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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.408/2024 RG Sez. Lav., vertente
TRA
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Camposanto Vecchio n. 18/A, rappresentato e difeso, con funzioni tra loro anche disgiunte, dagli avvocati Giuseppe LL (C.F.: – – fax CodiceFiscale_2 Email_1
0735 588 889) e MO LL (C.F.: – – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 0735 588 889) ed elettivamente domiciliato presso e nel di loro studio in San Benedetto del Tronto
– Corso Giuseppe Mazzini n. 27, giusta procura stesa su foglio separato allegato al presente atto,
appellante
contro
(C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella ROTA - C.F.: , PEC: C.F._4
Tel. 071.8065002, Fax 071.8065020- dell'Avvocatura Regionale ed Email_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC nonché presso la sede Email_3 dell'Avvocatura Regionale in Ancona, Piazza Cavour n. 23, giusta procura in calce al presente atto pagina 1 di 6 appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.364/2024, depositata il 29 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda dallo stesso formulata tesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute sino al momento della cessazione dal servizio, avvenuta in data 1 aprile 2021 per dimissioni (con esonero parziale dal periodo di preavviso) in quanto vincitore di altro concorso. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata fruizione delle ferie fosse addebitabile alla scelta volontaria del solo lavoratore, non avendo lo stesso chiesto di fruirne nel periodo di preavviso, né ricorrendone motivi ostativi per ragioni di servizio.
L'appellante ha articolato i motivi di gravame sotto i seguenti profili: mancato avviso da parte dell'Amministrazione della possibilità di fruire delle ferie;
impossibilità di posticipare la data di assunzione presso la nuova Amministrazione;
mancata valutazione che il prosieguo del servizio da parte dell'appellante era necessitato da particolari e delicate incombenze istruttorie che dovevano essere completate entro specifici termini.
Nel giudizio di appello si è costituita la resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che è onere del datore di lavoro invitare il lavoratore a godere delle ferie ed informarlo in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire e che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. CP_ Lamenta sotto tale profilo che la comunicazione del 18 marzo 2021 con la quale l' resistente aveva accettato le dimissioni con parziale esonero, rigettando la domanda di monetizzazione delle ferie non è idonea, a suo avviso - contrariamente a quanto motivato dal Giudice di prime cure - ad integrare gli oneri informativi gravanti sul datore di lavoro.
Contesta inoltre che non sarebbe stato possibile, e comunque non costituisce diritto soggettivo, richiedere il posticipo della data di presa in servizio presso la nuova Amministrazione in quanto termine fissato dal bando di concorso. pagina 2 di 6 Tanto premesso, la Corte richiama l'evoluzione normativa e giurisprudenziale correttamente descritta dal Tribunale di Ancona, onde pervenirne tuttavia ad una conclusione differente nella disciplina del caso in esame anche alla luce delle pronunce più recenti della Suprema Corte di
Cassazione.
Risulta pacifico dalla lettura dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali che la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è illegittima se il lavoratore non ha avuto la possibilità effettiva di fruirne. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a informare il lavoratore in modo chiaro, trasparente e tempestivo sulle conseguenze della mancata fruizione e a garantirgli un'effettiva opportunità di esercitare il diritto. In mancanza di tale adempimento, il diniego dell'indennità sostitutiva viola l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'UE.
In tale ordine di idee assume rilievo preminente il dovere di programmazione e di informazione sancito dall'art. 2109 cc. secondo cui il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al dipendente il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e del lavoratore, tanto più che tale obbligo è stato accentuato dall'art. 10 Dlgs n.66/2003, il quale garantisce un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite;
prevede che almeno 2 settimane siano godute nell'anno di maturazione;
stabilisce che le restanti 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Sul punto la Corte di Giustizia UE – causa C-218/22, ha affermato che “Il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi se il lavoratore non ha potuto beneficiarne per mancanza di informazione da parte del datore di lavoro.”
In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa: “Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute matura anche se l'amministrazione non ha informato il dipendente in modo chiaro e tempestivo circa le conseguenze della mancata fruizione.” (TAR Friuli Venezia Giulia n.19/2025).
In tale direzione si pone la giurisprudenza di legittimità che in merito alla monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico, da ultimo con l'Ordinanza 21.7.2025, n. 20444, ha consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 nr. 13613; 21780/2022) che riduce fortemente il rigore del divieto di monetizzazione previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, subordinandolo all'assolvimento da parte dell'Amministrazione datrice del dovere di programmazione delle ferie e di invito alla fruizione delle stesse nonché di informazione che, in caso contrario, le ferie verranno perse.
pagina 3 di 6 Nello specifico, la Suprema Corte con la richiamata Ordinanza ha chiarito che: “la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali”.
In particolare, per il caso delle dimissioni, ha inoltre evidenziato che “l'operare della monetizzazione anche in presenza di dimissioni, sta ad evidenziare che i comportamenti datoriali di invito ed avviso alla fruizione delle ferie operano obiettivamente come presupposto per la perdita, in ipotesi, del diritto alla monetizzazione, quale effetto, a quel punto, di un'inerzia qualificata del lavoratore {Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit., punto 48); le difficoltà che la cessazione del rapporto per fatto riferibile al lavoratore {dimissioni} recesso datoriale per fatto del lavoratore etc.) comportano rispetto al comportamento datoriale da cui potrebbe derivare la neutralizzazione del diritto alla monetizzazione non hanno in definitiva rilievo causale, perché rileva oggettivamente soltanto che quel comportamento di invito ed avviso vi sia stato o meno e ciò a preminente tutela del diritto alle ferie o alla fruizione dell'indennità succedanea (ancora Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit. punto 29), non suscettibili di essere subordinati ad altre condizioni”.
Inoltre, sotto il profilo probatorio, con Ordinanza n. 14083/2024 la Suprema Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie e di averlo informato chiaramente e tempestivamente che, se non fruite, le ferie sarebbero state perse. Tale principio è espressamente esteso anche in caso di cessazione volontaria (dimissioni, mobilità), con l'Ordinanza n. 13691/2025 che richiama i precedenti della Corte e fissa i criteri ermeneutici dei principi eurounitari, così chiarendo:
“Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
pagina 4 di 6 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Nel caso in esame risulta accertato in punto di fatto, dalla lettura della produzione documentale, che l'obbligo datoriale sopra descritto è stato assolto per i residui di ferie dell'anno 2019, ma non per i successivi anni 2020 e 2021. Non risultano dedotti la predisposizione del piano ferie 2020 e 2021, né
l'invito in tempo utile per il dipendente a fruire delle ferie maturate nel 2020 nè l'avviso che in difetto le ferie sarebbero state perse. L'email del 17 aprile 2020, infatti, con la quale la PA invita a compilare il file excelle disposto dal collega fa riferimento ai residui del 2019. Tes_1
Per quanto attiene alla comunicazione in risposta del 18.03.2021, alla luce dei principi elaborati dal Supremo Collegio, questa Corte ritiene che non possano ritenersi soddisfatti quei criteri di trasparenza e curata informazione necessari a rendere sufficientemente edotto il dipendente della necessità di fruire delle ferie maturate e delle conseguenze in caso contrario. Infatti, benchè sia richiamata la norma sull'obbligatorietà della fruizione delle ferie e quindi la non spettanza dell'indennità sostitutiva (art. 5 comma 8 L.95/2012), nulla si chiarisce in ordine alla necessità di fruire, almeno in parte, nel corso del periodo parziale di preavviso con termine al 31 marzo 2021 delle ferie maturate e non godute e della perdita delle stesse in caso contrario.
Soltanto con email del 29 marzo 2021 l'Ente rendeva edotti i dipendenti che, in riferimento alle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 “non sarà possibile prorogare il termine per la fruizione delle ferie illimitatamente e che in ogni caso non sarà possibile la loro monetizzazione”, termine non utile per l'odierno appellante.
Di conseguenza, deve ritenersi che a decorrere dal 26 febbraio 2021 (ossia dal giorno successivo alla comunicazione delle dimissioni) l'amministrazione avesse il dovere di avvisare il lavoratore della necessità di usufruire immediatamente delle ferie maturate e non godute, pena la loro perdita. Non risultando provata, per quanto sopra esposto, una comunicazione in tal senso, la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute andrà accolta per i giorni dal 26 febbraio al 31 marzo, ossia per i 24 giorni feriali che il lavoratore avrebbe, in tale periodo, potuto godere ma che non ha fatto,
a causa del comportamento colpevole dell'amministrazione. Per il periodo successivo, invece, il pagina 5 di 6 mancato godimento delle ferie è, come già ritenuto dal primo giudice, addebitabile unicamente alla scelta del lavoratore che ha cessato il rapporto senza concludere tutto il periodo di preavviso dovuto.
Di conseguenza, la domanda di monetizzazione andrà accolta limitatamente ai 24 giorni suddetti, per la somma finale di euro 1.938,48 (ossia 24 x la retribuzione giornaliera indicata in ricorso pari ad euro 80,77).
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'appello è in parte fondato.
Considerato il parziale accoglimento della domanda e la solo recente evoluzione giurisprudenziale che può avere suggerito contrasti interpretativi con il testo letterale della norma, la
Corte ritiene che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti in ragione della metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 1938,48; 2) compensa tra le parti in ragione della metà delle spese del doppio grado e condanna la a rifondere al CP_1 ricorrente la restante metà delle spese che liquida, per l'intero, per il primo grado, in euro 1.100,00 per compenso professionale e in euro 1000,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.408/2024 RG Sez. Lav., vertente
TRA
(c.f.: ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Camposanto Vecchio n. 18/A, rappresentato e difeso, con funzioni tra loro anche disgiunte, dagli avvocati Giuseppe LL (C.F.: – – fax CodiceFiscale_2 Email_1
0735 588 889) e MO LL (C.F.: – – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 0735 588 889) ed elettivamente domiciliato presso e nel di loro studio in San Benedetto del Tronto
– Corso Giuseppe Mazzini n. 27, giusta procura stesa su foglio separato allegato al presente atto,
appellante
contro
(C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella ROTA - C.F.: , PEC: C.F._4
Tel. 071.8065002, Fax 071.8065020- dell'Avvocatura Regionale ed Email_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC nonché presso la sede Email_3 dell'Avvocatura Regionale in Ancona, Piazza Cavour n. 23, giusta procura in calce al presente atto pagina 1 di 6 appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.364/2024, depositata il 29 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda dallo stesso formulata tesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute sino al momento della cessazione dal servizio, avvenuta in data 1 aprile 2021 per dimissioni (con esonero parziale dal periodo di preavviso) in quanto vincitore di altro concorso. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata fruizione delle ferie fosse addebitabile alla scelta volontaria del solo lavoratore, non avendo lo stesso chiesto di fruirne nel periodo di preavviso, né ricorrendone motivi ostativi per ragioni di servizio.
L'appellante ha articolato i motivi di gravame sotto i seguenti profili: mancato avviso da parte dell'Amministrazione della possibilità di fruire delle ferie;
impossibilità di posticipare la data di assunzione presso la nuova Amministrazione;
mancata valutazione che il prosieguo del servizio da parte dell'appellante era necessitato da particolari e delicate incombenze istruttorie che dovevano essere completate entro specifici termini.
Nel giudizio di appello si è costituita la resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che è onere del datore di lavoro invitare il lavoratore a godere delle ferie ed informarlo in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire e che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. CP_ Lamenta sotto tale profilo che la comunicazione del 18 marzo 2021 con la quale l' resistente aveva accettato le dimissioni con parziale esonero, rigettando la domanda di monetizzazione delle ferie non è idonea, a suo avviso - contrariamente a quanto motivato dal Giudice di prime cure - ad integrare gli oneri informativi gravanti sul datore di lavoro.
Contesta inoltre che non sarebbe stato possibile, e comunque non costituisce diritto soggettivo, richiedere il posticipo della data di presa in servizio presso la nuova Amministrazione in quanto termine fissato dal bando di concorso. pagina 2 di 6 Tanto premesso, la Corte richiama l'evoluzione normativa e giurisprudenziale correttamente descritta dal Tribunale di Ancona, onde pervenirne tuttavia ad una conclusione differente nella disciplina del caso in esame anche alla luce delle pronunce più recenti della Suprema Corte di
Cassazione.
Risulta pacifico dalla lettura dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali che la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è illegittima se il lavoratore non ha avuto la possibilità effettiva di fruirne. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a informare il lavoratore in modo chiaro, trasparente e tempestivo sulle conseguenze della mancata fruizione e a garantirgli un'effettiva opportunità di esercitare il diritto. In mancanza di tale adempimento, il diniego dell'indennità sostitutiva viola l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'UE.
In tale ordine di idee assume rilievo preminente il dovere di programmazione e di informazione sancito dall'art. 2109 cc. secondo cui il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al dipendente il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e del lavoratore, tanto più che tale obbligo è stato accentuato dall'art. 10 Dlgs n.66/2003, il quale garantisce un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite;
prevede che almeno 2 settimane siano godute nell'anno di maturazione;
stabilisce che le restanti 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Sul punto la Corte di Giustizia UE – causa C-218/22, ha affermato che “Il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi se il lavoratore non ha potuto beneficiarne per mancanza di informazione da parte del datore di lavoro.”
In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa: “Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute matura anche se l'amministrazione non ha informato il dipendente in modo chiaro e tempestivo circa le conseguenze della mancata fruizione.” (TAR Friuli Venezia Giulia n.19/2025).
In tale direzione si pone la giurisprudenza di legittimità che in merito alla monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico, da ultimo con l'Ordinanza 21.7.2025, n. 20444, ha consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 nr. 13613; 21780/2022) che riduce fortemente il rigore del divieto di monetizzazione previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, subordinandolo all'assolvimento da parte dell'Amministrazione datrice del dovere di programmazione delle ferie e di invito alla fruizione delle stesse nonché di informazione che, in caso contrario, le ferie verranno perse.
pagina 3 di 6 Nello specifico, la Suprema Corte con la richiamata Ordinanza ha chiarito che: “la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali”.
In particolare, per il caso delle dimissioni, ha inoltre evidenziato che “l'operare della monetizzazione anche in presenza di dimissioni, sta ad evidenziare che i comportamenti datoriali di invito ed avviso alla fruizione delle ferie operano obiettivamente come presupposto per la perdita, in ipotesi, del diritto alla monetizzazione, quale effetto, a quel punto, di un'inerzia qualificata del lavoratore {Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit., punto 48); le difficoltà che la cessazione del rapporto per fatto riferibile al lavoratore {dimissioni} recesso datoriale per fatto del lavoratore etc.) comportano rispetto al comportamento datoriale da cui potrebbe derivare la neutralizzazione del diritto alla monetizzazione non hanno in definitiva rilievo causale, perché rileva oggettivamente soltanto che quel comportamento di invito ed avviso vi sia stato o meno e ciò a preminente tutela del diritto alle ferie o alla fruizione dell'indennità succedanea (ancora Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit. punto 29), non suscettibili di essere subordinati ad altre condizioni”.
Inoltre, sotto il profilo probatorio, con Ordinanza n. 14083/2024 la Suprema Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie e di averlo informato chiaramente e tempestivamente che, se non fruite, le ferie sarebbero state perse. Tale principio è espressamente esteso anche in caso di cessazione volontaria (dimissioni, mobilità), con l'Ordinanza n. 13691/2025 che richiama i precedenti della Corte e fissa i criteri ermeneutici dei principi eurounitari, così chiarendo:
“Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
pagina 4 di 6 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Nel caso in esame risulta accertato in punto di fatto, dalla lettura della produzione documentale, che l'obbligo datoriale sopra descritto è stato assolto per i residui di ferie dell'anno 2019, ma non per i successivi anni 2020 e 2021. Non risultano dedotti la predisposizione del piano ferie 2020 e 2021, né
l'invito in tempo utile per il dipendente a fruire delle ferie maturate nel 2020 nè l'avviso che in difetto le ferie sarebbero state perse. L'email del 17 aprile 2020, infatti, con la quale la PA invita a compilare il file excelle disposto dal collega fa riferimento ai residui del 2019. Tes_1
Per quanto attiene alla comunicazione in risposta del 18.03.2021, alla luce dei principi elaborati dal Supremo Collegio, questa Corte ritiene che non possano ritenersi soddisfatti quei criteri di trasparenza e curata informazione necessari a rendere sufficientemente edotto il dipendente della necessità di fruire delle ferie maturate e delle conseguenze in caso contrario. Infatti, benchè sia richiamata la norma sull'obbligatorietà della fruizione delle ferie e quindi la non spettanza dell'indennità sostitutiva (art. 5 comma 8 L.95/2012), nulla si chiarisce in ordine alla necessità di fruire, almeno in parte, nel corso del periodo parziale di preavviso con termine al 31 marzo 2021 delle ferie maturate e non godute e della perdita delle stesse in caso contrario.
Soltanto con email del 29 marzo 2021 l'Ente rendeva edotti i dipendenti che, in riferimento alle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 “non sarà possibile prorogare il termine per la fruizione delle ferie illimitatamente e che in ogni caso non sarà possibile la loro monetizzazione”, termine non utile per l'odierno appellante.
Di conseguenza, deve ritenersi che a decorrere dal 26 febbraio 2021 (ossia dal giorno successivo alla comunicazione delle dimissioni) l'amministrazione avesse il dovere di avvisare il lavoratore della necessità di usufruire immediatamente delle ferie maturate e non godute, pena la loro perdita. Non risultando provata, per quanto sopra esposto, una comunicazione in tal senso, la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute andrà accolta per i giorni dal 26 febbraio al 31 marzo, ossia per i 24 giorni feriali che il lavoratore avrebbe, in tale periodo, potuto godere ma che non ha fatto,
a causa del comportamento colpevole dell'amministrazione. Per il periodo successivo, invece, il pagina 5 di 6 mancato godimento delle ferie è, come già ritenuto dal primo giudice, addebitabile unicamente alla scelta del lavoratore che ha cessato il rapporto senza concludere tutto il periodo di preavviso dovuto.
Di conseguenza, la domanda di monetizzazione andrà accolta limitatamente ai 24 giorni suddetti, per la somma finale di euro 1.938,48 (ossia 24 x la retribuzione giornaliera indicata in ricorso pari ad euro 80,77).
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'appello è in parte fondato.
Considerato il parziale accoglimento della domanda e la solo recente evoluzione giurisprudenziale che può avere suggerito contrasti interpretativi con il testo letterale della norma, la
Corte ritiene che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti in ragione della metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 1938,48; 2) compensa tra le parti in ragione della metà delle spese del doppio grado e condanna la a rifondere al CP_1 ricorrente la restante metà delle spese che liquida, per l'intero, per il primo grado, in euro 1.100,00 per compenso professionale e in euro 1000,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare addetta UPP
pagina 6 di 6