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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR MA PU
All'esito dell'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7681 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRARI MORANDI ESTER
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA SILVIA
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.03.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 30.04.2024 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del
27.5.2022; specificato che il menzionato decreto di omologa era stato ritualmente notificato all'Ente in data 08.05.2024 così come il modello AP70, attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici; rilevato infine che, nonostante il decorso dei termini di legge, l' non aveva provveduto all'erogazione di quanto di spettanza;
ha chiesto in CP_1
questa sede la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre Controparte_2 accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere, stante la liquidazione dei ratei comunicata con provvedimento del
09.04.2025.
All'udienza odierna, concesso un breve differimento onde verificare l'effettività del pagamento, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è CP_1 imposto ai sensi dell'art. 20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione) e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 6.10.2025 il Giudice
FR MA PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR MA PU
All'esito dell'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7681 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FERRARI MORANDI ESTER
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA SILVIA
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.03.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 30.04.2024 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del
27.5.2022; specificato che il menzionato decreto di omologa era stato ritualmente notificato all'Ente in data 08.05.2024 così come il modello AP70, attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici; rilevato infine che, nonostante il decorso dei termini di legge, l' non aveva provveduto all'erogazione di quanto di spettanza;
ha chiesto in CP_1
questa sede la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre Controparte_2 accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere, stante la liquidazione dei ratei comunicata con provvedimento del
09.04.2025.
All'udienza odierna, concesso un breve differimento onde verificare l'effettività del pagamento, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l' si è CP_1 imposto ai sensi dell'art. 20 DL 78/09 (come modificato in sede di conversione) e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 6.10.2025 il Giudice
FR MA PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
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