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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2557/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MANFREDI MARCO e dall'avv. MANFREDI LORENZO;
elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI 22 60123 ANCONA, presso i difensori;
nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. DELL'ORSO LUCIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE CORRADO IV, 20 67100 L'AQUILA, presso il difensore;
OGGETTO: vendita mobiliare - vizi della cosa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della intesa alla riduzione del prezzo di acquisto dell'autovettura Controparte_1
Mercedes classe G 400 CDI tg. EY959JJ in data 14.12.2020, pagata euro 26.000,00, dell'importo pagina 1 di 7 di euro 12.126,21 pari ai costi di riparazione sopportati dall'attore in conseguenza dei vizi al motore, specificatamente consistiti in “…trafilaggio di acqua nei cilindri bancata di sinistra con infiltrazione all'interno delle canne cilindro e dall'accoppiamento testa cilindro nella parte posteriore”;
1.1- Infondata, e per questo da respingersi, la domanda risarcitoria parimenti avanzata per il danno da fermo tecnico asseritamente patito dall'attore per l'impossibilità di utilizzare l'autovettura sopra identificata durante il tempo necessario alla sua riparazione (dal 2.01.2021 al
24.5.2021, pari a 142 giorni); danno quantificato in euro 7.100,00 (pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di fermo).
2- Rappresenta l'attore che: dopo aver percorso pochi chilometri dal ritiro dell'autovettura (il
21.12.2020) presso il convenuto venditore professionale notava che “…dai tubi di gas scarico, fuoriusciva del fumo bianco ed inoltre sul cruscotto dell'automobile appariva l'avviso che indicava la necessità di rabboccare il serbatorio contenente il liquido di raffreddamento del motore…”; contattava immediatamente il venditore che lo rassicurava giustificando il fumo bianco con l'inutilizzo prolungato nel tempo dell'autovettura; a seguito della successiva (il 28.12.2020) nuova segnalazione della mancanza del liquido di raffreddamento l'attore si recava presso il venditore che, dopo aver visionato l'autovettura, confermava l'assenza di vizi;
nonostante ciò in data
2.01.2021 l'autovettura arrestava del tutto dopo aver segnalato l'”avaria motore”; con un carroattrezzi veniva collocata presso l'officina in Tolentino, ove, all'esito degli Controparte_2 accertamenti, l'attore apprendeva che il consumo del liquido di raffreddamento del motore era causato dal “… trafilaggio di acqua nei cilindri bancata di sinistra con infiltrazione all'interno delle canne cilindro e dall'accoppiamento testa cilindro nella parte posteriore”.
A seguito dell'indisponibilità manifestata dal venditore alla riparazione del danno per mancanza di competenze specifiche, l'autovettura veniva collocata presso l'officina di Per_1
meccanico specializzato Mercedes. Successivamente l'attore provvedeva a trasmettere
[...]
a controparte il preventivo elaborato dal riparatore (pari ad euro 7.978,63) relativo ai lavori necessari;
in mancanza di riscontro, il meccanico provvedeva alla sostituzione del motore con un altro recuperato da un'autovettura incidentata e depositava il motore rimosso presso la sua autofficina.
Il 24.5.2021 l'autovettura veniva riconsegnata all'attore; il costo delle riparazioni ammontavano ad euro 12.126,21, come da relativa fattura (all. 9 della citazione).
pagina 2 di 7 3 - Il convenuto contesta l'esistenza del vizio al momento dell'acquisto, ma allo stesso tempo, contraddicendosi, ne afferma a quel momento la conoscenza in capo all'attore, e precisa che “…l'auto è stata venduta con un deprezzamento (leggi sconto pagina 1 della proposta di acquisto N.475) pari a € 3.985,00 per il fatto il veicolo non era in perfette condizioni e necessitava di lavori di ripristino/riparazione come chiaramente documentato nella “dichiarazione per vendita veicoli da ripristinare” …” (cfr. pec all'attore del 08.01.2021).
4 - La causa veniva istruita a mezzo CTU ed esame testi.
4.1 - Il CTU (ing. , sulla base delle analisi e degli accertamenti svolti sul Persona_2 motore della Mercedes depositato presso l'officina di (quello montato sull'auto Persona_1 al momento della vendita e sostituito con uno diverso in sede di riparazioni), ha riscontrato - attraverso l'utilizzo di una riga metallica e di una luce- una scarsa complanarità tra la superficie della testata e del monoblocco “…evidente in corrispondenza del 6° e 7° cilindro della bancata sinistra, ovvero quella di cui è stata smontata la testata”.
L'assenza di complanarità tra le due superfici “…consente la trafilatura dell'acqua dai condotti del circuito di raffreddamento all'interno delle camere di combustione” tantoché il CTU ha rinvenuto residui d'acqua:
- all'interno delle camere di scoppio in corrispondenza del 6° e del 7° cilindro (i quali risultavano puliti a differenza dell'8° che invece presentava “…la classica patina di fuliggine”), fenomeno a cui è legato il consumo del radiatore;
-all'interno dei condotti di scarico della testata e nei collettori.
In particolare, secondo il CTU, “…la presenza di acqua all'interno delle camere di scoppio, essendo il liquido incomprimibile potrebbe aver piegato le bielle dei pistoni”, che in effetti risultano piegate.
4.2 - Tuttavia, dalla verifica eseguita presso un'officina appartenente alla rete ufficiale
Mercedes-Benz, il CTU ha rilevato che il numero di serie (62896340081876) riportato nel motore depositato presso l'officina del ed oggetto d'accertamento, non corrisponde a quello Per_1 con il quale l'autovettura è uscita dalla fabbrica produttrice (62896240024218).
4.3 - Il dubbio circa la corrispondenza del motore in esame con quello montato sull'autovettura al momento della vendita si risolve tenendo conto che la fuoriuscita di fumo bianco dall'impianto di scarico, come lamentata dall'attore e non contestata dal convenuto, è una conseguenza tipica del vizio accertato dal CTU: la mancata complanarità tra il piano della testata pagina 3 di 7 e quello di del monoblocco provoca la vaporizzazione, e dunque il consumo eccessivo, del liquido di raffreddamento, che “…espulso attraverso la linea di scarico, produceva l'effetto “fumo bianco”, da qui la necessita di rabboccare costantemente il livello del liquido.
Fenomeno (fumo bianco dello scarico e accensione spia “mancanza del liquido di raffreddamento”) lamentato dall'attore al responsabile della vendita sia al momento della prova dell'auto del 14.12.2020, che in quello successivo del ritiro della stessa (21.12.2020); fenomeno irrisolto pur rabboccando il liquido di raffreddamento.
Da questi elementi è possibile concludere per la corrispondenza del motore esaminato dal
CTU presso l'officina del meccanico specializzato Mercedes e quello montato dall'autovettura al momento dell'acquisto.
5 - Sfornita di prova invece la tesi del convenuto sulla conoscenza dell'attore del vizio del motore dell'auto al momento dell'acquisto (stipula del contratto).
A tal fine:
- , commerciante di auto e conoscente del convenuto, all'udienza del Testimone_1
27.1.2023, dopo aver precisato di aver contattato -per conto dell'attore- nel mese di dicembre
2020 la , ha affermato che “il signor [ndr. rappresentante legale Controparte_1 Parte_2 del venditore] mi rispose che la macchina Mercedes usata la conosceva bene perché era di un suo conoscente e mi disse che la macchina era a posto”; Parte_3
- (meccanico di fiducia dell'attore presente nel giorno dell'acquisto CP_2 dell'autovettura) ha confermato le circostanze dedotte da , in particolare che: il giorno Parte_1 dell'acquisto l'incaricato alla vendita ( ) riferiva all'attore che l'autovettura, ad Testimone_2 eccezione del ripristino della carrozzeria e degli interni, si trovava in ottimo stato e che il fumo bianco dello scarico al momento dell'accensione era imputabile al mancato utilizzo dell'autovettura per circa quattro mesi oltre che all'umidità di condensa;
- le circostanze dedotte dall'attore e riscontrate nella deposizione del sono state CP_2 altresì confermate dallo stesso (“…confermo che il fumo bianco poteva Testimone_2 derivare dal fatto che l'auto era stata ferma tanto tempo, considerate anche le basse temperature di quel periodo”);
5.1 - la scelta di far riparare l'autovettura da un meccanico specializzato Mercedes anziché dall'officina interna della concessionaria deriva dal rifiuto opposto da quest'ultima ad intervenire sul motore per incompetenza: sul punto ha precisato che (responsabile CP_2 Parte_4
pagina 4 di 7 del centro assistenza post-vendita della concessionaria) riferiva che per le riparazioni occorreva rivolgersi ad un'autofficina specializzata, e a tal fine acconsentiva al trasferimento dell'auto presso l'officina del indicato come competente. Per_1
6 - Risulta così raggiunta la prova: del vizio dedotto dall'attore e della sua esistenza al momento della consegna dell'autovettura (le conseguenze del vizio -fuoriuscita del fumo bianco e la necessità di riabboccare il livello del liquido di raffreddamento- si sono manifestate dal giorno della consegna dell'autovettura); del nesso di causalità tra il difetto e il danno.
6.1- Pertanto, dato atto che non risulta alcuna specifica informativa all'attore sul vizio occulto (cfr. punto 5.1. della motivazione) e del notevole lasso di tempo trascorso dalla richiesta d'intervento riparatorio avanzata dall'attore (08.01.2021), valutato che il vizio è tale da rendere l'autovettura inidonea all'uso al quale è destinata (in violazione dell'art. 129 co. 2 lett. a) co. 3 lett.
a) e d), va accolta la domanda di riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura e per l'effetto il convenuto va condannato ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 D.L.vo
206/05 (“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”), e art. 135 bis co. 4 n. lett. d) (“Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: […] d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.”) al pagamento del maggior prezzo corrisposto dal compratore.
7- A tal fine il CTU ha ritenuto congrui i costi di riparazione sostenuti dall'attore e riportati in fattura del 24.05.2021 per l'importo di euro 12.126,00 pur rilevando esosa la posta relativa alla manodopera di euro 1.200,00 per 40 ore di lavoro.
Tuttavia, con riferimento alla manodopera precisa che, sebbene fossero necessarie meno ore rispetto a quelle addebitabili, le operazioni di riparazione spesso richiedono la presenza di due persone, con il risparmio di circa 300,00 euro “…valore di poco conto a fronte di un complessivo di fattura pari a € 12.126,00 che quindi viene ritenuta sostanzialmente congrua”.
7.1- Nonostante quanto riferito dal CTU, non è possibile parametrare la riduzione del prezzo di acquisto alle superiori spese sostenute dall'attore per la sostituzione integrale del pagina 5 di 7 motore, infatti: nel preventivo del 25.02.2021 -redatto da il costo complessivo Persona_1 per le riparazioni mediante sostituzione dei singoli componenti del motore risulta pari ad euro
7.978,63 (di cui 1.200,00 per manodopera e il resto per la sostituzione dei singoli componenti); mentre il costo sopportato dall'attore per la sostituzione integrale del motore risulta pari ad euro
12.126,21 (cfr. fattura del 24.05.2021di cui 1.200,00 per manodopera;
7.000,00 per sostituzione del motore usato e la restante quota per spese accessorie – revisione turbine., filtro olio, olio motore-).
7.2- Il maggior costo sostenuto per la discrezionale sostituzione del motore non può essere supportato dal venditore, né può ritenersi a tal fine rilevante il probabile aumento dei costi indicati nel preventivo, durante la riparazione, “… nel probabile caso in cui durante l'opera fossero stati rilevati altri componenti da sostituire, oltre al fatto che il tempo necessario per la sostituzione del motore sarebbe stato decisamente più breve rispetto alla riparazione…”.
7.3 - Pertanto, va riconosciuto all'attore una riduzione proporzionale del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura da parametrarsi al valore delle spese preventivate per la riparazione (mediante sostituzione dei singoli componenti) pari ad euro 7.978,63; somma sulla quale vanno calcolati gli interessi legali dalla data del pagamento della fattura del 24.05.2021
(confermato da assunto come teste), sino al soddisfo. Persona_1
8 - Per mera completezza espositiva, nonostante l'irrilevanza dell'argomentazione nel caso di specie, si dà atto che, da quanto emerso dall'istruttoria, l'autovettura al momento del ritiro
(21.12.2025) segnava 258.680 km (cfr. all. 11 della prima memoria 183 c.p.c. foto del contachilometri al momento dell'acquisto e deposizione del “…non arrivava a 259.000 CP_2 chilometri”) mentre il guasto che ne ha causato l'inutilizzabilità si è manifestato il 02.01.2021 a
259.277 km. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, l'avanzamento della percorrenza dell'autoveicolo (597 km) nel tempo (dal 21.12.2025 al 02.01.2021 pari a 13 giorni) è coerente con la narrazione dei fatti prospettata dall'attore.
9 - Invece, per difetto della prova del danno da fermo tecnico, va respinta la relativa domanda risarcitoria per l'importo di euro 7.100,00 (pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di fermo).
Infatti “..In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico
pagina 6 di 7 in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”
(Cass. civ. n.27343/2024).
Nel caso di specie l'attore si è limitato a dedurre l'inutilizzabilità del mezzo per il tempo necessario alle riparazioni, senza allegare alcunché in merito all'asserito danno patrimoniale subito (impossibilità di recarsi a lavoro;
utilizzo di auto sostitutiva).
10 - In virtù della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio (comprese quelle per la CTU) vanno compensate per la quota di 1/3 e per la restante quota sono a carico del convenuto.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1 per il vizio dell'autovettura acquistata in data 14.12.2020; CONDANNA la
[...] CP_1 alla restituzione a della somma di euro 7.978,63, oltre interessi
[...] Parte_1 legali dal 24.5.21; respinge la domanda risarcitoria proposta dalla per il Parte_1 danno da fermo tecnico;
COMPENSA le spese del giudizio tra le parti per la quota di 1/3 e per la restante CONDANNA la a sostenere quelle di Controparte_3 Parte_1
che liquida in favore di quest'ultimo nella indicata quota dio due terzi in euro 3.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
Macerata, 11 giugno 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2557/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MANFREDI MARCO e dall'avv. MANFREDI LORENZO;
elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI 22 60123 ANCONA, presso i difensori;
nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. DELL'ORSO LUCIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE CORRADO IV, 20 67100 L'AQUILA, presso il difensore;
OGGETTO: vendita mobiliare - vizi della cosa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1 – Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della intesa alla riduzione del prezzo di acquisto dell'autovettura Controparte_1
Mercedes classe G 400 CDI tg. EY959JJ in data 14.12.2020, pagata euro 26.000,00, dell'importo pagina 1 di 7 di euro 12.126,21 pari ai costi di riparazione sopportati dall'attore in conseguenza dei vizi al motore, specificatamente consistiti in “…trafilaggio di acqua nei cilindri bancata di sinistra con infiltrazione all'interno delle canne cilindro e dall'accoppiamento testa cilindro nella parte posteriore”;
1.1- Infondata, e per questo da respingersi, la domanda risarcitoria parimenti avanzata per il danno da fermo tecnico asseritamente patito dall'attore per l'impossibilità di utilizzare l'autovettura sopra identificata durante il tempo necessario alla sua riparazione (dal 2.01.2021 al
24.5.2021, pari a 142 giorni); danno quantificato in euro 7.100,00 (pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di fermo).
2- Rappresenta l'attore che: dopo aver percorso pochi chilometri dal ritiro dell'autovettura (il
21.12.2020) presso il convenuto venditore professionale notava che “…dai tubi di gas scarico, fuoriusciva del fumo bianco ed inoltre sul cruscotto dell'automobile appariva l'avviso che indicava la necessità di rabboccare il serbatorio contenente il liquido di raffreddamento del motore…”; contattava immediatamente il venditore che lo rassicurava giustificando il fumo bianco con l'inutilizzo prolungato nel tempo dell'autovettura; a seguito della successiva (il 28.12.2020) nuova segnalazione della mancanza del liquido di raffreddamento l'attore si recava presso il venditore che, dopo aver visionato l'autovettura, confermava l'assenza di vizi;
nonostante ciò in data
2.01.2021 l'autovettura arrestava del tutto dopo aver segnalato l'”avaria motore”; con un carroattrezzi veniva collocata presso l'officina in Tolentino, ove, all'esito degli Controparte_2 accertamenti, l'attore apprendeva che il consumo del liquido di raffreddamento del motore era causato dal “… trafilaggio di acqua nei cilindri bancata di sinistra con infiltrazione all'interno delle canne cilindro e dall'accoppiamento testa cilindro nella parte posteriore”.
A seguito dell'indisponibilità manifestata dal venditore alla riparazione del danno per mancanza di competenze specifiche, l'autovettura veniva collocata presso l'officina di Per_1
meccanico specializzato Mercedes. Successivamente l'attore provvedeva a trasmettere
[...]
a controparte il preventivo elaborato dal riparatore (pari ad euro 7.978,63) relativo ai lavori necessari;
in mancanza di riscontro, il meccanico provvedeva alla sostituzione del motore con un altro recuperato da un'autovettura incidentata e depositava il motore rimosso presso la sua autofficina.
Il 24.5.2021 l'autovettura veniva riconsegnata all'attore; il costo delle riparazioni ammontavano ad euro 12.126,21, come da relativa fattura (all. 9 della citazione).
pagina 2 di 7 3 - Il convenuto contesta l'esistenza del vizio al momento dell'acquisto, ma allo stesso tempo, contraddicendosi, ne afferma a quel momento la conoscenza in capo all'attore, e precisa che “…l'auto è stata venduta con un deprezzamento (leggi sconto pagina 1 della proposta di acquisto N.475) pari a € 3.985,00 per il fatto il veicolo non era in perfette condizioni e necessitava di lavori di ripristino/riparazione come chiaramente documentato nella “dichiarazione per vendita veicoli da ripristinare” …” (cfr. pec all'attore del 08.01.2021).
4 - La causa veniva istruita a mezzo CTU ed esame testi.
4.1 - Il CTU (ing. , sulla base delle analisi e degli accertamenti svolti sul Persona_2 motore della Mercedes depositato presso l'officina di (quello montato sull'auto Persona_1 al momento della vendita e sostituito con uno diverso in sede di riparazioni), ha riscontrato - attraverso l'utilizzo di una riga metallica e di una luce- una scarsa complanarità tra la superficie della testata e del monoblocco “…evidente in corrispondenza del 6° e 7° cilindro della bancata sinistra, ovvero quella di cui è stata smontata la testata”.
L'assenza di complanarità tra le due superfici “…consente la trafilatura dell'acqua dai condotti del circuito di raffreddamento all'interno delle camere di combustione” tantoché il CTU ha rinvenuto residui d'acqua:
- all'interno delle camere di scoppio in corrispondenza del 6° e del 7° cilindro (i quali risultavano puliti a differenza dell'8° che invece presentava “…la classica patina di fuliggine”), fenomeno a cui è legato il consumo del radiatore;
-all'interno dei condotti di scarico della testata e nei collettori.
In particolare, secondo il CTU, “…la presenza di acqua all'interno delle camere di scoppio, essendo il liquido incomprimibile potrebbe aver piegato le bielle dei pistoni”, che in effetti risultano piegate.
4.2 - Tuttavia, dalla verifica eseguita presso un'officina appartenente alla rete ufficiale
Mercedes-Benz, il CTU ha rilevato che il numero di serie (62896340081876) riportato nel motore depositato presso l'officina del ed oggetto d'accertamento, non corrisponde a quello Per_1 con il quale l'autovettura è uscita dalla fabbrica produttrice (62896240024218).
4.3 - Il dubbio circa la corrispondenza del motore in esame con quello montato sull'autovettura al momento della vendita si risolve tenendo conto che la fuoriuscita di fumo bianco dall'impianto di scarico, come lamentata dall'attore e non contestata dal convenuto, è una conseguenza tipica del vizio accertato dal CTU: la mancata complanarità tra il piano della testata pagina 3 di 7 e quello di del monoblocco provoca la vaporizzazione, e dunque il consumo eccessivo, del liquido di raffreddamento, che “…espulso attraverso la linea di scarico, produceva l'effetto “fumo bianco”, da qui la necessita di rabboccare costantemente il livello del liquido.
Fenomeno (fumo bianco dello scarico e accensione spia “mancanza del liquido di raffreddamento”) lamentato dall'attore al responsabile della vendita sia al momento della prova dell'auto del 14.12.2020, che in quello successivo del ritiro della stessa (21.12.2020); fenomeno irrisolto pur rabboccando il liquido di raffreddamento.
Da questi elementi è possibile concludere per la corrispondenza del motore esaminato dal
CTU presso l'officina del meccanico specializzato Mercedes e quello montato dall'autovettura al momento dell'acquisto.
5 - Sfornita di prova invece la tesi del convenuto sulla conoscenza dell'attore del vizio del motore dell'auto al momento dell'acquisto (stipula del contratto).
A tal fine:
- , commerciante di auto e conoscente del convenuto, all'udienza del Testimone_1
27.1.2023, dopo aver precisato di aver contattato -per conto dell'attore- nel mese di dicembre
2020 la , ha affermato che “il signor [ndr. rappresentante legale Controparte_1 Parte_2 del venditore] mi rispose che la macchina Mercedes usata la conosceva bene perché era di un suo conoscente e mi disse che la macchina era a posto”; Parte_3
- (meccanico di fiducia dell'attore presente nel giorno dell'acquisto CP_2 dell'autovettura) ha confermato le circostanze dedotte da , in particolare che: il giorno Parte_1 dell'acquisto l'incaricato alla vendita ( ) riferiva all'attore che l'autovettura, ad Testimone_2 eccezione del ripristino della carrozzeria e degli interni, si trovava in ottimo stato e che il fumo bianco dello scarico al momento dell'accensione era imputabile al mancato utilizzo dell'autovettura per circa quattro mesi oltre che all'umidità di condensa;
- le circostanze dedotte dall'attore e riscontrate nella deposizione del sono state CP_2 altresì confermate dallo stesso (“…confermo che il fumo bianco poteva Testimone_2 derivare dal fatto che l'auto era stata ferma tanto tempo, considerate anche le basse temperature di quel periodo”);
5.1 - la scelta di far riparare l'autovettura da un meccanico specializzato Mercedes anziché dall'officina interna della concessionaria deriva dal rifiuto opposto da quest'ultima ad intervenire sul motore per incompetenza: sul punto ha precisato che (responsabile CP_2 Parte_4
pagina 4 di 7 del centro assistenza post-vendita della concessionaria) riferiva che per le riparazioni occorreva rivolgersi ad un'autofficina specializzata, e a tal fine acconsentiva al trasferimento dell'auto presso l'officina del indicato come competente. Per_1
6 - Risulta così raggiunta la prova: del vizio dedotto dall'attore e della sua esistenza al momento della consegna dell'autovettura (le conseguenze del vizio -fuoriuscita del fumo bianco e la necessità di riabboccare il livello del liquido di raffreddamento- si sono manifestate dal giorno della consegna dell'autovettura); del nesso di causalità tra il difetto e il danno.
6.1- Pertanto, dato atto che non risulta alcuna specifica informativa all'attore sul vizio occulto (cfr. punto 5.1. della motivazione) e del notevole lasso di tempo trascorso dalla richiesta d'intervento riparatorio avanzata dall'attore (08.01.2021), valutato che il vizio è tale da rendere l'autovettura inidonea all'uso al quale è destinata (in violazione dell'art. 129 co. 2 lett. a) co. 3 lett.
a) e d), va accolta la domanda di riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura e per l'effetto il convenuto va condannato ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 D.L.vo
206/05 (“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”), e art. 135 bis co. 4 n. lett. d) (“Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui: […] d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.”) al pagamento del maggior prezzo corrisposto dal compratore.
7- A tal fine il CTU ha ritenuto congrui i costi di riparazione sostenuti dall'attore e riportati in fattura del 24.05.2021 per l'importo di euro 12.126,00 pur rilevando esosa la posta relativa alla manodopera di euro 1.200,00 per 40 ore di lavoro.
Tuttavia, con riferimento alla manodopera precisa che, sebbene fossero necessarie meno ore rispetto a quelle addebitabili, le operazioni di riparazione spesso richiedono la presenza di due persone, con il risparmio di circa 300,00 euro “…valore di poco conto a fronte di un complessivo di fattura pari a € 12.126,00 che quindi viene ritenuta sostanzialmente congrua”.
7.1- Nonostante quanto riferito dal CTU, non è possibile parametrare la riduzione del prezzo di acquisto alle superiori spese sostenute dall'attore per la sostituzione integrale del pagina 5 di 7 motore, infatti: nel preventivo del 25.02.2021 -redatto da il costo complessivo Persona_1 per le riparazioni mediante sostituzione dei singoli componenti del motore risulta pari ad euro
7.978,63 (di cui 1.200,00 per manodopera e il resto per la sostituzione dei singoli componenti); mentre il costo sopportato dall'attore per la sostituzione integrale del motore risulta pari ad euro
12.126,21 (cfr. fattura del 24.05.2021di cui 1.200,00 per manodopera;
7.000,00 per sostituzione del motore usato e la restante quota per spese accessorie – revisione turbine., filtro olio, olio motore-).
7.2- Il maggior costo sostenuto per la discrezionale sostituzione del motore non può essere supportato dal venditore, né può ritenersi a tal fine rilevante il probabile aumento dei costi indicati nel preventivo, durante la riparazione, “… nel probabile caso in cui durante l'opera fossero stati rilevati altri componenti da sostituire, oltre al fatto che il tempo necessario per la sostituzione del motore sarebbe stato decisamente più breve rispetto alla riparazione…”.
7.3 - Pertanto, va riconosciuto all'attore una riduzione proporzionale del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura da parametrarsi al valore delle spese preventivate per la riparazione (mediante sostituzione dei singoli componenti) pari ad euro 7.978,63; somma sulla quale vanno calcolati gli interessi legali dalla data del pagamento della fattura del 24.05.2021
(confermato da assunto come teste), sino al soddisfo. Persona_1
8 - Per mera completezza espositiva, nonostante l'irrilevanza dell'argomentazione nel caso di specie, si dà atto che, da quanto emerso dall'istruttoria, l'autovettura al momento del ritiro
(21.12.2025) segnava 258.680 km (cfr. all. 11 della prima memoria 183 c.p.c. foto del contachilometri al momento dell'acquisto e deposizione del “…non arrivava a 259.000 CP_2 chilometri”) mentre il guasto che ne ha causato l'inutilizzabilità si è manifestato il 02.01.2021 a
259.277 km. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, l'avanzamento della percorrenza dell'autoveicolo (597 km) nel tempo (dal 21.12.2025 al 02.01.2021 pari a 13 giorni) è coerente con la narrazione dei fatti prospettata dall'attore.
9 - Invece, per difetto della prova del danno da fermo tecnico, va respinta la relativa domanda risarcitoria per l'importo di euro 7.100,00 (pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di fermo).
Infatti “..In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico
pagina 6 di 7 in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”
(Cass. civ. n.27343/2024).
Nel caso di specie l'attore si è limitato a dedurre l'inutilizzabilità del mezzo per il tempo necessario alle riparazioni, senza allegare alcunché in merito all'asserito danno patrimoniale subito (impossibilità di recarsi a lavoro;
utilizzo di auto sostitutiva).
10 - In virtù della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio (comprese quelle per la CTU) vanno compensate per la quota di 1/3 e per la restante quota sono a carico del convenuto.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1 per il vizio dell'autovettura acquistata in data 14.12.2020; CONDANNA la
[...] CP_1 alla restituzione a della somma di euro 7.978,63, oltre interessi
[...] Parte_1 legali dal 24.5.21; respinge la domanda risarcitoria proposta dalla per il Parte_1 danno da fermo tecnico;
COMPENSA le spese del giudizio tra le parti per la quota di 1/3 e per la restante CONDANNA la a sostenere quelle di Controparte_3 Parte_1
che liquida in favore di quest'ultimo nella indicata quota dio due terzi in euro 3.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
Macerata, 11 giugno 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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