; 31.01.2021 –
26.02.2021; 27.02.2021 – 31.03.2021; 01.04.2021 – 30.04.2021; 01.05.2021 – 12.06.2021 quale docente di Laboratori di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore Fortunato Napoli;
che a differenza dei suoi colleghi a tempo indeterminato o con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto, non è stata riconosciuta ed erogata la
Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del Comparto
Scuola con palese violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che pag. 3 svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ammonta a € 174,50 mensili per una quota rpd giornaliera di € 5,82 con la conseguenza che il ricorrente ha maturato un diritto di credito pari ad euro 1.157,58 e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Cont Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del ricorso
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della
RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25 Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
pag. 4 Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020) Cont Non vi è contestazione sul quantum e , pertanto, non resta che condannare il al pagamento in favore di della somma di euro 1.157,58 otre interessi Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.157,58 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf, IVA de CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 16.10.2025
Il Giudice
(Simona Gerola)
pag. 5