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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4310/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Letizia Carganico presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Letizia Carganico presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30 marzo 1985
- Atto n. 140, parte 2, serie A, volume R03 - anno 1985
In comunione dei beni. pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) i signori e hanno già interrotto la convivenza da molti anni, previo accordo tra Parte_1 Pt_2 loro, trasferendosi la prima presso l'alloggio concessole dall'associazione i Semprevivi Onlus, sito a
Milano, in via Colonna n 9, il secondo presso la casa dei genitori, sita a Villanova D'Ardenghi (PV), in via Stefano Pollini n. 63/D;
3) la signora è assegnataria di immobile Aler, dove lei, il marito ed il figlio Parte_1 ER
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente) hanno mantenuto la residenza anagrafica (via Ugo
Tommei n. 8). I coniugi intendono rinunciare all'assegnazione dell'alloggio Aler, impegnandosi entrambi a spostare la residenza anagrafica entro 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione e riservandosi di agevolare il subentro del figlio nel contratto di locazione con ER
Aler;
4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più niente a pretendere l'uno dall'altro per il titolo di cui alla presente procedura.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Milano il 30 marzo 1985;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 2 di 4 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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